TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/06/2025, n. 8875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8875 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17994/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 17994/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Roma, Via Tibullo n. 16, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Marco Pieri, che le rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTI contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Anco Marzio n. 25, presso lo studio degli avv.ti Angelo Remedia e Gianluca Brogi, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1165/2023 emesso dal Tribunale di Roma (col quale si ingiungeva loro di pagare in solido al la somma di euro Controparte_1
19.560,58, gli interessi dalle singole scadenze al soddisfo e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 830,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre accessori come per legge, a titolo di oneri condominiali insoluti), chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo de quo, anche sulla base dei pagamenti effettuati, con condanna del opposto ex art. 96 c.p.c. CP_1
Le opponenti esponevano: di essere titolari della nuda proprietà, unitamente al fratello, del 50% delle unità immobiliari facenti parte del Condominio (contraddistinte con gli interni 3, 4 e 5); - che di quello stesso 50% era usufruttuario il padre, mentre dell'ulteriore 50% era Per_1 proprietario;
Controparte_2
- di essere altresì titolari della proprietà, unitamente al fratello, del 10% degli interni 3, 4 e 5 facenti parte del Condominio (restante 90% di proprietà di ); Controparte_2
- di aver chiesto, a novembre 2022, l'estratto conto in riferimento ai soli interni 3, 4 e 5;
- che l'amministratore trasmetteva estratti conto con le seguenti specifiche: interni 3, 4 e 5
(Fratelli Reif) euro 795,00 per rata straordinaria, euro 3.350,00 per gestione pressurizzazione ed euro 2.706,00 per saldo gestione ordinaria 2021; interni 3, 4 e 5 euro 3.933,85; Per_1 euro 300,08 ed euro 284,69 per gestione straordinaria interni 7 e 8;
- che dagli estratti conto ricevuti emergevano, dunque, pendenze per circa euro 9.000,00 nonché pagamenti in regola per e per gli interni 7 e 8 da parte del Controparte_2 conduttore;
- che, con ricorso notificato esclusivamente nei loro confronti, il deduceva CP_1 morosità per gestioni ordinarie pari ad euro 19.560,58;
- che tali importi non coincidevano con le allegazioni svolte nel ricorso né con le indicazioni fornite dall'Amministratore sulla base dei pagamenti contabilizzati in quanto, sommando i valori forniti dall'Amministratore, il totale era di euro 16.240,25 (e non 19.560,58). Inoltre, vi erano gestioni straordinarie per quasi euro 5.000,00 che, se sottratte all'importo preteso per gestione ordinaria, riducevano la stessa a circa euro 11.163,08;
- che a febbraio 2023 i soggetti di fatto tenuti al pagamento della gestione ordinaria avevano già saldato gran parte delle somme risultanti dai riparti dedotti in sede monitoria.
Si costituiva il chiedendo, in via preliminare, il rigetto Controparte_1 dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Il Condominio eccepiva: che la difficoltà di più soggetti aventi diritti reali sui medesimi immobili (nudi proprietari, usufruttuari e proprietari) ad avere contezza dei debiti relativi ai propri immobili ed il mancato pagamento degli oneri condominiali da parte dei locatori non rilevavano ai fini del diritto del Condominio (estraneo ai rapporti interni) ad esigere l'intero dagli obbligati in solido;
-che le somme richieste nel monitorio coincidevano con quelle indicate nei piani di riparto del bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 approvati dall'assemblea del 7.7.2022;
- che aveva agito in via monitoria per il recupero di oneri condominiali pari ad euro 15.461,42
(€ 999,44 per l'interno 7, € 1.967,47 per l'interno 8, € 17.019,02 per gli immobili 3-4-5 ed al netto degli acconti versati per totali € 4.524,51) quale saldo finale della gestione condominiale ordinaria 2021 approvata all'assemblea del 7.07.22 (punto 1 o.d.g.), oltre ad € 4.099,16 (€
778,74 per l'interno 7, € 2.632,55 per l'interno 8, € 3.997,90 per gli interno 3-4-5 ed al netto degli acconti versati per totali € 3.310,03) quale mancato pagamento delle prime rate della gestione ordinaria 2022 approvata dall'assemblea del 7.7.2022 (punto 3 o.d.g.).
All'udienza del 10.4.2024, il Giudice – “lette le note del che dà atto del CP_1 pagamento integrale della sorte di cui al d.i. tuttavia in corso di causa e perciò ha insistito per le spese di lite del giudizio monitorio e del presente giudizio” - rinviava per la decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 23.4.25, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto il ha CP_1 riconosciuto, nelle more del presente giudizio, il pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, con la conseguenza che la presente decisione non è più idonea ad incidere concretamente sulla res litigiosa.
In ordine alle spese di lite si deve ricorrere al criterio della soccombenza virtuale e, quindi, necessita verificare quale delle parti in astratto sarebbe risultata vittoriosa nella lite.
Al riguardo si deve dichiarare la soccombenza virtuale di e . Parte_1 Parte_2
Infatti, col mero pagamento della sorte capitale, parte creditrice (nella specie, il CP_1 non viene ristorata delle perdite economiche sopportate a seguito dell'inadempimento, che possono comprendere gli interessi e le spese sopportate.
Orbene, si deve evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si pone come un “unicum” rispetto al procedimento monitorio, per cui anche in sede di liquidazione delle spese di giudizio occorre tenere conto di tutta la fase dal deposito del ricorso.
È consolidato l'orientamento secondo cui il giudizio di opposizione dà luogo ad un vero e proprio procedimento ordinario di cognizione, il quale – sovrapponendosi al procedimento monitorio – investe il giudice adito del potere-dovere di accertare non solo la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma altresì la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere col decreto ingiuntivo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo – quale vero e proprio procedimento di cognizione – non presenta alcuna autonomia rispetto al giudizio monitorio.
Del resto, ragionando diversamente, il creditore sarebbe ingiustamente penalizzato in quanto, nonostante il pagamento tardivo, successivo alla messa in mora del proprio debitore, sarebbe gravato delle spese legali della fase monitoria. Infatti, una volta in mora, gravano sul debitore tutte le conseguenze della propria inadempienza.
Nel caso in esame, e hanno eseguito il pagamento della somma Parte_1 Parte_2 oggetto del decreto ingiuntivo opposto soltanto dopo l'iniziativa giudiziaria intrapresa dal
A tale iniziativa, e quindi a sostenere le spese, l'ente gestorio è stato costretto CP_1 perché parte opponente non ha provveduto spontaneamente né ha allegato l'esistenza di oggettive circostanze che abbiano impedito o reso difficoltoso l'adempimento, e tali non possono considerarsi le difese svolte dalle opponenti circa la mancanza di “qualsivoglia tentativo di bonario componimento” (pag. 9 cit.) ovvero la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento verso gli altri comproprietari.
Invero, quanto alla prima doglianza, deve evidenziarsi che l'amministratore non è tenuto a spedire al condomino moroso una lettera di preavviso prima di notificare il decreto ingiuntivo giacché tale obbligo comporterebbe, per il debitore, un aggravio di spese, in quanto, oltre all'importo dovuto a titolo di capitale per le spese condominiali non versate, il giudice intimerebbe di pagare anche gli interessi, le spese processuali e l'onorario all'avvocato (Cass.
n. 9181/2013).
Quanto, invece, alla seconda doglianza, mentre l'articolo 67 disp. att. c.c. assegna a ciascuna unità immobiliare un solo rappresentante in sede assembleare, il successivo art. 68 prevede che le spese condominiali vadano corrisposte con riferimento al valore della singola entità immobiliare. L'obbligazione stessa viene, quindi, determinata in funzione della porzione reale dell'immobile.
D'altra parte, è stato parimenti precisato che i comproprietari di un appartamento sito in un edificio condominiale non possono essere considerati quali condomini singoli, ma nel loro insieme. Logico corollario dell'assunto è che a costoro non è consentito, riguardo il pagamento delle spese condominiali, una ulteriore divisione, essendo tutti unitariamente, e in modo indivisibile, obbligati rispetto al condomino. L'amministratore del condominio, pertanto, è in grado di esigere nei confronti di ciascuno di essi l'intero ammontare del debito, fatto salvo il diritto di regresso del solvens nei confronti dei condebitori contitolari della stessa porzione di piano (Cass. n. 4769/2008).
Ad abundantiam, preme sottolineare come la somma ingiunta si riferisca a oneri determinati in base a bilanci approvati in sede assembleare con delibera mai impugnata (ossia quella del
7.7.2022), che costituisce titolo idoneo alla riscossione dei relativi crediti.
In conclusione, le opponenti devono essere condannate al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna e a rifondere al Parte_1 Parte_2 Controparte_1 le spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori come
[...] per legge.
Roma, 14.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta con la collaborazione del dott. Emanuele Gualtieri
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 17994/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Roma, Via Tibullo n. 16, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Marco Pieri, che le rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTI contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Anco Marzio n. 25, presso lo studio degli avv.ti Angelo Remedia e Gianluca Brogi, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1165/2023 emesso dal Tribunale di Roma (col quale si ingiungeva loro di pagare in solido al la somma di euro Controparte_1
19.560,58, gli interessi dalle singole scadenze al soddisfo e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 830,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre accessori come per legge, a titolo di oneri condominiali insoluti), chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo de quo, anche sulla base dei pagamenti effettuati, con condanna del opposto ex art. 96 c.p.c. CP_1
Le opponenti esponevano: di essere titolari della nuda proprietà, unitamente al fratello, del 50% delle unità immobiliari facenti parte del Condominio (contraddistinte con gli interni 3, 4 e 5); - che di quello stesso 50% era usufruttuario il padre, mentre dell'ulteriore 50% era Per_1 proprietario;
Controparte_2
- di essere altresì titolari della proprietà, unitamente al fratello, del 10% degli interni 3, 4 e 5 facenti parte del Condominio (restante 90% di proprietà di ); Controparte_2
- di aver chiesto, a novembre 2022, l'estratto conto in riferimento ai soli interni 3, 4 e 5;
- che l'amministratore trasmetteva estratti conto con le seguenti specifiche: interni 3, 4 e 5
(Fratelli Reif) euro 795,00 per rata straordinaria, euro 3.350,00 per gestione pressurizzazione ed euro 2.706,00 per saldo gestione ordinaria 2021; interni 3, 4 e 5 euro 3.933,85; Per_1 euro 300,08 ed euro 284,69 per gestione straordinaria interni 7 e 8;
- che dagli estratti conto ricevuti emergevano, dunque, pendenze per circa euro 9.000,00 nonché pagamenti in regola per e per gli interni 7 e 8 da parte del Controparte_2 conduttore;
- che, con ricorso notificato esclusivamente nei loro confronti, il deduceva CP_1 morosità per gestioni ordinarie pari ad euro 19.560,58;
- che tali importi non coincidevano con le allegazioni svolte nel ricorso né con le indicazioni fornite dall'Amministratore sulla base dei pagamenti contabilizzati in quanto, sommando i valori forniti dall'Amministratore, il totale era di euro 16.240,25 (e non 19.560,58). Inoltre, vi erano gestioni straordinarie per quasi euro 5.000,00 che, se sottratte all'importo preteso per gestione ordinaria, riducevano la stessa a circa euro 11.163,08;
- che a febbraio 2023 i soggetti di fatto tenuti al pagamento della gestione ordinaria avevano già saldato gran parte delle somme risultanti dai riparti dedotti in sede monitoria.
Si costituiva il chiedendo, in via preliminare, il rigetto Controparte_1 dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Il Condominio eccepiva: che la difficoltà di più soggetti aventi diritti reali sui medesimi immobili (nudi proprietari, usufruttuari e proprietari) ad avere contezza dei debiti relativi ai propri immobili ed il mancato pagamento degli oneri condominiali da parte dei locatori non rilevavano ai fini del diritto del Condominio (estraneo ai rapporti interni) ad esigere l'intero dagli obbligati in solido;
-che le somme richieste nel monitorio coincidevano con quelle indicate nei piani di riparto del bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 approvati dall'assemblea del 7.7.2022;
- che aveva agito in via monitoria per il recupero di oneri condominiali pari ad euro 15.461,42
(€ 999,44 per l'interno 7, € 1.967,47 per l'interno 8, € 17.019,02 per gli immobili 3-4-5 ed al netto degli acconti versati per totali € 4.524,51) quale saldo finale della gestione condominiale ordinaria 2021 approvata all'assemblea del 7.07.22 (punto 1 o.d.g.), oltre ad € 4.099,16 (€
778,74 per l'interno 7, € 2.632,55 per l'interno 8, € 3.997,90 per gli interno 3-4-5 ed al netto degli acconti versati per totali € 3.310,03) quale mancato pagamento delle prime rate della gestione ordinaria 2022 approvata dall'assemblea del 7.7.2022 (punto 3 o.d.g.).
All'udienza del 10.4.2024, il Giudice – “lette le note del che dà atto del CP_1 pagamento integrale della sorte di cui al d.i. tuttavia in corso di causa e perciò ha insistito per le spese di lite del giudizio monitorio e del presente giudizio” - rinviava per la decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 23.4.25, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto il ha CP_1 riconosciuto, nelle more del presente giudizio, il pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, con la conseguenza che la presente decisione non è più idonea ad incidere concretamente sulla res litigiosa.
In ordine alle spese di lite si deve ricorrere al criterio della soccombenza virtuale e, quindi, necessita verificare quale delle parti in astratto sarebbe risultata vittoriosa nella lite.
Al riguardo si deve dichiarare la soccombenza virtuale di e . Parte_1 Parte_2
Infatti, col mero pagamento della sorte capitale, parte creditrice (nella specie, il CP_1 non viene ristorata delle perdite economiche sopportate a seguito dell'inadempimento, che possono comprendere gli interessi e le spese sopportate.
Orbene, si deve evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si pone come un “unicum” rispetto al procedimento monitorio, per cui anche in sede di liquidazione delle spese di giudizio occorre tenere conto di tutta la fase dal deposito del ricorso.
È consolidato l'orientamento secondo cui il giudizio di opposizione dà luogo ad un vero e proprio procedimento ordinario di cognizione, il quale – sovrapponendosi al procedimento monitorio – investe il giudice adito del potere-dovere di accertare non solo la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma altresì la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere col decreto ingiuntivo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo – quale vero e proprio procedimento di cognizione – non presenta alcuna autonomia rispetto al giudizio monitorio.
Del resto, ragionando diversamente, il creditore sarebbe ingiustamente penalizzato in quanto, nonostante il pagamento tardivo, successivo alla messa in mora del proprio debitore, sarebbe gravato delle spese legali della fase monitoria. Infatti, una volta in mora, gravano sul debitore tutte le conseguenze della propria inadempienza.
Nel caso in esame, e hanno eseguito il pagamento della somma Parte_1 Parte_2 oggetto del decreto ingiuntivo opposto soltanto dopo l'iniziativa giudiziaria intrapresa dal
A tale iniziativa, e quindi a sostenere le spese, l'ente gestorio è stato costretto CP_1 perché parte opponente non ha provveduto spontaneamente né ha allegato l'esistenza di oggettive circostanze che abbiano impedito o reso difficoltoso l'adempimento, e tali non possono considerarsi le difese svolte dalle opponenti circa la mancanza di “qualsivoglia tentativo di bonario componimento” (pag. 9 cit.) ovvero la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento verso gli altri comproprietari.
Invero, quanto alla prima doglianza, deve evidenziarsi che l'amministratore non è tenuto a spedire al condomino moroso una lettera di preavviso prima di notificare il decreto ingiuntivo giacché tale obbligo comporterebbe, per il debitore, un aggravio di spese, in quanto, oltre all'importo dovuto a titolo di capitale per le spese condominiali non versate, il giudice intimerebbe di pagare anche gli interessi, le spese processuali e l'onorario all'avvocato (Cass.
n. 9181/2013).
Quanto, invece, alla seconda doglianza, mentre l'articolo 67 disp. att. c.c. assegna a ciascuna unità immobiliare un solo rappresentante in sede assembleare, il successivo art. 68 prevede che le spese condominiali vadano corrisposte con riferimento al valore della singola entità immobiliare. L'obbligazione stessa viene, quindi, determinata in funzione della porzione reale dell'immobile.
D'altra parte, è stato parimenti precisato che i comproprietari di un appartamento sito in un edificio condominiale non possono essere considerati quali condomini singoli, ma nel loro insieme. Logico corollario dell'assunto è che a costoro non è consentito, riguardo il pagamento delle spese condominiali, una ulteriore divisione, essendo tutti unitariamente, e in modo indivisibile, obbligati rispetto al condomino. L'amministratore del condominio, pertanto, è in grado di esigere nei confronti di ciascuno di essi l'intero ammontare del debito, fatto salvo il diritto di regresso del solvens nei confronti dei condebitori contitolari della stessa porzione di piano (Cass. n. 4769/2008).
Ad abundantiam, preme sottolineare come la somma ingiunta si riferisca a oneri determinati in base a bilanci approvati in sede assembleare con delibera mai impugnata (ossia quella del
7.7.2022), che costituisce titolo idoneo alla riscossione dei relativi crediti.
In conclusione, le opponenti devono essere condannate al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna e a rifondere al Parte_1 Parte_2 Controparte_1 le spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori come
[...] per legge.
Roma, 14.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta con la collaborazione del dott. Emanuele Gualtieri