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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 3936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3936 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, rimessa al Collegio per la decisione il 05/12/2025
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CLAUDIO PRETELLA ( ) presso cui è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato
RICORRENTE
E
( ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 05/12/2025 la ricorrente si è riportata al ricorso e all'ordinanza presidenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 30/12/2021, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 28/10/2006 dal quale erano nati due figli, Per_1
l'11/05/2005 e il 21/03/2007, e di essersi separata con decreto di omologa del Per_2
20/01/2021, ove era stato previsto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre,
1 l'assegnazione della casa familiare a sé e l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
All'esito dell'udienza presidenziale del 28/06/2022, sentita la ricorrente, il Presidente delegato, constatata la regolarità della notifica del ricorso, confermava la disciplina della separazione.
All'esito dell'udienza cartolare del 05/12/2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
In via preliminare, attesa la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale, va dichiarata la contumacia del resistente.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologa del 17/03/2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Atteso il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli, nulla va disposto in merito al regime di affido e alla regolamentazione dei tempi di permanenza con il genitore non convivente.
Risulta tuttavia incontestata la circostanza che entrambi i figli non siano economicamente autosufficienti, considerata peraltro la loro giovane età (20 e 18 anni).
Va pertanto confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale genitore convivenza con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Va altresì confermato l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di €
300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, come richiesto dalla ricorrente, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto all'epoca dell'emissione dell'ordinanza presidenziale (non reclamata). Sul punto, va precisato che in quella sede è emerso che la ricorrente svolge l'attività lavorativa quale operaia agricola, mentre il resistente risulta detenuto presso la casa circondariale di Salerno.
Considerata la natura della controversia e la mancata opposizione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mondragone (CE) il
28/10/2006 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...];
[...]
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 120,
Parte II, Serie A, Anno 2006, Vol. I);
3. conferma l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
4. conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento dei due figli, la somma mensile di € 300,00 (€150,00 per ciascun figlio), entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
5. dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, rimessa al Collegio per la decisione il 05/12/2025
TRA
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CLAUDIO PRETELLA ( ) presso cui è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato
RICORRENTE
E
( ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 05/12/2025 la ricorrente si è riportata al ricorso e all'ordinanza presidenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 30/12/2021, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 28/10/2006 dal quale erano nati due figli, Per_1
l'11/05/2005 e il 21/03/2007, e di essersi separata con decreto di omologa del Per_2
20/01/2021, ove era stato previsto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre,
1 l'assegnazione della casa familiare a sé e l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
All'esito dell'udienza presidenziale del 28/06/2022, sentita la ricorrente, il Presidente delegato, constatata la regolarità della notifica del ricorso, confermava la disciplina della separazione.
All'esito dell'udienza cartolare del 05/12/2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
In via preliminare, attesa la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale, va dichiarata la contumacia del resistente.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologa del 17/03/2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Atteso il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli, nulla va disposto in merito al regime di affido e alla regolamentazione dei tempi di permanenza con il genitore non convivente.
Risulta tuttavia incontestata la circostanza che entrambi i figli non siano economicamente autosufficienti, considerata peraltro la loro giovane età (20 e 18 anni).
Va pertanto confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale genitore convivenza con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Va altresì confermato l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di €
300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, come richiesto dalla ricorrente, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto all'epoca dell'emissione dell'ordinanza presidenziale (non reclamata). Sul punto, va precisato che in quella sede è emerso che la ricorrente svolge l'attività lavorativa quale operaia agricola, mentre il resistente risulta detenuto presso la casa circondariale di Salerno.
Considerata la natura della controversia e la mancata opposizione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mondragone (CE) il
28/10/2006 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...];
[...]
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 120,
Parte II, Serie A, Anno 2006, Vol. I);
3. conferma l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
4. conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento dei due figli, la somma mensile di € 300,00 (€150,00 per ciascun figlio), entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
5. dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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