Art. 91.
Al militare di truppa del Corpo sospeso dal servizio compete soltanto la meta' della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare nella posizione di sospeso e' computato per meta'.
Al militare di truppa del Corpo sospeso dal servizio compete soltanto la meta' della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare nella posizione di sospeso e' computato per meta'.