Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01153/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00695/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2025, proposto dal sig. NO ZZ, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Mei e Chiara Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
l’INPS-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 2094 dell’11 dicembre 2024 resa sulla causa R.G.n. 1560/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 del cod.proc.amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. AS SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Parte ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 2094 dell’11 dicembre 2024, resa nel giudizio n. 1560/2024 e pronunciata nei confronti dell’INPS, che così ha statuito: “ dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la defiscalizzazione della propria prestazione previdenziale ai sensi dell’art. 18 della Convenzione Italia-Albania contro la doppia imposizione del 21.5.1998 con decorrenza dalla data della domanda (25.9.2023) e per l’effetto condanna l’Istituto convenuto a ricostituire la prestazione previdenziale ed erogare quanto indebitamente trattenuto con la decorrenza indicata.. ”.
2 – Tale sentenza munita di attestazione di conformità, è stata notificata all’INPS il 16 dicembre 2024.
3 - In atti, inoltre, vi è l’attestazione del suo passaggio in giudicato, rilasciata dagli Uffici competenti l’11 luglio 2025 e il 5 agosto 2025.
4 – Parte ricorrente, nel rappresentare che l’INPS non ha ottemperato alla pronuncia, con il presente ricorso ha domandato:
- la declaratoria dell’inottemperanza al giudicato da parte dell’INPS e l’ordine di esecuzione della suindicata sentenza;
- la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4°, lett. d), del cod. proc. amm.;
- la condanna del citato Dicastero, ai sensi dell'art. 114, comma 4 lett e), del cod.proc.amm., al pagamento di una penalità di mora;
- la condanna al pagamento delle spese di lite.
5 – L’INPS, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6 – All’udienza camerale del 19 dicembre 2025, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7 - Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2 del cod.proc.amm..
8 – Il ricorso risulta, poi, ammissibile anche quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda (accertato con idonea certificazione degli Uffici competenti) e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1 del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio, inoltre, residua sulla ricomprensione del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice Ordinario passata in giudicato, fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) del cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
9 - Il ricorso è, nel merito, fondato.
L’Amministrazione intimata non ha difatti fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato.
10 – Va, dunque, ordinato all’INPS di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 2094 dell’11 dicembre 2024, passata in giudicato e quindi di procedere all’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati.
L’esecuzione della sentenza ottemperanda dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla sua notifica o dalla sua comunicazione.
11 - In conformità alle richieste della parte ricorrente, occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o di altro funzionario da lui delegato, con compenso, a carico dell’INPS, sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
12 – La richiesta di penalità di mora va invece respinta.
Il Collegio, in considerazione della nomina del commissario ad acta contestualmente già compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Rimane tuttavia salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione del Comune debitore all’attività del commissario ad acta .
13 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina all’INPS di dare esecuzione, con l’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati, alla sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 2094 dell’11 dicembre 2024, passata in giudicato, nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione in via amministrativa o dalla sua notificazione;
- nomina, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o altro funzionario da lui delegato, affinché provveda all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 2094 dell’11 dicembre 2024, passata in giudicato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, ove decorra inutilmente il termine di sessanta giorni concesso all’INPS per dare esecuzione alla predetta sentenza;
- pone a carico dell’INPS il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN NA TA AN, Presidente
AS SC, Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS SC | IN NA TA AN |
IL SEGRETARIO