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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.905 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza telematica del 18.11.2025, promossa da
, in atti generalizzato, dall'Avvocato Ariano Simone, elettivamente domiciliato presso Parte_1 lo studio legale in Velletri, in Viale Manelli, n.3, in forza della procura in calce all'atto introduttivo;
-Attore-
CONTRO
in atti generalizzata, dall'Avvocato Alessandro Agostini, elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio legale in Alatri, in Via Circonvallazione, n.55, in forza della procura in foglio separato all'atto introduttivo;
-Convenuta-
Oggetto: richiesta di rimborso di somme erogate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 23.04.2024, il IG. conveniva dinanzi al Tribunale l'ex coniuge, Parte_1
IG.ra , chiedendo la condanna alla restituzione della somma di euro 25.400,00, Controparte_1 asseritamente erogata a titolo di prestito. Parte attrice esponeva che, in ragione delle difficoltà economiche della IG.ra , era stato richiesto un prestito per l'acquisto dell'immobile sito in Fiuggi, CP_1 del valore di euro 40.000,00 e che, non disponendo di liquidità immediata, il IG. ecise di accendere Pt_1 un mutuo a favore della moglie per un importo pari a euro 13.000,00, al fine di coadiuvarla nell'acquisto. A tal riguardo, parte attrice documentava movimenti bancari effettuati dall'11.01.2021 al 15.03.2021 per un totale di euro 19.900,00, così suddivisi: bonifico di euro 2.500,00 in data 11.01.2021; bonifico di euro
2.500,00 in data 14.01.2021; bonifico di euro 2.500,00 in data 25.01.2021; bonifico di euro 2.400,00 in data
03.03.2021; bonifico di euro 10.000,00 in data 15.03.2021, oltre a spese per l'agenzia immobiliare pari a euro 5.000,00 (di cui euro 2.000,00 alla sottoscrizione e il saldo alla firma del preliminare) e oneri per il trasloco pari a euro 500,00.
La IG.ra con comparsa di costituzione e risposta, contestava la domanda, ritenendola priva di CP_1 fondamento e negando l'esistenza di un obbligo restitutorio.
Ad avviso di questo Tribunale la domanda di parte attrice appare infondata.
In tema di negozi giuridici, un contratto si qualifica a titolo oneroso quando ciascuna parte esegue una prestazione principale in cambio di una controprestazione, anch'essa principale, ottenendo un vantaggio proporzionato al sacrificio sostenuto. Tale criterio permane anche quando il beneficio finale ricade su un terzo.
Al contrario, un contratto si qualifica a titolo gratuito quando una parte attribuisce un bene o un servizio senza richiedere alcuna controprestazione equivalente, anche se il beneficiario è gravato da un onere o da un modo.
Preliminarmente, occorre rilevare che, all'interno del genere dei negozi gratuiti, si distinguono due categorie: da un lato, gli atti compiuti con spirito di liberalità, e dall'altro, gli atti che, pur privi di liberalità, perseguono interessi economici indiretti o mediati a beneficio del disponente. In tale contesto, la donazione costituisce il modello principale dei negozi gratuiti, distinguendosi dagli altri atti per l'assenza di qualsiasi interesse economico da parte del disponente, essendo finalizzata esclusivamente al vantaggio del beneficiario.
Nel caso in esame, le elargizioni di denaro effettuate dal IG. a favore della IG.ra devono Pt_1 CP_1 essere qualificate come donazioni indirette, in quanto finalizzate all'acquisizione dell'immobile desiderato dalla ex-moglie e non alla semplice corresponsione di una somma di denaro. Pur essendo formalmente trasferite tramite bonifici e assegni, tali somme non costituivano un prestito né una donazione diretta, ma rappresentavano una liberalità funzionale al compimento del compromesso di compravendita e al pagamento delle spese accessorie, quali le provvigioni dell'agenzia immobiliare e le spese per il trasloco.
La configurazione della donazione indiretta non richiede la forma dell'atto pubblico;
è sufficiente dimostrare il nesso teleologico tra l'erogazione del denaro e l'acquisto dell'immobile, ossia la finalizzazione della liberalità al conseguimento del bene. Non è necessario che il donante compia le attività tipiche della compravendita, quali il pagamento diretto del prezzo, la partecipazione all'atto notarile o la sottoscrizione del preliminare;
è sufficiente provare il collegamento tra le somme trasferite e il fine ultimo dell'acquisto.
Nel caso di specie, lo stesso attore dimostra che le somme erogate non avevano natura di prestito, come risulta dalla causale dei bonifici indicata “reg”, che evidenzia l'intento di sostenere la ex-moglie nelle sue difficoltà economiche e di prestarle solidarietà, manifestando chiaramente lo spirito di liberalità. Tale causalità rafforza la qualificazione delle somme come liberalità indiretta, finalizzata a un beneficio specifico della beneficiaria, ossia l'acquisizione dell'immobile. Tale circostanza è ulteriormente avvalorata dal fatto che l'assegno in questione veniva corrisposto a titolo di accettazione del compromesso e risulta riferibile alla parte attrice, così come da compromesso versato in atti.
In virtù del principio della comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c., le somme devono dunque essere considerate donazioni indirette, essendo destinate a un fine predeterminato e non al semplice possesso di denaro. Alla luce di quanto esposto, la domanda di restituzione delle somme avanzata dal IG. isulta priva Pt_1 di fondamento e deve essere rigettata, atteso che non si è configurato alcun prestito, ma un trasferimento a titolo gratuito, finalizzato indirettamente a un beneficio specifico della beneficiaria.
Le spese di lite in ragione della qualità delle parti e della non complessità della causa possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-rigetta la domanda di parte attrice;
-Spese compensate.
Frosinone, 5/12/25 Il Giudice Dott. Stefano Troiani
Alla stesura della presente sentenza ha contribuito l' nella persona del dott. Lorenzo Controparte_2
Campoli.