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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 357/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3011/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1910/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230001597525000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
L'avv Difensore_1 per Ricorrente_1 si rimette all'appello e ne chiede l'accoglimento
La Dr.ssa Nominativo_2 per Agenzia si riporta agli atti e chiede il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla contribuente Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 03020230001597525000, notificata nel maggio 2023, scaturita da un controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73 relativo all'anno d'imposta 2018. L'Ufficio aveva disconosciuto le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e ristrutturazione edilizia (acquisto di impianto fotovoltaico e termodinamico dalla società Società_1 S.p.A.) per un totale di spesa contestata di € 19.817,00, recuperando a tassazione la maggiore imposta oltre sanzioni e interessi. La contestazione si fondava sulla modalità di pagamento: parte del corrispettivo era stata versata mediante assegno bancario e parte con bonifico non
"parlante", modalità ritenute dall'Amministrazione finanziaria non idonee ai sensi del D.M. n. 41/1998, il quale prescrive l'uso del bonifico specifico per consentire la ritenuta d'acconto.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TA, con la sentenza n. 1910/2024, rigettava il ricorso della contribuente, compensando le spese di lite. Il giudice di prime cure motivava la decisione rilevando che, sebbene l'Agenzia delle Entrate avesse fornito aperture con la Circolare 43/E del 2016, la normativa di riferimento (art. 1, comma 3, D.M. n. 41/1998) impone tassativamente il bonifico bancario/postale "parlante" come condizione essenziale per la detrazione, essendo tale strumento funzionale all'applicazione della ritenuta d'acconto dell'8% da parte degli intermediari finanziari.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello, iscritto al R.G.A. n. 3011/2024, la sig.ra Ricorrente_1 , lamentando l'erroneità della sentenza per eccessivo formalismo e per violazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione e dalla prassi amministrativa. L'appellante ha evidenziato di aver prodotto, già in fase pre-contenziosa e poi in giudizio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla ditta venditrice Società_1 S.p.A., attestante l'avvenuta ricezione delle somme e la loro regolare inclusione nella contabilità d'impresa, sanando così sostanzialmente la mancata applicazione della ritenuta alla fonte. Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di TA e l'Agenzia delle Entrate
- NE, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della legittimità del proprio operato. La causa
è stata discussa alla pubblica udienza del 19/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento. Il Collegio osserva che la sentenza impugnata ha fatto una applicazione eccessivamente rigorosa e formalistica della normativa in materia di detrazioni fiscali, non tenendo conto della documentazione prodotta dalla contribuente idonea a dimostrare la sostanza dell'operazione e il rispetto della ratio normativa antielusiva. È pacifico in atti che la contribuente abbia sostenuto le spese per l'acquisto degli impianti e che i pagamenti siano stati effettuati, sebbene con modalità
(assegno e bonifico ordinario) che non hanno permesso l'automatica applicazione della ritenuta d'acconto da parte della banca. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato un orientamento secondo cui il mancato utilizzo del "bonifico parlante" non preclude automaticamente il diritto alla detrazione, qualora il contribuente fornisca la prova che le somme siano state effettivamente incassate dal fornitore e contabilizzate ai fini reddituari.
Dirimente, al riguardo, è quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20786 del
30/09/2020, richiamata dall'appellante. I giudici di legittimità hanno chiarito che il beneficio fiscale spetta anche nell'ipotesi in cui il pagamento non sia avvenuto tramite il bonifico speciale previsto dal D.M. n. 41/1998
o sia stato effettuato con modalità che non consentano l'operatività della ritenuta d'acconto ex art. 25 D.L.
n. 78/2010. In tali circostanze, la preclusione alla fruizione del beneficio può essere superata se il contribuente ottiene e produce una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell'accredito (l'impresa venditrice) attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito. Tale principio, peraltro, trova riscontro anche nella prassi dell'Amministrazione finanziaria (Circolare n. 43/E del 18/11/2016), che seppur con riferimento a specifica casistica, ha aperto alla possibilità di sanare l'errore formale mediante l'acquisizione della dichiarazione del venditore.
Nel caso di specie, l'appellante ha depositato in atti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (doc. 4 fascicolo di parte) rilasciata dal legale rappresentante della Società_1 S.p.A., con la quale si attesta in modo inequivocabile che le somme ricevute tramite assegno e bonifico da Ricorrente_1 , per un totale di
€ 19.817,00, sono state regolarmente incluse nella contabilità dell'impresa per gli anni 2016 e 2017. Tale documento dimostra che la finalità della norma – evitare l'occultamento dei corrispettivi – è stata pienamente soddisfatta, rendendo illegittimo il disconoscimento della detrazione basato su un mero vizio formale ormai sanato. Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso originario della contribuente deve essere accolto, con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Considerata l'evidenza della prova fornita dalla contribuente sin dalla fase amministrativa e la resistenza in giudizio degli Enti nonostante i chiari arresti giurisprudenziali, sussistono i presupposti per la condanna in solido dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate -
NE al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante. Tali spese vengono liquidate, come da richiesta e in conformità ai parametri forensi, in complessivi Euro 3.160,20, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv. Difensore_1, che ne ha fatto espressa dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3011/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1910/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230001597525000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
L'avv Difensore_1 per Ricorrente_1 si rimette all'appello e ne chiede l'accoglimento
La Dr.ssa Nominativo_2 per Agenzia si riporta agli atti e chiede il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla contribuente Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 03020230001597525000, notificata nel maggio 2023, scaturita da un controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73 relativo all'anno d'imposta 2018. L'Ufficio aveva disconosciuto le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e ristrutturazione edilizia (acquisto di impianto fotovoltaico e termodinamico dalla società Società_1 S.p.A.) per un totale di spesa contestata di € 19.817,00, recuperando a tassazione la maggiore imposta oltre sanzioni e interessi. La contestazione si fondava sulla modalità di pagamento: parte del corrispettivo era stata versata mediante assegno bancario e parte con bonifico non
"parlante", modalità ritenute dall'Amministrazione finanziaria non idonee ai sensi del D.M. n. 41/1998, il quale prescrive l'uso del bonifico specifico per consentire la ritenuta d'acconto.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TA, con la sentenza n. 1910/2024, rigettava il ricorso della contribuente, compensando le spese di lite. Il giudice di prime cure motivava la decisione rilevando che, sebbene l'Agenzia delle Entrate avesse fornito aperture con la Circolare 43/E del 2016, la normativa di riferimento (art. 1, comma 3, D.M. n. 41/1998) impone tassativamente il bonifico bancario/postale "parlante" come condizione essenziale per la detrazione, essendo tale strumento funzionale all'applicazione della ritenuta d'acconto dell'8% da parte degli intermediari finanziari.
Avverso tale pronuncia ha interposto appello, iscritto al R.G.A. n. 3011/2024, la sig.ra Ricorrente_1 , lamentando l'erroneità della sentenza per eccessivo formalismo e per violazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione e dalla prassi amministrativa. L'appellante ha evidenziato di aver prodotto, già in fase pre-contenziosa e poi in giudizio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla ditta venditrice Società_1 S.p.A., attestante l'avvenuta ricezione delle somme e la loro regolare inclusione nella contabilità d'impresa, sanando così sostanzialmente la mancata applicazione della ritenuta alla fonte. Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di TA e l'Agenzia delle Entrate
- NE, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della legittimità del proprio operato. La causa
è stata discussa alla pubblica udienza del 19/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento. Il Collegio osserva che la sentenza impugnata ha fatto una applicazione eccessivamente rigorosa e formalistica della normativa in materia di detrazioni fiscali, non tenendo conto della documentazione prodotta dalla contribuente idonea a dimostrare la sostanza dell'operazione e il rispetto della ratio normativa antielusiva. È pacifico in atti che la contribuente abbia sostenuto le spese per l'acquisto degli impianti e che i pagamenti siano stati effettuati, sebbene con modalità
(assegno e bonifico ordinario) che non hanno permesso l'automatica applicazione della ritenuta d'acconto da parte della banca. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato un orientamento secondo cui il mancato utilizzo del "bonifico parlante" non preclude automaticamente il diritto alla detrazione, qualora il contribuente fornisca la prova che le somme siano state effettivamente incassate dal fornitore e contabilizzate ai fini reddituari.
Dirimente, al riguardo, è quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20786 del
30/09/2020, richiamata dall'appellante. I giudici di legittimità hanno chiarito che il beneficio fiscale spetta anche nell'ipotesi in cui il pagamento non sia avvenuto tramite il bonifico speciale previsto dal D.M. n. 41/1998
o sia stato effettuato con modalità che non consentano l'operatività della ritenuta d'acconto ex art. 25 D.L.
n. 78/2010. In tali circostanze, la preclusione alla fruizione del beneficio può essere superata se il contribuente ottiene e produce una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell'accredito (l'impresa venditrice) attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito. Tale principio, peraltro, trova riscontro anche nella prassi dell'Amministrazione finanziaria (Circolare n. 43/E del 18/11/2016), che seppur con riferimento a specifica casistica, ha aperto alla possibilità di sanare l'errore formale mediante l'acquisizione della dichiarazione del venditore.
Nel caso di specie, l'appellante ha depositato in atti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (doc. 4 fascicolo di parte) rilasciata dal legale rappresentante della Società_1 S.p.A., con la quale si attesta in modo inequivocabile che le somme ricevute tramite assegno e bonifico da Ricorrente_1 , per un totale di
€ 19.817,00, sono state regolarmente incluse nella contabilità dell'impresa per gli anni 2016 e 2017. Tale documento dimostra che la finalità della norma – evitare l'occultamento dei corrispettivi – è stata pienamente soddisfatta, rendendo illegittimo il disconoscimento della detrazione basato su un mero vizio formale ormai sanato. Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso originario della contribuente deve essere accolto, con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Considerata l'evidenza della prova fornita dalla contribuente sin dalla fase amministrativa e la resistenza in giudizio degli Enti nonostante i chiari arresti giurisprudenziali, sussistono i presupposti per la condanna in solido dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate -
NE al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante. Tali spese vengono liquidate, come da richiesta e in conformità ai parametri forensi, in complessivi Euro 3.160,20, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv. Difensore_1, che ne ha fatto espressa dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.