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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1666/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2744/2023 depositato il 19/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2893/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
1 e pubblicata il 09/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210031523582 IVA-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/7/2022 la Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520210031523582 notificata in data 23/5/2022 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 32.929,89 a titolo di iva 2012 e 2015 conseguente a controllo automatizzato e decadenza dalla rateazione.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 2893/22 del 9/12/2022 mediante la quale si riteneva: corretta la determinazione delle sanzioni, regolarità della notifica della cartella impugnata, irrilevanza della omessa notifica della comunicazione bonaria, adeguatezza della motivazione, insussistenza della decadenza.
Avverso la sentenza proponeva appello la Ricorrente_1 riproponendo le medesime eccezioni di cui al ricorso introduttivo, nonché introducendo un'eccezione non formulata in sede di ricorso
Si costituiva l'agente della riscossione ribadendo la legittimità e correttezza della procedura di riscossione e il difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- L'appello è inammissibile, consistendo in una mera riproposizione pedissequa del ricorso introduttivo, senza alcuna specifica contestazione delle argomentazioni di cui alla sentenza.
- Il ricorso introduttivo, inoltre, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto proposto principalmente contro attività dell'ente impositore, senza, tuttavia, che il ricorso sia stato notificato a quest'ultimo, forse proprio con l'intento di impedire che le difese venissero spiegate.
- In ogni caso l'appello è del tutto privo di fondamento.
- Preliminarmente deve dichiararsi priva di qualunque fondamento è l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione per essersi avvalso di un difensore del libero foro.
Deve ritenersi che la disciplina che impone ad Agenzia delle Entrate NE di avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, di propri funzionari o dell'Avvocatura dello Stato, abbia una mera rilevanza contabile interna e disciplinare.
Invero, ai sensi dell'art. 1 c. 8 l. 193/2016 (legge istitutiva di Agenzia delle Entrate NE), «l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato… comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro… ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente… Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546…». Ai sensi dell'art. 11 c. 2 d.Lv. 546/92 «
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata…».
La normativa in esame deve, dunque, ragionevolmente intendersi nel senso che l'agente della riscossione abbia la facoltà di stare in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato o per il tramite di propri funzionari, senza che ciò costituisca – dal punto di vista processuale ed impregiudicati i profili di responsabilità erariale – un obbligo processualmente rilevante. Del resto, non si comprenderebbe per quale ragione se l'ente può stare in giudizio per il tramite di propri funzionari questi non potrebbero delegare altri soggetti, in possesso dei requisiti per stare in giudizio, per rappresentarli. Sicchè, in presenza di valida procura, legittimamente l'Amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un difensore del libero foro (cfr. Cass. SS.UU.
30008/2019; v. Cass. III, 22/12/2021, 41205; Cass. VI, 27/10/2021, 30252; Cass. III, 4/6/2021); mentre, in presenza di una procura non valida, ciò non determinerebbe automaticamente il difetto di legittimazione processuale e l'inammissibilità della costituzione in giudizio, ma si imporrebbe l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c., con fissazione di un termine perentorio per la regolarizzazione della procura o per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza. Infatti l'art. 182 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, specificamente prescrive che il giudice, «Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
Una limitazione incidente sul piano processuale potrebbe, al limite, ritenersi sussistente con riferimento ai giudizi di legittimità instaurati da AD (peraltro diversa da AD LI), alla luce del protocollo d'intesa del
22/6/2017 tra AD e Avvocatura generale dello Stato, sempre che si ritenesse detto protocollo (ma la cosa
è tutt'altro che convincente), in combinato disposto con l'art. 1 c. 8 l. 193/2016, esplicare un'efficacia esterna: alla luce di detta convenzione si sarebbero riservati al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (ma, in realtà, il protocollo prevede un obbligo per l'Avvocatura di assumere il patrocinio, non un obbligo per l'Agenzia di farsi patrocinare dall'Avvocatura) i giudizi concernenti “l'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di
Cassazione civile e tributaria…”. Discende che, dallo stesso tenore di detto protocollo un eventuale divieto di avvalersi dei difensori del libero foro potrebbe configurarsi esclusivamente con riferimento ai giudizi di legittimità, ma non già con riferimento ai giudizi di merito (cfr. Cass. 10320/2024 e Cass. 1806/2024).
- Incomprensibile appare la confusa (come tale, già per questo, inammissibile) eccezione di difetto di procura, verosimilmente sollevata in udienza. Non è chiaro a cosa si riferisca la parte. Controparte si è costituita e all'atto di costituzione ha allegato la “procura alle liti”. Ove, poi, le caotiche eccezioni della parte fossero volte a contestare il potere del funzionario dell'ente di conferire la procura processuale al difensore,
l'eccezione sarebbe priva di qualunque fondamento giuridico e frutto di confusione tra procura processuale e potere di rappresentanza del legale rappresentante dell'ente: non esiste un obbligo generale di allegazione dell'atto da cui l'Amministratore o il funzionario dell'Ente persona giuridica, a maggior ragione se di diritto pubblico, deriva il proprio potere di rappresentanza dell'ente medesimo. Peraltro, tale potere discende dallo statuto, dall'atto costitutivo e dagli atti organizzativi dell'Ente, soggetti a pubblicità legale per il tramite delle
Camere di Commercio, dunque come tali immediatamente conoscibili, sicchè ove il ricorrente avesse nutrito qualche dubbio avrebbe potuto accedere al sistema infocamere per verificare i dati circa gli organi rappresentativi dell'ente. Circostanza tanto più vera con riferimento all'agente della riscossione la cui struttura, costituendo società a rilevanza pubblicistica, è rilevabile anche dal sito istituzionale. Aggiungasi che, in presenza di enti pubblici o società di rilievo pubblicistico, come AD, gli atti e le attestazioni hanno valore di atti pubblici dotati di fede privilegiata, talchè la dichiarazione resa nell'atto di conferimento della procura processuale circa la funzione e il potere del funzionario, equivale a atto pubblico, contestabile solo mediante proposizione di querela di falso e l'affermazione circa l'inesistenza del potere equivale ad accusa di usurpazione di titolo.
Nella specie, peraltro, l'appellato non contesta l'esistenza del potere di rappresentanza in capo al funzionario dell'Ente (contestazione che, come detto, equivarrebbe all'accusa, come minimo, del reato di usurpazione di titolo, con le conseguenti ricadute in termini di potenziale calunnia), ma contesta che lo stesso non abbia documentato in atti la fonte del suo potere di rappresentanza (peraltro puntualmente indicato nella procura rilasciata al difensore) - che è come dire che, ai fini della validità di una sentenza, il giudice dovrebbe allegare il suo decreto di nomina a magistrato e, in una sorta di regresso all'infinito, il Ministro che ha firmato il decreto dovrebbe allegare l'atto di nomina a Ministro, il Presidente della Repubblica che ha nominato il Ministro, l'atto parlamentare di nomina a Presidente della Repubblica e via di seguito fino allo scrutino elettorale per l'elezione dei singoli parlamentari -. Discende che in capo al difensore dell'ente non sussisteva nessun ulteriore obbligo ai fini della giustificazione del potere di rappresentanza in giudizio a parte la propria procura.
Va, peraltro, osservato che, ove mai la questione fosse interpretabile in termini di contestazione dell'effettivo potere di rappresentanza dell'ente ed il giudice ritenesse fondata la questione (circostanza che non si ravvisa nella specie), la parte sarebbe sempre in tempo per regolarizzare la propria posizione e, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., andrebbe fissato specifico termine per consentire la costituzione in giudizio della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni;
dunque si verterebbe, comunque, in una condizione sanabile. In proposito, del tutto inconducente, fuorviante e frutto di una inesatta lettura, è il richiamo ad alcune pronunce di legittimità, tra le quali Cass. SS.UU. 37434/2022.
Tali pronunce, infatti, si limitano ad enunciare il, peraltro ovvio, principio della non sanabilità del difetto ontologico di procura speciale ai fini del ricorso per cassazione (procura che, ovviamente, deve preesistere alla proposizione del ricorso, sicchè ove inesistente, non può essere successivamente rilasciata). Condizione che, all'evidenza, non ricorre e non potrebbe ricorrere nel caso di specie: perché non si verte in ipotesi di ricorso per cassazione e perché non si verte in ipotesi di assenza ontologica di procura processuale (che è presente), ma si contesta unicamente la violazione di un obbligo inesistente, non previsto da alcuna norma: quello di allegare alla procura processuale la prova del potere di conferire la procura da parte del funzionario/ rappresentante dell'ente.
Va, peraltro, osservato che la resistente ha versato in atti copia della procura notarile di conferimento di delega al funzionario incaricato del contenzioso dell'ente.
- Infondata e inammissibile, oltre che maliziosamente proposta, è l'eccezione di “rispetto della rateazione”.
Il ricorrente rivolge l'eccezione all'agente della riscossione (senza estendere il ricorso all'Agenzia delle
Entrate), soggetto evidentemente estraneo alla censura. In ogni caso l'eccezione è priva di qualsiasi fondamento. La cartella è emessa in conseguenza della decadenza dal beneficio della rateazione concesso in relazione a due pretese, per omesso versamento, rispettivamente, della quinta e della ventesima rata.
L'appellante, in maniera assolutamente generica, afferma l'avvenuto “rispetto della rateazione”, ma in alcun modo documenta il pagamento delle relative rate: è evidente che solo la ricorrente può fornire la prova del fatto positivo affermato.
- Infondata è l'altrettanto generica, maliziosa e contraddittoria eccezione di erronea determinazione delle sanzioni: la ricorrente (sempre contestando il fatto a soggetto estraneo all'applicazione della sanzione senza chiamare in giudizio l'ente impositore, unico in grado di interloquire sul punto), per un verso afferma di avere provveduto al pagamento di tutte le rate, per altro verso, e contraddittoriamente, afferma che le sanzioni avrebbero dovuto essere comminate in proporzione alle sole rate non versate;
delle due l'una: o le rate sono state tutte pagate regolarmente (circostanza affermata, ma non dimostrata, dal momento che la ricorrente, che sola poteva farlo, non ha fornito la prova dei versamenti); o le rate non sono state versate tempesti, le quali appaiono correttamente determinate e commisurate all'imposta evasa.
L'eccezione è inammissibile per assoluta genericità, dal momento che la ricorrente non specifica quale sarebbe la sanzione erroneamente determinata, perché sarebbe erroneamente determinata e quale sarebbe la sanzione corretta.
In ogni caso, prescindendo dalle superiori considerazioni, deve osservarsi che le sanzioni appaiono correttamente determinate. Infatti, ai sensi dell'art. 2 d.Lv. 462/97, in caso di controllo automatizzato, ove il pagamento sia eseguito entro 60 giorni, o in caso di pagamento rateale eseguito puntualmente, le sanzioni sono ridotte ad 1/3. Tuttavia, ai sensi dell'art.
3-bis c. 3 d.Lv. 462/97 e 15-ter D.P.R. 602/73, «in caso di rateazione… il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena» (analogo, con riferimento alle sanzioni e interessi, il testo della norma anteriormente alla novella del d.Lv. 108/2024).
- Deve, poi, osservarsi la regolarità (e comunque la non rilevanza della questione) della notifica con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata del notificante, indirizzo Email_3 che appare presente nel registro pubblico Ipa assieme agli indirizzi Email_4
e Email_5. Va osservato che la disciplina di cui alla l. 53/1994, nel testo vigente, in materia di notifiche eseguite dall'avvocato (e dal procuratore legale), è applicabile esclusivamente con riferimento a tali soggetti (avvocati e procuratori) e, esclusivamente con riferimento a tali soggetti, l'art. 3 bis disciplina le modalità di esecuzione della notifica a mezzo pec, prevedendo, ovviamente, che questa, se eseguita direttamente dall'avvocato, debba essere realizzata ad un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi e debba essere inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. La logica della norma è evidente: solo l'inserimento in pubblici elenchi può garantire che il soggetto che notifica, oltre ad essere colui che si dichiara, sia anche un avvocato legalmente esercente la professione. Tale normativa non può trovare applicazione con riferimento alla notifica operata da soggetti pubblici istituzionali: in primo luogo perché la normativa non si riferisce a tali soggetti, ma solo ad avvocati (e procuratori legali); in secondo luogo per ragioni di logica, dal momento che, una volta certificata mediante posta elettronica la provenienza della notifica dal soggetto pubblico istituzionale, questo soggetto non deve ulteriormente provare di avere funzioni pubbliche, attesa la natura istituzionale dell'ente (cfr. Cass. SS.UU. 18/5/2022, 15979).
Allo stesso modo privo di alcuna valenza potrebbe essere il richiamo al d.l. 179/2012, che in alcun modo prevede che la notifica da parte di enti pubblici debba essere effettuata per mezzo di indirizzi di posta elettronica inseriti in pubblici elenchi: detta norma prevede, invece, che la pubblica amministrazione ha l'onere di indicare indirizzi di posta elettronica certificata preposti a ricevere le notifiche (non ad inviare le notifiche), disciplinando, quindi le modalità di esecuzione delle notifiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Di contro la disciplina che viene in rilievo è quella di cui all'art. 26 c. 2 dpr 602/73, norma che prevede che la notifica della cartella esattoriale, degli atti della riscossione (e, ai sensi degli artt. 77 e 50 d.P.R. 602/1973, del preavviso di iscrizione ipotecaria), possa essere eseguita, senz'altro, a mezzo posta certificata all'indirizzo del contribuente risultante dagli elenchi pubblici previsti dalla legge. Detta norma non prevede in alcun modo che la notifica a mezzo PEC debba essere effettuata per il tramite di una casella di posta inserita in elenchi particolari. Infatti la norma in esame così recita: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”, senza, dunque, alcun rifermento, neppure implicito, alle caratteristiche dell'indirizzo del notificante ed al suo inserimento in un pubblico registro.
Né argomenti di segno contrario si possono trarre dalla disposizione di cui all'art. 60 d.P.R. 600/73. Detta norma, infatti, prevede che “in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Il riferimento all'inserimento nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata è, dunque, unicamente relativo al destinatario, mentre nessuna prescrizione, di alcun tipo, è operata con riferimento all'indirizzo PEC dell'Autorità notificante (cfr. Cass. SS.UU. 18/5/2022, 15979; Cass.
982/2023; Cass. 18684/2023). In definitiva, dunque, deve ritenersi che l'inserimento dell'indirizzo di posta certificata di un ente pubblico nei pubblici elenchi non sia condizione di validità della notifica effettuata dall'ente per il tramite di detta casella di posta, essendo, invece, sufficiente che la casella di provenienza abbia natura certificata, come tale pienamente sufficiente a garantire l'identità del soggetto notificante.
- Quanto al resto, come emerge dalla copia della cartella allegata, questa deriva da controllo automatizzato – ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 – della dichiarazione modello unico 2012 e unico 2015.
Discende che l'iscrizione a ruolo, a norma dell'art. 14 D.P.R. 602/73, non deve essere preceduta da avviso di accertamento;
né deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta, atteso che, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 36 ter, siffatta comunicazione ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, con la conseguenza che l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (cfr. Cass. SS.UU.17758/2016; Cass. tr., 4/7/2014, 15311; Cass. 4360/2017; Cass. 4392/2018).
Per tali ragioni, inoltre, insussistente appare il difetto di motivazione, dal momento che la cartella di pagamento rappresenta gli elementi di calcolo impiegati dall'ufficio accertatore tratti dalle dichiarazioni presentate dal ricorrente, dunque pienamente e dettagliatamente noti allo stesso (cfr. Cass. 15654/2020; Cass. 13499/2020;
Cass. 21804/2017; Cass. 8138/2016), nel caso di specie corrispondente agli importi che lo stesso contribuente dichiarava come dovuti e che lo stesso non avrebbe provveduto a versare: trattasi, infatti, degli importi che il ricorrente avrebbe dovuto versare a titolo di iva, importi mai versati.
- Consegue l'evidente infondatezza dell'eccezione di decadenza. Ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/73, infatti, relativamente alla procedura di controllo automatizzato, la cartella di pagamento va notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel corso del quale la dichiarazione è stata presentata o al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel corso del quale scadeva la rata relativa al pagamento omesso.
Nel caso di specie la cartella, come puntualmente specificato, risulta emessa a seguito della decadenza del beneficio della rateazione per omesso versamento di rata scadente in data 2/12/2019; consegue che il termine di decadenza per la notifica della cartella era il 31/12 del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento della rata. Insussistente, pertanto, l'invocata decadenza.
- Inammissibili e, comunque, infondate sono le eccezioni relative alla misura degli interessi. Invero il criterio di calcolo è fissato dalla legge e, come tale, immediatamente conoscibile dal contribuente, sicchè nessuna motivazione è dovuta sul punto, a maggior ragione con riferimento agli atti diversi da quelli di accertamento (cfr. Cass. SS.UU. 22281/22). Infatti, in presenza di un saggio di interessi previsto dalla legge e dalla normativa secondaria, come tali conosciute o conoscibili, il contribuente è pienamente nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale e delle modalità di calcolo della stessa, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla sorte capitale dovuta ed al tempo cui questa si riferisce, rappresentando tali elementi la base di un calcolo meramente matematico conseguenziale e automatico (cfr. Cass. n.8613/2011; Cass. 27/03/2019,
8508). Nella specie la misura degli interessi applicata appare corretta;
è indicata la base di calcolo ed il tempo cui si riferisce;
comunque, nessuna specifica eccezione viene formulata con riferimento alla puntuale determinazione ed alla misura degli interessi, salvo contestazioni e valutazioni del tutto generiche. Va peraltro osservato che eventuali irregolarità nella determinazione degli interessi non potrebbero mai determinare una nullità dell'intera cartella o del preavviso di iscrizione ipotecaria, ma solo della quota di interessi eventualmente pretesa in eccesso.
- Alla stessa maniera priva di valenza è l'eccezione relativa alla determinazione dei compensi di riscossione. Trattasi di eccezioni assolutamente generiche;
la misura del compenso è fissata mediante atti normativi conoscibili dal contribuente. Nel caso in esame nessuna contestazione specifica è effettuata in ordine alla misura del compenso. Peraltro, è evidente che, eventuali errori nella determinazione del compenso
(non contestati nella specie) inciderebbero solo sulla rideterminazione del compenso medesimo, non sulla validità della cartella e della pretesa tributaria.
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 5.400,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.400,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2744/2023 depositato il 19/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2893/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
1 e pubblicata il 09/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210031523582 IVA-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/7/2022 la Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520210031523582 notificata in data 23/5/2022 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 32.929,89 a titolo di iva 2012 e 2015 conseguente a controllo automatizzato e decadenza dalla rateazione.
Il ricorso veniva rigettato con sentenza 2893/22 del 9/12/2022 mediante la quale si riteneva: corretta la determinazione delle sanzioni, regolarità della notifica della cartella impugnata, irrilevanza della omessa notifica della comunicazione bonaria, adeguatezza della motivazione, insussistenza della decadenza.
Avverso la sentenza proponeva appello la Ricorrente_1 riproponendo le medesime eccezioni di cui al ricorso introduttivo, nonché introducendo un'eccezione non formulata in sede di ricorso
Si costituiva l'agente della riscossione ribadendo la legittimità e correttezza della procedura di riscossione e il difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- L'appello è inammissibile, consistendo in una mera riproposizione pedissequa del ricorso introduttivo, senza alcuna specifica contestazione delle argomentazioni di cui alla sentenza.
- Il ricorso introduttivo, inoltre, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto proposto principalmente contro attività dell'ente impositore, senza, tuttavia, che il ricorso sia stato notificato a quest'ultimo, forse proprio con l'intento di impedire che le difese venissero spiegate.
- In ogni caso l'appello è del tutto privo di fondamento.
- Preliminarmente deve dichiararsi priva di qualunque fondamento è l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione per essersi avvalso di un difensore del libero foro.
Deve ritenersi che la disciplina che impone ad Agenzia delle Entrate NE di avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, di propri funzionari o dell'Avvocatura dello Stato, abbia una mera rilevanza contabile interna e disciplinare.
Invero, ai sensi dell'art. 1 c. 8 l. 193/2016 (legge istitutiva di Agenzia delle Entrate NE), «l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato… comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro… ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente… Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546…». Ai sensi dell'art. 11 c. 2 d.Lv. 546/92 «
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata…».
La normativa in esame deve, dunque, ragionevolmente intendersi nel senso che l'agente della riscossione abbia la facoltà di stare in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato o per il tramite di propri funzionari, senza che ciò costituisca – dal punto di vista processuale ed impregiudicati i profili di responsabilità erariale – un obbligo processualmente rilevante. Del resto, non si comprenderebbe per quale ragione se l'ente può stare in giudizio per il tramite di propri funzionari questi non potrebbero delegare altri soggetti, in possesso dei requisiti per stare in giudizio, per rappresentarli. Sicchè, in presenza di valida procura, legittimamente l'Amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un difensore del libero foro (cfr. Cass. SS.UU.
30008/2019; v. Cass. III, 22/12/2021, 41205; Cass. VI, 27/10/2021, 30252; Cass. III, 4/6/2021); mentre, in presenza di una procura non valida, ciò non determinerebbe automaticamente il difetto di legittimazione processuale e l'inammissibilità della costituzione in giudizio, ma si imporrebbe l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c., con fissazione di un termine perentorio per la regolarizzazione della procura o per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza. Infatti l'art. 182 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, specificamente prescrive che il giudice, «Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
Una limitazione incidente sul piano processuale potrebbe, al limite, ritenersi sussistente con riferimento ai giudizi di legittimità instaurati da AD (peraltro diversa da AD LI), alla luce del protocollo d'intesa del
22/6/2017 tra AD e Avvocatura generale dello Stato, sempre che si ritenesse detto protocollo (ma la cosa
è tutt'altro che convincente), in combinato disposto con l'art. 1 c. 8 l. 193/2016, esplicare un'efficacia esterna: alla luce di detta convenzione si sarebbero riservati al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (ma, in realtà, il protocollo prevede un obbligo per l'Avvocatura di assumere il patrocinio, non un obbligo per l'Agenzia di farsi patrocinare dall'Avvocatura) i giudizi concernenti “l'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di
Cassazione civile e tributaria…”. Discende che, dallo stesso tenore di detto protocollo un eventuale divieto di avvalersi dei difensori del libero foro potrebbe configurarsi esclusivamente con riferimento ai giudizi di legittimità, ma non già con riferimento ai giudizi di merito (cfr. Cass. 10320/2024 e Cass. 1806/2024).
- Incomprensibile appare la confusa (come tale, già per questo, inammissibile) eccezione di difetto di procura, verosimilmente sollevata in udienza. Non è chiaro a cosa si riferisca la parte. Controparte si è costituita e all'atto di costituzione ha allegato la “procura alle liti”. Ove, poi, le caotiche eccezioni della parte fossero volte a contestare il potere del funzionario dell'ente di conferire la procura processuale al difensore,
l'eccezione sarebbe priva di qualunque fondamento giuridico e frutto di confusione tra procura processuale e potere di rappresentanza del legale rappresentante dell'ente: non esiste un obbligo generale di allegazione dell'atto da cui l'Amministratore o il funzionario dell'Ente persona giuridica, a maggior ragione se di diritto pubblico, deriva il proprio potere di rappresentanza dell'ente medesimo. Peraltro, tale potere discende dallo statuto, dall'atto costitutivo e dagli atti organizzativi dell'Ente, soggetti a pubblicità legale per il tramite delle
Camere di Commercio, dunque come tali immediatamente conoscibili, sicchè ove il ricorrente avesse nutrito qualche dubbio avrebbe potuto accedere al sistema infocamere per verificare i dati circa gli organi rappresentativi dell'ente. Circostanza tanto più vera con riferimento all'agente della riscossione la cui struttura, costituendo società a rilevanza pubblicistica, è rilevabile anche dal sito istituzionale. Aggiungasi che, in presenza di enti pubblici o società di rilievo pubblicistico, come AD, gli atti e le attestazioni hanno valore di atti pubblici dotati di fede privilegiata, talchè la dichiarazione resa nell'atto di conferimento della procura processuale circa la funzione e il potere del funzionario, equivale a atto pubblico, contestabile solo mediante proposizione di querela di falso e l'affermazione circa l'inesistenza del potere equivale ad accusa di usurpazione di titolo.
Nella specie, peraltro, l'appellato non contesta l'esistenza del potere di rappresentanza in capo al funzionario dell'Ente (contestazione che, come detto, equivarrebbe all'accusa, come minimo, del reato di usurpazione di titolo, con le conseguenti ricadute in termini di potenziale calunnia), ma contesta che lo stesso non abbia documentato in atti la fonte del suo potere di rappresentanza (peraltro puntualmente indicato nella procura rilasciata al difensore) - che è come dire che, ai fini della validità di una sentenza, il giudice dovrebbe allegare il suo decreto di nomina a magistrato e, in una sorta di regresso all'infinito, il Ministro che ha firmato il decreto dovrebbe allegare l'atto di nomina a Ministro, il Presidente della Repubblica che ha nominato il Ministro, l'atto parlamentare di nomina a Presidente della Repubblica e via di seguito fino allo scrutino elettorale per l'elezione dei singoli parlamentari -. Discende che in capo al difensore dell'ente non sussisteva nessun ulteriore obbligo ai fini della giustificazione del potere di rappresentanza in giudizio a parte la propria procura.
Va, peraltro, osservato che, ove mai la questione fosse interpretabile in termini di contestazione dell'effettivo potere di rappresentanza dell'ente ed il giudice ritenesse fondata la questione (circostanza che non si ravvisa nella specie), la parte sarebbe sempre in tempo per regolarizzare la propria posizione e, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., andrebbe fissato specifico termine per consentire la costituzione in giudizio della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni;
dunque si verterebbe, comunque, in una condizione sanabile. In proposito, del tutto inconducente, fuorviante e frutto di una inesatta lettura, è il richiamo ad alcune pronunce di legittimità, tra le quali Cass. SS.UU. 37434/2022.
Tali pronunce, infatti, si limitano ad enunciare il, peraltro ovvio, principio della non sanabilità del difetto ontologico di procura speciale ai fini del ricorso per cassazione (procura che, ovviamente, deve preesistere alla proposizione del ricorso, sicchè ove inesistente, non può essere successivamente rilasciata). Condizione che, all'evidenza, non ricorre e non potrebbe ricorrere nel caso di specie: perché non si verte in ipotesi di ricorso per cassazione e perché non si verte in ipotesi di assenza ontologica di procura processuale (che è presente), ma si contesta unicamente la violazione di un obbligo inesistente, non previsto da alcuna norma: quello di allegare alla procura processuale la prova del potere di conferire la procura da parte del funzionario/ rappresentante dell'ente.
Va, peraltro, osservato che la resistente ha versato in atti copia della procura notarile di conferimento di delega al funzionario incaricato del contenzioso dell'ente.
- Infondata e inammissibile, oltre che maliziosamente proposta, è l'eccezione di “rispetto della rateazione”.
Il ricorrente rivolge l'eccezione all'agente della riscossione (senza estendere il ricorso all'Agenzia delle
Entrate), soggetto evidentemente estraneo alla censura. In ogni caso l'eccezione è priva di qualsiasi fondamento. La cartella è emessa in conseguenza della decadenza dal beneficio della rateazione concesso in relazione a due pretese, per omesso versamento, rispettivamente, della quinta e della ventesima rata.
L'appellante, in maniera assolutamente generica, afferma l'avvenuto “rispetto della rateazione”, ma in alcun modo documenta il pagamento delle relative rate: è evidente che solo la ricorrente può fornire la prova del fatto positivo affermato.
- Infondata è l'altrettanto generica, maliziosa e contraddittoria eccezione di erronea determinazione delle sanzioni: la ricorrente (sempre contestando il fatto a soggetto estraneo all'applicazione della sanzione senza chiamare in giudizio l'ente impositore, unico in grado di interloquire sul punto), per un verso afferma di avere provveduto al pagamento di tutte le rate, per altro verso, e contraddittoriamente, afferma che le sanzioni avrebbero dovuto essere comminate in proporzione alle sole rate non versate;
delle due l'una: o le rate sono state tutte pagate regolarmente (circostanza affermata, ma non dimostrata, dal momento che la ricorrente, che sola poteva farlo, non ha fornito la prova dei versamenti); o le rate non sono state versate tempesti, le quali appaiono correttamente determinate e commisurate all'imposta evasa.
L'eccezione è inammissibile per assoluta genericità, dal momento che la ricorrente non specifica quale sarebbe la sanzione erroneamente determinata, perché sarebbe erroneamente determinata e quale sarebbe la sanzione corretta.
In ogni caso, prescindendo dalle superiori considerazioni, deve osservarsi che le sanzioni appaiono correttamente determinate. Infatti, ai sensi dell'art. 2 d.Lv. 462/97, in caso di controllo automatizzato, ove il pagamento sia eseguito entro 60 giorni, o in caso di pagamento rateale eseguito puntualmente, le sanzioni sono ridotte ad 1/3. Tuttavia, ai sensi dell'art.
3-bis c. 3 d.Lv. 462/97 e 15-ter D.P.R. 602/73, «in caso di rateazione… il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena» (analogo, con riferimento alle sanzioni e interessi, il testo della norma anteriormente alla novella del d.Lv. 108/2024).
- Deve, poi, osservarsi la regolarità (e comunque la non rilevanza della questione) della notifica con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata del notificante, indirizzo Email_3 che appare presente nel registro pubblico Ipa assieme agli indirizzi Email_4
e Email_5. Va osservato che la disciplina di cui alla l. 53/1994, nel testo vigente, in materia di notifiche eseguite dall'avvocato (e dal procuratore legale), è applicabile esclusivamente con riferimento a tali soggetti (avvocati e procuratori) e, esclusivamente con riferimento a tali soggetti, l'art. 3 bis disciplina le modalità di esecuzione della notifica a mezzo pec, prevedendo, ovviamente, che questa, se eseguita direttamente dall'avvocato, debba essere realizzata ad un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi e debba essere inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. La logica della norma è evidente: solo l'inserimento in pubblici elenchi può garantire che il soggetto che notifica, oltre ad essere colui che si dichiara, sia anche un avvocato legalmente esercente la professione. Tale normativa non può trovare applicazione con riferimento alla notifica operata da soggetti pubblici istituzionali: in primo luogo perché la normativa non si riferisce a tali soggetti, ma solo ad avvocati (e procuratori legali); in secondo luogo per ragioni di logica, dal momento che, una volta certificata mediante posta elettronica la provenienza della notifica dal soggetto pubblico istituzionale, questo soggetto non deve ulteriormente provare di avere funzioni pubbliche, attesa la natura istituzionale dell'ente (cfr. Cass. SS.UU. 18/5/2022, 15979).
Allo stesso modo privo di alcuna valenza potrebbe essere il richiamo al d.l. 179/2012, che in alcun modo prevede che la notifica da parte di enti pubblici debba essere effettuata per mezzo di indirizzi di posta elettronica inseriti in pubblici elenchi: detta norma prevede, invece, che la pubblica amministrazione ha l'onere di indicare indirizzi di posta elettronica certificata preposti a ricevere le notifiche (non ad inviare le notifiche), disciplinando, quindi le modalità di esecuzione delle notifiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Di contro la disciplina che viene in rilievo è quella di cui all'art. 26 c. 2 dpr 602/73, norma che prevede che la notifica della cartella esattoriale, degli atti della riscossione (e, ai sensi degli artt. 77 e 50 d.P.R. 602/1973, del preavviso di iscrizione ipotecaria), possa essere eseguita, senz'altro, a mezzo posta certificata all'indirizzo del contribuente risultante dagli elenchi pubblici previsti dalla legge. Detta norma non prevede in alcun modo che la notifica a mezzo PEC debba essere effettuata per il tramite di una casella di posta inserita in elenchi particolari. Infatti la norma in esame così recita: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”, senza, dunque, alcun rifermento, neppure implicito, alle caratteristiche dell'indirizzo del notificante ed al suo inserimento in un pubblico registro.
Né argomenti di segno contrario si possono trarre dalla disposizione di cui all'art. 60 d.P.R. 600/73. Detta norma, infatti, prevede che “in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Il riferimento all'inserimento nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata è, dunque, unicamente relativo al destinatario, mentre nessuna prescrizione, di alcun tipo, è operata con riferimento all'indirizzo PEC dell'Autorità notificante (cfr. Cass. SS.UU. 18/5/2022, 15979; Cass.
982/2023; Cass. 18684/2023). In definitiva, dunque, deve ritenersi che l'inserimento dell'indirizzo di posta certificata di un ente pubblico nei pubblici elenchi non sia condizione di validità della notifica effettuata dall'ente per il tramite di detta casella di posta, essendo, invece, sufficiente che la casella di provenienza abbia natura certificata, come tale pienamente sufficiente a garantire l'identità del soggetto notificante.
- Quanto al resto, come emerge dalla copia della cartella allegata, questa deriva da controllo automatizzato – ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 – della dichiarazione modello unico 2012 e unico 2015.
Discende che l'iscrizione a ruolo, a norma dell'art. 14 D.P.R. 602/73, non deve essere preceduta da avviso di accertamento;
né deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta, atteso che, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 36 ter, siffatta comunicazione ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, con la conseguenza che l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (cfr. Cass. SS.UU.17758/2016; Cass. tr., 4/7/2014, 15311; Cass. 4360/2017; Cass. 4392/2018).
Per tali ragioni, inoltre, insussistente appare il difetto di motivazione, dal momento che la cartella di pagamento rappresenta gli elementi di calcolo impiegati dall'ufficio accertatore tratti dalle dichiarazioni presentate dal ricorrente, dunque pienamente e dettagliatamente noti allo stesso (cfr. Cass. 15654/2020; Cass. 13499/2020;
Cass. 21804/2017; Cass. 8138/2016), nel caso di specie corrispondente agli importi che lo stesso contribuente dichiarava come dovuti e che lo stesso non avrebbe provveduto a versare: trattasi, infatti, degli importi che il ricorrente avrebbe dovuto versare a titolo di iva, importi mai versati.
- Consegue l'evidente infondatezza dell'eccezione di decadenza. Ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/73, infatti, relativamente alla procedura di controllo automatizzato, la cartella di pagamento va notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel corso del quale la dichiarazione è stata presentata o al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel corso del quale scadeva la rata relativa al pagamento omesso.
Nel caso di specie la cartella, come puntualmente specificato, risulta emessa a seguito della decadenza del beneficio della rateazione per omesso versamento di rata scadente in data 2/12/2019; consegue che il termine di decadenza per la notifica della cartella era il 31/12 del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento della rata. Insussistente, pertanto, l'invocata decadenza.
- Inammissibili e, comunque, infondate sono le eccezioni relative alla misura degli interessi. Invero il criterio di calcolo è fissato dalla legge e, come tale, immediatamente conoscibile dal contribuente, sicchè nessuna motivazione è dovuta sul punto, a maggior ragione con riferimento agli atti diversi da quelli di accertamento (cfr. Cass. SS.UU. 22281/22). Infatti, in presenza di un saggio di interessi previsto dalla legge e dalla normativa secondaria, come tali conosciute o conoscibili, il contribuente è pienamente nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale e delle modalità di calcolo della stessa, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla sorte capitale dovuta ed al tempo cui questa si riferisce, rappresentando tali elementi la base di un calcolo meramente matematico conseguenziale e automatico (cfr. Cass. n.8613/2011; Cass. 27/03/2019,
8508). Nella specie la misura degli interessi applicata appare corretta;
è indicata la base di calcolo ed il tempo cui si riferisce;
comunque, nessuna specifica eccezione viene formulata con riferimento alla puntuale determinazione ed alla misura degli interessi, salvo contestazioni e valutazioni del tutto generiche. Va peraltro osservato che eventuali irregolarità nella determinazione degli interessi non potrebbero mai determinare una nullità dell'intera cartella o del preavviso di iscrizione ipotecaria, ma solo della quota di interessi eventualmente pretesa in eccesso.
- Alla stessa maniera priva di valenza è l'eccezione relativa alla determinazione dei compensi di riscossione. Trattasi di eccezioni assolutamente generiche;
la misura del compenso è fissata mediante atti normativi conoscibili dal contribuente. Nel caso in esame nessuna contestazione specifica è effettuata in ordine alla misura del compenso. Peraltro, è evidente che, eventuali errori nella determinazione del compenso
(non contestati nella specie) inciderebbero solo sulla rideterminazione del compenso medesimo, non sulla validità della cartella e della pretesa tributaria.
L'appello, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 5.400,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.400,00 oltre accessori di legge.