Sentenza 24 ottobre 2018
Massime • 1
La statuizione, contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva. (In motivazione, la Corte ha affermato che tale preclusione sussiste anche in relazione alle questioni di legittimità costituzionale che, parimenti, avrebbero potuto sollevarsi in sede di cognizione).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2018, n. 4096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4096 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2018 |
Testo completo
04096-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: FRANCESCO IA SI BONITO-Presidente - Sent. n. sez. 4073/2018 CC 24/10/2018- DOMENICO FIORDALISI R.G.N. 19137/2018 FILIPPO CASA ROBERTO BINENTI Relatore ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TU AS, nato il [...], avverso l'ordinanza del 07/03/2018 del G.i.p. del Tribunale di Milano;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da AS TU al fine di ottenere la restituzione di una somma di denaro sottoposta a confisca ai sensi dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992, con sentenza di applicazione della pena su richiesta divenuta irrevocabile.
2. Propone ricorso per cassazione il AS TU, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 6 e 7 CEDU e dell'art. 1, Prot. 1, CEDU, rilevando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto affermare l'intangibilità del giudicato con riferimento alla confisca di cui era stata richiesta la revoca, trattandosi di statuizione sanzionatoria non eseguibile in ragione della sua illegalità, derivante dall'essere stata disposta la misura in nonostante la dimostrazione della lecita provenienza della somma e la possibilità di procedere alla confisca solo parziale, in tal modo avendosi un'ablazione tanto indeterminata da contravvenire alle disposizioni della CEDU (anche con riferimento alla tutela del diritto di proprietà) e così violare l'art. 117 Cost., come denunciabile attraverso questione di costituzionalità anche in sede di esecuzione.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 17, 47 e 49 Prot. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, risultando violati i principi ivi affermati dal genere di confisca adottata in un procedimento riguardante la materia comunitaria (un reato associativo di tipo transazionale), senza che potesse rilevare la formazione del giudicato in ambito nazionale.
2.3. Con il terzo motivo ci si duole della violazione dell'art. 11 della legge n. 143 del 2006, poiché il provvedimento impugnato, nel far riferimento anche a tale disposizione quanto alla confiscabilità delle somme sotto diverso profilo, ha evocato una mera possibilità non asseverata dalla pronunzia della Corte di cassazione intervenuta sul ricorso a suo tempo proposto avverso la sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. Come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, la revoca della confisca in sede esecutiva può essere invocata solo dal terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione e non dalla parte che ha potuto e comunque avrebbe potuto sollevare le medesime questioni in detto giudizio, di modo che in quest'ultimo caso la decisione intervenuta in materia di confisca rimane intangibile per effetto della preclusione derivante dalla formazione del giudicato (fra le altre, Sez. 3, n. 29445 del 19/06/2013, Rv. 255872; Sez. 3, n. 7036 del 18/01/2012, Rv. 252022; Sez. 5, n. 34705 del 11/07/2001, Rv. 219862). Tale preclusione non viene meno quando si pongono questioni di legittimità costituzionale per asserito contrasto con i principi costituzionali o convenzionali che parimenti avrebbero potuto sollevarsi in sede di cognizione, poiché, come affermato dalla stessa Corte Costituzionale, proprio con riferimento al tema della legalità della pena (ordinanza n. 235 del 2103; sentenza n. 2010 del 2013), il giudice dell'esecuzione, al di fuori dell'ipotesi in cui si debba uniformare a una decisione della Corte Edu già intervenuta in materia sostanziale, deve occuparsi non già della legittimità dell'applicazione delle diposizioni intervenuta in sede di cognizione, ma della sola efficacia del comando di cui alla relativa decisione. 2 Il procedimento di esecuzione, pertanto, neppure in materia di misure sanzionatorie può costituire la sede per denunciare in ogni tempo questioni di costituzionalità che avrebbero potuto e dovuto rilevarsi nel giudizio di cognizione. Ma, a parte tali dirimenti rilievi che in sé dimostrano l'infondatezza dei primi due motivi del ricorso con conseguente assorbimento dell'esame del terzo, è appena il caso di aggiungere che quando non ci si riferisce a questioni attinenti prettamente al merito del giudizio, vengono riproposti rilievi sulla conformità ai precetti costituzionali e convenzionali che la Corte costituzionale nelle sentenze in precedenza emesse in materia di art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992, fino a quella n. 33 del 2018, ha esplicitamente o implicitamente disatteso.
3. Ne discende la manifesta infondatezza e pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Roberto Binenti Francesco Maria Silvio Bonito Mento DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 GEN 2019 IL CANCELLIERE Stefania FÁIELLA