Sentenza 11 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, il giudice, con la sentenza di patteggiamento con cui dispone la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida non può graduare i termini inibitori, fissati dalla legge, per il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo, atteso che le relative disposizioni riguardano la disciplina amministrativa di settore e sono estranee alla sfera della giurisdizione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2018, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2018 |
Testo completo
00139-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: FRANCESCO MARIA CIAMPI Presidente Sent. n. sez. 2458/2018 -CC 11/12/2018 ANDREA MONTAGNI - Relatore - R.G.N. 35803/2018 UGO BELLINI VINCENZO LA SC PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA UR SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2018 del GIP TRIBUNALE di LODI udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Simone Pereeci RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lodi, con la sentenza indicata in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena concordata dalle parti nei confronti di NA RI AN, in relazione al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. Il giudicante ha applicato altresì la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza. L'esponente denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. strada, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui è prevista l'automaticità della revoca della patente di guida, anche nel caso in cui venga riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale di cui al coma 7, dell'art. 589-bis, cod. pen. La parte osserva che la norma impedisce al condannato di dotarsi di un nuovo titolo abilitativo per un tempo predeterminato, senza consentire al giudice di graduare la durata del divieto, in ragione delle peculiarità del caso. Sotto altro aspetto, il ricorrente osserva la manifesta illogicità della disposizione, laddove prescrive la durata della revoca (nel caso per anni cinque) senza stabilire che in detto periodo venga computata la sospensione della patente eventualmente disposta in via cautelare.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, chiede che la Suprema Corte dichiari inammissibile il ricorso. Osserva che il ricorrente deduce censure non ricomprese nell'ambito dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla novella del 2017. Rileva inoltre che l'eccezione di illegittimità costituzionale affidata al ricorso non era stata dedotta avanti al giudice procedente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame impone le considerazioni che seguono.
2. Si osserva primieramente che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pure a seguito delle limitazioni sul contenuto del ricorso per cassazione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per effetto della legge 23 giugno 2017 n. 103, risulta ricorribile ai sensi della generale previsione sulle sentenze inappellabili di cui all'art. 606, comma 2, cod. proc., pen., rispetto alla illegittimità delle statuizioni afferenti 2 alle sanzioni amministrative accessorie. La Corte regolatrice ha infatti osservato che in tema di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel caso in cui il giudice, accogliendo la domanda di patteggiamento, abbia omesso di disporre la sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606, comma secondo, cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art. 448, 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Stratta, Rv. 27309101).
3. Tanto chiarito, si osserva che le eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. strada affidate al ricorso che occupa sono manifestamente infondate, in quanto muovono dell'errato presupposto circa la natura penale di tali sanzioni. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, poiché tale sanzione non ha natura "sostanzialmente penale", secondo l'interpretazione dell'art. 7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, atteso che la previsione di una sanzione amministrativa irrogata all'esito di un giudizio penale non elude le garanzie proprie del processo penale, né pone un problema di estensione dell'applicazione del divieto del "ne bis in idem", non essendo l'imputato sottoposto ad un procedimento amministrativo e ad un procedimento penale per il medesimo fatto (Sez. 4, n. 32239 del 20/06/2018, Tarini, Rv. 27345701). Nell'alveo di tale orientamento, si è pure considerata la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma secondo, quarto periodo, cod. strada, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, poiché tale sanzione non ha natura "sostanzialmente penale", secondo l'interpretazione dell'art. 7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, atteso che la previsione di una sanzione amministrativa irrogata all'esito di un giudizio penale non elude le garanzie proprie del processo penale, né pone un problema di estensione dell'applicazione del divieto del "ne bis in idem", non essendo l'imputato sottoposto ad un procedimento amministrativo e ad un procedimento penale per il medesimo fatto. Nel caso, la Corte regolatrice ha precisato che l'obbligatorietà della sanzione amministrativa rientra nell'esercizio ragionevole della discrezionalità del legislatore nazionale, trattandosi di sanzione con chiara finalità preventiva e non 3 repressiva (Sez. 4, n. 42346 del 16/05/2017, Tosolini, Rv. 27081901; vedi anche Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv. 27168801).
3.1. Si osserva, infine, che la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che il giudice penale è tenuto ad applicare, ex art. 222 cod. strada, conoscendo dei reati qualificati dalla violazione di norme del codice della strada, consiste e si risolve - nel provvedimento ablativo del titolo abilitazione alla guida. Di converso, le disposizioni pure contenute nel citato articolo 222, che stabiliscono i termini per il conseguimento di una nuova patente di guida, riguardano la disciplina amministrativa di settore e restano estranei dalla sfera della giurisdizione penale. Pertanto, il giudice, che con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., disponga altresì la revoca della patente di guida dell'imputato, non è tenuto a specificare il termine inibitorio, fissato dalla legge, per il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo. Conseguentemente, sfugge la stessa rilevanza, in questa sede, della censura afferente alla mancata previsione del computo del periodo presofferto di sospensione della patente di guida, rispetto al richiamato periodo di inibitoria per il conseguimento di una nuova patente. ricorso deve essere rigettato,4. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 dicembre 2018. Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Ciampi Andrea Montagni ༼ང་ནས་ཁ་ IL FUNZIONARY JUDIZIARI DEPOSITATO IN CANCELLERIA UDIZIARIO og 3/4/19 A R A C Dott.ssa Irene Caliendo oggi.. 4