Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/02/2026, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02560/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12155/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12155 del 2025, proposto da
FO EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Del Gaudio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
delle seguenti Sentenze del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro:
Sentenza n. 11794/2024 pubbl. il 20/11/2024 RG n. 20581/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Paolo MORMILE;
Sentenza n. 9970/2024 pubbl. il 09/10/2024 RG n. 11928/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Donatella CASARI (all. 14);
Sentenza n. 12967/2024 pubbl. il 17/12/2024 RG n. 13506/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Donatella CASARI (all. 15);
Sentenza n. 11747/2024 pubbl. il 20/11/2024 RG n. 21133/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Paolo MORMILE (all. 16);
Sentenza n. 1095/2025 pubbl. il 28/01/2025 RG n. 19270/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Antonio TIZZANO (all. 17);
Sentenza n. 11748/2024 pubbl. il 20/11/2024 RG n. 20836/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Paolo MORMILE, notifica il 10 gennaio 2025 (all. 18);
entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa CA LO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 14 ottobre 2025, la parte ricorrente, in qualità di procuratore costituito dichiaratosi antistatario negli originari giudizi, chiede darsi esecuzione, con riferimento alla condanna alle spese di lite, alle seguenti sentenze tutte passate in giudicato come da attestazioni prodotte:
a) Sentenza n. 11794/2024 pubblicata il 20 novembre 2024 nel ricorso RG n. 20581/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, notificata in data 16 dicembre 2024;
b) Sentenza n. 9970/2024 pubblicata il 9 ottobre 2024 nel ricorso RG n. 11928/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, notificata in data 16 dicembre 2024;
c) Sentenza n. 12967/2024 pubblicata il 17 dicembre 2024 nel ricorso RG n. 13506/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, notificata in data 17 dicembre 2024;
d) Sentenza n. 11747/2024 pubblicata il 20 novembre 2024 nel ricorso RG n. 21133/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, notificata in data 16 dicembre 2024;
e) Sentenza n. 1095/2025 pubblicata il 28 gennaio 2025 nel ricorso RG n. 19270/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, notificata in data 17 febbraio 2025;
f) Sentenza n. 11748/2024 pubblicata il 20 novembre 2024 nel ricorso RG n. 20836/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, notifica il 10 gennaio 2025;
per l’importo complessivo di Euro 5328,50 oltre accessori.
1.1 Afferma la parte ricorrente che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alle statuizioni di condanna alle spese processuali contenute nelle predette sentenze.
2. In data 28 gennaio 2026 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione in parte qua delle sentenze oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalle sentenze in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire le pretese riconosciute i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alle citate decisioni.
Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione in parte qua ai giudicati di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alle citate sentenze.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr., Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025), mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli indicati in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alle sentenze indicate in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 950,00 (novecentocinquanta/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS TT, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
CA LO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA LO AR | SS TT |
IL SEGRETARIO