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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/05/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 12977/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catania, via Canfora n. 76 Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Concettina Mirabella che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Giarre, via Callipoli n. 5, Controparte_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Salvatore Liuzzo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Locazione. Esercizio della facoltà di disdetta alla prima scadenza.
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, ha convenuto in giudizio esponendo: Parte_1 Controparte_1
-che con contratto stipulato in data 31.03.2007, registrato il 23.04.2007, l'odierno resistente, CP_1
, le ha concesso in locazione l'immobile di sua proprietà sito in Viagrande (Ct), Via Europa n. 49 per il
[...] canone mensile di € 700,00 e per la durata di anni 4, rinnovabili per un uguale periodo;
-che con raccomandata a/r del 11.05.2010, il locatore le ha comunicato formale disdetta dell'immobile locato invitandola alla riconsegna alla prima scadenza contrattuale del 30.03.2011adducendo la necessità di adibirlo ad uso abitativo personale e di dovere provvedere alla sua ristrutturazione straordinaria;
- che, in seguito a tale comunicazione, la conduttrice ha manifestato al locatore l'impossibilità rilasciare l'appartamento pe il 30.03.2011 ed ha chiesto di prorogare la consegna dell'immobile ad altra data al fine di potere reperire un'altra abitazione ove trasferirsi;
- che a seguito di tale richiesta è stato stipulato, tra le parti, in data 01.04.2011 un contratto di locazione transitoria con decorrenza dal 01.04.2011 al 30.03.2012;
-che l'immobile è stato rilasciato nella disponibilità del locatore in data 30.11.2011;
- che questi, nei successivi dodici mesi dal rilascio, non si è trasferito nell'immobile e non ha eseguito le opere di ristrutturazione come invece aveva dichiarato nella lettera di diniego di rinnovo
- che, inoltre, ha locato l'immobile ad altro soggetto;
Tutto ciò premesso, osservando che l'art. 3 L. 431/98 sancisce il ripristino del rapporto locativo ovvero il risarcimento da determinarsi in misura non inferiore a 36 mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito nel caso in cui il locatore, avendo acquistato la disponibilità dell'alloggio, non lo adibisca entro dodici mesi agli usi per i quali ha esercitato la disdetta, ha chiesto, a questo tribunale, di condannare l'odierno resistente, per illegittimo uso della facoltà di disdetta della locazione alla prima scadenza contrattuale, a corrispondergli la somma di euro 25.740,00, pari a 36 mensilità dell'ultimo canone (euro 700,00) di locazione percepito, oltre a euro 900,00 per spese di trasloco sostenute e euro 484,00 per oneri di mediazione. Con vittoria di spese e compensi di causa.
La ricorrente ha prodotto in giudizio, i contratti di locazione, la corrispondenza intercorsa tra le parti, il verbale di mediazione e un preventivo di una ditta di traslochi privo di intestazione, di data e di firma.
Il resistente si è costituito in giudizio, ha contestato le domande ex adverso, ritenendole infondate in fatto e in diritto e ne ha chiesto l'integrale rigetto.
In particolare ha sostenuto:
- che il fabbricato sito in Viagrande (CT), Via Europa n. 49, di sua proprietà e locato alla ricorrente era costituito da tre unità immobiliari, non indipendenti tra loro, poste una al piano terra di 3 vani oltre garage e servizi, una al piano primo di 5 vani ed un locale sottotetto al piano secondo;
- che il diniego di rinnovo alla prima scadenza del 30.03.2011, era motivato dalla necessità di ristrutturare l'immobile e adibirlo a propria abitazione;
-che, in seguito ad una richiesta di proroga del rilascio avanzata dalla conduttrice al fine di consentirle di reperire un altro immobile dove trasferire la propria abitazione e organizzare il trasloco, è stato concordato tra le parti di non dare seguito alla richiesta di rilascio, di ritenere il contratto sottoscritto il 31.03.2007 risolto e di stipulare, come poi è avvenuto, un nuovo contratto di locazione transitorio tra le parti con decorrenza dal 01.04.2011 e scadenza al 30.03.2012;
-che tale contratto di locazione transitoria si è risolto per volontà della Sig.ra la quale, in data Pt_1
31.10.2011, gli ha comunicato la volontà di disdirlo e rilasciare l'immobile come è poi avvenuto il 30.11.2011; -che avuta la disponibilità dell'immobile ha provveduto a trasferire la propria residenza nell'appartamento ricavato al piano primo dopo avere effettuato interventi di ristrutturazione che lo hanno reso indipendente dal resto dell'immobile.
Parte resistente ha prodotto in giudizio i contratti di cui sopra e il proprio certificato di residenza oltre alla corrispondenza intercorsa tra le parti.
La domanda è procedibile essendo stato esperito il tentativo di mediazione sebbene con esito negativo.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova per testi e interrogatorio formale.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.
Dalla documentazione versata in atti si evince:
- che il resistente-locatore ha esercitato la facoltà di diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza del 30.03.2011 adducendo di volere destinare l'immobile a sua abitazione personale e per eseguirvi interventi di ristrutturazione straordinaria;
- che la ricorrente-conduttrice ha chiesto ed ottenuto un differimento del rilascio dell'immobile al fine di organizzare il suo trasloco e a tal fine, in data 01.04.2011, è stato stipulato un contratto di locazione transitoria con scadenza al 30.03.2012, rinnovabile per un eguale periodo;
- che la conduttrice, in data 30.11.2011, ha rilasciato l'appartamento nella disponibilità del locatore;
- che il locatore ha trasferito la sua residenza nell'immobile in data 14.11.2012 mantenendola fino al
04.08.2014;
- che questi, in data 01.05.2012, ha locato, ad altra persona, l'unità immobiliare posta al piano terra dell'immobile.
Dalle dichiarazioni del teste escusso della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, si è appreso che l'odierno resistente-locatore, ottenuto il rilascio, ha eseguito nell'immobile opere di ristrutturazione (verbale di causa del 30.10.2023 dichiarazioni del teste ). Controparte_1
Questo decidente ritiene che, dall'istruttoria svolta, sia emerso che il locatore ha esercitato legittimamente la facoltà di disdetta alla prima scadenza contrattuale. All'uopo si osserva che l'immobile locato è stato rilasciato dalla conduttrice nella disponibilità del locatore in data 30.11.2011 e che il locatore ha stabilito, in data 14.11.2012, la sua residenza al primo piano dell'immobile dopo avere provveduto alla ristrutturazione.
E' evidente quindi che il locatore ha adibito parte dell'immobile a sua residenza entro un anno dal rilascio.
Si osserva inoltre che ha mantenuto la residenza nell'immobile fino al 04.08.2014. Si reputa ininfluente che una parte dell'immobile, precisamente, quella posta al piano terrano, sia stata concessa in locazione dopo averla resa indipendente dalle altre unità abitative ricavate in seguito agli interventi di ristrutturazione eseguiti dopo il rilascio.
Si reputa ininfluente ai fini del decidere anche l'esistenza di un contratto di locazione transitoria stipulato tra le parti in data 01.04.2011 in quanto il locatore entro un anno dal rilascio dell'immobile ha stabilito la sua residenza nell'immobile per cui è causa ed ha eseguito in questo lavori di ristrutturazione mantenendo fede a quanto dichiarato nella lettera di diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza.
La domanda risarcitoria avanzata da parte attrice deve, quindi, essere rigettata
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono quantificate, tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da per quanto in motivazione;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge;
Così deciso il 02.05.2025
La Got
C. Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 12977/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catania, via Canfora n. 76 Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Concettina Mirabella che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Giarre, via Callipoli n. 5, Controparte_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Salvatore Liuzzo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Locazione. Esercizio della facoltà di disdetta alla prima scadenza.
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, ha convenuto in giudizio esponendo: Parte_1 Controparte_1
-che con contratto stipulato in data 31.03.2007, registrato il 23.04.2007, l'odierno resistente, CP_1
, le ha concesso in locazione l'immobile di sua proprietà sito in Viagrande (Ct), Via Europa n. 49 per il
[...] canone mensile di € 700,00 e per la durata di anni 4, rinnovabili per un uguale periodo;
-che con raccomandata a/r del 11.05.2010, il locatore le ha comunicato formale disdetta dell'immobile locato invitandola alla riconsegna alla prima scadenza contrattuale del 30.03.2011adducendo la necessità di adibirlo ad uso abitativo personale e di dovere provvedere alla sua ristrutturazione straordinaria;
- che, in seguito a tale comunicazione, la conduttrice ha manifestato al locatore l'impossibilità rilasciare l'appartamento pe il 30.03.2011 ed ha chiesto di prorogare la consegna dell'immobile ad altra data al fine di potere reperire un'altra abitazione ove trasferirsi;
- che a seguito di tale richiesta è stato stipulato, tra le parti, in data 01.04.2011 un contratto di locazione transitoria con decorrenza dal 01.04.2011 al 30.03.2012;
-che l'immobile è stato rilasciato nella disponibilità del locatore in data 30.11.2011;
- che questi, nei successivi dodici mesi dal rilascio, non si è trasferito nell'immobile e non ha eseguito le opere di ristrutturazione come invece aveva dichiarato nella lettera di diniego di rinnovo
- che, inoltre, ha locato l'immobile ad altro soggetto;
Tutto ciò premesso, osservando che l'art. 3 L. 431/98 sancisce il ripristino del rapporto locativo ovvero il risarcimento da determinarsi in misura non inferiore a 36 mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito nel caso in cui il locatore, avendo acquistato la disponibilità dell'alloggio, non lo adibisca entro dodici mesi agli usi per i quali ha esercitato la disdetta, ha chiesto, a questo tribunale, di condannare l'odierno resistente, per illegittimo uso della facoltà di disdetta della locazione alla prima scadenza contrattuale, a corrispondergli la somma di euro 25.740,00, pari a 36 mensilità dell'ultimo canone (euro 700,00) di locazione percepito, oltre a euro 900,00 per spese di trasloco sostenute e euro 484,00 per oneri di mediazione. Con vittoria di spese e compensi di causa.
La ricorrente ha prodotto in giudizio, i contratti di locazione, la corrispondenza intercorsa tra le parti, il verbale di mediazione e un preventivo di una ditta di traslochi privo di intestazione, di data e di firma.
Il resistente si è costituito in giudizio, ha contestato le domande ex adverso, ritenendole infondate in fatto e in diritto e ne ha chiesto l'integrale rigetto.
In particolare ha sostenuto:
- che il fabbricato sito in Viagrande (CT), Via Europa n. 49, di sua proprietà e locato alla ricorrente era costituito da tre unità immobiliari, non indipendenti tra loro, poste una al piano terra di 3 vani oltre garage e servizi, una al piano primo di 5 vani ed un locale sottotetto al piano secondo;
- che il diniego di rinnovo alla prima scadenza del 30.03.2011, era motivato dalla necessità di ristrutturare l'immobile e adibirlo a propria abitazione;
-che, in seguito ad una richiesta di proroga del rilascio avanzata dalla conduttrice al fine di consentirle di reperire un altro immobile dove trasferire la propria abitazione e organizzare il trasloco, è stato concordato tra le parti di non dare seguito alla richiesta di rilascio, di ritenere il contratto sottoscritto il 31.03.2007 risolto e di stipulare, come poi è avvenuto, un nuovo contratto di locazione transitorio tra le parti con decorrenza dal 01.04.2011 e scadenza al 30.03.2012;
-che tale contratto di locazione transitoria si è risolto per volontà della Sig.ra la quale, in data Pt_1
31.10.2011, gli ha comunicato la volontà di disdirlo e rilasciare l'immobile come è poi avvenuto il 30.11.2011; -che avuta la disponibilità dell'immobile ha provveduto a trasferire la propria residenza nell'appartamento ricavato al piano primo dopo avere effettuato interventi di ristrutturazione che lo hanno reso indipendente dal resto dell'immobile.
Parte resistente ha prodotto in giudizio i contratti di cui sopra e il proprio certificato di residenza oltre alla corrispondenza intercorsa tra le parti.
La domanda è procedibile essendo stato esperito il tentativo di mediazione sebbene con esito negativo.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova per testi e interrogatorio formale.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.
Dalla documentazione versata in atti si evince:
- che il resistente-locatore ha esercitato la facoltà di diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza del 30.03.2011 adducendo di volere destinare l'immobile a sua abitazione personale e per eseguirvi interventi di ristrutturazione straordinaria;
- che la ricorrente-conduttrice ha chiesto ed ottenuto un differimento del rilascio dell'immobile al fine di organizzare il suo trasloco e a tal fine, in data 01.04.2011, è stato stipulato un contratto di locazione transitoria con scadenza al 30.03.2012, rinnovabile per un eguale periodo;
- che la conduttrice, in data 30.11.2011, ha rilasciato l'appartamento nella disponibilità del locatore;
- che il locatore ha trasferito la sua residenza nell'immobile in data 14.11.2012 mantenendola fino al
04.08.2014;
- che questi, in data 01.05.2012, ha locato, ad altra persona, l'unità immobiliare posta al piano terra dell'immobile.
Dalle dichiarazioni del teste escusso della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, si è appreso che l'odierno resistente-locatore, ottenuto il rilascio, ha eseguito nell'immobile opere di ristrutturazione (verbale di causa del 30.10.2023 dichiarazioni del teste ). Controparte_1
Questo decidente ritiene che, dall'istruttoria svolta, sia emerso che il locatore ha esercitato legittimamente la facoltà di disdetta alla prima scadenza contrattuale. All'uopo si osserva che l'immobile locato è stato rilasciato dalla conduttrice nella disponibilità del locatore in data 30.11.2011 e che il locatore ha stabilito, in data 14.11.2012, la sua residenza al primo piano dell'immobile dopo avere provveduto alla ristrutturazione.
E' evidente quindi che il locatore ha adibito parte dell'immobile a sua residenza entro un anno dal rilascio.
Si osserva inoltre che ha mantenuto la residenza nell'immobile fino al 04.08.2014. Si reputa ininfluente che una parte dell'immobile, precisamente, quella posta al piano terrano, sia stata concessa in locazione dopo averla resa indipendente dalle altre unità abitative ricavate in seguito agli interventi di ristrutturazione eseguiti dopo il rilascio.
Si reputa ininfluente ai fini del decidere anche l'esistenza di un contratto di locazione transitoria stipulato tra le parti in data 01.04.2011 in quanto il locatore entro un anno dal rilascio dell'immobile ha stabilito la sua residenza nell'immobile per cui è causa ed ha eseguito in questo lavori di ristrutturazione mantenendo fede a quanto dichiarato nella lettera di diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza.
La domanda risarcitoria avanzata da parte attrice deve, quindi, essere rigettata
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono quantificate, tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da per quanto in motivazione;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge;
Così deciso il 02.05.2025
La Got
C. Torrisi