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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 105/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Rieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620130001597183 RADIODIFFUSIONI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Collevecchio
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620120007485522000 TARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Rieti E Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620140009494785000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 1 elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620140000169014000 DOGANE-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Collevecchio
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Rieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620120013650614000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620130010308556000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620160006385117000 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Rieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620220000383362000 REGISTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Rieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239001809275000 DOGANE-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239001809275000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239001809275000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239001809275000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239001809275000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239001809275000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato due intimazioni di pagamento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che assume essergli state notificate in data 14.11.2023 (n. 09620229000383362 e n. 09620239001809275) relative ad alcune delle plurime cartelle ivi richiamate,
Ha eccepito la prescrizione del diritto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Analoga conclusione ha formulato l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi di legge a) Il ricorso e' proposto mediante notifica b) gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali devono essere notificati esclusivamente con le modalità telematiche c) Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (artt. 16 bis, 20 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992).
Risulta dagli atti che a) il ricorso è stato notificato via PEC il 18.12.2023 b) il ricorrente si è costituito il
15.4.2024.
Quindi oltre il termine di legge.
Secondo la giurisprudenza di legittimità In tema di contenzioso tributario, ove l'appellante non abbia depositato entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita,
l'originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta (se la notifica è avvenuta a mezzo posta), il ricorso è inammissibile, ai sensi del comb. disp. degli artt. 53, secondo comma, e 22, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, e tale prevista sanzione deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non è sanabile per via della costituzione del convenuto (Cass., n 1025 del 2008; Cass., n. 7373 del 2011). Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo stante il valore della causa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1600,00, in favore di ciascuna parte costituita.
Rieti 22.9.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 105/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Rieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620130001597183 RADIODIFFUSIONI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Collevecchio
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620120007485522000 TARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Rieti E Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620140009494785000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 1 elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620140000169014000 DOGANE-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Collevecchio
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Rieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620120013650614000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620130010308556000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620160006385117000 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Rieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620220000383362000 REGISTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Rieti
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239001809275000 DOGANE-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239001809275000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239001809275000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239001809275000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239001809275000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620239001809275000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato due intimazioni di pagamento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che assume essergli state notificate in data 14.11.2023 (n. 09620229000383362 e n. 09620239001809275) relative ad alcune delle plurime cartelle ivi richiamate,
Ha eccepito la prescrizione del diritto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Analoga conclusione ha formulato l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi di legge a) Il ricorso e' proposto mediante notifica b) gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali devono essere notificati esclusivamente con le modalità telematiche c) Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (artt. 16 bis, 20 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992).
Risulta dagli atti che a) il ricorso è stato notificato via PEC il 18.12.2023 b) il ricorrente si è costituito il
15.4.2024.
Quindi oltre il termine di legge.
Secondo la giurisprudenza di legittimità In tema di contenzioso tributario, ove l'appellante non abbia depositato entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita,
l'originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta (se la notifica è avvenuta a mezzo posta), il ricorso è inammissibile, ai sensi del comb. disp. degli artt. 53, secondo comma, e 22, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, e tale prevista sanzione deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non è sanabile per via della costituzione del convenuto (Cass., n 1025 del 2008; Cass., n. 7373 del 2011). Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo stante il valore della causa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1600,00, in favore di ciascuna parte costituita.
Rieti 22.9.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna