Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione

    Il ricorso è stato notificato via PEC il 18.12.2023, ma il ricorrente si è costituito il 15.4.2024, superando il termine di legge. La sanzione di inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio e non è sanabile dalla costituzione del convenuto.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione

    Il ricorso è stato notificato via PEC il 18.12.2023, ma il ricorrente si è costituito il 15.4.2024, superando il termine di legge. La sanzione di inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio e non è sanabile dalla costituzione del convenuto.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione

    Il ricorso è stato notificato via PEC il 18.12.2023, ma il ricorrente si è costituito il 15.4.2024, superando il termine di legge. La sanzione di inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio e non è sanabile dalla costituzione del convenuto.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione

    Il ricorso è stato notificato via PEC il 18.12.2023, ma il ricorrente si è costituito il 15.4.2024, superando il termine di legge. La sanzione di inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio e non è sanabile dalla costituzione del convenuto.

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    Inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione

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    Inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione

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    Inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione

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    Inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione

    Il ricorso è stato notificato via PEC il 18.12.2023, ma il ricorrente si è costituito il 15.4.2024, superando il termine di legge. La sanzione di inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio e non è sanabile dalla costituzione del convenuto.

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    Inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione

    Il ricorso è stato notificato via PEC il 18.12.2023, ma il ricorrente si è costituito il 15.4.2024, superando il termine di legge. La sanzione di inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio e non è sanabile dalla costituzione del convenuto.

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    Il ricorso è stato notificato via PEC il 18.12.2023, ma il ricorrente si è costituito il 15.4.2024, superando il termine di legge. La sanzione di inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio e non è sanabile dalla costituzione del convenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti
    Numero : 21
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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