Sentenza 19 febbraio 2026
Decreto cautelare 18 marzo 2026
Ordinanza cautelare 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03119/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15694/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15694 del 2025, proposto da
Centrale Idroelettrica Limentra RL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Masi, Luca Giagnoni e Francesco Sansegolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NE EN OW Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Mazzoncini ed Angelo Crisafulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
-del provvedimento prot. 23530 del 14.11.2025 notificato in pari data, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla richiesta di accesso ai documenti trasmessa da Centrale Idroelettrica Limentra RL;
-dell'art. 2 comma 1, lett. b) DM 14.3.2001, n. 292, se interpretato nel significato secondo cui sono da ritenersi esclusi dall'accesso tutti i documenti che riguardano la "le opere la cui realizzazione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza" e non solo quelli dalla cui divulgazione possa derivare "una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione" ai sensi dell'art. 24 comma 6, lett. a) L. 241/1990 e 8 DM 352/1992;
e per l’accertamento ,
del diritto di Centrale Idroelettrica Limentra RL ad accedere ai documenti richiesti con l'istanza del 16.10.2025;
e per la condanna ,
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'esibizione integrale, ex art.116 comma 4 c.p.a., dei documenti richiesti con l'istanza del 16.10.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di NE EN OW Italia RL;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Benedetta AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente Centrale Idroelettrica Limentra s.r.l. (ora innanzi anche solo “CIL”) gestisce un impianto idroelettrico sul Torrente Limentra denominato “Limentra”.
2. L’impianto in questione è influenzato dalle opere idraulicamente a monte dello stesso, opere che, nella ordinaria schematizzazione, vedono fluire, verso la derivazione di cui trattasi, non solo le portate afferenti al proprio bacino ma altresì quelle:- del Fiume Reno sbarrate dalla presa in località Molino del Pallone che vengono inviate al Bacino di Pavana e seguentemente al Bacino di Suviana; - del Torrente Limentra di Sambuca sbarrate dalla Diga di Pavana che vengono inviate al Bacino di Suviana; - del Torrente Limentra di Treppio sbarrate dalla Diga di Suviana che vengono utilizzate dalla sottostante centrale di Suviana oltre che dal soprastante impianto di Bargi in fase di funzionamento in pompaggio.
3. Il bacino artificiale di Suviana, quindi, oltre a raccogliere le acque del bacino imbrifero del torrente Limentra di Treppio, riceve tramite apposite gallerie le acque derivate dalla presa sul fiume Reno in località Molino del Pallone e quelle del torrente Limentra di Sambuca raccolte dal bacino di Pavana. Per queste ragioni l’impianto in questione risulta alimentato da una disponibilità idrica connessa solo in modo marginale al proprio bacino idrografico ed in modo preponderante ai bacini idrografici intercettati dalle opere idraulicamente a monte che ne estendono artificialmente l’estensione.
4. Con provvedimento urgente e contingibile n. 7906 del 1° aprile 2020 l'ufficio tecnico per le dighe di Firenze ha imposto le operazioni di svaso della diga di Pavana motivate “ da superiori finalità di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità ”. La messa fuori servizio della Diga di Pavana ha comportato (e tutt’ora comporta) una significativa riduzione del bacino idrografico sfruttabile dall’impianto della società ricorrente, non essendo disponibili, fino alla ripresa dell’esercizio dell’invaso di Pavana, le portate ad esso afferenti e riconducibili, in particolare, all’apporto del fiume Reno.
5. Alla luce di tali circostanze, la ricorrente con un invito a stipulare una negoziazione assistita ai sensi del DL 132/2014, ha messo a conoscenza NE EN OW, gestore della diga di Pavana, della propria intenzione (assieme alla Società Idroelettrica Molino Rizzoni RL, gestrice di un impianto idroelettrico limitrofo), di chiedere il risarcimento dei danni subiti sia in forza del principio generale desumibile dall’art. 2043 cc, sia in ragione delle prescrizioni contenute nel titolo che autorizza lo svaso. L’invito alla negoziazione assistita è rimasto senza esito e ciò ha condotto la società ricorrente ad attivarsi per reperire la documentazione amministrativa necessaria per provare a livello processuale l’esistenza dei presupposti costitutivi della fattispecie risarcitoria.
6. E’ stata pertanto inoltrata una prima istanza di accesso ex art. 22 ss L. 241/1990, con la quale veniva domandata l’ostensione: (i) del provvedimento contingibile e urgente n. 7906 del 1.4.2020 adottato dall'ufficio tecnico per le dighe di Firenze; (ii) della nota n. 22028 del 7.10.2022 dell'ufficio tecnico per le dighe di Firenze che autorizza il Concessionario ed il Gestore della diga di Pavana ad esercire temporaneamente ed esclusivamente per il periodo; (iii) della Determinazione dirigenziale n. 2004 del 6 luglio 2020, della Regione Emilia Romagna Recante approvazione del piano operativo per lo svaso del bacino diga di Pavana; (iv) del Piano Operativo per lo Svaso del bacino di Pavana redatto da NE EN OW.
7. La richiesta è stata accolta dal Ministero e dai documenti inoltrati sarebbe emerso, secondo la tesi prospettata in ricorso, che le cause che avevano condotto gli organi competenti a disporre lo svuotamento dell’invaso sarebbero riconducibili a “ conclamati profili di carenza di margini prestazionali e di sicurezza ”, alla “ condizione di invecchiamento e di degrado generale dei materiali dei principali elementi strutturali costituenti la diga ”, nonché al “ consistente e diffuso quadro fessurativo ”.
8. Nella documentazione inoltrata ed in particolare nel documento allegato alla nota DG Dighe prot. n. 7072 del 23/03/2020, le Amministrazioni competenti richiamavano l’esistenza di ulteriori atti quali il “ Foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione della diga ” ed il “ Progetto di gestione dell’invaso ”. Essendo tali documenti indispensabili per verificare l’esistenza di una condotta inadempiente o comunque contra ius a carattere negligente o colpevole di EGP, la ricorrente, tramite i propri legali, ha presentato una ulteriore istanza di accesso pervenuta al MIT in data 16.10.2025, volta ad ottenere dal competente ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
- copia del Piano di Manutenzione della diga di Pavana redatto da NE EN OW nella versione applicabile al 1° aprile 2020;
- copia di eventuali manuali di Manutenzione e programmi di Manutenzione nelle versioni applicabili al 1° aprile 2020;
- copia degli atti con i quali NE EN OW ha informato codeste amministrazioni dell’avvenuta attuazione degli interventi di manutenzione previsti nei suddetti Piani, Manuali e/o programmi ed effettuati in data antecedente al 1° aprile 2020.
L’istanza è stata motivata ripercorrendo le vicende in fatto ed illustrando il pregiudizio in tesi subito per effetto dello svaso, l’interesse a veder ristorato il pregiudizio, la tipologia di azione giudiziaria da intraprendere, i motivi per i quali i documenti sarebbero stati indispensabili o comunque necessari alla tutela dei propri diritti.
9. La richiesta è stata, tuttavia, rigettata dal Ministero con il provvedimento impugnato in questa sede per le seguenti ragioni:
I) “ Violazione dell’art. 22 comma 1 lett. b) L. 241/1990. Violazione dell’art. 24 comma 7 L. 241/1990. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti. Eccesso di potere per difetto di motivazione ”. Il provvedimento impugnato avrebbe illegittimamente escluso la sussistenza in capo alla società ricorrente di una posizione legittimante sulla base del seguente ragionamento: rispondendo alla prima istanza di accesso, il Ministero non ha avuto difficoltà a concedere l’ostensione dei documenti richiesti evidentemente ravvisando l’esistenza di una posizione legittimante; dal momento che l’oggetto di tale posizione (i.e. la pretesa risarcitoria da attivare contro EGP) è espressamente posta a fondamento anche della seconda istanza di accesso, non si comprenderebbe la ragione di una simile diversa conclusione. La ricorrente, al contrario, ha rappresentato sia con la prima che con la seconda istanza di accesso di voler acquisire documenti amministrativi per tutelare una propria posizione in giudizio e, in particolare, di voler avviare un procedimento giurisdizionale funzionale ad ottenere il risarcimento dei danni ingiusti subiti dalla condotta contra ius di EGP ai sensi dell’art. 2043 c.c. Quanto al nesso di strumentalità, la ricorrente evidenzia che sta subendo dal 2020 un pregiudizio economico causalmente ricollegato allo svuotamento della diga di Pavana di cui EGP è il soggetto gestore e responsabile. Tale pregiudizio, che costituisce l’oggetto della situazione giuridica che CIL intende giudizialmente azionare nei confronti del responsabile, sarebbe sicuramente anteriore all’istanza di accesso e non è mediante l’esame dei documenti richiesti con l’istanza medesima che il diritto (i.e. la situazione giuridica soggettiva) in questione verrebbe a sorgere. Il Piano di manutenzione dell’invaso ed il suo puntuale rispetto da parte del soggetto gestore si pongono su un diverso e ben distinto piano: quello probatorio. L’obiettivo sarebbe, infatti, quello di verificare, sulla base dell’esame del piano di manutenzione e del piano di gestione dell’invaso, se vi siano stati uno più inadempimenti dai quali è dipeso il degrado strutturale che ha reso necessario lo svaso del bacino provocando in ultima analisi un danno all’esponente. L’esame di tali atti servirebbe a dimostrare, quindi, l’esistenza di uno dei fatti costitutivi al verificarsi dei quali sorge ex art. 2043 c.c. (secondo lo schema norma-fatto-effetto) il diritto al risarcimento del danno. Sarebbe erroneo il provvedimento laddove rileva che i suddetti piani sono “ inconferenti ” rispetto alla posizione azionata, non “ contenendo indicazioni sulle operazioni di svaso ” ma solo “ le modalità esecutive e la frequenza degli interventi di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche ed oleodinamiche di comando degli organi di chiusura e/o di regolazione degli scarichi, delle strutture e dei dispositivi di tenuta e delle parti mobili di detti organi ”. Infatti, obiettivo di CIL è quello di instaurare una causa risarcitoria nei confronti di EGP dimostrando che le operazioni di svaso (da cui discende il pregiudizio economico) si sono rese necessarie a causa di un suo inadempimento rispetto agli obblighi manutentivi previsti dai suddetti piani. L’interesse e la strumentalità sarebbero quindi evidenti;
II) “ Violazione dell’art. 24 comma 6 L. 241/1990. Ulteriore violazione dell’art. 24 comma 7 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione ”. Il provvedimento impugnato sarebbe anche illegittimo laddove ritiene che i documenti richiesti siano sottratti all’accesso per essere le dighe sottoposte alla vigilanza tecnica del Ministero ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori situati a valle delle opere, costituendo infrastrutture critiche, essenziali per la sicurezza, la salute e il benessere economico e sociale, per cui dalla relativa ostensione deriverebbe una lesione alla sicurezza pubblica, nonché al segreto industriale e commerciale e ai diritti di proprietà intellettuale. Tale motivazione, infatti, non si confronterebbe con l’art. 24, comma 7, L. 241/1990 in materia di accesso difensivo. Inoltre, il provvedimento si limiterebbe ad affermare che l’ostensione dei piani di manutenzione e di gestione dell’invaso, violerebbe la pretesa di EGP alla tutela di molteplici segreti tecnici e commerciali, facendo riferimento ad un generico diritto alla segretezza delle informazioni di natura tecnica e commerciale delle quali non è stata indicata la specificità, né la natura. Peraltro, il concetto di “ sicurezza ” evocato dall’art. 24, comma 6, lett. a), L. 241/1990 non afferirebbe alla “ sicurezza dell’opera ” bensì “ alla sicurezza e alla difesa nazionale ”, concetto quest’ultimo che fa riferimento a valori sensibili che si connettono, ad esempio, alla pubblica sicurezza, alla tutela dell’ordine pubblico interno, alla lotta alla criminalità ed al terrorismo, alle scelte in materia di difesa ecc. Nel caso di specie, inoltre, il provvedimento non illustrerebbe quale sia il concreto pregiudizio alla sicurezza pubblica derivante dall’ostensione. Non persuaderebbero nemmeno le ragioni di “ riservatezza ” adombrate dal provvedimento impugnato con riferimento ai “ dati personali indiretti riferibili a soggetti fisici (progettisti, direttori dei lavori, tecnici responsabili) ”, non venendo in considerazione dati sensibili o giudiziari;
III) “ Violazione dell’art. 24 comma 6 L. 241/1990. Ulteriore violazione dell’art. 24 comma 7 L. 241/1990. Violazione dell’art. 8 DPR 352/1992. Violazione dell’art. 2 del DM 14.3.2001, n. 292. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione ”. Non sarebbe corretto il richiamo all’art. 2 DM 14.3.2001, n. 292, in quanto inquadrando le dighe tra le opere “ la cui realizzazione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza ”, interpreterebbe il concetto di “ sicurezza ” come afferente alla stabilità infrastrutturale dell’opera (in questo caso la diga di Pavana). In quest’ottica, le “ misure di sicurezza ” sarebbero tutti quegli accorgimenti che sono funzionali a consentire un esercizio dell’opera privo di rischi per la collettività. Seguendo questa linea di ragionamento, tutte le opere infrastrutturali che rientrano della competenza del MIT sarebbero “ opere la cui la cui realizzazione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza ” atteso che ogni opera pubblica (specie quelle infrastrutturali) è fisiologicamente accompagnata da misure dirette a consentire un uso in sicurezza. La disposizione dovrebbe invece interpretata alla luce del concetto di sicurezza cui fanno riferimento l’art. 24, comma 6, L. 241/1990, l’art. 8 del DPR 352/1992 e l’art. 2 del DM 14.3.2001, n. 292, concetto strettamente legato alla “ alla sicurezza e alla difesa nazionale ”. Laddove si accogliesse la tesi contraria dilatando a livello interpretativo il concetto di sicurezza, l’art. 2 del citato DM travalicherebbe il perimetro delle fattispecie di esclusione dall’art. 24, comma 6, L. 241/1990 e dall’art. 8 del DPR 352/1992 e, pertanto, sarebbe illegittimo e dovrebbe essere annullato. Inoltre, i documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui all’art. 24 comma 6 L. 241/1990, “ sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione ”. Ne discende che non potrebbe ritenersi sussistente una preclusione radicale e assoluta all’accesso ai documenti di cui si discute, dovendo l’Amministrazione pur sempre analiticamente valutare se e in che misura la singola ostensione possa compromettere le esigenze di sicurezza pubblica. Nel provvedimento impugnato, invece, l’Amministrazione non avrebbe in alcun modo individuato quali siano gli elementi del piano di manutenzione la cui conoscenza pregiudicherebbe l’interesse protetto, palesando un ulteriore vizio di motivazione oltre che una violazione del citato art. 8 DPR 352/1992.
10. Le parti intimate si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso.
11. Alla camera di consiglio dell’11.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
13. Il tema del rapporto tra il diritto di accesso difensivo e i casi di esclusione disciplinati dall’art. 24 della legge n. 241/90 è stato ampiamente trattato dalla giurisprudenza amministrativa. In particolare, è stato osservato che “ che la portata dell’articolo 24, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241 risulta diversa a seconda delle differenti ipotesi.
Ove l’istanza abbia ad oggetto documenti coperti dal segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 39, legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicherà quanto stabilito dalla legge da ultimo citata, con sostanziale sterilizzazione della portata dell’articolo 24, comma 7, legge cit., e conseguentemente gli atti “sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati” (articolo 39, comma 2, legge cit.) e nel giudizio potrà essere opposto il segreto di Stato con le modalità e i limiti previsti agli articoli 40 e 41, legge 3 agosto 2007, n. 124.
Se invece gli atti sono vincolati dalle cosiddette classifiche di segretezza, il diritto di accesso “difensivo” può essere esercitato esclusivamente nelle sole forme prescritte dall’articolo 42, comma 8, legge 3 agosto 2007, n. 124, il quale, circoscrivendo l’ambito di conoscibilità delle informazioni classificate, presuppone e integra (trattandosi peraltro di norma successiva) la disciplina del meccanismo ostensivo previsto dall’articolo 24, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241. Valgono, al riguardo, i principi formulati da questa Sezione con il citato parere 1 luglio 2014, n. 2226, secondo cui, ai sensi dell’articolo 42, comma 8, cit., l‘interesse difensivo alla conoscenza degli atti classificati deve essere fatto valere dinnanzi all’autorità giudiziaria, la quale è tenuta a valutare se, nel caso concreto, le esigenze di tutela del diritto di difesa possano giustificare l’esibizione processuale del documento vincolato.
Viceversa, ove vengano in rilievo atti sottratti all’accesso in forza di disposizioni regolamentari adottate dal Governo o dalle singole amministrazioni, il controlimite disciplinato dall’articolo 24, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241 torna ad esprimere la propria ordinaria intensità derogatoria, assicurando l’ostensione dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per la difesa degli interessi giuridici del richiedente, secondo i principi richiamati dall’Adunanza Plenaria prima citata ” (Cons. St., sez. I, parere 30 marzo 2021, n. 545; v. anche Cons. Stato, IV, 20.4.2023, n. 4024).
14. Come, d’altra parte, chiarito dall’Adunanza Plenaria (cfr. sentenza 25.9.2020, n. 19), “ Il comma 7 [dell’art. 24, legge n. 241/90, n.d.r.] è netto nello stabilire che «[d]eve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».
L’utilizzo dell’avverbio «comunque» denota la volontà del legislatore di non ‘appiattire’ l’istituto dell’accesso amministrativo sulla sola prospettiva della partecipazione, dell’imparzialità e della trasparenza, e corrobora la tesi che esistano, all’interno della fattispecie giuridica generale dell’accesso, due anime che vi convivono, dando luogo a due fattispecie particolari, di cui una (e cioè quella relativa all’accesso cd. difensivo) può addirittura operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l’altra (e cioè, l’accesso partecipativo), salvi gli opportuni temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi (v. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 7 febbraio 2014, n. 600) .”.
15. L’Adunanza Plenaria ha ulteriormente precisato che la fattispecie dell’accesso difensivo si caratterizza “ (sul piano degli oneri) per una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la ‘necessità’ della conoscenza dell’atto o la sua ‘stretta indispensabilità’, nei casi in cui l’accesso riguarda dati sensibili o giudiziari […]. La necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica ‘finale’, nel senso che l’ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite – in questo senso strumentale – per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica ‘finale’ controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. La delibazione è condotta sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa.
La corrispondenza e il collegamento fondano, invece, l’interesse legittimante, che scaturisce dalla sussistenza, concreta e attuale, di una crisi di cooperazione, quanto meno da pretesa contestata (in ipotesi suscettibile di sfociare in un’azione di accertamento), che renda la situazione soggettiva ‘finale’, direttamente riferibile al richiedente, concretamente e obiettivamente incerta e controversa tra le parti, non essendo sufficiente un’incertezza meramente ipotetica e subiettiva.
Ai fini del riconoscimento della situazione legittimante, non è positivamente richiesto il requisito dell’attuale pendenza di un processo in sede giurisdizionale. In altri termini, muovendo dall’assenza di una previsione normativa che ciò stabilisca, è possibile trarre il convincimento che la pendenza di una lite (dinanzi al giudice civile o ad altro giudice) può costituire, tra gli altri, un elemento utile per valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse legittimante all’istanza di accesso, ma non ne rappresenta la precondizione tipica. […].
Il legislatore ha ulteriormente circoscritto l’oggetto della situazione legittimante l’accesso, esigendo che la stessa, oltre a corrispondere – come finora è stato detto – al contenuto dell’astratto paradigma legale, sia anche «collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», in modo tale da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta l’ostensione, e per l’ottenimento del quale l’accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite.
Questa esigenza è soddisfatta, sul piano procedimentale, dal successivo art. 25, comma 2, l. n. 241/1990, ai sensi del quale «[l]a richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata». La volontà del legislatore è di esigere che le finalità dell’accesso siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione (ad es. scambi di corrispondenza; diffide stragiudiziali; in caso di causa già pendente, indicazione sintetica del relativo oggetto e dei fatti oggetto di prova; ecc.), onde permettere all’amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione ‘finale’ controversa. In questa prospettiva, pertanto, va escluso che possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando ”.
16. Venendo al caso di specie, la ricorrente ha presentato una prima istanza di accesso nella quale ha precisato:
- che entrambi gli impianti sfruttano le acque del torrente Limentra posizionandosi a valle dell’impianto gestito da NE EN OW;
- che con provvedimento contingibile e urgente dell’1 aprile 2020 l’ufficio tecnico per le dighe di Firenze ha imposto le operazioni di svaso della diga per “ superiori finalità di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità ”;
- che in conseguenza del suddetto provvedimento si è verificata una significativa riduzione del bacino idrografico sfruttabile dagli impianti della società, non essendo disponibili le portate ad esso afferenti e riconducibili, in particolare, all’apporto del fiume Reno;
- che pertanto la società è intenzionata a domandare a NE EN OW il risarcimento dei danni subiti in ragione delle prescrizioni contenute nel titolo che autorizza lo svaso;
- che in ragione di quanto sopra intendeva acquisire gli atti e i provvedimenti amministrativi che hanno autorizzato e regolato le operazioni di svaso e l’esercizio conseguente della diga.
17. La predetta istanza è stata accolta dal Ministero, che ha trasmesso alla ricorrente i documenti richiesti.
18. La ricorrente ha, quindi, presentato una seconda richiesta di accesso, nella quale, richiamando quanto precedentemente illustrato, ha richiesto, “ al fine di comprendere con esattezza la eventuale responsabilità del gestore rispetto alle cause che hanno condotto all’adozione dei provvedimenti adottati ”, copia del piano di manutenzione della diga, di eventuali manuali e programmi di manutenzione e degli atti con cui NE EN OW ha informato le Amministrazioni competenti dell’avvenuta attuazione degli interventi di manutenzione previsti dai suddetti piani ed effettuati in data antecedente all’1 aprile 2020.
19. Il Ministero ha rigettato tale seconda richiesta affermando che:
- l’interesse sotteso alla richiesta di esibizione non può considerarsi “diretto, concreto e attuale”, secondo la formulazione prevista dall’art. 22 della L. 241/1990 e, in particolare, preesistente all’istanza di accesso;
- l’esigenza difensiva di curare o difendere i propri interessi giuridici è stata ampiamente soddisfatta con i documenti trasmessi in occasione della precedente istanza di accesso;
- non sussiste un nesso di strumentalità tra la posizione che l’istante intende eventualmente tutelare e i documenti oggetto di accesso (Piano di Manutenzione della diga di Pavana e atti con i quali NE EN OW ha informato tale Amministrazione dell’avvenuta attuazione degli interventi di manutenzione previsti nel citato Piano). Questi ultimi contengono le modalità esecutive e la frequenza degli interventi di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche ed oleodinamiche di comando degli organi di chiusura e/o di regolazione degli scarichi, delle strutture e dei dispositivi di tenuta e delle parti mobili di detti organi, non contenendo indicazioni sulle operazioni di svaso;
- il nesso di strumentalità che emerge dall’istanza in esame è solo ipotetico e si traduce in una mera raccolta informativa esplorativa, estranea agli interessi tutelati dalla disciplina sull’accesso;
- ad ogni modo, l’accesso difensivo non può avere luogo in presenza dei casi di esclusione indicati dall’art. 24 della L. 241/1990, a norma dei quali, in presenza di questioni attinenti alla sicurezza pubblica, all’ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, ai diritti di proprietà intellettuale, alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali è giustificata la limitazione del diritto di accesso ai documenti. Le dighe, sottoposte alla vigilanza tecnica del Ministero ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori situati a valle delle opere, costituiscono infatti infrastrutture critiche, essenziali per la sicurezza, la salute e il benessere economico e sociale. Pertanto, dall’ostensione degli atti richiesti deriva una lesione alla sicurezza pubblica, nonché al segreto industriale e commerciale e ai diritti di proprietà intellettuale, che potrebbe determinare un pregiudizio, in modo particolare, agli interessi della società EGPI, in quanto proprietaria del Piano di manutenzione della diga di Pavana, considerato che “ tali documenti tecnici sono caratterizzati da un valore non trascurabile, trattandosi di elaborati altamente specialistici ” e che “ attengono all’attività di gestione della diga di Pavana svolta da EGPI in qualità di gestore tecnico, nell’ambito della concessione intestata a NE Produzione S.p.A .”;
- i documenti tecnici relativi alle dighe contengono prevalentemente dati di natura strutturale, geologica, idraulica e progettuale. Tuttavia, possono includere anche dati personali indiretti riferibili a soggetti fisici (progettisti, direttori dei lavori, tecnici responsabili), informazioni riservate e know-how tutelati dal diritto industriale (artt. 98 e 99 del D.Lgs. 30/2005) e dati sensibili rilevanti ai fini della sicurezza pubblica.
20. Al riguardo, va in primo luogo rilevato che è del tutto pretestuoso l’argomento della controinteressata secondo cui, essendo la perdita del convogliamento di acqua all’invaso di Suviana non correlata a operazioni di svaso, ma alla limitazione di invaso di Pavana imposta dal MIT, i documenti di cui è chiesto l’accesso nulla avrebbero a che vedere con la problematica lamentata. Dall’istanza di accesso è, infatti, pacifico che l’oggetto della problematica lamentata dalla parte ricorrente sia costituito dalla riduzione della portata afferente all’invaso di Pavana, quale determinata dal provvedimento contingibile ed urgente del 1° aprile 2020 e conseguente alle operazioni di svaso.
21. Parimenti, è altrettanto infondato l’assunto ministeriale secondo cui non sussisterebbe un nesso di strumentalità tra la posizione che l’istante intende eventualmente tutelare e i documenti oggetto di accesso (Piano di Manutenzione della diga di Pavana e atti con i quali NE EN OW ha informato il MIT dell’avvenuta attuazione degli interventi di manutenzione previsti nel citato Piano), in quanto tali ultimi conterrebbero unicamente “ le modalità esecutive e la frequenza degli interventi di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche ed oleodinamiche di comando degli organi di chiusura e/o di regolazione degli scarichi, delle strutture e dei dispositivi di tenuta e delle parti mobili di detti organi, non contenendo indicazioni sulle operazioni di svaso ”.
22. Tali indicazioni circa il contenuto dei predetti piani confortano, semmai, l’interesse della parte ricorrente a conoscerli, posto che evidentemente essi riguardano l’attività di manutenzione svolta da NE EN OW il cui (ritenuto) negligente svolgimento è assunto dalla ricorrente medesima a presupposto dell’azione risarcitoria che intende intraprendere in sede civile. Che su tale aspetto si incentri l’interesse conoscitivo fatto valere dalla ricorrente emerge chiaramente dall’istanza di accesso che, infatti, è specificamente diretta ad acquisire evidenza delle attività manutentive svolte da NE EN OW prima dell’adozione del provvedimento contingibile e urgente e dei relativi criteri di svolgimento quali emergenti dai piani e manuali in uso a quella data, sicché la focalizzazione operata dall’Amministrazione e dalla controinteressata sulle operazioni di svaso si risolve in un travisamento delle finalità dell’istanza.
23. Da quanto sopra risulta evidente la strumentalità della documentazione richiesta con l’interesse conoscitivo fatto valere, interesse che, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, è altresì attuale e concreto, avendo quale presupposto l’esistenza di un conflitto esistente e non meramente potenziale, fondato su un pregiudizio già in atto che la ricorrente lamenta per effetto delle riduzioni di portata ed avendo la stessa già manifestato l’intendimento di proporre azione risarcitoria in sede civile con precisa individuazione della relativa causa petendi (intendimento che, peraltro, si è già concretizzato nell’invito alla negoziazione assistita, rimasta senza esito). Ciò considerato, non può essere certo il riferimento fatto dall’istante alla “eventuale” responsabilità della controinteressata a erodere i caratteri di attualità e concretezza dell’interesse ostensivo.
24. La documentazione richiesta è, altresì, “necessaria” nel senso richiesto dalla disciplina in tema di accesso, come precisato dalla sopra richiamata giurisprudenza, in quanto, alla luce del pregiudizio lamentato dalla ricorrente e della supposta responsabilità di NE EN OW, essa è senz’altro astrattamente pertinente all’oggetto della res controversa, risultando, per dirla con le parole dell’Adunanza Plenaria già richiamata, il “ tramite – in questo senso strumentale – per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica ‘finale’ controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio ”. Né può ritenersi che la ricorrente abbia evocato solo generiche esigenze probatorie o difensive, avendo piuttosto essa esattamente delineato la fattispecie oggetto dell’istaurando contenzioso, le proprie esigenze conoscitive e i mezzi per soddisfarle.
25. Considerato quanto sopra, divengono recessive le considerazioni dell’Amministrazione circa la sussistenza, nel caso in questione, di fattispecie di esclusione dal diritto di accesso, in quanto al di fuori delle ipotesi di segreto di Stato o di documenti classificati, in presenza dei presupposti di configurabilità dell’accesso difensivo tali esigenze di segretezza sono destinate a soccombere a fronte dell’interesse ostensivo del richiedente, rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa.
26. Non soccorre nemmeno alle parti intimate il richiamo alla sentenza della Sezione n. 786/2026, la cui ratio decidendi va individuata nella ritenuta evanescenza dell’interesse ostensivo perseguito e, conseguentemente, nel mancato riscontro, a fronte di documenti esclusi dal diritto di accesso, dei presupposti di operatività della deroga di cui all’art. 24, co. 7, l. n. 241/90.
27. In ragione di tutto quanto sopra, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Tenuto conto, peraltro, che il Ministero ha dichiarato, senza essere contraddetto, che “ nella normativa che disciplina le dighe non esistono Manuali di manutenzione e Programmi di Manutenzione, ma esclusivamente il Piano di manutenzione ”, che tali atti sono stati richiesti solo in quanto eventualmente presenti e che l’obbligo di garantire l’accessibilità può predicarsi soltanto in relazione a documenti esistenti, va ordinato all’Amministrazione di consentire alla ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza la visione e l’estrazione di copia del solo Piano di manutenzione della diga, nella versione applicabile al 1° aprile 2020, e degli atti trasmessi dalla NE EN OW attestanti l’intervenuta attuazione degli interventi di manutenzione previsti dal predetto piano antecedentemente a tale data.
28. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di consentire alla ricorrente, nel termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, la visione e l’estrazione di copia del Piano di manutenzione della diga, nella versione applicabile al 1° aprile 2020, e degli atti trasmessi dalla NE EN OW attestanti l’intervenuta attuazione degli interventi di manutenzione previsti dal predetto piano antecedentemente a tale data.
Condanna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed NE EN OW RL al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, per ciascuna di dette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ZZ, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta AZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta AZ | EN ZZ |
IL SEGRETARIO