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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/06/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4788/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
nato a [...], il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._1 Palanzone n. 18, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Rovetto presso il cui studio sito in Milano, via Boschetti, n.6, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE CONTRO
c.f. e p.i. ), con sede legale in OG ON (MI), via Liguria n. CP_1 P.IVA_1 57, in persona del legale rappresentante pro tempore signora , nata a [...] Controparte_2 (SA) il giorno 29/01/1939, residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Maurizio Bozzetti presso lo studio del quale in Monza, via Italia n. 50, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO del giudizio: contratto preliminare di compravendita
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 13.12.2024): Parte_1
“1) In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta:
— Accertare e dichiarare il recesso dal contratto per inadempimento grave e di non scarsa importanza della società CP_1
— condannare alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria corrisposta e CP_1 dunque, condannare alla restituzione dell'importo di euro 60.000,00 in favore del CP_1 ricorrente;
⎯ Condannare alla restituzione, in favore del ricorrente, dell'assegno non incassato CP_1 dell'importo di euro 70.000,00, consegnato a titolo di integrazione della caparra confirmatoria;
— Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. Per (come da atto introduttivo depositato in data 27.10.2023): CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: difettando i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c. per tutti i motivi esposti in parte narrativa, disporre con ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art. 281 duodecies
pagina 1 di 7 c.p.c. la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande ed eccezioni svolte nei confronti della convenuta/resistente perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, nonché per eventuali motivi rilevabili d'ufficio; NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: liquidare a parte attrice/ricorrente un importo contenuto nei limiti di quanto rigorosamente dovuto e provato, anche in compensazione con quanto eventualmente dovuto alla convenuta/resistente in accoglimento della domanda CP_1 riconvenzionale;
IN VIA RICONVENZIONALE:
-accertare e dichiarare che il signor e la hanno sottoscritto il Parte_1 CP_1 contratto di comodato del 15/09/2021;
-accertare e dichiarare che le spese di energia relative all'immobile di OG ON (MI), Viale Spagna n. 106, erano a carico del signor ai sensi del punto “G” del contratto di Parte_1 comodato del 15/09/2021; per l'effetto,
-condannare, per tutti i motivi esposti in parte narrativa e/o per altri eventualmente rilevabili d'Ufficio, il sig. (c.f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
a pagare all'impresa (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in OG ON (MI), via Liguria n. 57, l'importo di € 25.437,30, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, o quell'importo, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa, anche in via equitativa ove possibile;
-il tutto anche in compensazione con quanto eventualmente dovuto al sig. Parte_1
-condannare ex art. 96 c.p.c., per tutti ni motivi esposti in parte narrativa, il sig. Parte_1
(c.f. ), residente in [...], a pagare a (c.f. C.F._1 CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in OG ON P.IVA_1
(MI), via Liguria n. 57, un importo da liquidarsi in via equitativa.
IN VIA ISTRUTTORIA: A) ammettersi interrogatorio formale dell'attore/ricorrente e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che nell'estate del 2021 il ricorrente si è rivolto all'agenzia immobiliare WS Sesta di Monza per l'acquisto di un immobile di proprietà della sito nel comune di OG ON e, CP_1 precisamente, in viale Spagna n. 106;
2) vero che in data 31/07/2021 il signor ha sottoscritto la proposta di acquisto dell'indicato Pt_1 immobile, offrendo la somma di € 30.000,00, da corrispondere a mezzo di assegno bancario, a titolo di caparra confirmatoria all'accettazione della proposta;
€ 70.000,00, da corrispondere, a titolo di integrazione della caparra confirmatoria, nonché € 530.000,00 da corrispondere a saldo al momento del rogito;
3) vero che il giorno 01/09/2021 la resistente ha accettato la proposta formulata dal signor Pt_1
4) vero che l'agenzia immobiliare ha comunicato al signor su indicazione di che Pt_1 CP_1 il rogito si sarebbe stipulato in data 15/11/2021 nello studio del Notaio Dott. di Monza (v. Persona_1 doc. n. 4);
5) vero che il rogito del 15/11/2021 è stato rinviato in quanto l'ipoteca volontaria era iscritta a garanzia di tre immobili di proprietà di e l'istituto bancario aveva avuto difficoltà ad CP_1 effettuare il frazionamento (v. doc. n. 5);
pagina 2 di 7 6) vero che il ricorrente era costantemente tenuto aggiornato dall'agenzia immobiliare (v. doc. n. 4) e dal precedente legale di (v. doc. n. 5) CP_1 sulle problematiche della banca in ordine alla cancellazione dell'ipoteca volontaria;
7) vero che, in concomitanza con la sottoscrizione del contratto di comodato prodotto sub doc. n. 6, in data 15/09/2021 il signor stato immesso nel possesso dell'immobile di OG ON, viale Pt_1 Spagna n. 106;
8) vero che con mail del 12/11/2021 (v. doc. n. 8), l'Avv. Alessandro Vio, per conto di CP_1 comunicava all'agenzia e al signor esso in copia, le motivazioni per le quali si era verificato il Pt_1 ritardo nella stipula del rogito, ovvero la complessità di gestione da parte della banca in ordine al frazionamento dell'ipoteca volontaria e conseguente cancellazione di quella inerente l'immobile per cui è causa;
9) cero che con la email del 26/11/2021 (v. doc. n. 9), l'Avv. Vio illustrava le motivazioni del ritardo che non dipendevano in alcun modo dalla resistente ma dal fatto che l'ipoteca era iscritta su 3 immobili, tutti di proprietà di e non soltanto sull'immobile consegnato al signor CP_1 Pt_1
10) vero che con la email del 04/12/2021 (v. doc. n. 10) il precedente legale della convenuta ribadiva che il ritardo era dovuto esclusivamente alla condotta della banca;
11) vero che il signor ha Pt_1 corrisposto le spese di sua spettanza relative alla registrazione del contratto preliminare/proposta d'acquisto prodotta sub doc. n. 2;
12) vero che in data 13/05/2022 per il tramite dell'agenzia immobiliare, ha esposto la CP_1 possibilità di addivenire alla stipula del rogito nei mesi di giugno/luglio 2022, dietro esplicita richiesta della Banca (v. doc. n. 12);
13) vero che l'agenzia immobiliare, su invito della convenuta, ha più volte sollecitato il signor Pt_1 dare la propria disponibilità a stipulare il rogito (v. email dei giorni 08/06/2022, 16/06/2022, 17/06/2022, 04/07/2022 e 07/07/2022 prodotte sub doc. n. 14) ma quest'ultimo, dopo più di un mese dal primo sollecito, riferiva di essere in attesa di una risposta da parte della sua banca per l'erogazione del mutuo;
14) vero che in data 12/09/2022 l'agenzia immobiliare ha chiesto aggiornamenti al signor (v. Pt_1 doc. n. 15) che solo in data 21/09/2022, oralmente, riferiva che a sua volta avrebbe contattato la sua banca per avere notizie. Si indicano quali testimoni:
-il sig. c/o WS Sesta di Monza, via Passerini n. 9; Testimone_1
-il notaio Dott. con studio in Monza, vi Gerardo dei Tintori n.
7. Persona_1
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare capitoli di prova e indicare testi ex art. 171 ter, punti 1), 2) e 3), c.p.c. IN OGNI CASO: con vittoria degli onorari e delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, conveniva in giudizio al fine di accertare Parte_1 CP_1 l'inadempimento grave e di non scarsa importanza della venditrice e dichiarare, in via principale, il recesso dal contratto e la condanna della società resistente alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria corrisposta, pari ad euro 60.000,00 ed alla restituzione dell'assegno, non incassato, dell'importo di euro 70.000,00 consegnato dalla resistente a titolo di integrazione della caparra confirmatoria. ha riferito di aver sottoscritto, per il tramite dell'Agenzia Immobiliare, una proposta di Parte_1 acquisto di un immobile situato tra i comuni di Sesto San Giovanni e OG ON, Viale Spagna n. 106, di proprietà della società dietro pagamento della somma di euro 630.000,00, a CP_1 titolo di prezzo d'acquisto, di cui euro 30.000,00, da corrispondere(a mezzo assegno bancario) a titolo di caparra confirmatoria, in seguito all'accettazione della proposta, euro 70.000,00, da corrispondere a pagina 3 di 7 titolo di integrazione della caparra confirmatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 c.c., ed il residuo importo di euro 530.000,00 da corrispondere all'atto del rogito. L'accettazione della proposta d'acquisto, con relativa sottoscrizione della proposta, ad opera della società venditrice, è avvenuta in data 1.9.2021, conseguentemente ha sottoscritto per ricevuta Pt_1 proposta accettata, in data 3.9.2021, la quale è divenuta un contratto preliminare e, come tale, vincolante per entrambe le parti. All'accettazione della proposta, la società venditrice ha provveduto all'incasso dell'assegno emesso da a titolo di caparra confirmatoria, per l'importo di euro 30.000, mentre l'assegno di euro Pt_1 70.000,00, consegnato da a titolo di integrazione della caparra confirmatoria, non è stato Pt_1 incassato dalla società CP_1 La data del rogito è stata pattuita dalle parti in sede di proposta d'acquisto ed è stata fissata entro il 15.10.2021, tuttavia non si è mai addivenuti alla sottoscrizione del definitivo contratto di compravendita a causa dell'esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile in oggetto, derivanti dall'esposizione debitoria della società venditrice verso l'Istituto bancario. In particolare, si trattava di un'ipoteca volontaria, in favore di Banco BPM, sull'immobile (oggetto di causa), che doveva essere cancellata a cura e a spese della parte venditrice. Tuttavia, in data 3.11.2021, il referente dell'Agenzia Immobiliare comunicava a mezzo e-mail che il rogito sarebbe stato stipulato in data 15.11.2021 avanti al Notaio e chiedeva aggiornamenti circa la cancellazione dell'ipoteca. A tale comunicazione, il legale della società ha riferito che, per problematiche inerenti la CP_1 mancata delibera della Banca circa la cancellazione dell'ipoteca, il rogito non poteva essere fissato per la data del 15.11.2021; pertanto l'acquirente, ha proposto la data del 22.11.2021 per la Parte_1 stipula del rogito, ma, la mancata cancellazione dell'ipoteca da parte dell'istituto bancario beneficiario, ha reso impossibile tale operazione. Parte ricorrente ha riferito, inoltre, che, in data 27.10.2022, l'agenzia immobiliare ha notiziato Pt_1 dell'avvenuta notifica alla società venditrice di un atto di pignoramento immobiliare riguardante
[...] l'immobile in questione, che è stato iscritto a ruolo in data 27.05.2022. Ragion per cui, in data 14.11.2022, il legale di parte ricorrente ha inviato una pec alla società convenuta diffidandola, alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, per un totale di euro 60.000,00, nonché dell'assegno di euro 70.000,00 non ancora incassato, senza tuttavia mai ricevere riscontro. In data 27 ottobre 2023 si è costituita contestando tutto quanto dedotto e affermato Controparte_3 dall'odierna ricorrente, chiedendo, in via principale, di respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, invece, di accertare che tra le parti è intercorso un contratto di comodato a far data dal 15.09.2021 e che non ha provveduto al Parte_1 pagamento di quanto previsto ai sensi del punto “G” e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'importo di euro 25.437,30 oltre interessi legali. Parte resistente ha affermato che:
- è stato immesso nel possesso dell'immobile tramite la sottoscrizione di un contratto di Parte_1 comodato gratuito a far data dal 15.09.2021;
- nel summenzionato contratto, precisamente al punto “G” era previsto che “le spese necessarie per la manutenzione ordinaria dell'immobile nonché quelle relative alla sue gestione comprese le utenze saranno a carico del comodatario ivi comprese quelle di natura straordinaria”;
- ha occupato, per oltre un anno, l'immobile senza sostenere alcun costo, nonostante i Parte_1 solleciti di pagamento delle utenze;
- vi è un insoluto delle bollette di ER ed NE pari ad euro 12.085,78;
- ha anticipato a titolo di utenze la somma di euro 13.351,52. CP_1 All'udienza del 09.11.2023, i legali delle parti insistevano sulle questioni aventi ad oggetto la scelta del rito, nonchè sulle istanze istruttorie formulate. pagina 4 di 7 Il Giudice, pertanto, si riservava e con ordinanza, emessa, in data 09.11.2023, disposto il mutamento di rito da semplificato ad ordinario, fissava nuova udienza di comparizione parti per la data del 15.02.2024 e venivano concessi i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. Alla predetta udienza, i legali delle parti insistevano sulle istanze istruttorie così come formulate in atti. Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa, in data 29.07.2024, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 13.02.2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Su istanza di parte, veniva concesso un differimento della predetta udienza che veniva fissata per la data del 29.05.2025 all'esito della quale, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
II. La domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. ha riferito di aver sottoscritto, per il tramite dell'Agenzia Immobiliare, una proposta di Parte_1 acquisto di un immobile situato tra i comuni di Sesto San Giovanni e OG ON, Viale Spagna n. 106, di proprietà della società ,offrendo la somma di euro 630.000,00, a titolo di prezzo CP_1
d'acquisto, di cui euro 30.000,00, da corrispondere, a mezzo assegno bancario, a titolo di caparra confirmatoria, in seguito all'accettazione della proposta, euro 70.000,00, da corrispondere a titolo di integrazione della caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 c.c. ed il residuo importo di euro 530.000,00 da corrispondere all'atto del rogito. La data del rogito è stata pattuita dalle parti in sede di proposta d'acquisto ed è stata fissata entro il 15.10.2021, tuttavia non si è mai addivenuti alla sottoscrizione del definitivo contratto di compravendita a causa dell'esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile in oggetto, derivanti dall'esposizione debitoria della società venditrice verso l'Istituto bancario. In particolare, si trattava di un'ipoteca volontaria, in favore di Banco BPM, sull'immobile (oggetto di causa), che doveva essere cancellata a cura e a spese della parte venditrice. Parte attrice ha chiesto, pertanto, di accertare il grave inadempimento di parte convenuta e di dichiarare il recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c. Come noto, il predetto articolo rubricato “Caparra confirmatoria” prevede che “Se al momento della conclusione del contratto, una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di inadempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.” In particolare, con specifico riferimento al concetto di inadempimento di non scarsa importanza, il giudice deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Dalla documentazione presente in atti, non è possibile ritenere che l'inadempimento posto in essere da parte convenuta possa essere configurato come grave in quanto dal copioso scambio di e-mail depositato si evince che l'impossibilità di addivenire alla stipula del rogito non debba essere imputata ad una inerzia o ad una mancata volontà della società, ma deve essere imputata alla Banca la quale non riusciva a frazionare e a cancellare l'ipoteca dall'immobile, oggetto di causa.
sin dalla proposta d'acquisto, trasformatasi successivamente in contratto preliminare di Parte_1 compravendita, era a conoscenza che sull'immobile gravava un'ipoteca volontaria che come riportato al punto due della proposta d'acquisto doveva essere “cancellata a cura e a spese della proprietà contestualmente al rogito”. Come pacificamente emerge dagli atti di causa, parte convenuta, sulla quale gravava l'onere di far cancellare l'ipoteca, ha preso, sin da subito, contatti con la Banca informando sia l'Immobiliare, sia parte attrice personalmente, nonchè per il tramite del legale delle problematiche riscontrate a seguito pagina 5 di 7 della mancata delibera della Banca ai fini della cancellazione dell'ipoteca, iscritta a garanzia di ben tre immobili di proprietà di e, in virtù delle quali, l'istituto bancario ha avuto difficoltà ad CP_1 effettuare il frazionamento (cfr. doc. 5 parte convenuta).
inoltre, ha sempre manifestato l'interesse di voler portare a termine la trattativa con la CP_1 stipula definitiva del rogito;
infatti, ha sempre coltivato trattative sia con la Banca sia con le cessionarie del credito al fine di poter cancellare l'ipoteca (cfr. doc. 12 e doc. 18 parte convenuta) e giungere alla stipula definitiva del rogito. Quanto appena esposto è dimostrato, anche, dai continui solleciti che l'Agenzia Immobiliare ha effettuato nei confronti di al fine di ottenere da quest'ultimo una disponibilità a stipulare Parte_1 il rogito;
tuttavia, nessuna risposta concreta è pervenuta da parte dello stesso. L'interesse di parte convenuta alla stipula del rogito e la non imputabilità in capo alla medesima del ritardo imputatole da parte attrice è, altresì, dimostrato dalla comunicazione, inviata in data 13.05.2022, nella quale la società ha comunicato la possibilità di addivenire alla stipula del rogito nei mesi di giugno/luglio 2022, dietro esplicita richiesta della (cfr. doc. n. 12). CP_4
Il ritardo, come emerge dagli atti, è sempre stato tollerato da che, come pacificamente si Parte_1 evince dai documenti di causa, è stato immesso nel possesso dell'immobile a far data dal 15.09.2021, a seguito della stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito, sino alla data del 14.11.2022. In tale data, parte attrice ha comunicato per il tramite del legale la richiesta di restituzione della caparra e dell'assegno di integrazione della caparra, mai incassato dalla convenuta, senza supportare tale richiesta da un'idonea motivazione. Invero, l'interesse di parte attrice alla stipula del rogito è percepibile dalla registrazione nel dicembre 2021 del contratto, ossia dopo il termine non essenziale previsto per il rogito. Alla luce di quanto appena esposto, non è possibile ravvisare il grave inadempimento in capo a CP_1 tale da consentire il recesso dal contratto tra le parti stipulato, con conseguente perdita da parte di
[...] della caparra confirmatoria versata a suo tempo. Parte_1 Ne discende il non accoglimento della domanda di parte attrice. Parte convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare che tra le parti è intercorso un contratto di comodato a far data dal 15.09.2021 e che non ha provveduto al pagamento di quanto Parte_1 previsto ai sensi del punto “G” e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'importo di euro 25.437,30 oltre interessi legali. Da un attento esame degli atti di causa, ed in particolare del contratto di comodato d'uso gratuito, emerge che parte attrice ha accettato le condizioni previste nel medesimo;
infatti, la stessa ha avuto il possesso dell'immobile ed ha potuto usufruire dello stesso dal 15.09.2021 al 14.11.2022. Tuttavia, non risulta avere adempiuto a quanto previsto al punto “G” del contratto da lui Parte_1 sottoscritto e, precisamente, non ha saldato le utenze da lui utilizzate, nonostante i solleciti inviati da parte convenuta al fine di ottemperare al pagamento delle medesime (cfr. doc. 6 e 27 parte convenuta). Il pagamento delle spese necessarie per la manutenzione ordinaria dell'immobile, nonché di quelle relative alla sua gestione comprese le utenze era previsto indipendentemente dall'intestazione o meno delle utenze stesse, come si evince dalla lettura del contratto di comodato d'uso gratuito. Le utenze rimaste insolute ammontano ad un totale di euro 14.353.72, così individuato: euro 386,50 con scadenza nel mese di ottobre 2021; euro 810,36 con scadenza nel mese di novembre 2021; euro 1.186,40 con scadenza nel mese di dicembre 2021; euro 1.361,18 con scadenza a gennaio 2022; euro 1538,50 con scadenza a febbraio 2022; euro 4.598,28 per il periodo di fatturazione ott. 2021 – gen. 2022; euro 4.472,50 per il periodo feb. 2022 – mag. 2022. Parte convenuta ha prodotto, inoltre, un piano di rateizzazione concordato con le imprese fornitrici: tuttavia, non emerge chiaramente se tali importi siano stati pagati dalla stessa in quanto in atti non è presente alcuna prova circa il pagamento delle rate concordate. Invero, si limita ad allegare un file excel, nulla dimostrante circa i pagamenti effettuati e CP_1 privo, a parere di questo Giudicante, di alcuna validità giuridica (cfr. doc. 26 parte convenuta). pagina 6 di 7 Ne consegue che, alla luce di quanto allegato, deve essere parzialmente accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta e deve essere condannato al pagamento della somma Parte_1 pari ad euro 14.353.72, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di utenze non saldate durante il periodo in cui era in possesso dell'immobile a seguito della sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. Non può essere accolta la domanda di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c.: per un verso, non si ravvisano nel caso di specie gli estremi della mala fede e della colpa grave della stessa;
per altro verso, la convenuta si è astenuta dall'allegare quale specifico danno sarebbe derivato in concreto dalla condotta processuale della controparte e in particolare quali specifici oneri e quali disagi sarebbe stata costretta ad affrontare per contrastare l'asserito ingiustificato comportamento della controparte, onde la domanda deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento nei confronti di della somma di Parte_1 Controparte_3 euro 14.353.72, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di pagamento delle utenze non saldate durante la vigenza del contratto di comodato d'uso gratuito;
3. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro Parte_1 Controparte_3
7.800,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Monza, 25 giugno 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4788/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
nato a [...], il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._1 Palanzone n. 18, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Rovetto presso il cui studio sito in Milano, via Boschetti, n.6, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE CONTRO
c.f. e p.i. ), con sede legale in OG ON (MI), via Liguria n. CP_1 P.IVA_1 57, in persona del legale rappresentante pro tempore signora , nata a [...] Controparte_2 (SA) il giorno 29/01/1939, residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Maurizio Bozzetti presso lo studio del quale in Monza, via Italia n. 50, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO del giudizio: contratto preliminare di compravendita
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 13.12.2024): Parte_1
“1) In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta:
— Accertare e dichiarare il recesso dal contratto per inadempimento grave e di non scarsa importanza della società CP_1
— condannare alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria corrisposta e CP_1 dunque, condannare alla restituzione dell'importo di euro 60.000,00 in favore del CP_1 ricorrente;
⎯ Condannare alla restituzione, in favore del ricorrente, dell'assegno non incassato CP_1 dell'importo di euro 70.000,00, consegnato a titolo di integrazione della caparra confirmatoria;
— Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. Per (come da atto introduttivo depositato in data 27.10.2023): CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: difettando i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c. per tutti i motivi esposti in parte narrativa, disporre con ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art. 281 duodecies
pagina 1 di 7 c.p.c. la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171 ter c.p.c. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande ed eccezioni svolte nei confronti della convenuta/resistente perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, nonché per eventuali motivi rilevabili d'ufficio; NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: liquidare a parte attrice/ricorrente un importo contenuto nei limiti di quanto rigorosamente dovuto e provato, anche in compensazione con quanto eventualmente dovuto alla convenuta/resistente in accoglimento della domanda CP_1 riconvenzionale;
IN VIA RICONVENZIONALE:
-accertare e dichiarare che il signor e la hanno sottoscritto il Parte_1 CP_1 contratto di comodato del 15/09/2021;
-accertare e dichiarare che le spese di energia relative all'immobile di OG ON (MI), Viale Spagna n. 106, erano a carico del signor ai sensi del punto “G” del contratto di Parte_1 comodato del 15/09/2021; per l'effetto,
-condannare, per tutti i motivi esposti in parte narrativa e/o per altri eventualmente rilevabili d'Ufficio, il sig. (c.f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
a pagare all'impresa (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in OG ON (MI), via Liguria n. 57, l'importo di € 25.437,30, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, o quell'importo, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa, anche in via equitativa ove possibile;
-il tutto anche in compensazione con quanto eventualmente dovuto al sig. Parte_1
-condannare ex art. 96 c.p.c., per tutti ni motivi esposti in parte narrativa, il sig. Parte_1
(c.f. ), residente in [...], a pagare a (c.f. C.F._1 CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in OG ON P.IVA_1
(MI), via Liguria n. 57, un importo da liquidarsi in via equitativa.
IN VIA ISTRUTTORIA: A) ammettersi interrogatorio formale dell'attore/ricorrente e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che nell'estate del 2021 il ricorrente si è rivolto all'agenzia immobiliare WS Sesta di Monza per l'acquisto di un immobile di proprietà della sito nel comune di OG ON e, CP_1 precisamente, in viale Spagna n. 106;
2) vero che in data 31/07/2021 il signor ha sottoscritto la proposta di acquisto dell'indicato Pt_1 immobile, offrendo la somma di € 30.000,00, da corrispondere a mezzo di assegno bancario, a titolo di caparra confirmatoria all'accettazione della proposta;
€ 70.000,00, da corrispondere, a titolo di integrazione della caparra confirmatoria, nonché € 530.000,00 da corrispondere a saldo al momento del rogito;
3) vero che il giorno 01/09/2021 la resistente ha accettato la proposta formulata dal signor Pt_1
4) vero che l'agenzia immobiliare ha comunicato al signor su indicazione di che Pt_1 CP_1 il rogito si sarebbe stipulato in data 15/11/2021 nello studio del Notaio Dott. di Monza (v. Persona_1 doc. n. 4);
5) vero che il rogito del 15/11/2021 è stato rinviato in quanto l'ipoteca volontaria era iscritta a garanzia di tre immobili di proprietà di e l'istituto bancario aveva avuto difficoltà ad CP_1 effettuare il frazionamento (v. doc. n. 5);
pagina 2 di 7 6) vero che il ricorrente era costantemente tenuto aggiornato dall'agenzia immobiliare (v. doc. n. 4) e dal precedente legale di (v. doc. n. 5) CP_1 sulle problematiche della banca in ordine alla cancellazione dell'ipoteca volontaria;
7) vero che, in concomitanza con la sottoscrizione del contratto di comodato prodotto sub doc. n. 6, in data 15/09/2021 il signor stato immesso nel possesso dell'immobile di OG ON, viale Pt_1 Spagna n. 106;
8) vero che con mail del 12/11/2021 (v. doc. n. 8), l'Avv. Alessandro Vio, per conto di CP_1 comunicava all'agenzia e al signor esso in copia, le motivazioni per le quali si era verificato il Pt_1 ritardo nella stipula del rogito, ovvero la complessità di gestione da parte della banca in ordine al frazionamento dell'ipoteca volontaria e conseguente cancellazione di quella inerente l'immobile per cui è causa;
9) cero che con la email del 26/11/2021 (v. doc. n. 9), l'Avv. Vio illustrava le motivazioni del ritardo che non dipendevano in alcun modo dalla resistente ma dal fatto che l'ipoteca era iscritta su 3 immobili, tutti di proprietà di e non soltanto sull'immobile consegnato al signor CP_1 Pt_1
10) vero che con la email del 04/12/2021 (v. doc. n. 10) il precedente legale della convenuta ribadiva che il ritardo era dovuto esclusivamente alla condotta della banca;
11) vero che il signor ha Pt_1 corrisposto le spese di sua spettanza relative alla registrazione del contratto preliminare/proposta d'acquisto prodotta sub doc. n. 2;
12) vero che in data 13/05/2022 per il tramite dell'agenzia immobiliare, ha esposto la CP_1 possibilità di addivenire alla stipula del rogito nei mesi di giugno/luglio 2022, dietro esplicita richiesta della Banca (v. doc. n. 12);
13) vero che l'agenzia immobiliare, su invito della convenuta, ha più volte sollecitato il signor Pt_1 dare la propria disponibilità a stipulare il rogito (v. email dei giorni 08/06/2022, 16/06/2022, 17/06/2022, 04/07/2022 e 07/07/2022 prodotte sub doc. n. 14) ma quest'ultimo, dopo più di un mese dal primo sollecito, riferiva di essere in attesa di una risposta da parte della sua banca per l'erogazione del mutuo;
14) vero che in data 12/09/2022 l'agenzia immobiliare ha chiesto aggiornamenti al signor (v. Pt_1 doc. n. 15) che solo in data 21/09/2022, oralmente, riferiva che a sua volta avrebbe contattato la sua banca per avere notizie. Si indicano quali testimoni:
-il sig. c/o WS Sesta di Monza, via Passerini n. 9; Testimone_1
-il notaio Dott. con studio in Monza, vi Gerardo dei Tintori n.
7. Persona_1
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare capitoli di prova e indicare testi ex art. 171 ter, punti 1), 2) e 3), c.p.c. IN OGNI CASO: con vittoria degli onorari e delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, conveniva in giudizio al fine di accertare Parte_1 CP_1 l'inadempimento grave e di non scarsa importanza della venditrice e dichiarare, in via principale, il recesso dal contratto e la condanna della società resistente alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria corrisposta, pari ad euro 60.000,00 ed alla restituzione dell'assegno, non incassato, dell'importo di euro 70.000,00 consegnato dalla resistente a titolo di integrazione della caparra confirmatoria. ha riferito di aver sottoscritto, per il tramite dell'Agenzia Immobiliare, una proposta di Parte_1 acquisto di un immobile situato tra i comuni di Sesto San Giovanni e OG ON, Viale Spagna n. 106, di proprietà della società dietro pagamento della somma di euro 630.000,00, a CP_1 titolo di prezzo d'acquisto, di cui euro 30.000,00, da corrispondere(a mezzo assegno bancario) a titolo di caparra confirmatoria, in seguito all'accettazione della proposta, euro 70.000,00, da corrispondere a pagina 3 di 7 titolo di integrazione della caparra confirmatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 c.c., ed il residuo importo di euro 530.000,00 da corrispondere all'atto del rogito. L'accettazione della proposta d'acquisto, con relativa sottoscrizione della proposta, ad opera della società venditrice, è avvenuta in data 1.9.2021, conseguentemente ha sottoscritto per ricevuta Pt_1 proposta accettata, in data 3.9.2021, la quale è divenuta un contratto preliminare e, come tale, vincolante per entrambe le parti. All'accettazione della proposta, la società venditrice ha provveduto all'incasso dell'assegno emesso da a titolo di caparra confirmatoria, per l'importo di euro 30.000, mentre l'assegno di euro Pt_1 70.000,00, consegnato da a titolo di integrazione della caparra confirmatoria, non è stato Pt_1 incassato dalla società CP_1 La data del rogito è stata pattuita dalle parti in sede di proposta d'acquisto ed è stata fissata entro il 15.10.2021, tuttavia non si è mai addivenuti alla sottoscrizione del definitivo contratto di compravendita a causa dell'esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile in oggetto, derivanti dall'esposizione debitoria della società venditrice verso l'Istituto bancario. In particolare, si trattava di un'ipoteca volontaria, in favore di Banco BPM, sull'immobile (oggetto di causa), che doveva essere cancellata a cura e a spese della parte venditrice. Tuttavia, in data 3.11.2021, il referente dell'Agenzia Immobiliare comunicava a mezzo e-mail che il rogito sarebbe stato stipulato in data 15.11.2021 avanti al Notaio e chiedeva aggiornamenti circa la cancellazione dell'ipoteca. A tale comunicazione, il legale della società ha riferito che, per problematiche inerenti la CP_1 mancata delibera della Banca circa la cancellazione dell'ipoteca, il rogito non poteva essere fissato per la data del 15.11.2021; pertanto l'acquirente, ha proposto la data del 22.11.2021 per la Parte_1 stipula del rogito, ma, la mancata cancellazione dell'ipoteca da parte dell'istituto bancario beneficiario, ha reso impossibile tale operazione. Parte ricorrente ha riferito, inoltre, che, in data 27.10.2022, l'agenzia immobiliare ha notiziato Pt_1 dell'avvenuta notifica alla società venditrice di un atto di pignoramento immobiliare riguardante
[...] l'immobile in questione, che è stato iscritto a ruolo in data 27.05.2022. Ragion per cui, in data 14.11.2022, il legale di parte ricorrente ha inviato una pec alla società convenuta diffidandola, alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, per un totale di euro 60.000,00, nonché dell'assegno di euro 70.000,00 non ancora incassato, senza tuttavia mai ricevere riscontro. In data 27 ottobre 2023 si è costituita contestando tutto quanto dedotto e affermato Controparte_3 dall'odierna ricorrente, chiedendo, in via principale, di respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, invece, di accertare che tra le parti è intercorso un contratto di comodato a far data dal 15.09.2021 e che non ha provveduto al Parte_1 pagamento di quanto previsto ai sensi del punto “G” e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'importo di euro 25.437,30 oltre interessi legali. Parte resistente ha affermato che:
- è stato immesso nel possesso dell'immobile tramite la sottoscrizione di un contratto di Parte_1 comodato gratuito a far data dal 15.09.2021;
- nel summenzionato contratto, precisamente al punto “G” era previsto che “le spese necessarie per la manutenzione ordinaria dell'immobile nonché quelle relative alla sue gestione comprese le utenze saranno a carico del comodatario ivi comprese quelle di natura straordinaria”;
- ha occupato, per oltre un anno, l'immobile senza sostenere alcun costo, nonostante i Parte_1 solleciti di pagamento delle utenze;
- vi è un insoluto delle bollette di ER ed NE pari ad euro 12.085,78;
- ha anticipato a titolo di utenze la somma di euro 13.351,52. CP_1 All'udienza del 09.11.2023, i legali delle parti insistevano sulle questioni aventi ad oggetto la scelta del rito, nonchè sulle istanze istruttorie formulate. pagina 4 di 7 Il Giudice, pertanto, si riservava e con ordinanza, emessa, in data 09.11.2023, disposto il mutamento di rito da semplificato ad ordinario, fissava nuova udienza di comparizione parti per la data del 15.02.2024 e venivano concessi i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. Alla predetta udienza, i legali delle parti insistevano sulle istanze istruttorie così come formulate in atti. Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa, in data 29.07.2024, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 13.02.2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Su istanza di parte, veniva concesso un differimento della predetta udienza che veniva fissata per la data del 29.05.2025 all'esito della quale, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
II. La domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. ha riferito di aver sottoscritto, per il tramite dell'Agenzia Immobiliare, una proposta di Parte_1 acquisto di un immobile situato tra i comuni di Sesto San Giovanni e OG ON, Viale Spagna n. 106, di proprietà della società ,offrendo la somma di euro 630.000,00, a titolo di prezzo CP_1
d'acquisto, di cui euro 30.000,00, da corrispondere, a mezzo assegno bancario, a titolo di caparra confirmatoria, in seguito all'accettazione della proposta, euro 70.000,00, da corrispondere a titolo di integrazione della caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 c.c. ed il residuo importo di euro 530.000,00 da corrispondere all'atto del rogito. La data del rogito è stata pattuita dalle parti in sede di proposta d'acquisto ed è stata fissata entro il 15.10.2021, tuttavia non si è mai addivenuti alla sottoscrizione del definitivo contratto di compravendita a causa dell'esistenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile in oggetto, derivanti dall'esposizione debitoria della società venditrice verso l'Istituto bancario. In particolare, si trattava di un'ipoteca volontaria, in favore di Banco BPM, sull'immobile (oggetto di causa), che doveva essere cancellata a cura e a spese della parte venditrice. Parte attrice ha chiesto, pertanto, di accertare il grave inadempimento di parte convenuta e di dichiarare il recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c. Come noto, il predetto articolo rubricato “Caparra confirmatoria” prevede che “Se al momento della conclusione del contratto, una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di inadempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.” In particolare, con specifico riferimento al concetto di inadempimento di non scarsa importanza, il giudice deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Dalla documentazione presente in atti, non è possibile ritenere che l'inadempimento posto in essere da parte convenuta possa essere configurato come grave in quanto dal copioso scambio di e-mail depositato si evince che l'impossibilità di addivenire alla stipula del rogito non debba essere imputata ad una inerzia o ad una mancata volontà della società, ma deve essere imputata alla Banca la quale non riusciva a frazionare e a cancellare l'ipoteca dall'immobile, oggetto di causa.
sin dalla proposta d'acquisto, trasformatasi successivamente in contratto preliminare di Parte_1 compravendita, era a conoscenza che sull'immobile gravava un'ipoteca volontaria che come riportato al punto due della proposta d'acquisto doveva essere “cancellata a cura e a spese della proprietà contestualmente al rogito”. Come pacificamente emerge dagli atti di causa, parte convenuta, sulla quale gravava l'onere di far cancellare l'ipoteca, ha preso, sin da subito, contatti con la Banca informando sia l'Immobiliare, sia parte attrice personalmente, nonchè per il tramite del legale delle problematiche riscontrate a seguito pagina 5 di 7 della mancata delibera della Banca ai fini della cancellazione dell'ipoteca, iscritta a garanzia di ben tre immobili di proprietà di e, in virtù delle quali, l'istituto bancario ha avuto difficoltà ad CP_1 effettuare il frazionamento (cfr. doc. 5 parte convenuta).
inoltre, ha sempre manifestato l'interesse di voler portare a termine la trattativa con la CP_1 stipula definitiva del rogito;
infatti, ha sempre coltivato trattative sia con la Banca sia con le cessionarie del credito al fine di poter cancellare l'ipoteca (cfr. doc. 12 e doc. 18 parte convenuta) e giungere alla stipula definitiva del rogito. Quanto appena esposto è dimostrato, anche, dai continui solleciti che l'Agenzia Immobiliare ha effettuato nei confronti di al fine di ottenere da quest'ultimo una disponibilità a stipulare Parte_1 il rogito;
tuttavia, nessuna risposta concreta è pervenuta da parte dello stesso. L'interesse di parte convenuta alla stipula del rogito e la non imputabilità in capo alla medesima del ritardo imputatole da parte attrice è, altresì, dimostrato dalla comunicazione, inviata in data 13.05.2022, nella quale la società ha comunicato la possibilità di addivenire alla stipula del rogito nei mesi di giugno/luglio 2022, dietro esplicita richiesta della (cfr. doc. n. 12). CP_4
Il ritardo, come emerge dagli atti, è sempre stato tollerato da che, come pacificamente si Parte_1 evince dai documenti di causa, è stato immesso nel possesso dell'immobile a far data dal 15.09.2021, a seguito della stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito, sino alla data del 14.11.2022. In tale data, parte attrice ha comunicato per il tramite del legale la richiesta di restituzione della caparra e dell'assegno di integrazione della caparra, mai incassato dalla convenuta, senza supportare tale richiesta da un'idonea motivazione. Invero, l'interesse di parte attrice alla stipula del rogito è percepibile dalla registrazione nel dicembre 2021 del contratto, ossia dopo il termine non essenziale previsto per il rogito. Alla luce di quanto appena esposto, non è possibile ravvisare il grave inadempimento in capo a CP_1 tale da consentire il recesso dal contratto tra le parti stipulato, con conseguente perdita da parte di
[...] della caparra confirmatoria versata a suo tempo. Parte_1 Ne discende il non accoglimento della domanda di parte attrice. Parte convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare che tra le parti è intercorso un contratto di comodato a far data dal 15.09.2021 e che non ha provveduto al pagamento di quanto Parte_1 previsto ai sensi del punto “G” e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dell'importo di euro 25.437,30 oltre interessi legali. Da un attento esame degli atti di causa, ed in particolare del contratto di comodato d'uso gratuito, emerge che parte attrice ha accettato le condizioni previste nel medesimo;
infatti, la stessa ha avuto il possesso dell'immobile ed ha potuto usufruire dello stesso dal 15.09.2021 al 14.11.2022. Tuttavia, non risulta avere adempiuto a quanto previsto al punto “G” del contratto da lui Parte_1 sottoscritto e, precisamente, non ha saldato le utenze da lui utilizzate, nonostante i solleciti inviati da parte convenuta al fine di ottemperare al pagamento delle medesime (cfr. doc. 6 e 27 parte convenuta). Il pagamento delle spese necessarie per la manutenzione ordinaria dell'immobile, nonché di quelle relative alla sua gestione comprese le utenze era previsto indipendentemente dall'intestazione o meno delle utenze stesse, come si evince dalla lettura del contratto di comodato d'uso gratuito. Le utenze rimaste insolute ammontano ad un totale di euro 14.353.72, così individuato: euro 386,50 con scadenza nel mese di ottobre 2021; euro 810,36 con scadenza nel mese di novembre 2021; euro 1.186,40 con scadenza nel mese di dicembre 2021; euro 1.361,18 con scadenza a gennaio 2022; euro 1538,50 con scadenza a febbraio 2022; euro 4.598,28 per il periodo di fatturazione ott. 2021 – gen. 2022; euro 4.472,50 per il periodo feb. 2022 – mag. 2022. Parte convenuta ha prodotto, inoltre, un piano di rateizzazione concordato con le imprese fornitrici: tuttavia, non emerge chiaramente se tali importi siano stati pagati dalla stessa in quanto in atti non è presente alcuna prova circa il pagamento delle rate concordate. Invero, si limita ad allegare un file excel, nulla dimostrante circa i pagamenti effettuati e CP_1 privo, a parere di questo Giudicante, di alcuna validità giuridica (cfr. doc. 26 parte convenuta). pagina 6 di 7 Ne consegue che, alla luce di quanto allegato, deve essere parzialmente accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta e deve essere condannato al pagamento della somma Parte_1 pari ad euro 14.353.72, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di utenze non saldate durante il periodo in cui era in possesso dell'immobile a seguito della sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. Non può essere accolta la domanda di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c.: per un verso, non si ravvisano nel caso di specie gli estremi della mala fede e della colpa grave della stessa;
per altro verso, la convenuta si è astenuta dall'allegare quale specifico danno sarebbe derivato in concreto dalla condotta processuale della controparte e in particolare quali specifici oneri e quali disagi sarebbe stata costretta ad affrontare per contrastare l'asserito ingiustificato comportamento della controparte, onde la domanda deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento nei confronti di della somma di Parte_1 Controparte_3 euro 14.353.72, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di pagamento delle utenze non saldate durante la vigenza del contratto di comodato d'uso gratuito;
3. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro Parte_1 Controparte_3
7.800,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Monza, 25 giugno 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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