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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMASSINI ELENA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 532/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2016
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e
Resistente: estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, accettato da controparte, con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in intestazione proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata in data 02/03/2020, relativa a ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale anno 2017, come da ricorso depositato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni e rappresentando di aver provveduto alla convalida delle somme riconosciute in favore del contribuente.
Successivamente, con atto depositato in data 9 dicembre 2025, il ricorrente dichiarava, ai sensi dell'art. 44
d.lgs. 546/1992, di rinunciare al ricorso .
L'Agenzia delle Entrate dichiarava espressamente di accettare la rinuncia e chiedeva l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta agli atti formale rinuncia al ricorso da parte del contribuente, sottoscritta dal difensore munito di procura alle liti con espresso potere di rinuncia, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di accettare la rinuncia, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.lgs. 546/1992, la rinuncia al ricorso, accettata dalle altre parti costituite, comporta l'estinzione del processo.
Nel caso di specie ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, conformemente alla concorde richiesta delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs 546 del
1992.
Spese compensate.
Così deciso in Teramo nella Camera di Consiglio del giorno 23/02/2026. Il Giudice monocratico.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMASSINI ELENA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 532/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2016
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e
Resistente: estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, accettato da controparte, con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in intestazione proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata in data 02/03/2020, relativa a ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale anno 2017, come da ricorso depositato.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni e rappresentando di aver provveduto alla convalida delle somme riconosciute in favore del contribuente.
Successivamente, con atto depositato in data 9 dicembre 2025, il ricorrente dichiarava, ai sensi dell'art. 44
d.lgs. 546/1992, di rinunciare al ricorso .
L'Agenzia delle Entrate dichiarava espressamente di accettare la rinuncia e chiedeva l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta agli atti formale rinuncia al ricorso da parte del contribuente, sottoscritta dal difensore munito di procura alle liti con espresso potere di rinuncia, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di accettare la rinuncia, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.lgs. 546/1992, la rinuncia al ricorso, accettata dalle altre parti costituite, comporta l'estinzione del processo.
Nel caso di specie ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, conformemente alla concorde richiesta delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs 546 del
1992.
Spese compensate.
Così deciso in Teramo nella Camera di Consiglio del giorno 23/02/2026. Il Giudice monocratico.