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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 5063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5063 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 10 dicembre 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale GI EN, chiamato il processo iscritto al n. 11825/23
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Elia Saverino per parte ricorrente e l'avv.
ON De LU in sostituzione dell'avv. Daniela Farana per parte convenuta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
GI EN
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 17.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale GI EN, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
nella causa iscritta al n. 11825/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe rappresentate e difese, dall'avv. Elia C.F._2
Severino giusta procura in atti Email_1
ATTRICI
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Farana
giusta procura in atti Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: rimborso buoni postali fruttiferi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda proposta nel presente giudizio, condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento, in favore di e Parte_1 Pt_2
, della somma di € 15.228,46, oltre interessi al tasso legale
[...]
dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in complessivi € 2.638,75, di cui € 260,75 per esborsi ed € 2.378,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con ricorso del 28 settembre
2023 – e , assumendo di avere contratto con Parte_1 Parte_2
presso l'ufficio postale Palermo succursale 11 , n. 4 buoni Controparte_1
fruttiferi postali di lire 5.000.000 ciascuno e dunque per una somma totale di lire 20.000.000, equivalenti ad € 10.329,13, stante la mancata corresponsione da parte dell'ente emissario del rimborso di capitale ed interessi, hanno chiesto la condanna di al rimborso della CP_1
somma di € 10.329,13 quale importo riportato nei buoni fruttiferi , oltre interessi di legge dalla data di sottoscrizione sino al soddisfo.
Si costituiva assumendo invece l'intervenuta prescrizione CP_1
del diritto di credito incorporato nei titoli in premessa.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. (n.
64/15).
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Passando al merito del presente giudizio si osserva che in ordine ai doveri di trasparenza e di informazione soprattutto relativamente al termine di scadenza cui l'intermediario è tenuto a conformarsi nel collocamento dei Buoni Fruttiferi postali, il decreto ministeriale del
19.12.2000 impone la consegna al cliente dei fogli informativi nei quali, tra l'altro, deve essere riportata la scadenza del titolo specificamente emesso.
Detta consegna deve essere considerata come fase necessaria per rendere le informazioni sul titolo ai sottoscrittori.
Nel caso che da vicino ci interessa dette circostanze non sono state dimostrate.
Le ricorrenti hanno inoltre specificato che tutti i BFP non riportavano l'indicazione della scadenza, del termine di prescrizione e del numero di serie per cui non avevano motivo di non ritenere che così come riferito dal dipendente all'atto della sottoscrizione, gli stessi avessero durata trentennale.
La domanda restitutoria, e non già risarcitoria, delle ricorrenti nei confronti di è fondata è va pertanto accolta. CP_1
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Ed invero, le ricorrenti non hanno mai ricevuto il foglio informativo e
Controparte non ha dato prova del contrario. Vale a comprovare detta circostanza anche lo “storico ordinari “ pubblicato da CP_1
depositato in atti, per cui i buoni fruttiferi emessi fino al dicembre 2000 hanno una durata di trentennale.
In considerazione pertanto dell'inadempimento di rispetto CP_1
agli obblighi i doveri di trasparenza e di informazione soprattutto relativamente al termine di scadenza cui l'intermediario è tenuto a conformarsi nel collocamento dei Buoni Fruttiferi postali.
Ne discende l'onere restitutorio ed il conseguente dovere di interesse legale.
dovranno pertanto corrispondere alle ricorrenti la CP_1
complessiva somma di € 15.228,46 comprensiva degli interessi al tasso legale.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le parti convenute vanno solidalmente condannate al pagamento delle spese di lite.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014 e sue s.m..
Va pure ricordato che – per giurisprudenza costante – nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, dev'essere determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata (cfr. Cass. civ. n. 5840/2004 e n. 738/2002).
Palermo, 10 dicembre 2025
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
IL G.O.T. GI EN
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Tribunale GI EN, chiamato il processo iscritto al n. 11825/23
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Elia Saverino per parte ricorrente e l'avv.
ON De LU in sostituzione dell'avv. Daniela Farana per parte convenuta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
GI EN
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 17.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale GI EN, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
nella causa iscritta al n. 11825/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe rappresentate e difese, dall'avv. Elia C.F._2
Severino giusta procura in atti Email_1
ATTRICI
E
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Farana
giusta procura in atti Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: rimborso buoni postali fruttiferi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda proposta nel presente giudizio, condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento, in favore di e Parte_1 Pt_2
, della somma di € 15.228,46, oltre interessi al tasso legale
[...]
dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in complessivi € 2.638,75, di cui € 260,75 per esborsi ed € 2.378,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con ricorso del 28 settembre
2023 – e , assumendo di avere contratto con Parte_1 Parte_2
presso l'ufficio postale Palermo succursale 11 , n. 4 buoni Controparte_1
fruttiferi postali di lire 5.000.000 ciascuno e dunque per una somma totale di lire 20.000.000, equivalenti ad € 10.329,13, stante la mancata corresponsione da parte dell'ente emissario del rimborso di capitale ed interessi, hanno chiesto la condanna di al rimborso della CP_1
somma di € 10.329,13 quale importo riportato nei buoni fruttiferi , oltre interessi di legge dalla data di sottoscrizione sino al soddisfo.
Si costituiva assumendo invece l'intervenuta prescrizione CP_1
del diritto di credito incorporato nei titoli in premessa.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. (n.
64/15).
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Passando al merito del presente giudizio si osserva che in ordine ai doveri di trasparenza e di informazione soprattutto relativamente al termine di scadenza cui l'intermediario è tenuto a conformarsi nel collocamento dei Buoni Fruttiferi postali, il decreto ministeriale del
19.12.2000 impone la consegna al cliente dei fogli informativi nei quali, tra l'altro, deve essere riportata la scadenza del titolo specificamente emesso.
Detta consegna deve essere considerata come fase necessaria per rendere le informazioni sul titolo ai sottoscrittori.
Nel caso che da vicino ci interessa dette circostanze non sono state dimostrate.
Le ricorrenti hanno inoltre specificato che tutti i BFP non riportavano l'indicazione della scadenza, del termine di prescrizione e del numero di serie per cui non avevano motivo di non ritenere che così come riferito dal dipendente all'atto della sottoscrizione, gli stessi avessero durata trentennale.
La domanda restitutoria, e non già risarcitoria, delle ricorrenti nei confronti di è fondata è va pertanto accolta. CP_1
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Ed invero, le ricorrenti non hanno mai ricevuto il foglio informativo e
Controparte non ha dato prova del contrario. Vale a comprovare detta circostanza anche lo “storico ordinari “ pubblicato da CP_1
depositato in atti, per cui i buoni fruttiferi emessi fino al dicembre 2000 hanno una durata di trentennale.
In considerazione pertanto dell'inadempimento di rispetto CP_1
agli obblighi i doveri di trasparenza e di informazione soprattutto relativamente al termine di scadenza cui l'intermediario è tenuto a conformarsi nel collocamento dei Buoni Fruttiferi postali.
Ne discende l'onere restitutorio ed il conseguente dovere di interesse legale.
dovranno pertanto corrispondere alle ricorrenti la CP_1
complessiva somma di € 15.228,46 comprensiva degli interessi al tasso legale.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le parti convenute vanno solidalmente condannate al pagamento delle spese di lite.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014 e sue s.m..
Va pure ricordato che – per giurisprudenza costante – nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, dev'essere determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata (cfr. Cass. civ. n. 5840/2004 e n. 738/2002).
Palermo, 10 dicembre 2025
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
IL G.O.T. GI EN
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile