Articolo 83 della Legge 3 luglio 1962, n. 1298
Articolo 82Articolo 84
Versione
15 settembre 1962
Art. 83.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 1949-50 (articolo 78).. L. 50.551.625.892
Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti
(articolo 81)......................... L. 110.198.992.084 -
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Residui passivi al 30 giugno 1950....... L. 160.750.617.976 -
Entrata in vigore il 15 settembre 1962