Sentenza 23 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02532/2026REG.PROV.COLL.
N. 01848/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1848 del 2025, proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Piera ES e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
i signori CL EC, LB ES, IO VA e IG RA, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sez. VII, n. 7332 del 23 dicembre 2024, resa inter partes , concernente l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con inserimento nella relativa base di calcolo del beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il consigliere IO AB e udito per la parte appellante l’avvocato Gino Madonia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 2160 del 2021, proposto innanzi al T.a.r. Napoli, i signori IG RA, CL EC, LB ES e IO VA, tutti ex dipendenti dell’Ente Aeronautica Militare in quiescenza, previa declaratoria di illegittimità degli atti di diniego emessi dall’INPS, gestore del Fondo di previdenza e credito dei dipendenti dello Stato (ex ENPAS), avevano chiesto l’accertamento del diritto all’applicazione dei cc.dd. 6 scatti stipendiali, disciplinati dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987.
2. Premettevano che l’Ufficio si era espresso negativamente ritenendo che detti benefici “ non possono essere attribuiti ai collocati a riposo ai sensi dell’art. 2 della legge 232/1990 ” (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni), ciò in quanto detta condizione è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda.
3. A sostegno del ricorso avevano richiamato un preciso orientamento giurisprudenziale secondo cui anche al personale che cessa dal servizio per anzianità con un’età di 55 anni e 35 di servizio effettivo, spettano i 6 scatti sul TFS.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione VII) ha così deciso il gravame al suo esame:
- lo ha accolto e, per l’effetto, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al beneficio richiesto e condannato l’INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre a interessi legali;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha richiamato un consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato che si esprime nei sospirati termini di parte ricorrente e soggiunge che “ anche quanto alla questione relativa agli effetti dell'inosservanza del termine del 30 giugno di cui all'art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, il Consiglio di Stato si è espresso nel senso che tale inosservanza non comporta alcuna conseguenza decadenziale ”.
5. Avverso tale pronuncia l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 14 febbraio 2025 e depositato il 5 marzo 2025, articolando un unico motivo di gravame (pagine 3-7) così rubricato: “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 nonché dell’art 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997 – Contraddittorietà della motivazione/travisamento del fatto ”.
5.1. Ritiene parte appellante che il T.a.r. non avrebbe correttamente preso atto del richiamato orientamento giurisprudenziale (sentenze Cons. Stato, nn. 2831/2023 e 2762/2023), in quanto questo, nel rispetto della disciplina di riferimento, ha escluso la spettanza del predetto beneficio economico in riferimento al personale già appartenente alle forze armate (Esercito, Marina Militare ed Aeronautica), tra le quali va quindi annoverata l’Aeronautica Militare.
6. L’appellante ha concluso chiedendo l’integrale riforma dell’impugnata sentenza, con vittoria di spese.
7. Nessuno degli originari ricorrenti, sebbene ritualmente intimati, si è costituito in giudizio.
8. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 17 marzo 2026, è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello, per le ragioni di seguito esposte, è da reputare fondato.
10. Come esposto in narrativa il quadro censorio che connota l’appello in esame si focalizza sulla latitudine applicativa della disciplina invocata dai ricorrenti di primo grado e reputata suscettibile di applicazione dal giudice di prime cure, osservando che “ la più recente consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha aderito alla tesi secondo cui il beneficio in questione spetta a tutti gli ex appartenenti a forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età ”.
Il T.a.r. prende atto anche del fatto che sulla “ questione relativa agli effetti dell’inosservanza del termine del 30 giugno di cui all’art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, il Consiglio di Stato si è espresso nel senso che tale inosservanza non comporta alcuna conseguenza decadenziale, per le ragioni diffusamente espresse, tra le altre, nella citata sentenza n. 2982 del 2023 ”.
Ripercorso nel dettaglio il quadro motivazionale che connota la impugnata sentenza, viene in esame quanto dedotto da parte appellante secondo cui la disciplina richiamata dal giudice di prime cure non sarebbe suscettibile di applicazione nel caso di specie, trattandosi, come sopra precisato, di ex dipendenti dell’Ente Aeronautica Militare in quiescenza
Ebbene, circa la latitudine applicativa dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, si registra un preciso ed ormai consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, dal quale non è dato decampare in questa sede, che esclude l’applicazione della citata disciplina quando si tratti, come nel caso di specie, di soggetti appartenenti alle Forze Armate.
Segnatamente, con la sentenza n. 2762 del 16 marzo 2023, valorizzata da parte appellante, questa sezione si è espressa nei termini che seguono:
“ Il CGARS ha, infatti, chiarito che l’art 16 l. 121/1981, sopra richiamato e a cui l’art. 6 d.l. 387/1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6 bis, senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate che non sono forze di polizia ai sensi del medesimo art. 16 l. 121/1981.
Il Codice dell’ordinamento militare, come detto, si è quindi limitato a non innovare, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, e non lo ha esteso a tutte le Forze Armate in ragione della loro collocazione all’interno del Codice dell’ordinamento militare (CGARS n. 1329/2022 che ha escluso il beneficio con riferimento agli appartenenti alla Marina militare in quanto Forza Armata non rientrante tra le forze di polizia ad ordinamento militare) ”.
Trattasi di orientamento che trova conferma nella sentenza n. 2831 del 20 marzo 2023, con cui questa Sezione, pronunciandosi nei riguardi di un appartenente alla Guardia di Finanza, si è espressa evidenziando quanto segue:
“ Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010.
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 i soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo).
Il Codice dell’ordinamento militare non si è quindi limitato a non innovare ma ha sottolineato la perdurante vigenza, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare del regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia ”.
Il Collegio ha, così, ribadito i confini dell’alveo applicativo di tale norma di legge nel senso che involgono le forze di polizia, ma non anche le Forze Armate.
Conviene peraltro ripercorrere il tratto testuale del menzionato art. 6 bis che così dispone:
“ Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.))
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990. ”.
Invero il tenore di tale norma denota lo specifico riferimento alle forze di polizia in maniera da tracciare i confini del suo alveo applicativo.
Assume, in conclusione, dirimente rilievo, in senso conforme a quanto dedotto da parte appellante, il fatto che alla vicenda di causa non si attaglia la previsione di cui al testé riportato art. 6 bis , in considerazione dell’esatto ed esclusivo riferimento alle sole forze di polizia, che non ricomprendono anche i militari alle Forze Armate quali i ricorrenti di primo grado.
11. Tanto premesso, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va respinto.
12. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante la particolarità della vicenda ed il consolidamento del menzionato orientamento giurisprudenziale soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso di primo grado, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1848/2025), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IG MI TA, Presidente FF
IO AB, Consigliere, Estensore
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AB | IG MI TA |
IL SEGRETARIO