Sentenza 12 maggio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2020, n. 14520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14520 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RO nato il [...] avverso l'ordinanza del 22/07/2019 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. IS YT, a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto avvenuto a seguito di un tentato furto aggravato di diversi dispositivi elettronici, commesso, in concorso con altro soggetto non identificato, all'interno del supermercato Esselunga di via Rubattino, a Milano. L'evento non si verificava per l'intervento degli addetti alla sicurezza che, dopo aver tenuto i responsabili sotto costante controllo visivo, li bloccavano poco dopo l'uscita.
2. Il ricorso consta di un solo motivo con cui ci si duole dell'erronea applicazione dell'art. 383 cod. proc. pen. in relazione all'art. 381, comma 2, lett. g), cod. proc. pen. - non essendo prevista la facoltà di arresto da parte di privati nel caso di arresto facoltativo - nonché di vizio di motivazione con riguardo alla legittimità dell'arresto. Il Tribunale ha convalidato l'arresto ritenendo applicabile l'art. 381, comma 2, lett. g) cod. di rito, che disciplina l'arresto facoltativo in flagranza di reato e si è sottratto all'onere motivazionale per aver genericamente richiamato la quasi flagranza ed il collegamento dell'arresto con il reato, non specificando, tuttavia, se l'arresto, come emerge in maniera inequivoca dagli atti, sia avvenuto ad opera del privato o se, invece, sia avvenuto ad opera delle Forze dell'ordine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. Nel caso in esame, non si versa in ipotesi di arresto in flagranza da parte del privato, giacché gli addetti alla sicurezza del supermercato Esselunga, dopo aver tenuto sotto costante controllo visivo l'indagato e l'altro soggetto che concorreva nel reato (e che non è stato identificato), si sono limitati a trattenerlo in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. In tema di arresto da parte del privato, facoltà disciplinata dall'art. 383 cod. proc. pen., l'orientamento espresso da questa Corte è nel senso di non qualificare come arresto compiuto da privato un intervento non consistente in effettiva coazione. Si è, infatti, ritenuto che l'arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 383 cod. proc. pen., si risolva nell'esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell'esplicazione delle attività procedimentali proprie dell'organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere. Quando, invece, il privato si limiti, come nel caso di specie, a trattenere il presunto reo per il tempo necessario all'esecuzione della consegna agli organi di polizia, nel frattempo avvertiti, non si versa nella fattispecie di cui all'art. 383 citato, ma in L semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale (Sez. 5, n. 10958 del 17/02/2005,P.M. in proc. Dobrin,Rv. 231223;Sez. 4, n. 4751 del 15/12/1999 (dep. 2000), PM in proc. Maaroufi, Rv. 215450).
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020. Così deciso il 4 dicembre 2019 Il Consigliere estensore Il P esidente Daniela Dawan