TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 6/11//2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2858/2024 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Cellucci
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente - Opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
Resistente - Opposta
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
Oggetto: Opposizione a Ordinanza Ingiunzione.
pagina 1 di 6
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.05.2024, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato,
l.r.p.t. della adisce il Tribunale di Velletri proponendo Controparte_3 opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 01-002252186, notificata il
16.04.2024, avente ad oggetto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 11.943,63.
Premette che la (già Controparte_4 Controparte_5
, prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, riceveva la notifica dell'atto accertamento prot. 7010.08/10/2021.0419074 dell'8.10.2021 relativo CP_1 alla violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, convertito in L. n.
638/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e delle trattenute effettuate ex legge 153/1969 Anno 2017). Nell'atto veniva intimato alla società di procedere alla regolarizzazione contributiva preavvertendo che, in difetto, sarebbe divenuta definitiva la sanzione pecuniaria indicata nell'accertamento.
Sostiene di essersi tempestivamente recato presso l' chiedendo Controparte_2 una verifica della situazione debitoria e, successivamente, a seguito dei chiarimenti richiesti, l'importo dovuto veniva determinato in € 4.710,09 e saldato con assegno bancario presso lo sportello dell' . Ciò nonostante il 16.04.2024 Controparte_2 riceveva la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, quale obbligato in solido della
FUTUR CENTER S.r.l., per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. In data 17.04.2024, mediante il proprio consulente, chiedeva all CP_1
l'annullamento bonario dell'ordinanza di ingiunzione allegando il pagamento effettuato nel 2022 e, quindi, sollecitava l' affinché comunicasse Controparte_2 all'Istituto l'avvenuto pagamento al fine di consentire l'annullamento della sanzione ingiustamente intimata. L' , tuttavia, non ha dato alcun riscontro Controparte_2 all'istanza e, pertanto, l' in assenza di comunicazione da parte del concessionario CP_1 per la riscossione dell'avvenuto effettivo pagamento dei contributi sottesi alla contestazione, ha rifiutato di annullare la sanzione. Si è, quindi, visto costretto ad adire l'AG. Sulla base di tale premessa chiede al Tribunale adito di: “A) in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione dell'atto impugnato, annullare ovvero accertare la nullità/inesistenza l'ordinanza di ingiunzione n. 01-002252186 relativa
pagina 2 di 6 alla sanzione pecuniaria di euro 11.943,63 ovvero l'inefficacia e illegittimità con conseguente diritto alla revoca dello stesso e della sanzione irrogata e di ogni atto presupposto all'atto impugnato ovvero in ogni caso procedere all'accertamento negativo del credito azionato ex adverso;
B) In via alternativa condannare l'
[...]
ad comunicare all' l'avvenuto pagamento degli importi inizialmente CP_2 CP_1 omessi ovvero di compiere ogni atto necessario all'annullamento ovvero alla riduzione della sanzione impugnata;
C) in via meramente subordinata per le motivazioni esposte, ovvero per quanto di giustizia, provvedere alla riduzione anche secondo equità della sanzione impugnata;
Con vittoria delle spese di lite per il presente procedimento”. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che, dopo la notifica del ricorso introduttivo CP_1 del presente giudizio l' ha comunicato l'avvenuto Controparte_6 pagamento delle somme di cui al prodromico atto di accertamento della violazione n. prot. , riferito all'anno 2017, per cui ha provveduto ad Controparte_7 annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione opposta. Chiede, pertanto, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio ed eccepisce, in via preliminare, la Controparte_2 nullità della notifica del ricorso in quanto erroneamente notificato all'indirizzo PEC dell' ( t) e non a Controparte_8 Email_1 quello dell' , indicata nell'atto come controparte del giudizio. Controparte_2
Eccepisce, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, a seguito delle verifiche effettuate, non sono emersi accertamenti a carico del contribuente Pt_1 né attività di controllo ricollegabili a quanto dedotto in ricorso. Se ne desume che il contribuente ha erroneamente rivolto le proprie doglianze nei confronti dell'Ufficio, che non ha mai avuto contezza del pagamento di contributi ex adverso dedotti, e che, pertanto, non risulta in grado di controdedurre sull'oggetto del contendere. Chiede, quindi, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, ovvero che sia rigettato, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali. Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti. All'udienza del
13.03.2025 il procuratore dell'opponente confermava l'avvenuto sgravio da parte dell' dopo la notifica del ricorso, dell'avviso di accertamento sotteso CP_1 all'intimazione opposta, per cui si associava alla domanda di declaratoria di cessata materia del contendere proposta dal procuratore dell'istituto, insistendo, tuttavia, per pagina 3 di 6 il riconoscimento delle spese di lite. Con riferimento alla posizione della CP_2
precisava che il ricorso è stato notificato esclusivamente all' per cui
[...] CP_9
l' si è costituita solo in quanto erroneamente indicata Controparte_2 nell'epigrafe dell'atto introduttivo del giudizio. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' per i motivi dedotti nella memoria di costituzione in Controparte_2 giudizio dell'Ente. Invero la circostanza è confermata anche dalle dichiarazioni rese dal procuratore del a verbale dell'udienza del 13.03.2025 in cui affermava che il Pt_1 ricorso è stato correttamente notificato all' all'indirizzo PEC dell' CP_9 CP_10
e che l' si è costituita solo in quanto erroneamente
[...] Controparte_2 indicata nell'epigrafe del ricorso. A ciò si aggiunga che l'oggetto dell'ingiunzione di pagamento è la violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, convertito in L. n. 638/1983, e che, come è noto l' si avvale dell per la CP_1 CP_9 riscossione delle somme iscritte a ruolo o chieste in pagamento con avviso di addebito. Ed infatti, al punto 2 dell'atto di accertamento n. prot.
l' informa il debitore che, per gli importi addebito Controparte_7 CP_1 iscritti a ruolo o richiesti con avviso di addebito da versare direttamente all'Agente della Riscossione, poteva utilizzare le seguenti modalità: modello RAV in caso di avviso addebito dello scaduto;
pagamento presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione;
bollettino F35 nel caso di pagamenti della sola quota a carico oggetto del presente atto.
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore pagina 4 di 6 rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' in CP_1 allegato alla memoria di costituzione in giudizio, risulta provato per tabulas che l'Istituto ha Annullato in autotutela l'ordinanza di ingiunzione n. 01-002252186 prot.
, notificata a il 16.04.2024, in Controparte_11 Parte_1 accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che, secondo la prospettazione offerta dallo stesso opponente, l' pur avendo ricevuto il pagamento allo sportello di Albano CP_9
Laziale della somma di € 4.710,09 a mezzo assegno bancario tratto sulla BCC di Roma, così come risulta dalla quietanza rilasciata in data 26.01.2022, non ha comunicato all' (Ente Creditore) l'avvenuto pagamento della omissione contributiva accertata CP_1 nel 2021 e della relativa sanzione.
Ne consegue che l' non può essere considerato soccombente virtuale per non CP_1 avere annullato l'atto a seguito dell'istanza di parte, cosa che invece ha fatto dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, allorquando, verificato l'avvenuto pagamento, ha Annullato in autotutela l'ordinanza di ingiunzione n. 01-002252186 opposta.
L' dal suo canto, come detto, non ha comunicato all' il pagamento né ha CP_9 CP_1 dato alcun riscontro alla PEC del 7.04.2024 con cui il consulente dell'opponente informava l'Agenzia che l' non aveva provveduto all'annullamento in autotutela CP_1
pagina 5 di 6 dell'ordinanza ingiunzione in quanto non risultava il pagamento dell'importo effettivamente attribuito a titolo di contributi.
Ciò posto, va tuttavia considerato che il nell'atto di opposizione individua Pt_1 univocamente la controparte processuale nell' (anche con Controparte_2 riferimento all'indirizzo e al Codice Fiscale e Partita IVA) per cui la sola notifica del ricorso all' non è sufficiente per considerare l'Ente contumace. Deve, quindi, CP_9 concludersi che l' non è stata ritualmente citata in giudizio e posta in condizione CP_9 di spiegare compiutamente le proprie difese. Per tale ragione, a parere del giudicante, non può essere, in concreto, ritenuta soccombente virtuale.
Infine, considerata la palese nullità della notifica dell'opposizione nei confronti dell' , l'Ente era legittimato a non costituirsi in giudizio per Controparte_2
l'udienza del 13.03.2025, affrontando i relativi costi, ed attendere i provvedimenti del giudice all'esito della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
Sussistono, pertanto, giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 7 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 6/11//2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2858/2024 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Cellucci
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente - Opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
Resistente - Opposta
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
Oggetto: Opposizione a Ordinanza Ingiunzione.
pagina 1 di 6
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.05.2024, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato,
l.r.p.t. della adisce il Tribunale di Velletri proponendo Controparte_3 opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 01-002252186, notificata il
16.04.2024, avente ad oggetto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 11.943,63.
Premette che la (già Controparte_4 Controparte_5
, prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, riceveva la notifica dell'atto accertamento prot. 7010.08/10/2021.0419074 dell'8.10.2021 relativo CP_1 alla violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, convertito in L. n.
638/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e delle trattenute effettuate ex legge 153/1969 Anno 2017). Nell'atto veniva intimato alla società di procedere alla regolarizzazione contributiva preavvertendo che, in difetto, sarebbe divenuta definitiva la sanzione pecuniaria indicata nell'accertamento.
Sostiene di essersi tempestivamente recato presso l' chiedendo Controparte_2 una verifica della situazione debitoria e, successivamente, a seguito dei chiarimenti richiesti, l'importo dovuto veniva determinato in € 4.710,09 e saldato con assegno bancario presso lo sportello dell' . Ciò nonostante il 16.04.2024 Controparte_2 riceveva la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, quale obbligato in solido della
FUTUR CENTER S.r.l., per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. In data 17.04.2024, mediante il proprio consulente, chiedeva all CP_1
l'annullamento bonario dell'ordinanza di ingiunzione allegando il pagamento effettuato nel 2022 e, quindi, sollecitava l' affinché comunicasse Controparte_2 all'Istituto l'avvenuto pagamento al fine di consentire l'annullamento della sanzione ingiustamente intimata. L' , tuttavia, non ha dato alcun riscontro Controparte_2 all'istanza e, pertanto, l' in assenza di comunicazione da parte del concessionario CP_1 per la riscossione dell'avvenuto effettivo pagamento dei contributi sottesi alla contestazione, ha rifiutato di annullare la sanzione. Si è, quindi, visto costretto ad adire l'AG. Sulla base di tale premessa chiede al Tribunale adito di: “A) in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione dell'atto impugnato, annullare ovvero accertare la nullità/inesistenza l'ordinanza di ingiunzione n. 01-002252186 relativa
pagina 2 di 6 alla sanzione pecuniaria di euro 11.943,63 ovvero l'inefficacia e illegittimità con conseguente diritto alla revoca dello stesso e della sanzione irrogata e di ogni atto presupposto all'atto impugnato ovvero in ogni caso procedere all'accertamento negativo del credito azionato ex adverso;
B) In via alternativa condannare l'
[...]
ad comunicare all' l'avvenuto pagamento degli importi inizialmente CP_2 CP_1 omessi ovvero di compiere ogni atto necessario all'annullamento ovvero alla riduzione della sanzione impugnata;
C) in via meramente subordinata per le motivazioni esposte, ovvero per quanto di giustizia, provvedere alla riduzione anche secondo equità della sanzione impugnata;
Con vittoria delle spese di lite per il presente procedimento”. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che, dopo la notifica del ricorso introduttivo CP_1 del presente giudizio l' ha comunicato l'avvenuto Controparte_6 pagamento delle somme di cui al prodromico atto di accertamento della violazione n. prot. , riferito all'anno 2017, per cui ha provveduto ad Controparte_7 annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione opposta. Chiede, pertanto, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio ed eccepisce, in via preliminare, la Controparte_2 nullità della notifica del ricorso in quanto erroneamente notificato all'indirizzo PEC dell' ( t) e non a Controparte_8 Email_1 quello dell' , indicata nell'atto come controparte del giudizio. Controparte_2
Eccepisce, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, a seguito delle verifiche effettuate, non sono emersi accertamenti a carico del contribuente Pt_1 né attività di controllo ricollegabili a quanto dedotto in ricorso. Se ne desume che il contribuente ha erroneamente rivolto le proprie doglianze nei confronti dell'Ufficio, che non ha mai avuto contezza del pagamento di contributi ex adverso dedotti, e che, pertanto, non risulta in grado di controdedurre sull'oggetto del contendere. Chiede, quindi, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, ovvero che sia rigettato, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali. Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti. All'udienza del
13.03.2025 il procuratore dell'opponente confermava l'avvenuto sgravio da parte dell' dopo la notifica del ricorso, dell'avviso di accertamento sotteso CP_1 all'intimazione opposta, per cui si associava alla domanda di declaratoria di cessata materia del contendere proposta dal procuratore dell'istituto, insistendo, tuttavia, per pagina 3 di 6 il riconoscimento delle spese di lite. Con riferimento alla posizione della CP_2
precisava che il ricorso è stato notificato esclusivamente all' per cui
[...] CP_9
l' si è costituita solo in quanto erroneamente indicata Controparte_2 nell'epigrafe dell'atto introduttivo del giudizio. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' per i motivi dedotti nella memoria di costituzione in Controparte_2 giudizio dell'Ente. Invero la circostanza è confermata anche dalle dichiarazioni rese dal procuratore del a verbale dell'udienza del 13.03.2025 in cui affermava che il Pt_1 ricorso è stato correttamente notificato all' all'indirizzo PEC dell' CP_9 CP_10
e che l' si è costituita solo in quanto erroneamente
[...] Controparte_2 indicata nell'epigrafe del ricorso. A ciò si aggiunga che l'oggetto dell'ingiunzione di pagamento è la violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, convertito in L. n. 638/1983, e che, come è noto l' si avvale dell per la CP_1 CP_9 riscossione delle somme iscritte a ruolo o chieste in pagamento con avviso di addebito. Ed infatti, al punto 2 dell'atto di accertamento n. prot.
l' informa il debitore che, per gli importi addebito Controparte_7 CP_1 iscritti a ruolo o richiesti con avviso di addebito da versare direttamente all'Agente della Riscossione, poteva utilizzare le seguenti modalità: modello RAV in caso di avviso addebito dello scaduto;
pagamento presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione;
bollettino F35 nel caso di pagamenti della sola quota a carico oggetto del presente atto.
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore pagina 4 di 6 rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' in CP_1 allegato alla memoria di costituzione in giudizio, risulta provato per tabulas che l'Istituto ha Annullato in autotutela l'ordinanza di ingiunzione n. 01-002252186 prot.
, notificata a il 16.04.2024, in Controparte_11 Parte_1 accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che, secondo la prospettazione offerta dallo stesso opponente, l' pur avendo ricevuto il pagamento allo sportello di Albano CP_9
Laziale della somma di € 4.710,09 a mezzo assegno bancario tratto sulla BCC di Roma, così come risulta dalla quietanza rilasciata in data 26.01.2022, non ha comunicato all' (Ente Creditore) l'avvenuto pagamento della omissione contributiva accertata CP_1 nel 2021 e della relativa sanzione.
Ne consegue che l' non può essere considerato soccombente virtuale per non CP_1 avere annullato l'atto a seguito dell'istanza di parte, cosa che invece ha fatto dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, allorquando, verificato l'avvenuto pagamento, ha Annullato in autotutela l'ordinanza di ingiunzione n. 01-002252186 opposta.
L' dal suo canto, come detto, non ha comunicato all' il pagamento né ha CP_9 CP_1 dato alcun riscontro alla PEC del 7.04.2024 con cui il consulente dell'opponente informava l'Agenzia che l' non aveva provveduto all'annullamento in autotutela CP_1
pagina 5 di 6 dell'ordinanza ingiunzione in quanto non risultava il pagamento dell'importo effettivamente attribuito a titolo di contributi.
Ciò posto, va tuttavia considerato che il nell'atto di opposizione individua Pt_1 univocamente la controparte processuale nell' (anche con Controparte_2 riferimento all'indirizzo e al Codice Fiscale e Partita IVA) per cui la sola notifica del ricorso all' non è sufficiente per considerare l'Ente contumace. Deve, quindi, CP_9 concludersi che l' non è stata ritualmente citata in giudizio e posta in condizione CP_9 di spiegare compiutamente le proprie difese. Per tale ragione, a parere del giudicante, non può essere, in concreto, ritenuta soccombente virtuale.
Infine, considerata la palese nullità della notifica dell'opposizione nei confronti dell' , l'Ente era legittimato a non costituirsi in giudizio per Controparte_2
l'udienza del 13.03.2025, affrontando i relativi costi, ed attendere i provvedimenti del giudice all'esito della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
Sussistono, pertanto, giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 7 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6