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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/06/2024, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Alex Costanza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 707 R.G.A.C. dell'anno 2021
T R A
con sede legale in Ni- Parte_1
cosia, in c.da Salato s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. ; P.IVA_1
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._1
, nato a [...] il 1° gennaio 1979, C.F. Parte_3
C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Capra, giusta procura in atti,
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
, con sede in Palermo, in
[...]
Viale Regione Siciliana 4600, in persona dell'assessore pro tempo- re, C.F. rappresentato e difeso ex lege P.IVA_2
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta,
, con sede Controparte_2 legale in Roma nella via Palestre, 81, in persona del rappresen- tante legale pro tempore, C.F. , rappresentata e difesa P.IVA_3
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta,
CONVENUTI
Oggetto: indebito oggettivo/soggettivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
(nella qualità di rappre- Parte_1 Parte_2
sentante della associazione) e (in qualità di ex rap- Parte_3
presentante) vocavano in giudizio l' Organizzazione_1
e l'
[...] CP_2
Gli attori rappresentavano che l'Associazione aveva chiesto e ot- tenuto l'ammissione ad un finanziamento, a valere sulla misura
125 A del P.S.R. Sicilia 2007-2013, con D.D.G. 856 del
13/07/2011, in relazione al progetto di costruzione di una strada interpoderale nelle contrade e Piana Comune. Pt_1
Per tale progetto la spesa gravante a carico dei fondi pubblici era pari ad euro 1.081.487,79 (pari all'80% del valore delle ope- re), mentre la restante parte di euro 270.371,95 (ossia il 20% del valore delle opere) rimaneva a carico dell'Associazione benefi- ciaria.
I lavori venivano regolarmente eseguiti, controllati dai funzio- nari amministrativi preposti e le somme venivano liquidate da a favore dell' man mano che i lavori veni- CP_2 Parte_1
vano compiuti.
Tuttavia, a seguito di trasmissione di processo verbale di consta- tazione redatto dalla Guardia di Finanza, l'
[...]
[...]
[...] [...]
Controparte_3
comunicava l'inizio del procedimento di “revoca” del finanzia- mento.
Nonostante la formulazione di osservazioni e la presentazione di documenti, l'amministrazione disponeva la “revoca” di detto finanziamento e ne disponeva il recupero, incaricando CP_2
di tale attività.
Avverso tale “revoca” e il conseguente asserito indebito, gli at- tori proponevano il presente giudizio, ritenendo che le somme fossero dovute, in forza dell'asserita illegittimità del decreto di
“revoca” per diversi profili, che possono essere così riassunti:
• difetto di motivazione del provvedimento di revoca, per essere basato unicamente sul P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza, senza ulteriori valutazioni;
• carenza dei presupposti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge
898/1986 per la revoca e il recupero;
• accertamento dell'effettiva realizzazione delle opere indi- cate nel progetto da parte dei funzionari e, di conseguen- za, contraddittorietà del provvedimento di revoca;
• assenza di frode nell'ottenere e mantenere il contributo autorizzato;
• assenza di inadempimento tale da comportare la revoca del finanziamento;
• illecito riferibile, al più, ad uno sei soci, ma non all' nel complesso. Parte_1
Per tutti questi motivi, gli odierni attori chiedevano di dichiara- re il diritto a percepire e mantenere le somme erogate in attua-
3 zione del P.S.R. 2007-2013 Misura 125 A, concesse con de- Org_2
creto n. 856 del 13 luglio 2011, e, conseguentemente, che l'Associazione non era tenuta a restituire quanto percepito.
In via subordinata, nel caso in cui si fosse ritenuto fondata e le- gittima la revoca del finanziamento, parte attrice chiedeva di ri- durre l'importo della restituzione in proporzione rispetto a quanto illegittimamente percepito.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l' Controparte_4
per tramite dell'Avvocatura distrettuale
[...]
dello Stato di Caltanissetta, contestando le difese spiegate dagli attori e ritenendo legittimo l'operato dell'Ufficio, rappresentan- do la correttezza del provvedimento di revoca, in quanto fonda- to sulle ragioni spiegate in seno al Processo Verbale di Consta- tazione redatto dalla Guardia di Finanza, in applicazione dell'art. 54 Reg. Ue n. 13061/2013.
Pertanto, l' chiedeva il rigetto della domanda di par- CP_1
te attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva e, nel merito, comunque, di ri- gettare la domanda proposta dagli attori.
La causa veniva istruita con le produzioni documentali delle parti.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 30/01/2024, la causa ve- niva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Tanto premesso e procedendo al vaglio delle questioni e delle
4 domande proposte dalle parti, va in primo luogo sciolto il nodo relativo all'asserito difetto di legittimazione passiva di CP_2
La questione è fondata.
Infatti, nel caso di specie, oggetto del presente giudizio è uni- camente l'esistenza del presupposto per procedere all'eventuale recupero delle somme, ossia la legittimità o meno del provve- dimento di “revoca”, emesso dall'Assessorato.
Pertanto, il giudizio di cognizione si fonda sulla verifica di tale elemento, relativo all'atto di revoca dell'Assessorato, il quale (a sua volta) fa riferimento al processo verbale di constatazione re- datto dalla Guardia di Finanza.
Conseguentemente, non vengono in rilievo atti emessi dall' i quali non sono oggetto dell'odierno giudizio né CP_2
tanto meno può discutersi del diritto di al recupero di CP_2
dette somme in questa sede, poiché essa svolge solo un ruolo indiretto ed esclusivamente dipendente dall'andamento del rap- porto tra ed Assessorato. Parte_1
Di conseguenza, deve essere dichiarato il difetto di legittima- zione passiva di CP_2
3. Nel merito della controversia, vanno esaminati i plurimi vizi di legittimità di cui è tacciato da parte degli attori il provvedi- mento di “revoca” del finanziamento, in quanto esso funge da presupposto per la configurazione dell'indebito oggetto del pre- sente giudizio.
3.1 Con riferimento alla presunta violazione della legge
5 898/1986, non si ravvisano gli estremi della stessa: infatti, il comma 2 dell'art 3 prescrive esplicitamente che
“L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette l'ingiunzione di pagamento della somma stes- sa”.
Il comma 1 dell'art. 3, invece, stabilisce che “Indipendentemente dalla sanzione penale …, il percettore è tenuto in ogni caso alla resti- tuzione dell'indebito…”.
Di conseguenza, nel caso di specie appare rispettato il dettato di tale disposizione, in quanto la “revoca” dell'ammissione al fi- nanziamento e la disposizione del recupero è stata emessa pro- prio dall'amministrazione regionale competente a tal proposito, ossia l' Controparte_1
(che precedentemente aveva anche emesso il
[...]
provvedimento di ammissione al finanziamento).
3.2 Con riguardo al vizio di motivazione, si deve ritenere che lo stesso è infondato, in quanto è evidente che, nel caso di specie, è stato fatto uso della tecnica della motivazione per relationem, pa- cificamente ammessa (cfr. Cons. St., Sez. VI, Sentenza n. 542 del
07/02/2017; Cons. St., Sez. V, Sentenza n. 752 del 25/02/2016).
Infatti, l'Assessorato si è basato sui rilievi condotti dalla Per_1
di Finanza nel Processo verbale di constatazione e ciò si
[...]
evince chiaramente a pag. 4 del decreto di revoca (all. 18 all'atto di citazione), in quanto viene esplicitamente fatto riferimento a tale documento.
6 3.3 Attese le ulteriori censure mosse dagli attori e stante il rinvio compiuto dall'amministrazione tramite la tecnica per relationem, va esaminata la correttezza degli assunti dedotti dalla Guardia di Finanza nel P.V.C.
Tale atto è incentrato su vari motivi, inerenti alle violazioni del- le prescrizioni necessarie per mantenere il finanziamento, fa- cendo riferimento alla legge 898/1986, nonché alle altre norme eurounitarie rilevanti.
3.3.1 In primo luogo, il P.V.C. evidenzia l'assenza dei bilanci preventivi e consuntivi dell' (cfr. pag. 7 del P.V.C.). Parte_1
A tal proposito, si osserva che il mancato rispetto di tale condi- zione non è motivo di perdita del suddetto finanziamento, in quanto non è indicato dal decreto di approvazione (cfr. all. 3 all'atto di citazione) né è considerato dagli atti normativi indica- ti in suddetto decreto di approvazione (cfr. pag. 4 del decreto di approvazione).
Infatti, nell'allegato A al D.D.G. 2763 del 16/12/2008 non si rin- viene alcun riferimento alla violazione della tenuta dei detti bi- lanci né come motivo di esclusione né come motivo di riduzione del finanziamento ammesso.
Peraltro, anche nel D.M. 1205 del 20 marzo 2008 non è dato rin- tracciate tale impegno come essenziale per il mantenimento del finanziamento.
Inoltre, con riferimento alla “pista” elaborata e allegata al D.D.G.
3520 del 31/12/2010, in attuazione anche dell'art. 30 Reg. Ue n.
7 1975/2006, non viene fatto alcun riferimento alla necessità della tenuta dei bilanci.
Peraltro, in difetto di una puntuale allegazione da parte dell'ufficio, che spieghi perché l'assenza del bilancio dovrebbe essere motivo di inadempimento, tale violazione non può costi- tuire motivo di esclusione o revoca del finanziamento o di un'eventuale riduzione.
3.3.2 In secondo luogo, con riferimento alla tenuta di un registro dedicato alla rendicontazione delle spese e delle entrate relativo al progetto finanziato (cfr. pag. 7 del P.V.C.), tale obbligo è pre- visto dall'art. 2 del decreto di approvazione del finanziamento.
Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dalla Guardia di Fi- nanza nel P.V.C., si ritiene che tale obbligo sia stato corretta- mente adempiuto, almeno per la porzione più rilevante, in quanto vi è prova che l' ha effettivamente tenuto il Parte_1
registro (cfr. all. 20 all'atto di citazione), annotando le entrate e le spese compiute, almeno fino al momento del collaudo dei la- vori (4 luglio 2013 – cfr. pag. 7 del P.V.C.).
Tra l'altro, anche la stessa Guardia di Finanza ha riferito della presenza di tale registro, seppur carente di qualche annotazione finale (cfr. pag. 7), che però assume rilievo trascurabile, conside- rato che il collaudo delle opere implica la verifica della corret- tezza della loro realizzazione.
Pertanto, anche tale motivo non può essere causa di esclusione dal finanziamento, tenuto anche conto del fatto che l'ufficio non
8 ha dettagliatamente motivato circa l'entità delle rendicontazioni omesse, al fine di valutare se esse siano gravi o meno.
3.3.3 Con riferimento alla asserita necessità che l' Parte_1
deliberasse specificamente la ripartizione tra i soci della Pt_4
ne (pari al 20%) del contributo gravante sulla stessa (cfr. pag. 7 del P.V.C.), si rileva che tale obbligo non è prescritto dal decreto di approvazione e nemmeno ne fa menzione la normativa relati- va citata in precedenza.
Pertanto, ciò non è motivo sufficiente a comportare l'esclusione o la riduzione del finanziamento.
3.3.5 Occorre infine vagliare il P.V.C. nelle parti in cui ricostrui- sce la perpetrazione di un artificio o un raggiro o, comunque, una frode, al fine di mantenere il finanziamento erogato (cfr. pag. 16-22 e pag. 23-36, nonché pag. 38 e 39 del P.V.C.), così da ritenere integrato il presupposto di cui all'art. 2 della legge
898/1986.
In particolare, la frode sarebbe consistita nel fatto che la CP_5
(società incaricata di eseguire i lavori dall'
[...] [...]
avrebbe corrisposto delle somme Parte_1
all' per tramite della (socia Parte_1 Parte_5
dell' ). Parte_1
A sua volta, una volta ricevuta la provvista, l'Associazione pa- gava la per le opere svolte. CP_5
In tal modo, si sarebbe consentito di simulare il conferimento con “risorse proprie”, in quanto onere gravante in capo
9 all'associazione beneficiaria per mantenere il finanziamento (cfr. pag. 24 del P.V.C.).
Più nello specifico, secondo la ricostruzione operata dalla G.d.F., la per tramite dei propri soci ( del CP_5 Controparte_6
'67, del '70, del '64 e Ipsale Sal- Controparte_6 Controparte_7
vatore del '67) versava delle somme alla i cui so- Parte_5
ci coincidevano in parte con quelli della CP_5
La versava queste somme all' Parte_5 Parte_6
che poi pagava le opere eseguite dalla
[...] CP_5
[...]
Tramite questo meccanismo si sarebbe aggirato l'obbligo di fi- nanziamento del 20% gravante in capo all'associazione benefi- ciaria “con risorse proprie”, in quanto la provvista proveniva dall'impresa che poi eseguiva i lavori.
L'Associazione, quindi, avrebbe fatto figurare solo formalmente il rispetto delle condizioni imposte dal bando e dal decreto di ammissione.
A tal proposito, si può dire che la ricostruzione operata in seno al P.V.C. non appare condivisibile.
In primo luogo, si evidenzia che il decreto di approvazione del finanziamento si limita a statuire all'art. 1 che “… è concesso … il contributo in conto capitale di € 1.081.487,79 pari all'80% …, fermo restando che la quota parte di € 270.371,95, pari al 20% dell'investimento, rimane a carico del beneficiario”, ma non statuisce nulla circa la provenienza di dette risorse, così come nessun ob-
10 bligo si rinviene in tal senso nei successivi articoli del decreto di approvazione del finanziamento né nella normativa relativa già citata (cfr. allegato A al D.D.G. 2763 del 16/12/2008; cfr. D.M.
1205 del 20 marzo 2008; cfr. “pista” elaborata e allegata al D.D.G.
3520 del 31/12/2010).
Peraltro, diversamente dall'interpretazione fornita dalla Guar- dia di Finanza, si deve pur sempre tenere conto del fatto che i soci della (socia dell'associazione beneficiaria) Parte_5
sono anche soci della che ha effettuato i lavori. Org_3
Di conseguenza, è ben plausibile che gli stessi utilizzassero i conti correnti a loro disponibili formalmente intestati alla CP_5
(o ad altre società riconducibili al gruppo familiare) al fine
[...]
di effettuare i versamenti alla e quindi, infine, Parte_5
all'associazione.
Infine, si osserva che il complessivo comportamento non appare essere un illecito configurante una frode, in quanto la legge non vieta che la provvista provenga dalla ditta esecutrice dei lavori.
Sempre sotto tale profilo, non si rileva nemmeno l'utilizzo di mezzi particolarmente fraudolenti, atti a sviare le operazioni di indagini, in quanto tutti i movimenti delle suddette somme sono avvenuti tramite operazioni bancarie tracciabili. Tale elemento indiziario depone quantomeno a sfavore della esistenza dell'elemento soggettivo fraudolento, caratteristico del raggiro.
Tra l'altro, sempre sotto l'aspetto sostanziale della vicenda, a supporto del superiore assunto si può osservare che non è stata
11 svolta alcuna contestazione sulla effettiva realizzazione delle opere finanziate dal progetto.
Infatti, a tal riguardo, i controlli compiuti dai funzionari deputa- ti hanno dato solo esito positivo e la G.d.F. (cfr. pag. 11 e 12 del
P.V.C.) ha riferito che “non risultano evidenti difformità” mate- riali rispetto al progetto.
Quindi, le opere sono state realizzate, sono pari al valore com- plessivo indicato nel progetto ed il relativo costo risulta corret- tamente ripartito tra la mano pubblica e quella privata.
Pertanto, risulta la spesa pubblica è stata correttamente impiega- ta, così come la porzione privata (pari al 20% del valore del pro- getto) versata dall'Associazione, seppur con provvista prove- niente indirettamente dalla (ossia la società esecutri- CP_5
ce dei lavori).
Conseguentemente, non si rinvengono ragioni di carattere so- stanziale per la revoca del finanziamento né una violazione del- la legge 898/1986.
Alla luce di tutti i motivi sopra esposti, la domanda di parte at- trice risulta fondata, con la conseguenza che va dichiarato che non si è configurato alcun indebito di cui la Pubblica Ammini- strazione ha l'obbligo di recupero.
4. In relazione alle spese di lite, stante la complessità del quadro normativo che governa la materia nonché delle vicende di fatto sottese alla presente controversia si reputano esservi motivi tali
(cfr. Corte Cost. 77/18) per disporre l'integrale compensazione
12 delle spese di lite fra le parti costituite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
( ; Controparte_2 CP_2
2) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichia- ra che la stessa ha diritto a usufruire del finanziamento concesso con D.D.G. 856 del 13/07/2011 emesso dall' Controparte_1 Controparte_3
e, conseguentemente, che
[...]
l' non è tenuta a resti- Parte_1
tuire alcuna somma;
3) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Caltanissetta, 1° giugno 2024
IL GIUDICE
Alex Costanza
13