Art. 2.
Alle Scuole di cui al precedente articolo possono essere iscritti, quali studenti, coloro che gia' siano forniti di una laurea in ingegneria.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Alle Scuole di cui al precedente articolo possono essere iscritti, quali studenti, coloro che gia' siano forniti di una laurea in ingegneria.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .