Articolo 2 della Legge 3 febbraio 1963, n. 102
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 marzo 1963
Art. 2.
Alle Scuole di cui al precedente articolo possono essere iscritti, quali studenti, coloro che gia' siano forniti di una laurea in ingegneria.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Entrata in vigore il 14 marzo 1963
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente