Versione
14 marzo 1963
14 marzo 1963
Art. 2.
Alle Scuole di cui al precedente articolo possono essere iscritti, quali studenti, coloro che gia' siano forniti di una laurea in ingegneria.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Alle Scuole di cui al precedente articolo possono essere iscritti, quali studenti, coloro che gia' siano forniti di una laurea in ingegneria.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 20/05/2022, n. 6577Provvedimento: […] pertanto, illegittimo il diniego d'iscrizione, alla luce del disposto degli artt. 2 e 3 della legge 102/1963; […] Inoltre, sottolineava come per l'iscrizione alla scuola di Ingegneria Aerospaziale, la stessa legge (art. 2 L. 102/1963) disponesse il necessario possesso della laurea quinquennale in ingegneria, oggi laurea specialistica magistrale, ossia un titolo conseguente ad un corso di studi di secondo ciclo; […] Parimenti infondato è, infine, il profilo di censura afferente all'affermata violazione dell'art. 2 e 3 della legge 102 del 1963 che si limita a subordinare l'accesso alla scuola al possesso di una laurea d'ingegneria.Leggi di più...
- ammissione ai corsi di laurea speciali·
- competenza della segreteria amministrativa·
- riconoscimento titoli di studio stranieri·
- pre-ammissione·
- gratuito patrocinio·
- requisiti di accesso ai corsi di laurea·
- attestazione CIMEA·
- dichiarazione di valore·
- legittimazione passiva·
- sospensione del provvedimento di diniego di immatricolazione·
- documentazione per immatricolazione