Sentenza 19 luglio 2024
Improcedibile
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/04/2026, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03207/2026REG.PROV.COLL.
N. 01263/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2025, proposto dai signori SC LO RO AS, SA BE, AR MI, GI UC, LO UC, ON RO, NI IA, IO RA, ER ER, SC DE TE, FA SI, IO NA, EO IN, GI FO, DO TE, AD IÈ, AR ER, BE GI, TE NN, BE AI, RI GO, SA AC, NR AN, EA OC, LI SC, ON TT, AS EN, FA IN, AN GH, LO NT, BE TA, AR LI, IO RI, CI EF, IO GN, RO LI e AR Di PI, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Bordoni, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 14744 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026 il Cons. UG SA e viste le conclusioni delle parti.
FA e RI
1. Con l’appello in epigrafe, i signori SC LO RO AS, SA BE, AR MI, GI UC, LO UC, ON RO, NI IA, IO RA, ER ER, SC DE TE, FA SI, IO NA, EO IN, GI FO, DO TE, AD IÈ, AR ER, BE GI, TE NN, BE AI, RI GO, SA AC, NR AN, EA OC, LI SC, ON TT, AS EN, FA IN, AN GH, LO NT, BE TA, AR LI, IO RI, CI EF, IO GN, RO LI e AR Di PI hanno impugnato la sentenza n. 14744 del 2024 del T.a.r. Lazio che ha dichiarato in parte irricevibili e in parte inammissibili, per carenza di interesse, i ricorsi dai medesimi proposti per l’annullamento delle ordinanze sindacali di Roma Capitale n. 115 del 2023 e n. 38 del 2024 che hanno transitoriamente adottato disposizioni limitative della circolazione all’interno della ZTL di Roma, nonché per l’annullamento della delibera della Giunta di Roma Capitale del 10 novembre 2022, n. 371 e, altresì, della delibera della Regione Lazio n. 684 del 2023.
2. Più precisamente, il giudice di primo grado, dopo aver riunito i ricorsi R.G. n. 16465 del 2023 e R.G. n. 5778 del 2024, li ha ritenuti irricevibili in quanto tardivi nella parte concernente l’impugnazione della delibera della Giunta di Roma Capitale n. 371 del 10 novembre 2022 e che, conseguentemente, da tale irricevibilità derivasse l’inammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza sindacale del 31 ottobre 2023, n. 115, avente ad oggetto “l’ Adozione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria: applicazione di un nuovo quadro programmatico di modifica dei divieti della circolazione previsti dalla DGC n. 371/2022 per i veicoli più inquinanti nell’area coincidente con la ZTL Fascia Verde ” e altresì dell’impugnazione dell’ulteriore ordinanza n. 38 del 2024, avente, a sua volta, ad oggetto l’“ Adozione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria: proroga dei provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti nell’area coincidente con la ZTL Fascia Verde, dal 1° aprile 2024 al 31 ottobre 2024 ”, nonché della delibera della Regione Lazio n. 684 del 2023, fatta eccezione per le previsioni relative ai mezzi di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del Codice della strada e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica.
Secondo il giudice di primo grado, infatti, tenuto conto della tardività del ricorso nella parte concernente l’impugnazione della delibera della Giunta di Roma Capitale n. 371 del 10 novembre 2022, sarebbe conseguentemente inutile per i ricorrenti l’eventuale annullamento delle ordinanze sindacali impugnate, dal momento che, anche in tale ipotesi, resterebbe applicabile quanto previsto dalla predetta delibera della Giunta di Roma Capitale n. 371 del 2022, che ha disposto, in via permanente, fin dal 15 novembre 2022, il divieto di circolazione nella ZTL Fascia Verde, per i veicoli corrispondenti alle classi di omologazione indicate dai ricorrenti; per tale ragione, l’anzidetta delibera era lesiva per i ricorrenti medesimi fin dal momento della sua adozione e andava pertanto tempestivamente impugnata.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello i soggetti sopra menzionati, con un unico motivo di gravame.
3.1. Preliminarmente, le parti appellanti hanno fatto presente che, come risulta evidente dal tenore letterale dei provvedimenti impugnati, questi, al momento della notifica e del successivo deposito dell’appello, avevano cessato di produrre i loro effetti. Del resto, come evidenziato dagli stessi appellanti, Roma Capitale ha reiterato le medesime disposizioni con l’ulteriore ordinanza n. 122 del 2024 e anche tale provvedimento è stato impugnato davanti al T.a.r. Lazio nell’ambito del giudizio R.G. n. 14036 del 2024.
Tuttavia, gli appellanti hanno espressamente dichiarato di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
3.2. Con l’unico motivo di gravame, gli appellanti hanno sostenuto che le ordinanze impugnate non avrebbero natura meramente confermativa rispetto alla delibera della Giunta n. 371 del 2022, avendo regolato la materia della circolazione nella ZTL Fascia Verde in modo “ autonomo e innovativo ” rispetto alla predetta delibera e ai divieti permanenti ivi indicati. In particolare, non corrisponderebbe al vero quanto affermato dal T.a.r., secondo cui le ordinanze impugnate sarebbero innovative solo rispetto al profilo dei mezzi di interesse collezionistico. In primo luogo, infatti, sarebbe diversa la platea dei veicoli interessati, poiché le ordinanze hanno introdotto i divieti per: a) autoveicoli alimentati a benzina e gasolio “Pre Euro 1”, “Euro 1” ed “Euro 2”; b) autoveicoli alimentati a gasolio “Euro 3”; c) ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina e a gasolio “Pre Euro 1” e “Euro 1”, mentre la delibera n. 371 del 2022 prevedeva divieti permanenti dal 15 novembre 2022 anche per “ ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina… Euro 2 ”, divieti che, invece, non sono stati introdotti dalle ordinanze. Secondo gli appellanti, inoltre, la delibera n. 371 del 2022 prevedeva divieti programmati dal 1° novembre 2023 anche per “ autovetture alimentate a gasolio Euro 4 ”, “ veicoli commerciali… alimentati a gasolio Euro 4 ”, nonché “ ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio Euro 3 ” non previsti dalle ordinanze impugnate.
In secondo luogo, sarebbe diverso l’ambito delle deroghe, poiché la delibera n. 371 del 2022 esentava i veicoli d’epoca “ solo in occasione di eventi autorizzati dagli organi competenti ”, mentre le ordinanze impugnate introducevano una diversa deroga “ per gli autoveicoli, motoveicoli di interesse storico e collezionistico… e per i ciclomotori ultratrentennali (dotati di certificato di rilevanza storica)… limitatamente ai veicoli che risultano iscritti negli appositi registri alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza ”.
Infine, sarebbero diverse le conseguenze in caso di superamento dei livelli oltre la soglia di allerta, in quanto la delibera n. 371 del 2022 prevedeva misure di primo livello e di secondo livello, in base al tipo di emergenza ambientale rilevata, mentre le ordinanze impugnate nulla statuirebbero sul punto.
Per tali ragioni, nella prospettazione degli appellanti, le ordinanze darebbero attuazione a un progetto iniziale contenuto nella delibera n. 371 del 2022, che sarebbe stato “ ricalibrato ” alla luce delle nuove rilevazioni ambientali di cui si era dato atto fin dal ricorso introduttivo e che non sono state esaminate dalla sentenza impugnata.
In ogni caso, gli appellanti hanno sostenuto che, ove anche si ritenesse che i provvedimenti oggetto di impugnazione contengano vincoli e limitazioni già disposti dalla precedente delibera della Giunta di Roma Capitale, sarebbe comunque evidente come gli atti impugnati siano stati adottati all’esito di un’autonoma istruttoria, sicché le ordinanze gravate potrebbero avere, a tutto concedere, natura di atti di conferma e non certo di atti meramente confermativi, potendo per l’effetto essere oggetto di un’autonoma impugnazione.
4. Si sono costituite in giudizio, per resistere all’appello, la Regione Lazio e Roma Capitale.
5. All’udienza pubblica del 31 marzo 2026, inoltre, la difesa di Roma Capitale ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per un’ulteriore ragione, in considerazione dell’adozione della nuova ordinanza sindacale n. 145 del 30 ottobre 2025, non impugnata, che ha introdotto un nuovo divieto analogo a quello oggetto delle precedenti ordinanze sindacali.
6. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 31 marzo 2026 – dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati, posto che gli stessi, come evidenziato dagli appellanti medesimi, hanno cessato di produrre effetti.
Per quanto concerne, invece, l’accertamento dell’illegittimità degli atti, espressamente richiesto dagli appellanti ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’appello va respinto poiché va confermata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado già disposta dal T.a.r., in considerazione della circostanza che fin dal momento della proposizione del ricorso (e quindi anche a prescindere dall’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse) difettava in capo ai ricorrenti l’interesse a ricorrere, con la conseguenza che tale difetto di interesse originario impone la definizione del giudizio in rito e non consente al Collegio di accertare l’illegittimità degli atti ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., atteso che tale disposizione limita questa possibilità alla sola ipotesi che “ nel corso del giudizio ” l’annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, mentre, come già rilevato, nel caso di specie, il difetto di interesse a ricorrere è (anche) originario e non risulta sopravvenuto “ nel corso del giudizio ”.
Più precisamente, il ricorso è da reputarsi inammissibile per le medesime ragioni già individuate dal T.a.r. per il Lazio. Infatti, ferma restando l’evidente irricevibilità del ricorso per quanto concerne la domanda di annullamento della delibera della Giunta di Roma Capitale n. 371 del 2022, le parti non avrebbero potuto trarre alcun vantaggio dall’accoglimento della domanda di annullamento delle ordinanze impugnate in quanto, comunque, continuerebbero a produrre effetti i divieti di cui alla delibera n. 371 del 2022. Sul punto, invero, è corretto il rilievo del giudice di primo grado secondo cui le ordinanze sono sostanzialmente riproduttive dell’anzidetta delibera poiché tutti i divieti introdotti dagli atti impugnati erano già previsti dalla precedente delibera e le differenze sono in melius , sicché non possono incidere sull’interesse a ricorrere, come si desume dalla stessa rappresentazione resa dagli appellanti a proposito delle differenze tra la delibera e le ordinanze.
Del tutto irrilevante è, poi, la questione afferente alla qualificazione degli atti impugnati come atti di conferma e non già meramente confermativi poiché tale differenza incide esclusivamente sull’autonoma impugnabilità dell’atto successivo, mentre, nel caso di specie, l’inammissibilità del ricorso non deriva da una (del tutto ipotetica) non autonoma impugnabilità delle ordinanze, ma discende dalla circostanza che l’eventuale annullamento delle ordinanze stesse non consentirebbe agli appellanti di trarre alcun vantaggio concreto, perché resterebbero efficaci i divieti di cui alla delibera n. 371 del 2022.
Dalla conferma del capo della sentenza concernente l’inammissibilità del ricorso deriva l’assorbimento dei motivi riproposti.
7. Le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso in appello per difetto di interesse e respinge la domanda di accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo AT, Presidente
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
UG SA, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| UG SA | Vincenzo AT |
IL SEGRETARIO