Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2025, proposto dalla prof.ssa AL NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Quirino Mescia e Giuseppe Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero Dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n. 177/2025 depositata in data 03.07.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 1160/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Vista la memoria del 24.03.2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. UI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La professoressa AL NA agisce per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, che ha riconosciuto il suo diritto a percepire la cd. “Carta Docenti” per le annualità 2020/21, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, “ oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ”.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma.
Come documentato in atti la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, ed è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice.
Con atto depositato in data 23 marzo 2026 i difensori la difesa erariale ha prodotto documentazione attestante l’avvenuto pagamento di quanto dal Ministero dovuto in forza della sentenza ottemperanda.
Con la memoria del 24 marzo 2026, la parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per il favore delle spese processuali del presente giudizio evidenziando che “ tale circostanza si è avverata solo in data 09.01.2026 (doc. 2 deposito di controparte, file: “estratto prospetto NA”) e quindi successivamente all’iscrizione a ruolo del ricorso (avvenuta il 04.12.2025 )”.
All’udienza camerale del 25 marzo 2026 la causa è stata introitata.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis , C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm., come del resto riconosciuto dalla stessa interessata.
Le spese del presente giudizio, tenuto conto del fatto che il pagamento di quanto dovuto è avvenuto soltanto dopo la presentazione dell’odierna impugnativa, seguono la soccombenza con distrazione delle spese a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidandole in € 500,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore degli antescritti procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ RT, Presidente
UI AL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI AL | AZ RT |
IL SEGRETARIO