Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00279/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01926/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1926 del 2025, proposto da
IA PI, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Sauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliato in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3342/2024 emessa dal Tribunale di Torino (sez. Lavoro) in data 12.12.2024 pubblicata in pari data, avente ad oggetto il riconoscimento della indennità di retribuzione professionale docente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Marco OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria: doc. 5), con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate in suo favore, sia in linea capitale che a titolo di interessi legali (ad eccezione, dunque, delle spese legali liquidate direttamente in favore dei suoi procuratori antistatari, non richieste nella formulazione delle conclusioni e rispetto alle quali la parte non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire per l’ottemperanza: cfr., ex pluris , T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 19/11/2024, n. 1267), oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, dichiarando, nella successiva memoria depositata il 30.10.2025, di aver provveduto per quanto di competenza ad inviare per l’esecuzione la sentenza oggetto di ottemperanza, come da prospetto prodotto in giudizio.
3. Parte ricorrente non ha preso posizione in relazione alle citate difese dell’Amministrazione.
4. All’esito della camera di consiglio del 6.11.2025 questo Tribunale, con ordinanza collegiale n. 1681/2025, ha chiesto alle parti di fornire chiarimenti in relazione ai profili di cui sopra, accompagnati da idonea documentazione giustificativa.
5. Parte ricorrente con nota difensiva depositata il 28.11.2025 ha quindi dichiarato di aver ricevuto l’accredito della somma dovuta in sentenza con il cedolino (all. 1) del mese di Ottobre 2025, recante data di esigibilità al 18.11.2025, rilevando che l’adempimento in questione è intervenuto successivamente alla camera di consiglio del 6.11.2025 e concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese di lite a carico dell’Amministrazione intimata.
6. Alla camera di consiglio del 11.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In accoglimento della richiesta di parte ricorrente deve dichiararsi la cessata materia del contendere, stante l’intervenuta ottemperanza, in corso di causa, alla sentenza civile azionata nel presente giudizio.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Collegio di porle a carico del Ministero intimato sulla base del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Risulta, infatti, provato che la sentenza civile sia rimasta inottemperata e che il pagamento sia stato eseguito solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del presente ricorso (vedasi il cedolino stipendiale del mese di ottobre 2025 depositato il 28.11.2025). Sarebbero pertanto sussistiti, in assenza di tale sopravvenuto pagamento, tutti i presupposti, anche in rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza del ricorrente, stante il passaggio in giudicato della sentenza civile (come da relativo certificato: doc. 5), la sua notifica al domicilio reale del Ministero (intervenuta in data 19.12.2024: doc. 2) ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la predetta notifica e quella del presente ricorso (come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza: cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04/12/2024, n. 3479).
La liquidazione delle spese viene fatta avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità dell’attività difensiva espletata sia dell’esito della controversia (cessata materia del contendere).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso (ove versato) del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU LL, Presidente
Marco OS, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco OS | LU LL |
IL SEGRETARIO