CASS
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2025, n. 18846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18846 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE - Presidente - RO RA UP - 29/04/2025 R.G.N. 6843/2025 Motivazione Semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: OU HA nato a [...] il [...] udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 31.10.2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di OU OU per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all’illecita detenzione di gr. 2 lordi di sostanza stupefacente del tipo crack (fatto del 16.2.2024). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata sul punto devoluto. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l’accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 6. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha legittimamente e adeguatamente motivato l’esclusione dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., valorizzando la professionalità dimostrata dal prevenuto nella commissione del reato, desunta dalla natura non occasionale dell’attività illecita posta in Penale Sent. Sez. 4 Num. 18846 Anno 2025 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RA RO Data Udienza: 29/04/2025 essere, ritenuta – in modo non illogico – indicativa del fatto che egli traesse da essa i mezzi per il proprio sostentamento. Sotto questo profilo, l’apparato argomentativo è in linea con l’orientamento della Corte regolatrice secondo cui, ai fini della valutazione sulla "particolare tenuità del fatto", possono (e devono) essere considerati gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01). 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/04/2025. Il Presidente EUGENIA SERRAO
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 31.10.2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di OU OU per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all’illecita detenzione di gr. 2 lordi di sostanza stupefacente del tipo crack (fatto del 16.2.2024). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata sul punto devoluto. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l’accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 6. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha legittimamente e adeguatamente motivato l’esclusione dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., valorizzando la professionalità dimostrata dal prevenuto nella commissione del reato, desunta dalla natura non occasionale dell’attività illecita posta in Penale Sent. Sez. 4 Num. 18846 Anno 2025 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RA RO Data Udienza: 29/04/2025 essere, ritenuta – in modo non illogico – indicativa del fatto che egli traesse da essa i mezzi per il proprio sostentamento. Sotto questo profilo, l’apparato argomentativo è in linea con l’orientamento della Corte regolatrice secondo cui, ai fini della valutazione sulla "particolare tenuità del fatto", possono (e devono) essere considerati gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01). 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/04/2025. Il Presidente EUGENIA SERRAO