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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/12/2025, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa promossa da
Parte_1 , con l'Avv. Pt_1
- Ricorrente -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Battiato
- Convenuto
Oggetto: "contributi gestione commercianti"
Fatto e diritto
Con ricorso del 3.12.24 la parte ricorrente chiedeva accertarsi la decadenza e la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione commercianti per una attività di affittacamere svolte tra il 2017 e il
2018 in aggiunta alla attività di avvocato con regolare iscrizione a Cassa forense. Chiedeva comunque accertarsi che gli stessi non fossero dovuti attesa appunto la iscrizione della ricorrente a Cassa forense.
Si costituiva l' CP_2, resistendo alle avverse domande e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da separata sentenza.
Il ricorso è infondato.
Quanto alla prescrizione dei contributi, va detto che deve tenersi conto nel computo della stessa della sospensione Covid.
In particolare l'articolo 37, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha sospeso i termini prescrizionali dal 23.02.2020 al 30.06.2020. Successivamente l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 ha sospeso i termini prescrizionali dal 31.12.2020 al 30.06.2021. Per cui al termine prescrizionale di anni cinque va aggiunto il periodo di sospensione di 129+182 giorni. Per l'anno di imposta 2017 il termine, che avrebbe dovuto spirare il 2.7.23, per effetto della sospensione è stato posticipato al 8.5.24. La comunicazione di debito, riferita proprio ai contributi commercianti per gli anni 2017 e 2018, è del 16.12.23, regolarmente notificata alla ricorrente, sicchè la prescrizione è stata regolarmente interrotta. Per l'anno 2018 invece il termine prescrizionale sarebbe dovuto spirare il
1.7.24, ma per effetto della sospensione covid è stato posticipato al 8.5.25. Ma vi sono sia la comunicazione di debito del 16.12.23 che la notifica dell'ava del 15.11.24, sicchè la prescrizione non è affatto spirata. Non è condivisibile la tesi attorea secondo cui i contributi per i quali è prevista la sospensione siano solo quelli degli anni 2020 e 2021 atteso che la norma non fa alcuna distinzione in tal senso. Per il termine quinquennale di prescrizione l'intervallo maturato tra il 23 febbraio e 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è considerato neutro ed il computo del periodo residuo ha ripreso a decorrere dal 1° luglio 2020 aggiungendo quindi 129 giorni al temine originario (sul punto l'CP_2 rinvia alla Circ. CP_2 28 maggio 2020 n. 64). Se il termine quinquennale di prescrizione è maturato invece dal 31 dicembre 2020 in poi, come nel caso di specie, il nuovo termine si determina sommando entrambi i periodi (129 giorni + 182 giorni) con ripresa dei termini prescrizionali dal 1° luglio 2021.
Come visto questo calcolo determina il non verificarsi della prescrizione.
Quanto alla decadenza ex art.25 Dlgs 46 del 1999, va detto quanto segue. L'ordinanza 24 marzo-7
settembre 2021, n. 24134 emessa dalla Suprema Corte, sezione VI (Lavoro), si occupa proprio della decadenza degli enti previdenziali dalla potestà di riscossione della contribuzione. In essa si afferma il principio per cui l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo non è di ostacolo all'accertamento del credito vantato dall'ente previdenziale, allo stesso modo in cui si procederebbe in un'opposizione a decreto ingiuntivo. Per cui si può comunque procedere all'accertamento della debenza della contribuzione.
Quanto al merito la iscrizione a Cassa forense non comporta assolutamente la non debenza della contribuzione per la Gestione commercianti, riguardando attività differenti, soggette entrambe a contribuzione. A seguito della scelta del legislatore di assoggettare a contribuzione tutte le attività produttrici di reddito, l'iscrizione alla Gestione CP_2 può risultare, a seconda dei casi, “unica”, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure "complementare" a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all'altra attività espletata, Cassa forense in questo caso.
Ciò, in realtà, costituisce applicazione del principio generale, in forza del quale lo svolgimento, da parte dello stesso soggetto, di distinte attività, ricadenti nell'ambito di operatività di regimi previdenziali diversi, impone una corrispondente pluralità di iscrizioni e contribuzioni.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede.
1. Rigetta il ricorso,
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 900,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 1.12.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa promossa da
Parte_1 , con l'Avv. Pt_1
- Ricorrente -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Battiato
- Convenuto
Oggetto: "contributi gestione commercianti"
Fatto e diritto
Con ricorso del 3.12.24 la parte ricorrente chiedeva accertarsi la decadenza e la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione commercianti per una attività di affittacamere svolte tra il 2017 e il
2018 in aggiunta alla attività di avvocato con regolare iscrizione a Cassa forense. Chiedeva comunque accertarsi che gli stessi non fossero dovuti attesa appunto la iscrizione della ricorrente a Cassa forense.
Si costituiva l' CP_2, resistendo alle avverse domande e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da separata sentenza.
Il ricorso è infondato.
Quanto alla prescrizione dei contributi, va detto che deve tenersi conto nel computo della stessa della sospensione Covid.
In particolare l'articolo 37, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha sospeso i termini prescrizionali dal 23.02.2020 al 30.06.2020. Successivamente l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 ha sospeso i termini prescrizionali dal 31.12.2020 al 30.06.2021. Per cui al termine prescrizionale di anni cinque va aggiunto il periodo di sospensione di 129+182 giorni. Per l'anno di imposta 2017 il termine, che avrebbe dovuto spirare il 2.7.23, per effetto della sospensione è stato posticipato al 8.5.24. La comunicazione di debito, riferita proprio ai contributi commercianti per gli anni 2017 e 2018, è del 16.12.23, regolarmente notificata alla ricorrente, sicchè la prescrizione è stata regolarmente interrotta. Per l'anno 2018 invece il termine prescrizionale sarebbe dovuto spirare il
1.7.24, ma per effetto della sospensione covid è stato posticipato al 8.5.25. Ma vi sono sia la comunicazione di debito del 16.12.23 che la notifica dell'ava del 15.11.24, sicchè la prescrizione non è affatto spirata. Non è condivisibile la tesi attorea secondo cui i contributi per i quali è prevista la sospensione siano solo quelli degli anni 2020 e 2021 atteso che la norma non fa alcuna distinzione in tal senso. Per il termine quinquennale di prescrizione l'intervallo maturato tra il 23 febbraio e 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è considerato neutro ed il computo del periodo residuo ha ripreso a decorrere dal 1° luglio 2020 aggiungendo quindi 129 giorni al temine originario (sul punto l'CP_2 rinvia alla Circ. CP_2 28 maggio 2020 n. 64). Se il termine quinquennale di prescrizione è maturato invece dal 31 dicembre 2020 in poi, come nel caso di specie, il nuovo termine si determina sommando entrambi i periodi (129 giorni + 182 giorni) con ripresa dei termini prescrizionali dal 1° luglio 2021.
Come visto questo calcolo determina il non verificarsi della prescrizione.
Quanto alla decadenza ex art.25 Dlgs 46 del 1999, va detto quanto segue. L'ordinanza 24 marzo-7
settembre 2021, n. 24134 emessa dalla Suprema Corte, sezione VI (Lavoro), si occupa proprio della decadenza degli enti previdenziali dalla potestà di riscossione della contribuzione. In essa si afferma il principio per cui l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo non è di ostacolo all'accertamento del credito vantato dall'ente previdenziale, allo stesso modo in cui si procederebbe in un'opposizione a decreto ingiuntivo. Per cui si può comunque procedere all'accertamento della debenza della contribuzione.
Quanto al merito la iscrizione a Cassa forense non comporta assolutamente la non debenza della contribuzione per la Gestione commercianti, riguardando attività differenti, soggette entrambe a contribuzione. A seguito della scelta del legislatore di assoggettare a contribuzione tutte le attività produttrici di reddito, l'iscrizione alla Gestione CP_2 può risultare, a seconda dei casi, “unica”, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure "complementare" a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all'altra attività espletata, Cassa forense in questo caso.
Ciò, in realtà, costituisce applicazione del principio generale, in forza del quale lo svolgimento, da parte dello stesso soggetto, di distinte attività, ricadenti nell'ambito di operatività di regimi previdenziali diversi, impone una corrispondente pluralità di iscrizioni e contribuzioni.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede.
1. Rigetta il ricorso,
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 900,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 1.12.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE