TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/11/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3938 /2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 23 ottobre 2026, promossa da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Messina, via Magazzini Generali n. 17, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Schiavo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Messina, viale Cadorna is. 212 comparto V, presso lo studio dell'avv. Luigi Munafò, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellata – appellante incidentale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 248/2024 del Giudice di Pace di Messina – arricchimento senza causa. In fatto ed in diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 248/2024, Parte_1 pubblicata in data 06 marzo 2024 e non notificata, in esito al procedimento n. 1450/2021 R.G., con la quale il giudice di pace di Messina l'ha condannata alla restituzione della complessiva somma di € 1.290,00, oltre interessi, in favore di compensando le spese di lite. Controparte_1
A sostegno dell'azione, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la fondatezza della pretesa azionata nei suoi confronti, sostenendo la legittimità della richiesta di restituzione della somma erogata a titolo di prestito personale per l'acquisto di un ciclomotore, senza che invero dal materiale probatorio versato in atti e all'esito delle prove orali espletate in giudizio (interrogatorio formale e prova per testi) fosse effettivamente emersa la prova, della quale era gravata l'attrice, di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione. costituendosi, ha contestato le censure mosse Controparte_1 all'impugnata sentenza chiedendone, pertanto, la conferma e chiesto, in via incidentale, la rideterminazione delle spese di lite liquidate all'esito del primo grado di giudizio, ritenendo ingiusta la dichiarata compensazione. Acquisti gli atti del fascicolo di primo grado, in assenza di ulteriore attività istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. L'appello, da considerare ammissibile tanto ai sensi dell'art 342 c.p.c., poiché risultano indicati i vizi di motivazione della sentenza e le modifiche che vengono richieste, quanto avuto riguardo all'art. 348 bis c.p.c., non risultando ictu oculi la manifesta infondatezza dello stesso, è fondato e merita di essere accolto. I motivi di appello, in quanto logicamente connessi, possono essere valutati contestualmente. L'appellante lamenta la carenza e contraddittorietà della sentenza del Giudice di Pace che, non avendo adeguatamente interpretato la disciplina applicabile al caso di specie e le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, è da considerare errata nella parte in cui ha ritenuto provato il credito azionato e la sussistenza del diritto ad ottenere la ripetizione. Alla luce della ricostruzione dei fatti sottesi al presente giudizio, invero, la questione controversa attiene, non tanto alla dazione di denaro che CP_1 ha effettivamente eseguito per l'acquisto di un motorino il cui uso
[...] esclusivo è rimasto in capo a , quanto piuttosto alla natura di Parte_1 tale elargizione di denaro e all'esistenza o meno del correlato obbligo restitutorio. La fattispecie del prestito tra privati – essendo in questi termini configurato il rapporto intercorso tra le parti nel provvedimento impugnato – è regolata ai sensi dell'art. 1813 c.c., ai sensi del quale il mutuo è definito come il contratto attraverso il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, con l'obbligo, in capo a colui che riceve il denaro, di restituire il tantundem, ovverosia altrettante cose della stessa specie o qualità. Si tratta, com'è noto, di un contratto reale che si perfeziona, non con il consenso, bensì con la consegna della res. Qualora le parti decidano che la restituzione della somma originariamente ricevuta debba avvenire senza la corresponsione di interessi, si parla di contratto di mutuo a titolo gratuito. Laddove non emerga una diversa volontà delle parti, si presume che il contratto di mutuo sia a titolo oneroso (art. 1815 c.c.). Dal tenore letterale dell'art. 1813 c.c. si desume che il contratto di mutuo è a forma libera, pertanto, ai fini della validità, può essere stipulato anche
2 oralmente, con conseguente perfezionamento al momento della consegna del bene. L'azione promossa in giudizio debba essere qualificata come azione di ripetizione, in quanto volta all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di restituzione posto a carico della controparte. Solo in via gradata, infatti, risulta esperita l'azione di cui all'art. 2041 c.c.. Pertanto, in presenza di un'azione tipica esperibile a tutela del diritto asseritamente leso, viene meno l'esigenza di valutare i presupposti di cui all'azione generale di arricchimento, la quale ha carattere sussidiario e, come tale, non appare applicabile al caso di specie. Sempre in via preliminare, in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio e al suo assolvimento ai fini dell'accoglimento delle pretese azionate in giudizio, occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere della parte che chiede la restituzione di somme date a mutuo provare gli elementi costitutivi della domanda, ossia la consegna del denaro ed il titolo della stessa, con conseguente obbligo del convenuto alla restituzione (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/10/2017, n. 24328), con la specificazione che «la datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova» (Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, n. 30944; conf. Cassazione civile, sez. II, 08/01/2018, n. 180; Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2020, n. 28827). Ancora, «la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta» (Cass. civ. Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023). Da ciò discende che era – ed è – tenuta a dimostrare il fatto Controparte_1 costitutivo della sua pretesa, senza che l'eventuale contestazione della controparte possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; Sez. 3,
3 Sentenza n. 6295 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2974 del 15/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003). Ed infatti, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria, impone alla parte che chiede la restituzione di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa. Onere, questo, che si estende anche alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione. Nel caso di specie, come correttamente argomentato dall'appellante, deve ritenersi che il Giudice di primo grado non abbia fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati in quanto, alla luce delle prove emerse in giudizio, non può ritenersi che abbia assolto l'onere Controparte_1 probatorio sulla stessa gravante. Ed infatti, l'assolvimento dell'onere concernente la consegna del denaro costituisce elemento necessario ma, tuttavia, non sufficiente. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che l'esistenza del titolo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione (cfr. Cass. civ. sent. 08/01/2018 n.180; Cass. civ. sent. 16/10/2017, n. 24328; Cass. civ. sent. 14/02/2010, n.3258). Nel caso di specie, ha provato, con documentazione Controparte_1 dettagliata, di aver versato somme di denaro, ma non l'esistenza del titolo, sottostante il rapporto di credito/debito nei confronti di , in Parte_1 base al quale ha agito. A fronte delle contestazioni di in ordine alla sussistenza Parte_1 dell'obbligo restitutorio, non smentite all'esito dell'interrogatorio formale (“il motorino è stato comprato dalla sig.ra affinché lo utilizzassi Controparte_1 io… io il motorino nemmeno lo volevo”, per poi aggiungere di aver provveduto a garantire un ritorno economico di circa un quinto del prezzo
“per non far pesare troppo la spesa in capo alla IG.ra ) e della prova CP_1 orale espletata in giudizio (il teste ha affermato che la Testimone_1
lo aveva contattato per concludere l'acquisto del mezzo e che lo Pt_1 stesso era stato materialmente consegnato a quest'ultima dopo il pagamento del prezzo, ma ha anche dichiarato di non essere a conoscenza della circostanza dell'obbligo di restituzione della somma di € 1.740,00 in favore di;
del medesimo tenore è la dichiarazione del teste Controparte_1 Tes_2
, l'attrice non ha adeguatamente provato tutti gli elementi costitutivi
[...] della domanda e, pertanto, oltre all'avvenuta consegna della somma, il titolo da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione. A tal fine, peraltro, a nulla rilevano le trascrizioni delle conversazioni avvenute tramite whatsapp, così come prodotte nel corso del giudizio di primo grado.
4 I messaggi whatsapp, invero, sono equiparati ai documenti informatici il cui valore probatorio è riconosciuto dagli artt. 2712 e 2719 c.c. e, pertanto, sono acquisibili nel corso del processo. Affinché i messaggi whatsapp abbiano valore di prova, però, è necessario che vi siano i supporti informatici nei quali siano presenti le conversazioni originali o, quantomeno, è necessario allegare il c.d. screenshot del display del dispositivo, in modo tale da consentire la verifica dell'integrità o della conformità dei messaggi (cfr. Cass. pen., 6/05/2021, n.17552; Cass. Pen. 25/10/2017, n.49016; giurisprudenza di merito civile: Trib. Catania, ord. 27/06/2017; Trib. Ravenna 231/2017). Nel caso di specie, ha prodotto estratti di conversazioni Controparte_1 fornite in copia cartacea che non costituiscono prova idonea, poiché non sono supportate da una relazione tecnica di consulenza informatica, che attesti la metodologia e strumentazione utilizzata. In altre parole, la relativa trascrizione assume valore probatorio solo laddove vi sia l'acquisizione anche del supporto contenente l'informazione. Pertanto, in assenza di tali supporti informatici, le trascrizioni sono prive di valore di prova, e non si può giungere a tale risultato nemmeno attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, in quanto avrebbe natura esplorativa e surrogatoria di oneri processuali di parte non assolti. Anche avuto riguardo poi alla produzione in copia fotostatica (c.d. screenshot del display del dispositivo) di taluni messaggi di una conversazione whatsapp apparentemente intercorsi tra le parti, non è comunque possibile comprovare con certezza l'assunzione dell'obbligo restitutorio in capo alla , in quanto dal tenore complessivo delle Pt_1 conversazioni si evince soltanto una reiterata richiesta di pagamento da parte della non accompagnata da un esplicito riconoscimento del debito – in CP_1 conseguenza del prestito – ad opera della controparte, la quale in qualche circostanza si è limitata a riferire di pagamenti senza specificarne il titolo. La dazione di denaro ad opera della , in ogni caso, si pone in linea anche Pt_1 con la diversa ricostruzione dei fatti operata dalla convenuta, odierna appellante, la quale ha affermato di aver partecipato, in minima parte (€ 450,00), alla spesa non in quanto obbligata, ma in segno di riconoscenza nei confronti dell'altra parte. Pertanto, in assenza di prova certa in ordine all'esistenza del titolo in base al quale l'attrice, gravata dal relativo onere, ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione di quanto versato, preso atto altresì della sussistenza di una diversa e plausibile giustificazione causale alla dazione di denaro e alla restituzione di parte dell'importo, la domanda originariamente proposta da non poteva trovare accoglimento. Controparte_1
Il credito vantato dall'appellata non può essere riconosciuto, inoltre, neanche a titolo di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., tenuto
5 conto del carattere sussidiario dell'azione, così come ben esplicitato dalla norma contenuta nell'art. 2042 c.c., che ne ammette l'esperibilità solo qualora non sia proponibile altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito. Poiché dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, così come in sede di costituzione nel presente giudizio di appello, è palese il riferimento ad un'azione tipica esperibile a tutela del diritto asseritamente leso, viene meno l'esigenza di valutare i presupposti di cui all'azione generale di arricchimento, la quale ha carattere sussidiario e, come tale, non appare applicabile al caso di specie. In conclusione, in accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
, la sentenza n. 248/2024 del Giudice di Pace di Messina va annullata Pt_1
e, per l'effetto, le domande proposte da in primo grado Controparte_1 devono essere rigettate. L'esito del giudizio rende di per sé infondato anche l'appello incidentale, in quanto le spese di lite del primo grado di giudizio, in ossequio al principio di soccombenza, devono essere poste a carico di parte appellata. Da ultimo, l'ulteriore motivo di appello relativo alla responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c. – oltre che genericamente formulato, non contenendo alcuna specifica censura, essendosi limitato l'appellante a lamentarne la sussistenza – risulta infondato, avendolo il primo giudice implicitamente rigettato alla luce dell'esito del giudizio di primo grado e non apparendo dimostrata, nel presente grado di appello, la sussistenza dei presupposti di legge per il suo accoglimento. Ogni altra questione ed eccezione è da ritenersi assorbita. Tenuto conte dell'esito complessivo del giudizio, in applicazione del principio generale di soccombenza, le spese di primo grado, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di competenza dell'autorità giudiziaria coinvolta di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 (fase studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria), devono porsi interamente a carico dell'originaria attrice e vanno corrisposte in favore dell'Erario stante l'amissione al patrocinio a spese dello . CP_2 Pt_1
Anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellata/appellante incidentale e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 (fase studio, introduttiva e decisoria), da corrispondersi in favore dell'Erario. stante l'amissione al patrocinio a spese dello Stato della . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente
6 pronunciando nella causa d'appello promossa da nel Parte_1 procedimento n. 3938/2024 R.G., così dispone: 1. In accoglimento dell'appello promosso da , annulla la Parte_1 sentenza n. 248/2024 del Giudice di Pace di Messina e per l'effetto rigetta le domande proposte nei suoi confronti da Controparte_1
2. rigetta la domanda azionata dall'odierna appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3. rigetta l'appello incidentale;
4. condanna al pagamento delle spese di lite del primo Controparte_1 grado di giudizio in favore di , liquidate in € 633,00, oltre Parte_1 accessori di legge, da corrispondersi in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione della al patrocinio a spese dello Stato;
Pt_1
5. condanna al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio in favore di , liquidate in € 852,00 per Parte_1 compensi, oltre accessori di legge, da corrispondersi in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione della al patrocinio a spese dello Pt_1
Stato. Si comunichi. Così deciso in Messina il 20 novembre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
7