Sentenza 25 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16065 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 606 5 /03 REPUBBLICA IN NOME I L PO LONALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente R.G.N. 8733/01 Cron. 32735 Dott. Bruno D'ANGELO · Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA Consigliere Ud.30/04/03 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere ha pronunciato la seguente 215 SE NT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, rappresentato FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RI CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio dell'avvocato STUDIO 2003 -1- Gre 3 D'AVACK, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA 2548 ☑ STEFANIZZO, PIETRO RI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 53/01 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 20/01/01 R.G. N. 1123/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.. F Gur -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Lecce depositato il 30 dicembre 1997, il sign. LL IP proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo (del 20 ottobre 1997) con il quale gli veniva ingiunto di pagare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la somma di lire 39.034.745 per contributi agricoli unificate relativi al periodo dal 1982 al 1994. Costituitosi l'INPS, che chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo tra l'altro l'avvenuta interruzione della prescrizione, veniva pronunciata dal Pretore sentenza che, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarava prescritti i contri- buti antecedenti il 25 novembre 1987 condannando il ricorrente al pagamento. di quelli relativi al periodo successivo, fino al 1994, sul presupposto dell'applicabilità della prescrizione decennale di cui al R.D.L. n. 1827/1935. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 20 gennaio 2001, accogliendo l'appello principale del IP, ha dichiarato prescritto il diritto dell'INPS anche ai contributi relativi al periodo dal 25 novembre 1987 sino al 24 novembre 1992 e ciò dando applicazione alla prescrizione quinquennale 3 " prevista dall'art. 3 n. 9 della legge n. 335 del 1995 ritenuta applicabile anche alle contribuzioni relative ai pagamenti precedenti la data di entrata in vigore di tale legge. На inoltre dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dallo Istituto perchè non notificato. L'INPS chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a tre motivi. L'intimato IP resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Il ricorrente Istituto - denunziando con il primo motivo violazione e falsa applicazione dello art. 2944 cod. civ., dell'art. 55 R.D.L. n. 1827 del 1935 convertito nella legge n. 1155 del 1936, come modificato dall'art. 41 della legge n. 153 del 1969, e dell'art. della legge n. 335 del 1995, nonché vizio di motivazione (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) - censura l'impugnata sentenza per non avere verificato, con riguardo alla disposizione del decimo comma del citato art. 3 (legge n. 335/1995), se il termine prescrizionale decennale trovasse nella specie ✓ applicazione per la esistenza di atti interruttivi della prescrizione provenienti dalla parte. Assume che il IP, quale datore di lavoro, aveva presentato al Servizio Ener Contributi Agricoli Unificati, le denunce annuali che costituivano atti idonei ad interrompere la prescrizione e quindi a consentire la riespansione del termine prescrizionale decennale a norma della citata disposizione della legge n. 335 del 1995. Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 436 cod. proc. civ. e vizio di motivazione (ex art. 360 n. 3 e n. 5) - censura l'impugnata sentenza per avere 1'INPS ritenuto inammissibile l'appello incidentale di esso Istituto, che pure era stato depositato tempestivamente, per il solo fatto della mancata notificazione, non tenendo conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in ipotesi del genere, aveva ritenuto la tempestività dell'appello e l'obbligo del giudice di fissare termine perentorio per l'effettuazione della notificazione. Con il terzo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione delle norme già invocate nel primo motivo, nonchè dell'art. 112 c.p.c. e vizio -di motivazione (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) il ricorrente lamenta che la Corte d'appello, nel dichiarare inammissibile l'appello incidentale, richiesta di НИ abbia omesso di pronunciarsi sulla riforma parziale della sentenza di primo grado nella parte riguardante il periodo contributivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, in relazione al quale esso Istituto era rimasto soccombente, senza che fosse stato preso in considerazione, anche in tal caso, l'atto interruttivo che rendeva appli- cabile il termine di prescrizione decennale. preliminarmente esaminato il 2)- Dev'essere ricorso, siccome involgente secondo motivo del questione logicamente prioritaria rispetto a quelle poste dagli altri motivi (in quanto anche nello appello incidentale 1'INPS aveva dedotto, produ- cendo atti ritenuti interruttivi della prescri- la applicabilità nella specie del terminezione, decennale di prescrizione). Tale motivo è fondato, sussistendo la lamentata violazione della norma di legge procedurale riguardante lo speciale rito cui sono soggette le controversie di lavoro e previdenziali. Deve infatti ritenersi, con riferimento all'appello in via generale, così come è costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che "nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito, nei termini Emer previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza con la conseguenza che ogni dall'impugnazione, vizio ○ inesistenza - giuridica 0 di eventuale fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si ica comun alla impugnazione (ormai perfezio- natasi), ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di indicarlo all'appellante ex art. 421 primo comma c.p.c. di assegnare allo stesso, previa unfissazione di un'altra udienza di discussione, termine, necessariamente perentorio, per provvedere a notificare il ricorso-decreto" (Cass. Sez. Un. 29 luglio 1996 n. 6841; ed altresì tra le molte Cass. 27 maggio 2000 n. 7013, 21 luglio 2000 n. 9645). con riguardo all'appello Più specificamente, incidentale cui si riferisce la presente fattispecie, questa Corte ha parimenti affermato che nello speciale rito di cui alla legge n. 533 del 1973 la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata dall'art. 436, terzo comma, c.p.c., nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge (cioè 7 E almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione), e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine: con la conseguenza che, in caso di mancata notificazione entro detto termine della memoria contenente l'appello incidentale, come in caso di notificazione invalida, il giudice del gravame deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine perentorio per la notificazione (così Cass. 4 ottobre 1996 n. 8707). Ribadita nel contempo, alla stregua della la doverosità,citata consolidata giurisprudenza, per il giudice d'appello nel rito del lavoro in caso di tempestivo deposito dell'atto di gravame -, dell'adempimento costituito dalla assegnazione del termine perentorio per la notificazione non eseguita (essendo ininfluente, pertanto, la - circostanza che detto termine sia stato о meno richiesto dall'appellante), deve rilevarsi che la Corte d'appello non si è uniformata ai principi sin qui enunciati nel dichiarare inammissibile, perché non notificato, 1'appello incidentale proposto dall'INPS pur se depositato tempestivamente rispetto al giorno fissato per l'udienza di жа ° 8 discussione, ed è conseguentemente incorsa nella denunziata violazione di legge. 3) - Sul punto, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere cassata, restando assorbiti gli altri due motivi del ricorso: e la causa va rinviata ad -altro giudice di pari grado che si designa nella -Corte d'appello di Bari il quale darà applica- sopra affermati, zione ai principi di diritto all'appellante assegnando termine perentorio incidentale per la notifica del suo gravame e decidendo quindi sul prosieguo, e provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità (ex art. 385 ult. co. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari, che anche sulle spese del giudizio diprovvederà cassazione. Così deciso, in Roma, il 30 aprile 2003 сади il Presidente Il Cons. estensore: Мы - IL CANCELLIERE Deportate in Cancelleria 2501 2083 Oggi, CANCELLIERE