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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cristina Cambi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15212/2024 promossa da:
(C.F. nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv.to POMPONI GRAZIA TIBERIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Felipe-Yaracuy (VENEZUELA) il 30/06/1959, con il patrocinio dell'avv.to TERRACCIANO
LAURA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio-scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04/12/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/04/2024 , nel chiedere che il Tribunale Parte_1 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto a Urachiche (Venezuela), in data
05/06/1992, con , ha dedotto di vivere CP_1 Controparte_1 ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 28044/2004, divenuta definitiva e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deduceva inoltre che dalla loro unione era nata la FI e che con la sentenza di separazione era stato disposto l'affido della Per_1 FI minore alla madre, con previsione di ampie modalità di visita per il padre, il quale era tenuto al versamento di un assegno di mantenimento per la FI e per la coniuge pari ad € 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT come per legge e concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie. All'udienza fissata davanti al Giudice Delegato, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- il sig. si obbliga a corrispondere direttamente alla FI , a titolo di Pt_1 Per_1 contributo al mantenimento, la somma di euro 200,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da gennaio 2025 sino a dicembre 2025, salvo il raggiungimento dell'indipendenza economica prima della predetta scadenza.
- nulla a titolo di assegno divorzile.
§§§
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Roma nel giudizio di separazione personale conclusosi con la sentenza depositata il 13/10/2004, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, alle condizioni concordate dalle parti, ritenute conformi agli interessi delle parti e della prole, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Venezuela (città di Urachiche), in data Controparte_1
05/06/1992, alle condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma, ove il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto 00694, parte 2, serie C07);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 19/12/2024.
IL PRESIDENTE rel. dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cristina Cambi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15212/2024 promossa da:
(C.F. nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv.to POMPONI GRAZIA TIBERIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Felipe-Yaracuy (VENEZUELA) il 30/06/1959, con il patrocinio dell'avv.to TERRACCIANO
LAURA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio-scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04/12/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/04/2024 , nel chiedere che il Tribunale Parte_1 pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto a Urachiche (Venezuela), in data
05/06/1992, con , ha dedotto di vivere CP_1 Controparte_1 ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 28044/2004, divenuta definitiva e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Deduceva inoltre che dalla loro unione era nata la FI e che con la sentenza di separazione era stato disposto l'affido della Per_1 FI minore alla madre, con previsione di ampie modalità di visita per il padre, il quale era tenuto al versamento di un assegno di mantenimento per la FI e per la coniuge pari ad € 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT come per legge e concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie. All'udienza fissata davanti al Giudice Delegato, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- il sig. si obbliga a corrispondere direttamente alla FI , a titolo di Pt_1 Per_1 contributo al mantenimento, la somma di euro 200,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da gennaio 2025 sino a dicembre 2025, salvo il raggiungimento dell'indipendenza economica prima della predetta scadenza.
- nulla a titolo di assegno divorzile.
§§§
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Roma nel giudizio di separazione personale conclusosi con la sentenza depositata il 13/10/2004, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, alle condizioni concordate dalle parti, ritenute conformi agli interessi delle parti e della prole, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Venezuela (città di Urachiche), in data Controparte_1
05/06/1992, alle condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma, ove il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto 00694, parte 2, serie C07);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 19/12/2024.
IL PRESIDENTE rel. dott.ssa Marta Ienzi