Art. 2. 1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente legge, all' articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 272 e 273, le parole: «l'Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite dalle seguenti: «la Federazione ciclistica italiana»;
b) al comma 273, le parole: «L'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il 95 per cento» e le parole da: «con il Ministro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
c) al comma 274, le parole: «dall'Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Federazione ciclistica italiana».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 2, commi 272, 273 e 274, della citata legge n. 244 del 2007 , come modificati dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Omissis). - 272. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso e' autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la Federazione ciclistica italiana e' autorizzata ad effettuare.
273. Il 95 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 272 e' destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalita' di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, la Federazione ciclistica italiana stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell' articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , con l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
274. Le somme relative ad eventuali economie, derivanti dalle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla Federazione ciclistica italiana per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 272, possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione medesima per la realizzazione dell'evento.
(Omissis).".
a) ai commi 272 e 273, le parole: «l'Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite dalle seguenti: «la Federazione ciclistica italiana»;
b) al comma 273, le parole: «L'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il 95 per cento» e le parole da: «con il Ministro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
c) al comma 274, le parole: «dall'Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Federazione ciclistica italiana».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 2, commi 272, 273 e 274, della citata legge n. 244 del 2007 , come modificati dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Omissis). - 272. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso e' autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la Federazione ciclistica italiana e' autorizzata ad effettuare.
273. Il 95 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 272 e' destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalita' di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, la Federazione ciclistica italiana stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell' articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , con l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
274. Le somme relative ad eventuali economie, derivanti dalle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla Federazione ciclistica italiana per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 272, possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione medesima per la realizzazione dell'evento.
(Omissis).".