Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 05/05/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 88/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA composta dai seguenti magistrati:
IT LI Presidente Riccardo Patumi Consigliere Francesco Liguori Primo referendario (relatore)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, e iscritto nel registro di segreteria al n. 46702, nei confronti di De RT TO (codice fiscale [...]), nato il [...] a [...] e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Santonicola e Aldo Esposito, presso il cui studio in Castellammare di Stabia (NA), via Amato n. 7, ha eletto domicilio;
Visti l’atto di citazione in giudizio, la memoria di costituzione e risposta e la documentazione versata in atti;
Uditi all’udienza del 15 aprile 2026 il relatore, primo referendario Francesco Liguori, e il sostituto procuratore generale TO Senatore per la Procura regionale;
TO
Con atto di citazione depositato il 9 dicembre 2025, regolarmente notificato insieme con il decreto di fissazione dell’udienza, la Procura regionale chiede la condanna del convenuto «al risarcimento del danno di euro 18.814,24, a titolo di illecita percezione di emolumenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, cagionato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna, Ufficio VII – Ambito Territoriale Forlì, Rimini e Cesena».
L’importo corrisponde alla retribuzione percepita, in tesi attorea, dal signor De RT «per un’attività per la quale non aveva formazione scolastica, per la quale non aveva conseguito alcun titolo di studio e che, per di più, non ha nemmeno svolto».
Espone infatti l’attore pubblico, sulla base della denuncia del 18 giugno 2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - Romagna, Ufficio VII - Ambito Territoriale Forlì, Rimini e Cesena, e delle successive acquisizioni documentali, che l’odierno convenuto è stato individuato dalle graduatore per una supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado per la classe di insegnamento e concorso B020 (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) dal 9 settembre 2024 al 30 giugno 2025 presso l’Istituto Professionale «Ruffilli» di Forlì con orario settimanale di servizio completo di 18 ore. Dalle verifiche d’ufficio sulle dichiarazioni rese dal docente per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, tuttavia, sono emerse la non veridicità della dichiarazione circa il possesso del diploma di «Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - articolazione enogastronomia» e la non autenticità del diploma, peraltro rilasciato da un istituto tecnico commerciale paritario che non aveva mai ottenuto il riconoscimento della parità per l’indirizzo professionale dichiarato dal signor De RT. Donde la risoluzione del contratto di lavoro, che nel frattempo non è stato eseguito per le numerose assenze per malattia, congedo parentale e malattia del figlio minore, rendendo così necessaria l’assunzione di ulteriori supplenti.
La memoria di costituzione e risposta del convenuto «contesta […], in via principale, la radicale insufficienza della prova in ordine al dolo, al nesso causale diretto e alla quantificazione integrale del danno; e, in via subordinata, chiede una drastica rideterminazione dell’addebito, previa analitica valorizzazione delle utilità comunque emergenti e delle interferenze causali imputabili a terzi e alla stessa tempistica dei controlli amministrativi».
All’udienza del 15 aprile il pubblico ministero ha richiamato gli atti e confermato le conclusioni dell’atto di citazione.
Il convenuto non è comparso.
IT
La domanda è fondata e dev’essere accolta.
Dalla documentazione dell’amministrazione scolastica versata in atti emerge infatti la non veridicità della dichiarazione dell’odierno convenuto circa il possesso del titolo di studio necessario per l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e per la stipula del contratto di lavoro dal 9 settembre 2024 al 30 giugno 2025 presso l’Istituto Professionale «Ruffilli» di Forlì, in ragione del fatto, non contestato e perciò pacifico, che l’Istituto Paritario «Garibaldi» di NO EN (CE), presso il quale il signor De RT avrebbe conseguito il diploma di «Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - articolazione enogastronomia», non ha mai ottenuto il riconoscimento della parità per quell’indirizzo professionale.
La percezione delle retribuzioni risulta pertanto caratterizzata da illiceità, in quanto causalmente connessa a una condotta dichiarativa oggettivamente non veritiera e soggettivamente dolosa.
Indipendentemente dall’autenticità del diploma, infatti, il signor De RT, come lavoratore della scuola, non poteva ignorare che un istituto tecnico commerciale, quale l’Istituto Paritario «Garibaldi» di NO EN (CE), non può validamente rilasciare titoli di studio di indirizzo professionale.
Risultano pertanto integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio instaurato con il contratto di supplenza, il danno corrispondente alla retribuzione e il nesso di causalità con la condotta dichiarativa fraudolenta, che non risulta interrotto da interferenze di terzi o dalla tempistica dei controlli.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, infine, le difese scritte del convenuto si soffermano, tra l’altro, sulle recenti sentenze della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia n. 97/2024 e 187/2025, per avversare automatismi risarcitori e invocare, peraltro astrattamente, la «valorizzazione delle utilità comunque emergenti».
La mancata prestazione lavorativa del signor De RT per l’intero anno scolastico, tuttavia, provata dalla documentazione prodotta dalla Procura, vanifica il richiamo alla compensatio lucri cum damno e alla giurisprudenza citata. Lo stesso convenuto non è stato in grado di rappresentare alcuna utilità per l’amministrazione scolastica come conseguenza della propria prestazione lavorativa non eseguita. La giurisprudenza richiamata, invece, resta estranea alla fattispecie in esame, che riguarda il caso di un docente che ha ottenuto un contratto di supplenza, poi non eseguito, dichiarando il possesso di un titolo “irregolare”, laddove le citate sentenze n. 97/2024 e 187/2025 della Sezione lombarda riguardano collaboratori scolastici e mansioni meramente operative effettivamente svolte. L’ammontare del danno va pertanto determinato nell’intero esborso per la supplenza, al lordo delle ritenute fiscali (Sezioni riunite, sentenza n. 24/2020/QM/SEZ).
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna – accoglie la domanda della Procura regionale e, per l’effetto, condanna il convenuto al pagamento dell’importo complessivo di euro 18.814,24 a favore del Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia con rivalutazione dai singoli pagamenti fino al deposito della sentenza e interessi legali dell’importo così rivalutato dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Condanna altresì il convenuto alle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 78,09 (euro settantotto/09).
Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.
| L’estensore Francesco Liguori (F.to digitalmente) | Il Presidente IT LI (F.to digitalmente) |
Depositato in Segreteria il 5 maggio 2026 Il Direttore della Segreteria Dr. Laurino Macerola
(F.to digitalmente)