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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/10/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza straordinaria del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1142.2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
AN Di Genio, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto di Notar di Roma del 23.1.2023, rep. 37590, dall'avv. Lelio Maritato (C.F.: Persona_1
), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale C.F._2 dell' di Salerno, C.so Garibaldi n.38; CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso depositato in data 01.08.2022, la ricorrente dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1023/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che nata a [...] il Parte_1
06/12/1939 è portatore di handicap grave con necessità di assistenza permanente - continuativa e globale ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 ed è invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ( art.1 legge 18/80 e 508/88); condannare di conseguenza l' in CP_1 persona del Presidente p.t., alla corresponsione in favore dell'istante dell'indennità di accompagnamento a
1 decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (18/03/2021) oltre interessi legali come per legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze”. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e CP_1 improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_2 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 22.06.2024, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Grave deficit posturale e della deambulazione da stenosi del canale vertebrale con crolli vertebrali lombari di L2, L4, L5, retrolistesi dei somi L5-L4 e anchilosi bilaterale delle articolazioni coxo femorali. Nefropatia cronica bilaterale. Cardiopatia ipertensiva. Aneurisma dell'arteria cerebrale media di destra e piccolo meningioma extra-cerebrale parietale destro con note involutive e deterioramento mentale . Diverticolosi del colon”.
Il CTU ha altresì aggiunto che “La periziata a causa delle sue menomazioni fisiche e psichiche presenta difficoltà gravi con necessità di assistenza continuativa e permanente non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nonchè handicap con connotazione di gravità art.3 comma 3 legge 104/92 a decorrere dal mese di gennaio 2024”. Orbene, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , Per_2 le cui conclusioni si recepiscono in questa sede in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza, dal gennaio 2024, dei requisiti sanitari.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.). Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis cpc, I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione CP_1 della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis cpc, che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 cpc – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 cpc, con il quale si sancisce l'inappellabilità della
2 sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
3.1Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti le provvidenze richieste. Le spese relative all'attività peritale tecnica, in relazione ad entrambe le fasi, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente CP_1 soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che si trova, a decorrere dal gennaio 2024, nelle Parte_1 condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento nonché nella condizione di portatrice di invalidità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/1992;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate CP_1 in euro 270,00 per onorari ed € 30,00 per spese, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese CP_1 liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 29.10.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza straordinaria del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1142.2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
AN Di Genio, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto di Notar di Roma del 23.1.2023, rep. 37590, dall'avv. Lelio Maritato (C.F.: Persona_1
), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale C.F._2 dell' di Salerno, C.so Garibaldi n.38; CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso depositato in data 01.08.2022, la ricorrente dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1023/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che nata a [...] il Parte_1
06/12/1939 è portatore di handicap grave con necessità di assistenza permanente - continuativa e globale ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 ed è invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ( art.1 legge 18/80 e 508/88); condannare di conseguenza l' in CP_1 persona del Presidente p.t., alla corresponsione in favore dell'istante dell'indennità di accompagnamento a
1 decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (18/03/2021) oltre interessi legali come per legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze”. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e CP_1 improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_2 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 22.06.2024, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Grave deficit posturale e della deambulazione da stenosi del canale vertebrale con crolli vertebrali lombari di L2, L4, L5, retrolistesi dei somi L5-L4 e anchilosi bilaterale delle articolazioni coxo femorali. Nefropatia cronica bilaterale. Cardiopatia ipertensiva. Aneurisma dell'arteria cerebrale media di destra e piccolo meningioma extra-cerebrale parietale destro con note involutive e deterioramento mentale . Diverticolosi del colon”.
Il CTU ha altresì aggiunto che “La periziata a causa delle sue menomazioni fisiche e psichiche presenta difficoltà gravi con necessità di assistenza continuativa e permanente non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nonchè handicap con connotazione di gravità art.3 comma 3 legge 104/92 a decorrere dal mese di gennaio 2024”. Orbene, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , Per_2 le cui conclusioni si recepiscono in questa sede in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza, dal gennaio 2024, dei requisiti sanitari.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.). Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis cpc, I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione CP_1 della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis cpc, che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 cpc – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 cpc, con il quale si sancisce l'inappellabilità della
2 sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
3.1Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti le provvidenze richieste. Le spese relative all'attività peritale tecnica, in relazione ad entrambe le fasi, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente CP_1 soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che si trova, a decorrere dal gennaio 2024, nelle Parte_1 condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento nonché nella condizione di portatrice di invalidità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/1992;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' spese liquidate CP_1 in euro 270,00 per onorari ed € 30,00 per spese, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' spese CP_1 liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 29.10.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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