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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Mariacristina Salvadori Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 448/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bertozzi Parte_1 P.IVA_1
-Appellante- contro
( CF ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Turbinati
-Appellato-
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 23/09/2025
Motivi della decisione
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 814/2023, rigettava la domanda di volta Parte_1
a risolvere per inadempimento della convenuta il contratto di fornitura di arredi per bar-caffetteria- pasticceria intercorso con l'attrice, nonché a condannarla al risarcimento del danno da lucro cessante, quantificato nella somma di € 13.604,50. Nel 2013, il Sig. - legale rappresentante della - poiché intenzionato ad Controparte_1 CP_1 aprire un bar-caffetteria-pasticceria, ed in trattativa con il Sig. per la locazione commerciale di Per_1 un immobile situato in Sant'Arcangelo di Romagna da adibire a tal fine, si apprestava a far visionare il locale a ditte specializzate nell'arredo, tra cui la ditta al fine di ottenere dei Parte_1 preventivi e delle possibili soluzioni di arredo per il locale. Venivano pertanto effettuati dei sopralluoghi per lo studio delle caratteristiche tecniche e progettuali necessarie all'apertura del locale, nonchè elaborati dei preventivi da parte della ditta , di cui prendeva visione il convenuto. Parte_1
Venivano predisposti due diversi preventivi, datati al 1.03.2013, entrambi sottoscritti dalla
[...] uguali nella forma e nell'elencazione dei prodotti, ma con un diverso importo, frutto di CP_1 accordi intercorsi tra le parti. Successivamente, in data 8.03.2013, veniva inviata dall'appellata, mediante fax, la comunicazione di non accettazione del preventivo, manifestando la volontà di non procedere. Con atto di citazione dunque, la ditta conveniva davanti al Tribunale di Rimini la Parte_1 [...]
al fine di sentir pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura CP_1 degli arredi concluso in data 1 marzo 2013, con condanna al pagamento del danno da lucro cessante subito da parte attorea, quantificato nella somma di € 13.604,50 (importo derivante dallo differenza tra quanto avrebbe dovuto versare alla ditta di arredo e il costo di Controparte_1 approvvigionamento dei materiali sostenuto da quest'ultima). Si costituiva la eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere, Controparte_1
e in via principale il rigetto della domanda. Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 814/2023, rigettava la domanda proposta dall'attore, dichiarandola infondata, in quanto non perfezionato alcun contratto tra le parti. Riteneva che il documento sottoscritto non potesse essere qualificato quale contratto di fornitura, considerata la mancanza dei requisiti essenziali del contratto. Le parti, infatti, come risultava dall'intestazione stessa del documento, avevano attribuito alla scrittura il nomen di preventivo, contenente l'indicazione dei soli prezzi;
non venivano specificati ulteriori elementi necessari come i tempi e le modalità di esecuzione dell'opera o le tempistiche del pagamento del corrispettivo. La firma apposta dal convenuto, poi, non era stata accompagnata da alcuna espressione “per accettazione” da cui potesse effettivamente desumersi l'intenzione della conclusione dell'obbligazione. In ogni caso, anche a voler diversamente ritenere, la pretesa risarcitoria doveva essere rigettata, dovendosi inquadrare la vicenda nell'ambito dell'art.1463 c.c., cui era estraneo il rimedio risarcitorio. propone appello censurando la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda Parte_1 ritenendo che fra essa e la non fosse stato concluso alcun contratto, per asserito Controparte_1 difetto dei requisiti essenziali che lo avrebbero dovuto connotare e per difetto di accettazione della relativa proposta, nonché per aver ritenuto la fattispecie inquadrabile nell'alveo dell'art.1463 c.c.. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale Controparte_1 dell'impugnata sentenza.
*** propone appello avverso la sentenza n. 814/2023 con la quale il Tribunale Parte_1 respingeva la domanda attorea, volta a dichiarare risolto per inadempimento il contratto di fornitura con e a condannarla al risarcimento del danno da lucro cessante, Controparte_1 quantificato in € 13.603,50. I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente poiché collegati. L'odierno appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non perfezionato il contratto di fornitura, per difetto dei requisiti essenziali che lo avrebbero dovuto connotare, nonché per difetto di accettazione della relativa proposta da parte dell'appellata. Tali doglianze non sono meritevoli di accoglimento. A sostegno della propria pretesa, ha infatti allegato il preventivo di spesa Parte_1 dall'importo di € 35.000, sottoscritto dalla convenuta, ritenendo che lo stesso potesse costituire prova della volontà negoziale dell'appellata. Questa Corte, tuttavia, condivide la pronuncia impugnata, ritenendo non perfezionato alcun contratto tra le parti. In vista dell'apertura del nuovo locale, il sig. legale rappresentante della Controparte_1 pasticceria provvedeva a contattare la ditta di arredi e svolgere con la stessa dei Controparte_1 sopralluoghi, in attesa della conclusione del contratto di locazione commerciale per l'immobile della sua nuova attività. A seguito di ciò, sottoscriveva, in data 1/03/2013, due preventivi elaborati dall'appellante e aventi stessa data (la cui variazione consisteva soltanto negli importi da corrispondere). Successivamente però, ed a distanza di una sola settimana dalla sottoscrizione, specificava le proprie volontà, sottolineando di non accettare il preventivo dalla somma di € 35.000 e manifestando univocamente la propria volontà di non procedere. Come emerge dalla visione del documento, appare evidente che la sottoscrizione da parte di
[...] sia stata effettuata per presa visione e, a differenza di quanto sostenuto dalla ditta di CP_1 arredamento, non possa trattarsi di un'accettazione. Affinché un preventivo possa essere considerato un contratto è infatti necessario che vi sia un'accettazione espressa in tal senso, e dunque la sottoscrizione di un documento contenente gli elementi del contratto da concludere ovvero la sottoscrizione dello stesso preventivo con la specifica 'per accettazione'. Tali elementi, tuttavia, nel caso di specie, non sono presenti, non apparendo la documentazione sufficientemente dettagliata nei suoi contenuti: manca una descrizione analitica dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione nonchè del pagamento del corrispettivo. Inoltre, come da orientamento consolidato in giurisprudenza, il giudice di merito, nel valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, può fare ricorso ai criteri dettati dagli art. 1362 e ss. cc. al fine di ricostruire la volontà delle parti, tenuto conto del loro comportamento, anche successivo (Cass.n.14006/2017). Nella vicenda in esame, appare evidente che gli incontri iniziali tra le parti siano stati effettuati per valutare la fattibilità a livello progettuale- tecnico dei locali al disegno, preso altresì in considerazione il fatto che il contratto di locazione commerciale tra la e il sig. (locatore dell'immobile) non era Controparte_1 Per_1 neanche ancora stato concluso. Risulta pertanto inverosimile che l'appellata volesse impegnarsi definitivamente in un contratto di fornitura per gli arredi di un locale che non era ancora nella sua disponibilità. Così come il ristretto lasso temporale tra la data di sottoscrizione del preventivo e la comunicazione di non accettazione dello stesso inviata tramite fax, porta ad escludere la volontà del sorgere del rapporto contrattuale. Peraltro il documento appare privo di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale, essendo stata unicamente apposta in calce la firma, senza alcuna indicazione. Né rileva -in senso contrario- il fatto dedotto dall'appellante che fosse un progetto 'particolareggiato dell'opera da fornire', trattandosi di un progetto 'su misura'. Inoltre, se il preventivo non può qualificarsi quale contratto di fornitura, a maggior ragione deve dirsi per quanto concerne l'inquadramento proposto da parte della ditta all'interno dello schema Parte_1 negoziale dell'appalto. Infatti, la mancanza di requisiti essenziali, che non permettono di qualificare la documentazione un valido contratto di fornitura, escludono altresì la possibilità stessa che essa costituisca un contratto di appalto. La difesa dell'appellante preme infatti su elementi scarni, quali la sottoscrizione del preventivo da parte dell'appellato in calce alla dicitura a stampa di “committente” (peraltro su un documento precompilato), ma quest'ultima non costituisce prova alcuna della volontà di assumere una vera e propria obbligazione, e ciò a prescindere dalla mancanza di ogni impegno in ordine alle opere accessorie (cfr clausola finale: “ precisiamo che sono da noi escluse tutte le opere murarie, elettriche, idrauliche e quant'altro non specificato nel presente capitolato”).
Ne consegue pertanto il rigetto dell'appello, essendo il terzo motivo assorbito dal rigetto dei primi due motivi. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 tenuto conto della nota spese ed in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, al numero delle parti assistite, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 814/2023 del Tribunale di Rimini, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado, che liquida in 3.400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA
- da atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.g.l 115/2002 e dell'art 1 comma 17 L. 228/2012
Così deciso in Bologna il 05.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Mariacristina Salvadori Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 448/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bertozzi Parte_1 P.IVA_1
-Appellante- contro
( CF ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Turbinati
-Appellato-
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 23/09/2025
Motivi della decisione
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 814/2023, rigettava la domanda di volta Parte_1
a risolvere per inadempimento della convenuta il contratto di fornitura di arredi per bar-caffetteria- pasticceria intercorso con l'attrice, nonché a condannarla al risarcimento del danno da lucro cessante, quantificato nella somma di € 13.604,50. Nel 2013, il Sig. - legale rappresentante della - poiché intenzionato ad Controparte_1 CP_1 aprire un bar-caffetteria-pasticceria, ed in trattativa con il Sig. per la locazione commerciale di Per_1 un immobile situato in Sant'Arcangelo di Romagna da adibire a tal fine, si apprestava a far visionare il locale a ditte specializzate nell'arredo, tra cui la ditta al fine di ottenere dei Parte_1 preventivi e delle possibili soluzioni di arredo per il locale. Venivano pertanto effettuati dei sopralluoghi per lo studio delle caratteristiche tecniche e progettuali necessarie all'apertura del locale, nonchè elaborati dei preventivi da parte della ditta , di cui prendeva visione il convenuto. Parte_1
Venivano predisposti due diversi preventivi, datati al 1.03.2013, entrambi sottoscritti dalla
[...] uguali nella forma e nell'elencazione dei prodotti, ma con un diverso importo, frutto di CP_1 accordi intercorsi tra le parti. Successivamente, in data 8.03.2013, veniva inviata dall'appellata, mediante fax, la comunicazione di non accettazione del preventivo, manifestando la volontà di non procedere. Con atto di citazione dunque, la ditta conveniva davanti al Tribunale di Rimini la Parte_1 [...]
al fine di sentir pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura CP_1 degli arredi concluso in data 1 marzo 2013, con condanna al pagamento del danno da lucro cessante subito da parte attorea, quantificato nella somma di € 13.604,50 (importo derivante dallo differenza tra quanto avrebbe dovuto versare alla ditta di arredo e il costo di Controparte_1 approvvigionamento dei materiali sostenuto da quest'ultima). Si costituiva la eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere, Controparte_1
e in via principale il rigetto della domanda. Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 814/2023, rigettava la domanda proposta dall'attore, dichiarandola infondata, in quanto non perfezionato alcun contratto tra le parti. Riteneva che il documento sottoscritto non potesse essere qualificato quale contratto di fornitura, considerata la mancanza dei requisiti essenziali del contratto. Le parti, infatti, come risultava dall'intestazione stessa del documento, avevano attribuito alla scrittura il nomen di preventivo, contenente l'indicazione dei soli prezzi;
non venivano specificati ulteriori elementi necessari come i tempi e le modalità di esecuzione dell'opera o le tempistiche del pagamento del corrispettivo. La firma apposta dal convenuto, poi, non era stata accompagnata da alcuna espressione “per accettazione” da cui potesse effettivamente desumersi l'intenzione della conclusione dell'obbligazione. In ogni caso, anche a voler diversamente ritenere, la pretesa risarcitoria doveva essere rigettata, dovendosi inquadrare la vicenda nell'ambito dell'art.1463 c.c., cui era estraneo il rimedio risarcitorio. propone appello censurando la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda Parte_1 ritenendo che fra essa e la non fosse stato concluso alcun contratto, per asserito Controparte_1 difetto dei requisiti essenziali che lo avrebbero dovuto connotare e per difetto di accettazione della relativa proposta, nonché per aver ritenuto la fattispecie inquadrabile nell'alveo dell'art.1463 c.c.. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale Controparte_1 dell'impugnata sentenza.
*** propone appello avverso la sentenza n. 814/2023 con la quale il Tribunale Parte_1 respingeva la domanda attorea, volta a dichiarare risolto per inadempimento il contratto di fornitura con e a condannarla al risarcimento del danno da lucro cessante, Controparte_1 quantificato in € 13.603,50. I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente poiché collegati. L'odierno appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non perfezionato il contratto di fornitura, per difetto dei requisiti essenziali che lo avrebbero dovuto connotare, nonché per difetto di accettazione della relativa proposta da parte dell'appellata. Tali doglianze non sono meritevoli di accoglimento. A sostegno della propria pretesa, ha infatti allegato il preventivo di spesa Parte_1 dall'importo di € 35.000, sottoscritto dalla convenuta, ritenendo che lo stesso potesse costituire prova della volontà negoziale dell'appellata. Questa Corte, tuttavia, condivide la pronuncia impugnata, ritenendo non perfezionato alcun contratto tra le parti. In vista dell'apertura del nuovo locale, il sig. legale rappresentante della Controparte_1 pasticceria provvedeva a contattare la ditta di arredi e svolgere con la stessa dei Controparte_1 sopralluoghi, in attesa della conclusione del contratto di locazione commerciale per l'immobile della sua nuova attività. A seguito di ciò, sottoscriveva, in data 1/03/2013, due preventivi elaborati dall'appellante e aventi stessa data (la cui variazione consisteva soltanto negli importi da corrispondere). Successivamente però, ed a distanza di una sola settimana dalla sottoscrizione, specificava le proprie volontà, sottolineando di non accettare il preventivo dalla somma di € 35.000 e manifestando univocamente la propria volontà di non procedere. Come emerge dalla visione del documento, appare evidente che la sottoscrizione da parte di
[...] sia stata effettuata per presa visione e, a differenza di quanto sostenuto dalla ditta di CP_1 arredamento, non possa trattarsi di un'accettazione. Affinché un preventivo possa essere considerato un contratto è infatti necessario che vi sia un'accettazione espressa in tal senso, e dunque la sottoscrizione di un documento contenente gli elementi del contratto da concludere ovvero la sottoscrizione dello stesso preventivo con la specifica 'per accettazione'. Tali elementi, tuttavia, nel caso di specie, non sono presenti, non apparendo la documentazione sufficientemente dettagliata nei suoi contenuti: manca una descrizione analitica dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione nonchè del pagamento del corrispettivo. Inoltre, come da orientamento consolidato in giurisprudenza, il giudice di merito, nel valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, può fare ricorso ai criteri dettati dagli art. 1362 e ss. cc. al fine di ricostruire la volontà delle parti, tenuto conto del loro comportamento, anche successivo (Cass.n.14006/2017). Nella vicenda in esame, appare evidente che gli incontri iniziali tra le parti siano stati effettuati per valutare la fattibilità a livello progettuale- tecnico dei locali al disegno, preso altresì in considerazione il fatto che il contratto di locazione commerciale tra la e il sig. (locatore dell'immobile) non era Controparte_1 Per_1 neanche ancora stato concluso. Risulta pertanto inverosimile che l'appellata volesse impegnarsi definitivamente in un contratto di fornitura per gli arredi di un locale che non era ancora nella sua disponibilità. Così come il ristretto lasso temporale tra la data di sottoscrizione del preventivo e la comunicazione di non accettazione dello stesso inviata tramite fax, porta ad escludere la volontà del sorgere del rapporto contrattuale. Peraltro il documento appare privo di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale, essendo stata unicamente apposta in calce la firma, senza alcuna indicazione. Né rileva -in senso contrario- il fatto dedotto dall'appellante che fosse un progetto 'particolareggiato dell'opera da fornire', trattandosi di un progetto 'su misura'. Inoltre, se il preventivo non può qualificarsi quale contratto di fornitura, a maggior ragione deve dirsi per quanto concerne l'inquadramento proposto da parte della ditta all'interno dello schema Parte_1 negoziale dell'appalto. Infatti, la mancanza di requisiti essenziali, che non permettono di qualificare la documentazione un valido contratto di fornitura, escludono altresì la possibilità stessa che essa costituisca un contratto di appalto. La difesa dell'appellante preme infatti su elementi scarni, quali la sottoscrizione del preventivo da parte dell'appellato in calce alla dicitura a stampa di “committente” (peraltro su un documento precompilato), ma quest'ultima non costituisce prova alcuna della volontà di assumere una vera e propria obbligazione, e ciò a prescindere dalla mancanza di ogni impegno in ordine alle opere accessorie (cfr clausola finale: “ precisiamo che sono da noi escluse tutte le opere murarie, elettriche, idrauliche e quant'altro non specificato nel presente capitolato”).
Ne consegue pertanto il rigetto dell'appello, essendo il terzo motivo assorbito dal rigetto dei primi due motivi. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 tenuto conto della nota spese ed in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, al numero delle parti assistite, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 814/2023 del Tribunale di Rimini, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado, che liquida in 3.400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA
- da atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.g.l 115/2002 e dell'art 1 comma 17 L. 228/2012
Così deciso in Bologna il 05.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori