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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 31/10/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 2528/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2528/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da:
, Parte_1
(Cf. ), nata a [...] il [...] e residente a [...] 3 e ta in Torino, Via Assarotti n.17, presso lo studio dell'avv. Emanuela Farenga (Cf.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
Controparte_1
, nato a [...] il [...] e residente in Torino, Corso Giulio Cesare n. 317, C.F._3 elettivamente domiciliato in Asti, Piazza Astesano n. 20, presso lo studio dell'avv. Roberta Bombaci (Cf.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 16/01/2025”
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi […] alle seguenti condizioni:
“1) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con mantenimento della residenza presso Persona_1 l'abitazione matern
2) la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi al 50%, con tutti gli arredi viene assegnata alla signora che vi abiterà con il figlio;
Pt_1
3) i coniugi si faranno carico del pagamento del mutuo gravante sull'immobile in comproprietà nella mis % ciascuno e pertanto si impegnano a versare su conto corrente n. 000046919734 acceso presso Credit Agricole, il 50% della rata nonché il 50% delle eventuali spese accessorie collegate al mutuo medesimo. I coniugi, inoltre, si faranno carico del pagamento, sempre nella misura del 50% ciascuno, delle spese di straordinaria amministrazione relative all'immobile (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: opere di manutenzione straordinaria, spese legali e costi connessi alla causa attualmente pendente presso il Tribunale di Ivrea, R.G. n. 132/2022, ecc..). La signora , Pt_1 invece, si farà carico, in via esclusiva, delle spese di ordinaria amministrazione dell'immobile e delle utenze impegnandosi ad effettuare la voltura delle utenze medesime a proprio nome entro e non oltre il 31/12/2024;
4) salvo diverso accordo tra i coniugi, compatibilmente con le esigenze lavorative dei medesimi nonché con le esigenze e gli impegni di Per_1 il padre potrà tenere il minore con sé secondo il seguente calendario:
4.1 nelle settimane in cui il minore trascorre il weekend con la mamma, starà con il papà: Per_1 4.1.2. nella giornata del mercoledì, dall'uscita di scuola e riaccompagna edì al mattino a scuola;
4.1.3. il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30, quando il padre riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
4.2 nelle settimane in cui il minore trascorre il weekend con il papà, starà con il padre: Per_1
4.2.1 il mercoledì dall'uscita da scuola e riaccompagnamento giovedì al mattino a scuola;
4.2.2 il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 19,30 della domenica, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
4.3 il minore trascorrerà i weekend alternativamente con la madre o con il padre secondo calendario e orari sopra riportati. Il figlio minore trascorrerà i giorni di Natale, Pasqua e Capodanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori, ed ad anni alterni trascorrerà con un o con l'altro genitore i periodi dal 26 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
4.4 le festività e i ponti scolastici, così come il giorno del compleanno di saranno alternati tra i genitori, compatibilmente agli impegni Per_1 lavorativi degli stessi;
4.5 nel giorno del compleanno di e altre festività i genitori si danno la reciproca disponibilità a Per_1 consentire al genitore non collocatario di incontrare il figlio per gli auguri e la consegna dei regali;
5) nel periodo estivo trascorrerà con ciascuno dei genitori 15 giorni anche non consecutivi. I genitori si impegnano a comunicare il Per_1 periodo delle vacanze estive entro il 20 maggio di ogni anno. Per il restante periodo estivo verrà rispettato il calendario ordinario di cui al precedente punto 4);
6) il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 350,00 da CP_1 Pt_1 corrisponde rno 5 di ogni mese, e annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative, purché concordate e/o necessitate e comunque documentate, così come da protocollo di intesa avvocati-magistrati. I versamenti saranno effettuati sul conto corrente n. 000003874843 intestato alla sola signora;
Pt_1
7) la madre continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico relativo al figlio;
8) il signor si impegna a trasferire entro il 31 dicembre 2024 sul proprio conto corrente personale il finanziamento relativo CP_1 all'autovettura di proprietà esclusiva ad oggi addebitato sul conto corrente n. 000004227976 intestato ad entrambi i coniugi. All'esito di tale trasferimento, i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato con ripartizione dell'eventuale saldo attivo al 50%;
9) i coniugi si rilascino sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto per sé e per il figlio minore;
10) ogni bene attualmente intestato in via esclusiva a ciascun coniuge rimarrà di sua esclusiva proprietà;
11) i coniugi di danno reciprocamente atto di avere regolato separatamente ogni altro rapporto di natura patrimoniale tra loro intercorrente e che nulla più hanno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. e Parte_1 [...] anno contratto matrimonio concordatario ad Asti in data nei CP_1 degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 94, Parte II, Serie A, Anno 2008), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (30/12/2015). Persona_1
Come riportato, dopo un primo periodo di unione felice sono sorti contrasti insanabili, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
d'altronde il sig. ha già da tempo lasciato la casa coniugale Controparte_1 trasferendo altrove la propria residenza. I coniugi non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare. Le Parti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare. Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di e Parte_1 Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Asti di provvedere alle incombenze di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 29.10.2025
IL PRESIDENTE est. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2528/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da:
, Parte_1
(Cf. ), nata a [...] il [...] e residente a [...] 3 e ta in Torino, Via Assarotti n.17, presso lo studio dell'avv. Emanuela Farenga (Cf.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
Controparte_1
, nato a [...] il [...] e residente in Torino, Corso Giulio Cesare n. 317, C.F._3 elettivamente domiciliato in Asti, Piazza Astesano n. 20, presso lo studio dell'avv. Roberta Bombaci (Cf.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._4
Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 16/01/2025”
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi […] alle seguenti condizioni:
“1) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con mantenimento della residenza presso Persona_1 l'abitazione matern
2) la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi al 50%, con tutti gli arredi viene assegnata alla signora che vi abiterà con il figlio;
Pt_1
3) i coniugi si faranno carico del pagamento del mutuo gravante sull'immobile in comproprietà nella mis % ciascuno e pertanto si impegnano a versare su conto corrente n. 000046919734 acceso presso Credit Agricole, il 50% della rata nonché il 50% delle eventuali spese accessorie collegate al mutuo medesimo. I coniugi, inoltre, si faranno carico del pagamento, sempre nella misura del 50% ciascuno, delle spese di straordinaria amministrazione relative all'immobile (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: opere di manutenzione straordinaria, spese legali e costi connessi alla causa attualmente pendente presso il Tribunale di Ivrea, R.G. n. 132/2022, ecc..). La signora , Pt_1 invece, si farà carico, in via esclusiva, delle spese di ordinaria amministrazione dell'immobile e delle utenze impegnandosi ad effettuare la voltura delle utenze medesime a proprio nome entro e non oltre il 31/12/2024;
4) salvo diverso accordo tra i coniugi, compatibilmente con le esigenze lavorative dei medesimi nonché con le esigenze e gli impegni di Per_1 il padre potrà tenere il minore con sé secondo il seguente calendario:
4.1 nelle settimane in cui il minore trascorre il weekend con la mamma, starà con il papà: Per_1 4.1.2. nella giornata del mercoledì, dall'uscita di scuola e riaccompagna edì al mattino a scuola;
4.1.3. il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30, quando il padre riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
4.2 nelle settimane in cui il minore trascorre il weekend con il papà, starà con il padre: Per_1
4.2.1 il mercoledì dall'uscita da scuola e riaccompagnamento giovedì al mattino a scuola;
4.2.2 il venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 19,30 della domenica, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
4.3 il minore trascorrerà i weekend alternativamente con la madre o con il padre secondo calendario e orari sopra riportati. Il figlio minore trascorrerà i giorni di Natale, Pasqua e Capodanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori, ed ad anni alterni trascorrerà con un o con l'altro genitore i periodi dal 26 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
4.4 le festività e i ponti scolastici, così come il giorno del compleanno di saranno alternati tra i genitori, compatibilmente agli impegni Per_1 lavorativi degli stessi;
4.5 nel giorno del compleanno di e altre festività i genitori si danno la reciproca disponibilità a Per_1 consentire al genitore non collocatario di incontrare il figlio per gli auguri e la consegna dei regali;
5) nel periodo estivo trascorrerà con ciascuno dei genitori 15 giorni anche non consecutivi. I genitori si impegnano a comunicare il Per_1 periodo delle vacanze estive entro il 20 maggio di ogni anno. Per il restante periodo estivo verrà rispettato il calendario ordinario di cui al precedente punto 4);
6) il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 350,00 da CP_1 Pt_1 corrisponde rno 5 di ogni mese, e annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative, purché concordate e/o necessitate e comunque documentate, così come da protocollo di intesa avvocati-magistrati. I versamenti saranno effettuati sul conto corrente n. 000003874843 intestato alla sola signora;
Pt_1
7) la madre continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico relativo al figlio;
8) il signor si impegna a trasferire entro il 31 dicembre 2024 sul proprio conto corrente personale il finanziamento relativo CP_1 all'autovettura di proprietà esclusiva ad oggi addebitato sul conto corrente n. 000004227976 intestato ad entrambi i coniugi. All'esito di tale trasferimento, i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato con ripartizione dell'eventuale saldo attivo al 50%;
9) i coniugi si rilascino sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto per sé e per il figlio minore;
10) ogni bene attualmente intestato in via esclusiva a ciascun coniuge rimarrà di sua esclusiva proprietà;
11) i coniugi di danno reciprocamente atto di avere regolato separatamente ogni altro rapporto di natura patrimoniale tra loro intercorrente e che nulla più hanno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. e Parte_1 [...] anno contratto matrimonio concordatario ad Asti in data nei CP_1 degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 94, Parte II, Serie A, Anno 2008), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (30/12/2015). Persona_1
Come riportato, dopo un primo periodo di unione felice sono sorti contrasti insanabili, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
d'altronde il sig. ha già da tempo lasciato la casa coniugale Controparte_1 trasferendo altrove la propria residenza. I coniugi non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare. Le Parti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare. Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di e Parte_1 Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Asti di provvedere alle incombenze di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 29.10.2025
IL PRESIDENTE est. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. nel provvedimento