CASS
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2025, n. 18798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18798 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da CA AM - Presidente - Sent. n. sez. 787/2025 ALDO ACETO - Relatore - CC - 15/05/2025 LO IO CC R.G.N. 11868/2025 LB AN SE EL ha pronunciato la seguente sul procedimento iscritto d’ufficio per la correzione dell’errore materiale contenuto nel ruolo di udienza relativo al ricorso n. 34737/2024 proposto da IA RI nato a [...] il [...] ed erroneamente iscritto a carico di IA NI, nato a [...] il [...]; Udita la relazione svolta dal Consigliere LD TO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini che ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore; dato atto che il difensore, al quale è stato dato avviso dell’odierna udienza, non fatto pervenire alcuna richiesta o memoria. Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale ha pronunciato, rigettandoli, sui ricorsi congiunti proposti, con unico atto a firma del comune difensore, da IA RI, nato a [...] il [...], e DI NT, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 19/03/2014 della Corte di appello di Roma, ed iscritti al numero 34737/2024 del registro generale di questa Corte;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18798 Anno 2025 Presidente: AM CA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 15/05/2025 2 in sede di iscrizione a ruolo dei ricorsi, è stato erroneamente indicato quale ricorrente IA NI, nato a [...] il [...]; si tratta di evidente errore materiale cui si deve rimediare provvedendo alla corretta iscrizione a ruolo del nome di IA RI, nato a Velletri il [...], in [...], nato a [...] il [...]; sicché, in corrispondenza del numero di registro generale penale n. 34737/2024, in luogo di IA NI, nato a [...] il [...], deve intendersi iscritto e conseguentemente leggersi il nome di IA RI, nato a [...] il [...] il cui difensore di fiducia è stato correttamente avvisato della celebrazione dell’udienza quale sottoscrittore del ricorso presentato nell’interesse del suo effettivo assistito;
ed invero, al difensore di fiducia, unico sottoscrittore dei ricorsi congiuntamente proposti da IA NI e DI NT, è stato dato tempestivo avviso dell'udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 610, comma quinto, cod. proc. pen., con l’indicazione del numero di registro generale del procedimento, il nominativo del secondo imputato (DI NT) e la data dell’udienza stessa (20 febbraio 2025), tutte indicazioni in presenza delle quali è priva di rilievo la circostanza dell’erronea indicazione del nominativo di uno dei due ricorrenti, non integrando tale errore alcuna delle tassative nullità previste dalla legge (Sez. 2, n. 32880 del 04/07/2012, Bontempo, Rv. 252936 - 01); Pertanto, il ruolo di pubblica udienza relativo al procedimento penale n. 34737/2024 deve essere corretto nel senso che, in luogo di IA NI, nato a [...] il [...], deve intendersi iscritto e deve leggersi il nome di IA RI, nato a [...] il [...]. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza relativo al ricorso n. 34737/2024, nel senso che, ove è scritto "IA NI nato a [...] il [...]" deve leggersi "IA RI nato a [...] il [...]”. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il 15/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD TO UC RA 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini che ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore; dato atto che il difensore, al quale è stato dato avviso dell’odierna udienza, non fatto pervenire alcuna richiesta o memoria. Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale ha pronunciato, rigettandoli, sui ricorsi congiunti proposti, con unico atto a firma del comune difensore, da IA RI, nato a [...] il [...], e DI NT, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 19/03/2014 della Corte di appello di Roma, ed iscritti al numero 34737/2024 del registro generale di questa Corte;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18798 Anno 2025 Presidente: AM CA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 15/05/2025 2 in sede di iscrizione a ruolo dei ricorsi, è stato erroneamente indicato quale ricorrente IA NI, nato a [...] il [...]; si tratta di evidente errore materiale cui si deve rimediare provvedendo alla corretta iscrizione a ruolo del nome di IA RI, nato a Velletri il [...], in [...], nato a [...] il [...]; sicché, in corrispondenza del numero di registro generale penale n. 34737/2024, in luogo di IA NI, nato a [...] il [...], deve intendersi iscritto e conseguentemente leggersi il nome di IA RI, nato a [...] il [...] il cui difensore di fiducia è stato correttamente avvisato della celebrazione dell’udienza quale sottoscrittore del ricorso presentato nell’interesse del suo effettivo assistito;
ed invero, al difensore di fiducia, unico sottoscrittore dei ricorsi congiuntamente proposti da IA NI e DI NT, è stato dato tempestivo avviso dell'udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 610, comma quinto, cod. proc. pen., con l’indicazione del numero di registro generale del procedimento, il nominativo del secondo imputato (DI NT) e la data dell’udienza stessa (20 febbraio 2025), tutte indicazioni in presenza delle quali è priva di rilievo la circostanza dell’erronea indicazione del nominativo di uno dei due ricorrenti, non integrando tale errore alcuna delle tassative nullità previste dalla legge (Sez. 2, n. 32880 del 04/07/2012, Bontempo, Rv. 252936 - 01); Pertanto, il ruolo di pubblica udienza relativo al procedimento penale n. 34737/2024 deve essere corretto nel senso che, in luogo di IA NI, nato a [...] il [...], deve intendersi iscritto e deve leggersi il nome di IA RI, nato a [...] il [...]. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza relativo al ricorso n. 34737/2024, nel senso che, ove è scritto "IA NI nato a [...] il [...]" deve leggersi "IA RI nato a [...] il [...]”. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il 15/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD TO UC RA 3