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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/10/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 507/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 507/2023, trattata all'udienza del 1.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le istanze, gli argomenti a difesa e le conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 507/2023, posta in deliberazione tra
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Alatri, via Belgio 12, presso lo studio dell'avv. MARUCCI BRUNO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (artropatia ginocchio bilaterale con meniscopatia) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 10%, da unificarsi ad un pregresso danno biologico di cui la stessa risulta portatrice in misura pari al 10% e, per l'effetto, condannare l alla erogazione delle CP_1 prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto dal 01.01.1987 al 31.12.2020 attività di coltivazione dei fondi e di allevamento bestiame;
- nella coltivazione del terreno la ricorrente provvedeva alla lavorazione della terra con macchine agricole (trattori, motozappe e decespugliatori), ovvero mediante l'utilizzo di arnesi manuali quali zappe;
si è dedicata alla cura di un uliveto di un ettaro con circa 200 piante di ulivo, provvedendo alla potatura delle piante e alla raccolta dei residui della potatura, alla raccolta delle olive a terra o sui teli, mettendole successivamente in sacchi e/o cassette, per trasportarle al frantoio;
- nell'allevamento di animali quali vitelli, maiali, galline e conigli, la ricorrente ha sempre provveduto a condurre il bestiame al pascolo, alla pulizia delle stalle nonché all'alimentazione degli animali;
- tali attività, in particolare modo la piantumazione, la coltivazione e la raccolta degli ortaggi (patate, pomodori, insalate, zucchine, melanzane e peperoni), così come le attività connesse all'allevamento del bestiame comportano l'assunzione di posture incongrue, in particolare restando per ore piegata sulle ginocchia, dettagliatamente descritti nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività la malattia professionale “artropatia ginocchio bilaterale con meniscopatia”;
- di aver presentato all' in data 02.10.2020 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che veniva rigettato dall' . CP_1 In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 10% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo beneficio economico, con unificazione al pregresso danno biologico già riconosciuto in misura pari al 10% per “Accreditabile sindrome algo-disfunzionale rachide cervicale”.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate, anche in considerazione dell'età (57 anni), e quindi della precocità nella manifestazione della patologia, della tipologia di esposizione (assenza di una documentazione probante l'effettiva e concreta esposizione a rischio IDONEO per il ginocchio in lavorazione abituale e sistematica).”
Delegata l'istruttoria al G.O.P. Dott.ssa Zaira Novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso dell'udienza del 1.10.25, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò premesso, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che la ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste ha riferito: “Conosco la Testimone_1 ricorrente dal 1990-91 perché siamo vicini di casa, da sempre la vedevo lavorare sul campo dalle ore 6-6:30 del mattino quando io e mia moglie uscivamo per andare a lavorare a Roma. Aveva piante di olive, oltre 200, ed anche animali;
l'ho vista usare zappa, vanga, decespugliatore. Ho visto coltivare l'orto, anche fieno, si occupava anche della raccolta del fieno con il trattore, lo faceva anche sul mio campo, che sono 10.000 metri. Aveva le mucche ed i vitelli, l'ho vista accudire il bestiame e che andava all'interno della stalla. Lei si faceva aiutare principalmente dalla suocera che poi è morta, poi per un periodo ha avuto problemi di deambulazione e alla schiena ed è stata aiutata dal marito. ADR Avv. Marucci: “Tutti gli anni si è sempre occupata della raccolta delle olive”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste
[...]
che ha confermato: “Conosco la ricorrente perché Tes_2 siamo confinanti e la conosco dal 1991, io l'ho vista sempre nei suoi terreni tutti i giorni a lavorare e ad accudire gli animali. Coltivava prodotti dell'orto, anche il fieno, l'ho vista utilizzare strumenti contadini quali zappe e decespugliatori, l'ho vista anche sul trattore. Ha anche delle piante di olivo, l'ho vista raccogliere le olive. Ha galline, vitelli e maiali”.
All'esito della prova testimoniale, il CTU Dr.
[...] oncludeva il suo elaborato accertando che: “Quanto Per_1 sopra riportato ci porta a ritenere il nesso di (con) causa tra l'attività lavorativa (gravosa) svolta dalla perizianda e l'insorgenza della patologia denunciata. Sulla scorta del materiale cartaceo clinico e documentale in atti ed alla luce del soddisfacimento del richiamato rapporto di (con) causalità, dello stato anteriore e dell'attuale evidenza clinica, così discriminiamo il caso in questione: > la valutazione in ambito in tema di CP_1 danno biologico riferibile alle Tabelle del Decreto n°38 del 12 luglio 2000 relativamente alla “Artropatia ginocchio bilaterale con meniscopatia” è valutabile complessivamente nella percentuale del 4 % (quattro per cento) a far tempo dalla data di presentazione della denuncia di malattia professionale (02/12/2020) che in riunione con il grado di menomazione in precedenza riconosciuto alla medesima (pari al 10 % per “Dolore e disfunzionalità del rachide in toto”), applicando il tasso riduzionistico porta ad una percentuale di menomazione complessiva pari al 13 (tredici) %”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro lo stesso ribadiva le proprie conclusioni anche in replica alle osservazioni presentate dal CTP dell' CP_1
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha accertato la natura professionale della patologia lamentata. Parte ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 4% e che, unificata al pregresso danno biologico applicando il tasso riduzionistico, porta ad un danno complessivo pari al 13%. Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e devono essere compensate per la metà stante il minor danno biologico riconosciuto in capo alla parte ricorrente e la parte non compensata è poste in capo all' e liquidata rispettivamente in base alla CP_1 complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate. Le spese di CTU sono poste in capo all e liquidate tenuto conto della CP_1 completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Parte_1 CP_1
16/02/2023, nella causa iscritta al n. 507/2023 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la natura professionale della malattia contratta dalla ricorrente (“Artropatia ginocchio bilaterale con meniscopatia”) e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica pari al 4% e che, unificata al pregresso danno biologico già riconosciuto dall' determina una menomazione CP_1 complessiva della integrità psico-fisica pari al 13% a decorrere dalla domanda amministrativa;
b) dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' ad erogare la prestazione con decorrenza dalla CP_1 domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Compensa le spese di lite per la metà e condanna l' al CP_1 pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 non compensate, che si liquidano in euro 900,00, (oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore del dott. che si liquidano in euro Persona_1
580,00, oltre accessori. Frosinone, 2.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 507/2023, trattata all'udienza del 1.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte contenti le istanze, gli argomenti a difesa e le conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 507/2023, posta in deliberazione tra
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Alatri, via Belgio 12, presso lo studio dell'avv. MARUCCI BRUNO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (artropatia ginocchio bilaterale con meniscopatia) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 10%, da unificarsi ad un pregresso danno biologico di cui la stessa risulta portatrice in misura pari al 10% e, per l'effetto, condannare l alla erogazione delle CP_1 prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto dal 01.01.1987 al 31.12.2020 attività di coltivazione dei fondi e di allevamento bestiame;
- nella coltivazione del terreno la ricorrente provvedeva alla lavorazione della terra con macchine agricole (trattori, motozappe e decespugliatori), ovvero mediante l'utilizzo di arnesi manuali quali zappe;
si è dedicata alla cura di un uliveto di un ettaro con circa 200 piante di ulivo, provvedendo alla potatura delle piante e alla raccolta dei residui della potatura, alla raccolta delle olive a terra o sui teli, mettendole successivamente in sacchi e/o cassette, per trasportarle al frantoio;
- nell'allevamento di animali quali vitelli, maiali, galline e conigli, la ricorrente ha sempre provveduto a condurre il bestiame al pascolo, alla pulizia delle stalle nonché all'alimentazione degli animali;
- tali attività, in particolare modo la piantumazione, la coltivazione e la raccolta degli ortaggi (patate, pomodori, insalate, zucchine, melanzane e peperoni), così come le attività connesse all'allevamento del bestiame comportano l'assunzione di posture incongrue, in particolare restando per ore piegata sulle ginocchia, dettagliatamente descritti nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività la malattia professionale “artropatia ginocchio bilaterale con meniscopatia”;
- di aver presentato all' in data 02.10.2020 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l' ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che veniva rigettato dall' . CP_1 In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 10% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell' al CP_1 relativo beneficio economico, con unificazione al pregresso danno biologico già riconosciuto in misura pari al 10% per “Accreditabile sindrome algo-disfunzionale rachide cervicale”.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate, anche in considerazione dell'età (57 anni), e quindi della precocità nella manifestazione della patologia, della tipologia di esposizione (assenza di una documentazione probante l'effettiva e concreta esposizione a rischio IDONEO per il ginocchio in lavorazione abituale e sistematica).”
Delegata l'istruttoria al G.O.P. Dott.ssa Zaira Novella, esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso dell'udienza del 1.10.25, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò premesso, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che la ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste ha riferito: “Conosco la Testimone_1 ricorrente dal 1990-91 perché siamo vicini di casa, da sempre la vedevo lavorare sul campo dalle ore 6-6:30 del mattino quando io e mia moglie uscivamo per andare a lavorare a Roma. Aveva piante di olive, oltre 200, ed anche animali;
l'ho vista usare zappa, vanga, decespugliatore. Ho visto coltivare l'orto, anche fieno, si occupava anche della raccolta del fieno con il trattore, lo faceva anche sul mio campo, che sono 10.000 metri. Aveva le mucche ed i vitelli, l'ho vista accudire il bestiame e che andava all'interno della stalla. Lei si faceva aiutare principalmente dalla suocera che poi è morta, poi per un periodo ha avuto problemi di deambulazione e alla schiena ed è stata aiutata dal marito. ADR Avv. Marucci: “Tutti gli anni si è sempre occupata della raccolta delle olive”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste
[...]
che ha confermato: “Conosco la ricorrente perché Tes_2 siamo confinanti e la conosco dal 1991, io l'ho vista sempre nei suoi terreni tutti i giorni a lavorare e ad accudire gli animali. Coltivava prodotti dell'orto, anche il fieno, l'ho vista utilizzare strumenti contadini quali zappe e decespugliatori, l'ho vista anche sul trattore. Ha anche delle piante di olivo, l'ho vista raccogliere le olive. Ha galline, vitelli e maiali”.
All'esito della prova testimoniale, il CTU Dr.
[...] oncludeva il suo elaborato accertando che: “Quanto Per_1 sopra riportato ci porta a ritenere il nesso di (con) causa tra l'attività lavorativa (gravosa) svolta dalla perizianda e l'insorgenza della patologia denunciata. Sulla scorta del materiale cartaceo clinico e documentale in atti ed alla luce del soddisfacimento del richiamato rapporto di (con) causalità, dello stato anteriore e dell'attuale evidenza clinica, così discriminiamo il caso in questione: > la valutazione in ambito in tema di CP_1 danno biologico riferibile alle Tabelle del Decreto n°38 del 12 luglio 2000 relativamente alla “Artropatia ginocchio bilaterale con meniscopatia” è valutabile complessivamente nella percentuale del 4 % (quattro per cento) a far tempo dalla data di presentazione della denuncia di malattia professionale (02/12/2020) che in riunione con il grado di menomazione in precedenza riconosciuto alla medesima (pari al 10 % per “Dolore e disfunzionalità del rachide in toto”), applicando il tasso riduzionistico porta ad una percentuale di menomazione complessiva pari al 13 (tredici) %”.
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro lo stesso ribadiva le proprie conclusioni anche in replica alle osservazioni presentate dal CTP dell' CP_1
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha accertato la natura professionale della patologia lamentata. Parte ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 4% e che, unificata al pregresso danno biologico applicando il tasso riduzionistico, porta ad un danno complessivo pari al 13%. Le spese di lite, come di norma, seguono la soccombenza e devono essere compensate per la metà stante il minor danno biologico riconosciuto in capo alla parte ricorrente e la parte non compensata è poste in capo all' e liquidata rispettivamente in base alla CP_1 complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate. Le spese di CTU sono poste in capo all e liquidate tenuto conto della CP_1 completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Parte_1 CP_1
16/02/2023, nella causa iscritta al n. 507/2023 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la natura professionale della malattia contratta dalla ricorrente (“Artropatia ginocchio bilaterale con meniscopatia”) e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica pari al 4% e che, unificata al pregresso danno biologico già riconosciuto dall' determina una menomazione CP_1 complessiva della integrità psico-fisica pari al 13% a decorrere dalla domanda amministrativa;
b) dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' ad erogare la prestazione con decorrenza dalla CP_1 domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Compensa le spese di lite per la metà e condanna l' al CP_1 pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 non compensate, che si liquidano in euro 900,00, (oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore del dott. che si liquidano in euro Persona_1
580,00, oltre accessori. Frosinone, 2.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore