Art. 10.
Nella relazione al bilancio di esercizio gli amministratori debbono annualmente indicare per quali beni tuttora in patrimonio e' stata eseguita in passato rivalutazione monetaria, in base alla presente o a precedenti leggi, e per quale ammontare, e parimenti per quali beni tuttora in patrimonio e' stato derogato in passato ai criteri legali di valutazione in base all' articolo 2425, terzo comma, del codice civile , e per quale ammontare.
In caso di violazione, gli amministratori sono puniti con le pene previste dall'articolo 7.
Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983.
Nella relazione al bilancio di esercizio gli amministratori debbono annualmente indicare per quali beni tuttora in patrimonio e' stata eseguita in passato rivalutazione monetaria, in base alla presente o a precedenti leggi, e per quale ammontare, e parimenti per quali beni tuttora in patrimonio e' stato derogato in passato ai criteri legali di valutazione in base all' articolo 2425, terzo comma, del codice civile , e per quale ammontare.
In caso di violazione, gli amministratori sono puniti con le pene previste dall'articolo 7.
Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983.