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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 192/2021 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliata in VIALE SCALA C.F._1
GRECA n. 67/B, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. ANGELA MAIELI (c.f. , che la rappresenta e difende per C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
contro
, c.f. Controparte_1
, con sede in Floridia alla Via Milano n. 21, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA NICOLA COVIELLO n. 25, CATANIA, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI FERRAU' (c.f. ), che la rappr. e dif. per C.F._3 procura in atti
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo ha esposto: Parte_1
• di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_1
con sede in Floridia nella Via Milano 21, c.f.
[...]
, con contratto di lavoro a tempo determinato e P.IVA_1 parziale orizzontale, dal 5-7-2019 al 4-8-2019, prorogato: sino al 31-10-2019; 31-1-2020 al 31-7-2020; inquadrata nel VII livello del CCNL Istituzioni Socio Assistenziali, con la qualifica di operaia addetta ai servizi di igiene pulizia;
• che in data 24-3-2020 la ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in quanto sin dall'inizio del rapporto di lavoro è stata retribuita con modesti acconti ed in ritardo;
• che per ottenere il pagamento delle retribuzioni dovutele relative ai mesi da Agosto 2019 a Marzo 2020 per complessivi
€ 2315,14 al lordo, la ricorrente ha dovuto proporre ricorso per decreto ingiuntivo, iscritto al n. 941/2020, e intraprendere l'esecuzione forzata presso terzi che le ha consentito di riscuotere dopo molti mesi il suo credito;
• che la ricorrente è però ancora creditrice della associazione datrice di lavoro di ulteriori somme a titolo di differenze retributive in quanto ha prestato attività lavorativa oltre l'orario di lavoro di cui al contratto ed ha ricevuto una retribuzione non conforme alla previsione del CCNL applicabile e inferiore ai minimi ai sensi dell'art. 36 Cost. ;
• che in particolare il rapporto di lavoro si è svolto con le seguenti modalità: era articolato su turni aventi la seguente durata: dalle 7:00 alle 14:00 – dalle 14:00 alle 22:00 - dalle 22:00 alle 7:00, e la ricorrente e le altre dipendenti seguivano i detti turni in rotazione;
• che durante il rapporto di lavoro, proseguito senza interruzioni dal 5-7-2019 alla data delle dimissioni (24-3-2020), la
2 ricorrente non ha goduto di ferie, permessi, compenso per lavoro notturno e straordinario;
• che la lavoratrice ha percepito una retribuzione inadeguata rispetto il lavoro effettivamente espletato;
• che il credito della lavoratrice è così distinto: - retribuzione di Marzo 2020 (€ 555,00); - lavoro straordinario e notturno, come da prospetto riepilogativo allegato, € 4625,00; - 13^ mensilità, ferie non godute e permessi non goduti € 339,04; - TFR (differenza dovuta in relazione al lavoro effettivamente svolto) € 725,00; complessivamente il credito della lavoratrice è pari ad € 5.689,04, come si evince dai conteggi redatti dalla perizia allegata al ricorso;
• che a ciò va aggiunto il risarcimento del danno subito dalla ricorrente che ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa a seguito dell'inadempimento della associazione che l'ha retribuita, peraltro in modo insufficiente, solo dopo la proposizione dell'azione legale;
• che, infatti, il contratto avrebbe infatti avuto regolare scadenza in data 31-7-2020, sicché il danno subito può quantificarsi in € 4800,00 pari alla retribuzione mensile spettante alla ricorrente (€ 1200,00) moltiplicata per quattro mesi e cioè la retribuzione che il dipendente avrebbe percepito qualora il contratto fosse giunto alla sua scadenza contrattuale.
ha, pertanto, concluso chiedendo: << 1)Ritenere e Parte_1 dichiarare che ha svolto lavoro straordinario e notturno, Parte_1 oltre la previsione del contratto di lavoro, articolato in turni dalle 7:00 alle 14:00 – dalle 14:00 alle 22:00 - dalle 22:00 alle 7:00; 2) Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento della complessiva somma di € 10.489,04 di cui € 4625,00 per differenze retributive da Luglio 2019 a Marzo 2020; € 339,04 per 13^ mensilità, ferie non godute e permessi non goduti;
€ 725,00 per TFR;
€ 4800,00 per risarcimento danni da inadempimento della associazione, come specificato in ricorso;
3) Conseguentemente condannare la Controparte_1 con sede in Floridia nella Via Milano 21, c.f. , in persona del P.IVA_1
Presidente e l.r.., Sig. , nato a [...] il [...], Controparte_2
c.f. , al pagamento in favore della ricorrente della C.F._4 suddetta complessiva somma di € 10.489,04 o di quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia >>.
3 Si è costituita in giudizio l , Controparte_1 contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito: che la ricostruzione di parte ricorrente, così come la sua pretesa economica, è manifestamente infondata e del tutto carente di prova;
l'assoluta genericità ed inattendibilità dei rilievi contabili allegati al ricorso, posta la totale assenza di una valutazione analitica che distingua l'importo dovuto per le singole voci e per i singoli periodi, per cui tutto si conclude con una determinazione quasi “forfettaria” priva di ogni appiglio effettivo;
l'assoluta infondatezza della pretesa al paventato ulteriore danno, cagionato dall'aver rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in data 24 marzo 2020, in anticipo rispetto alla conclusione del contratto fissata al 31 luglio 2020. L'Associazione convenuta ha eccepito, anche, << la violazione degli obblighi di buona fede, diligenza e fedeltà che la ricorrente ha perpetrato in danno dell'Associazione datrice di lavoro >>, affermando che << la ricorrente ha tenuto una condotta totalmente contraria ai doveri di buona fede e correttezza verso il datore di lavoro, invitando i minori allora ospitati ( e ) volutamente e Persona_1 Persona_2 scientemente ad allontanarsi dalla struttura per non farvi più ritorno, sì causando danni non indifferenti all , dato il conseguente CP_1 azzeramento degli ospiti della struttura e la rinuncia ai relativi fondi pubblici … È di tutta evidenza che tale comportamento non può che comportare la rottura di qualsiasi rapporto fiduciario fra la lavoratrice ed il datore di lavoro. Anche a tali ragioni, pertanto, sono da imputare i ritardi con cui la dipendente ha percepito la propria retribuzione, considerati i danni di natura economica cagionati da quest'ultima al datore con la propria condotta. La violazione del dovere di fedeltà, diligenza e buona fede del dipendente, come noto, integra una giusta causa di licenziamento. Lungi dall'avanzare qualsiasi diritto al risarcimento di un presunto danno, dunque, la ricorrente appare, piuttosto, responsabile dei danni cagionati al proprio datore di lavoro con la propria condotta >>. Ciò posto, si osserva che qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato (Trib. Roma, sez. lav., 16/07/2019, n. 7118, in Redazione Giuffrè 2019); l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato deve essere
4 dimostrata da parte del lavoratore secondo i principi generali sanciti dall'art. 2697 c. c. sull'onere della prova (Trib. Roma, sez. lav., 11/04/2019, n. 3677, in Redazione Giuffrè 2019; Trib. Bari, sez. lav., 11/04/2019, n. 1678, in Redazione Giuffrè 2019); in tema di contenzioso di lavoro, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del suo diritto (Trib. Bari, sez. lav., 26/03/2019, n. 1403, in Redazione Giuffrè 2019); la sussistenza dell'elemento della subordinazione va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione (Trib. Lecce, sez. lav., 30/05/2018, n. 1874, in Redazione Giuffrè 2019). Per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - presupposto indispensabile per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso, occorreva infatti la prova rigorosa che la prestazione lavorativa fosse stata eseguita in regime di subordinazione, ovvero in stato di pieno assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, in vista delle finalità produttive perseguite
- potere che si estrinseca in specifici ordini e non in semplici direttive, che sono compatibili con il lavoro autonomo, oltre che nell'esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo sulla esecuzione dell'attività lavorativa (Trib. Roma, sez. lav., 20/02/2019, n. 1663, in Redazione Giuffrè 2019). Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato, nonché del superamento del normale orario di lavoro al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso (Trib. Genova, 03/03/2009, n. 69, in Guida al diritto 2009, 20, 89).
5 Sono, poi, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti (Trib. Velletri, sez. lav., 15/10/2020, n. 1057, in Redazione Giuffrè 2020); in merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso (Trib. Prato, sez. lav., 04/09/2020, n. 73, in Redazione Giuffrè 2020); incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale tempo supplementare, secondo il principio generale di cui all'art 2697 c.c. (Trib. Sassari, sez. lav., 27/08/2020, n. 215, in Redazione Giuffrè 2020). E' stata espletata istruttoria orale e documentale, ed è stata disposta CTU contabile. Parte ricorrente ha depositato alcuni fogli presenza da cui risulta la ripartizione dei turni e la presenza della ricorrente e delle altre dipendenti nei vai turni, e anche messaggi inviati tramite Whatsapp da
[...]
vicepresidente del Consiglio direttivo dell'Associazione, con Parte_2 cui venivano comunicati i turni da seguire, le mansioni da svolgere e il lavoro notturno. Le circostanze di cui in ricorso sono state confermate dalla teste
, ex collega di lavoro della ricorrente, la quale ha anche Testimone_1 confermato che la ricorrente non ha goduto di ferie e permessi, dichiarando che << Nessuno ne ha goduto quindi no >>; a domanda a chiarimento, ha precisato di avere << promosso e ottenuto un DI nei confronti dell'associazione ma mi hanno pagato interamente e quindi abbiamo definito tutto >>; le dichiarazioni fornite dalla teste risultano coerenti e dettagliate, anche in relazione alla documentazione in atti (in particolare, sono coerenti con i fogli presenza ei messaggi Whatsapp depositati). Le circostanze di cui in ricorso sono state confermate anche dai testi
, fratello della ricorrente, e , marito della Testimone_2 Testimone_3 ricorrente in separazione dei beni;
questi ultimi due testi godono, però, di più limitata attendibilità, attesi i rapporti personali con a ricorrente. La prova diretta articolata da parte resistente non è stata ammessa;
si osserva che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche: che sia
6 collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., 09/09/2021, n. 24377); che la prova per testi deve vertere sui nudi fatti del loro svolgimento e non sui connotati valutativi (Cass., sez. lav., 04/08/2021, n. 22254); caratteristiche assenti nelle articolazioni di cui in memoria resonsiva. E' stata disposta CTU sul seguente quesito: “considerando quale orario dell'attività lavorativa della ricorrente quello indicato alla fine pag. 1 e inizio pag. 2 del ricorso introduttivo – ovvero, articolazione su turni aventi la seguente durata: dalle 7:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00, e dalle 22:00 alle 7:00, in rotazione - calcolare quanto dovuto alla stessa per effetto dell'applicazione del CCNL di categoria e le eventuali differenze retributive rispetto quanto risultante dalle buste paga e/o da quanto risulta effettivamente corrisposto per retribuzione di Marzo 2020, lavoro straordinario e notturno,13^ mensilità, ferie non godute e permessi non goduti, TFR (differenza dovuta in relazione al lavoro effettivamente svolto), analizzando anche i conteggi allegati da parte ricorrente”; è stato nominato CTU il dott. , Dottore Commercialista. Persona_3
Per l'espletamento dell'incarico il CTU ha tenuto conto della documentazione presente nei fascicoli di parte. Allo scopo della redazione della perizia tecnica sono stati determinati i seguenti parametri sulla scorta del mandato formulato, e sulla base di quanto stabilito dal CCNL di categoria (Servizi Assistenziali UNEBA):
• periodo di tempo oggetto d'indagine (dal 5/7/2019 al 19/3/2020);
• livello di inquadramento della lavoratrice (operaia addetta ai servizi di igiene e pulizia di 7° livello);
• numero di ore di lavoro giornaliero (pari ad 7, 8 oppure 9 in base alla durata del turno di servizio rispettivamente dalle 7:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00 oppure dalle 22:00 alle 7:00);
• numero di ore di lavoro settimanale e mensile
• minimi retributivi stabiliti dal CCNL di categoria in termini mensili, giornalieri ed orari;
• voci retributive da calcolare (retribuzione ordinaria del mese di marzo 2020, tredicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti, lavoro straordinario e notturno, TFR relativo al lavoro effettivamente svolto).
7 Il periodo lavorativo è stato ricavato dagli atti di causa nei quali è indicato che la lavoratrice ha espletato la propria attività dal 5/7/2019 al 19/3/2020. Le ore settimanali svolte nelle 38 settimane comprese tra venerdì 5/7/2019 e giovedì 19/3/2020 sono state determinate in apposita tabella;
così come le ore svolte in ragione mensile. Al fine di determinare le voci retributive richieste nel mandato conferito, il CTU ha calcolato i minimi tabellari di retribuzione previsti dal CCNL di riferimento (Servizi Assistenziali UNEBA), con riferimento ad un lavoratore inquadrato al 7° livello retributivo a titolo di paga base tenendo conto delle relative variazioni succedutesi tra il 5/7/2019 ed il 19/3/2020. Tenuto conto che l'art. 50 del CCNL di categoria prevede lo svolgimento di 38 ore di lavoro settimanale e visto che, in base alla rotazione dei turni, consegue che la lavoratrice ha svolto 55, 56 o 57 ore di lavoro settimanale, al fine di calcolare quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria mensile è stato utilizzato il criterio della
“mensilizzazione”; per cui, la retribuzione ordinaria da luglio 2019 a marzo 2020 è stata calcolata per l'anno 2019 in € 6.576,60 totali e per l'anno 2020 in € 3.337,35 totali. Dai conteggi di cui in CTU la tredicesima mensilità è stata determinata in € 826,16; l'Indennità ferie non godute in € 826,16; l'Indennità permessi non goduti in € 258,18; il lavoro straordinario in € 5.438,46; ii lavoro notturno in € 932,10; il TFR in € 803,48 Tenuto conto di quanto risulta percepito, il CTU ha, quindi, sintetizzato in € 9.971,08 il residuo ancora dovuto alla lavoratrice a titolo di retribuzione ordinaria per il mese di marzo 2020, tredicesima e, indennità per ferie e permessi non goduti, lavoro straordinario, maggiorazione per lavoro notturno e TFR nel periodo compreso tra il 5/7/2019 ed il 19/3/2020. Le conclusioni di CTU appaiono condivisibili, siccome frutto di un attento studio della situazione di fatto e della corretta e ben motivata applicazione delle regole tecniche inerenti la materia in esame;
peraltro, non risultano essere state sollevate dalle parti osservazioni alla CTU nel termine concesso e, inoltre, parte ricorrente con le note di trattazione scritta ha aderito pienamente alla CTU ( ha chiesto, infatti << Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento della complessiva somma di € 9971,08 per le causali indicate in ricorso e determinate dal CTU, oltre alla somma di € 4800,00 a titolo di risarcimento danni da
8 inadempimento dell' associazione in quanto la ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa a seguito dell'inadempimento della datrice di lavoro che l'ha retribuita in modo insufficiente, solo dopo la proposizione dell'azione legale >>), mentre parte resistente non ha neanche ritenuto di depositare note. La ricorrente ha, pertanto, il diritto al pagamento Parte_1 della complessiva somma di € 9.971,08 per le causali indicate in ricorso, per come calcolato in CTU oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo. Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno proposta;
ed invero, le dimissioni per giusta causa determinano la risoluzione del rapporto e il diritto al risarcimento dei danni cagionati dagli inadempimenti imputabili al datore di lavoro (in particolare, il mancato pagamento delle retribuzioni), ma non consentono ottenere ulteriori ristori per momenti successivi, atteso che il rapporto di lavoro è definitivamente risolto per effetto della manifestazione di volontà della parte recedente. Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
tenendo conto del rigetto di parte delle domande.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 192/2021 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: condanna la al pagamento, Controparte_1 in favore di , della somma di € 9.971,08, oltre gli Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
condanna la al rimborso in CP_1 CP_1 CP_1 favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma di € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %; pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1 convenuta. Siracusa, 29/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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