Sentenza 20 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2018, n. 57702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57702 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2018 |
Testo completo
eguente SENreN7A sui ricorsi proposti da: NA TU nato a [...] il [...] IT ZO nato a [...]( AUSTRALIA) il 15/07/1964 avverso la sentenza del 23/11/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo quale giudice del rinvio disposto da questa Corte ha rideterminato la pena inflitta agli imputati (diminuendola da anni uno e mesi due di reclusione, previo riconoscimento della continuazione tra i reati a mesi otto di arresto ed euro 22.000 di ammenda). L'annullamento della pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Messina il 6.11.2015 nei confronti di IN LL e CU IN, con la quale era stata confermata la condanna dei medesimi per i reati: a) di cui agli artt. 44, co. 1 lett. c) d.p.r. 380/2001 e 110 cod. pen.; b) di cui agli artt.110 cod. pen. e 181, co.
1-bis d.lgs. n. 42/2004; c) di cui agli artt. 110 cod. pen. e 93, 94 e 95 d.p.r. n. 380/2001; d) di cui agli artt. 110 cod. pen. e 71 d.p.r. n. 380/2001, è stato disposto per effetto della sentenza n. 56 del 23.3.2016 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 181, co.
1-bis d.lgs. n. 42/2004, nella parte in cui stabilisce, nel caso di opere eseguite su beni paesaggistici vincolati in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, un trattamento sanzionatorio deteriore (reclusione da uno a quattro anni) rispetto a quello previsto per identiche condotte poste in essere su beni paesaggistici vincolati ex lege.
2. Avverso la decisione del giudice del rinvio ricorrono per la sua cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore avv. Giambattista Di Blasi, articolando un unico motivo, con il quale ci si duole della violazione dell'art. 157 cod. pen. e del vizio della motivazione. Osserva l'esponente che la Corte di Appello di Reggio Calabria non ha ritenuto i reati prescritti perché il relativo termine sarebbe stato interrotto solo dalla sentenza di primo grado. Ma tale giudizio contrasta con quello pronunciato nei confronti della coimputata in altro procedimento IN UR, secondo il quale la cessazione della continuazione dei reati era avvenuta in epoca anteriore alla pronuncia sicchè i reati risultavano prescritti. Aggiunge l'esponente che la prescrizione doveva farsi decorrere per lo meno dalla data dell'ordinanza di demolizione n. 59/11 emessa dal Comune di Lipari il 18.11.2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono inammissibili.
3.1. Con la sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte venne esaminato anche il motivo di ricorso che lamentava la mancata declaratoria di estinzione dei reati da parte della Corte di Appello di Messina;
alla quale si imputava di aver errato nell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, fissato in quello di emissione della pronuncia di primo grado perché non risultava che l'opera fosse stata completata o demolita prima di tale data.Questa Corte ha ritenuto il motivo infondato, in particolare rigettando la prospettazione dei ricorrenti di un dies a quo decorrente dalla data di emissione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo. La questione è stata quindi definitivamente giudicata e non è ammessa la sua riproposizione in occasione del ricorso avverso la pronuncia del giudice del rinvio;
la quale è stata preceduta dalla esplicita dichiarazione di irrevocabilità della affermazione di responsabilità ed ha svolto il solo compito di provvedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio reso necessario dalla menzionata decisione della Corte costituzionale. Vale rammentare che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016 - dep. 01/02/2016, Serafino, Rv. 265792) e di riproporre questioni sulle quali si è già formato il giudicato. Solo ove successivamente al giudizio di rinvio sia intervenuta una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice contestata che abbia determinato la modifica del regime sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato si è riconosciuta la possibilità di far valere, o di rilevare di ufficio, nel successivo giudizio di cassazione in cui sia impugnata la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio, l'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento (cfr. Sez. 4, n. 12640 del 06/02/2018 - dep. 19/03/2018, Gravagno, Rv. 272244). Ne consegue che il motivo proposto con i ricorsi non è consentito nel presente giudizio di legittimità.
3.2. Ma la Corte di Appello di Reggio Calabria è incorsa in un errore materiale. Infatti, pur essendo consapevole di dover rideterminare la pena in quanto il fatto già qualificato come reato ai sensi dell'art. 181, co.
1-bis d.lgs. n. 42/2004 è stato ritenuto illecito amministrativo, ha indicato l'aumento della pena base (disposta per il reato sub A) come inflitto per tutti i restanti reati e quindi anche per il fatto sub B). Risulta palese che la Corte di Appello è incorsa in un mero errore materiale facendo menzione anche del reato sub B). Infatti per questo la pena prevista era quella della reclusione;
il che lo rendeva il reato più grave da assumere a base del computo conseguente alla riconosciuta continuazione tra i reati. Invece la Corte di Appello ha indicato espressamente in quello sub A) il reato più grave ed ha inflitto solo le pene caratteristiche delle contravvenzioni;
peraltro in misura che lascia chiaramente intendere come si sia voluto infliggere un mese di arresto e 500 euro di ammenda per i due reati da considerare. Tale errore per definizione non determina l'annullamento della decisione;
con la conseguenza che non è possibile fare applicazione dell'art. 620, co. 1 lett. I) cod. proc. pen. E non può essere emendato da questa Corte ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen. perché i ricorsi sono inammissibili. Alla emenda della motivazione si dovrà provvedere a cura del giudice che a pronunciato il provvedimento da correggere.
4. Segue alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/9/2018. Il Con gli re estensore Il Presidebt SalvaUo