Articolo 1 della Legge 28 ottobre 1980, n. 687
Articolo 2
Versione
31 ottobre 1980
Art. 1.
Gli atti e i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980 in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503 , del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288 , ad eccezione di quelle contenute negli articoli 8 e 10, e del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301 , restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di esecuzione ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1980
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