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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. R.G. 549/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 18.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 549/2022 R.G., avente ad oggetto “usucapione” e promossa da: nato a [...] l'[...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Scarpello ed elettivamente domiciliato come in atti
- Attore - CONTRO
(C.F.: , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
(C.F.: nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._3
(C.F.: ) nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._4
(C.F.: nato a [...] il [...]; Parte_4 C.F._3
C.F.: ) nato a [...] il [...]; Parte_5 C.F._5
(C.F.: ) nato a [...] l'[...]; Parte_6 C.F._6
(C.F.: ) nata a [...] il [...]; Parte_7 C.F._7
(C.F.: ) nata in [...] il [...]; Parte_8 C.F._8
(C.F.: nata a [...] all' Ionio il 28.11.1973; Parte_9 C.F._9
(C.F.: ) nata a [...] il [...]; Parte_10 C.F._10
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_11 C.F._11 30.04.1944;
(C.F.: ) nata a [...] il [...]; Parte_12 C.F._12
(C.F.: nato a [...] il [...]; Parte_13 C.F._13
(C.F.: ) nata a [...] l'[...]; Parte_14 C.F._14
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_15 C.F._15 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Teresa Serra ed elettivamente domiciliati come in atti.
- Convenuti -
(C.F.: nata il [...] a [...]; Controparte_2 C.F._16
(C.F.: ) nata il [...] a [...]; CP_3 C.F._17
(C.F.: nata il [...] a [...] Parte_16 C.F._18 tutti quali eredi del de cuius (C.F. , deceduto Persona_1 C.F._19 nelle more del presente giudizio nel quale risultava costituito tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Teresa Serra ed elettivamente domiciliati come in atti.
- Interventori volontari - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1 Parte_5 Parte_6
, , , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 , , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
, deducendo:
[...]
- di possedere pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, da tempo remotissimo e, comunque, da oltre venti anni un'unità immobiliare sita nel Comune di Scala Coeli (CS) località Via Alcide De Gasperi snc censito al NCEU di detto Comune al foglio di mappa n. 5 particella n. 378, subalterno n. 1;
- che gli intestatari di tale abitazione, in comunione e pro-diviso, ( , Controparte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, e ) non si erano mai interessati in
[...] Parte_14 Parte_15 alcun modo della citata abitazione né avevano mai contestato il possesso da parte del Serra;
- di aver stabilito la propria residenza e quella del proprio nucleo familiare nella menzionata abitazione posseduta da oltre venti anni;
- di aver posseduto l'immobile in via esclusiva ed “uti dominus” in maniera piena ed esclusiva come si compete al legittimo proprietario;
- di aver realizzato tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria resesi necessarie nel corso degli anni;
- che la predetta abitazione era da considerarsi animo e corpo, cosa propria, da tempo ultraventennale, tant'è che, detta unità immobiliare - oggetto di usucapione - veniva da sempre identificata dagli abitanti della zona col nome e cognome del Serra, unico possessore di fatto di quel luogo ove vive abitualmente;
- di aver maturato legittimamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., in conseguenza di tale indisturbato possesso ultraventennale, il diritto di sentire dichiarare in suo favore ed in danno dei convenuti l'acquisto per usucapione dell'unità immobiliare sita nel Comune di Scala Coeli (CS), Via Alcide De Gasperi snc, censito al NCEU di detto Comune al foglio di mappa n. 5 particella n. 378, subalterno n.1;
- di aver esperito in data 24.02.2022, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) DICHIARARE Parte_1 avvenuto, in favore dell'attore sig. l'acquisto per usucapione dell'unità Parte_1 immobiliare sita nel Comune di Scala Coeli (CS) località Via Alcide De Gasperi snc censito al NCEU di detto Comune al foglio di mappa n. 5 particella n. 378, subalterno n.1 per avere costui mantenuto il possesso di detta abitazione in modo continuato, pacifico e ininterrotto da oltre 20 anni;
b) ORDINARE al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cosenza e a tutti gli altri Uffici competenti di procedere alle necessarie annotazioni, trascrizioni e volture con esonero per gli stessi da ogni responsabilità; c) MUNIRE l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge;
d) COMPENSARE le spese del presente giudizio interamente tra le parti, oppure condannare i convenuti in solido in caso di opposizione”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.05.2022 si sono costituiti in giudizio
, , , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
e , deducendo di essere cointestatari dell'immobile sito Parte_14 Parte_15 nel Comune di Scala Coeli (CS), ubicato al primo piano in località Via Alcide De Gasperi snc censito al NCEU di detto Comune al foglio di mappa n. 5 particella n. 378, subalterno n.1, attualmente in comunione e pro-diviso, confermando in ogni sua parte quanto asserito dal Serra ed aderendo alla istanza di accoglimento della domanda di usucapione, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite. Con atto di intervento volontario del 25.01.2023 si sono costituiti nel presente giudizio , e , quali eredi di , Controparte_2 CP_3 Parte_16 Persona_1 convenuto già costituito e deceduto nelle more del giudizio, aderendo anch'essi alla domanda attorea di usucapione con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite. Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. la causa è stata istruita con l'escussione del teste e con l'assunzione dell'interrogatorio formale della Testimone_1 sola attesa la rinuncia del legale di parte attrice all'interrogatorio Parte_10 chiesto ed ammesso della nonché all'escussione dell'altro teste, Parte_12 [...]
. Tes_2
Successivamente, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissando all'uopo per la discussione l'udienza del 18.12.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c..
2. In rito In via preliminare, attesa la modalità di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, (effettuata nel domicilio eletto dagli odierni convenuti presso il legale munito di procura per il procedimento di mediazione) appaiono opportune alcune considerazioni in materia di notificazioni. È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui ricorre nullità della notificazione ogniqualvolta essa avviene mediante la consegna di copia a persona che, nonostante la violazione delle disposizioni a tal riguardo previste, ha comunque un qualche riferimento con il vero destinatario della notificazione medesima. Viceversa, il vizio di notificazione diviene insanabile, ricorrendo l'ipotesi dell'inesistenza, quando la notifica viene eseguita presso persona che non è in alcun modo e per nessuna via riconducibile al soggetto passivo della notificazione. Appare configurabile nella fattispecie in esame la sussistenza di quel collegamento richiamato dalla giurisprudenza che si ha da quando la conoscenza dell'atto oggetto di notifica è ipotizzatile come potenziale sviluppo dell'attività irritualmente posta in essere dal notificante, e non è, invece, ascrivibile solo a fatti accidentali, operanti come accadimenti esterni ed autonomi, privi di ogni nesso con l'indicata attività (Cass. civ. SS. UU. 3075 del 2003). Ciò detto, nella specificità del caso concreto, la notifica in esame può rientrare in un'ipotesi di nullità sanata dalla costituzione in giudizio dei convenuti citati.
3. Nel merito 3.1. In primo luogo, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093 del 2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”). 3.2. Prima di esaminare la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione, giova rammentare i principi che governano la materia. Va ricordato che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. n. 8662 del 2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare. Sicché, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni. A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso. Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ex art. 2697 c.c. (Corte Appello Lecce, Sent. n. 589 del 2022). La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa. Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un peculiare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. civ. n. 20539 del 2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Cass. civ. n. 20508 del 2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, Sent. n. 3151 del 2018). Infine, va ricordato che “il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio, in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna (Cass. civ. n. 7800 del 1991; Cass. civ. n. 4414 del 1980; Cass. civ. n. 11000 del 2001; Tribunale Benevento, Sent. n.1308 del 2022). 3.3. Alla luce dei principi enunciati la domanda di accertamento della proprietà esclusiva per intervenuta usucapione con riguardo all'unità immobiliare ubicata nel comune di Scala Coeli (CS) alla Via Alcide De Gasperi snc e censita al NCEU di detto Comune al foglio di mappa n. 5 particella n. 378, subalterno n.1, non può essere accolta. Occorre precisare che la domanda attorea è diretta all'accertamento dell'usucapione della quota di comproprietà degli altri comunisti, come agevolmente risulta dalle visure in atti, con la conseguenza che i principi succintamente richiamati in tema di usucapione nel paragrafo 3.2.) vanno precisati ulteriormente. In particolare, laddove la domanda abbia ad oggetto beni in comproprietà indivisa tra chi agisce e chi resiste all'azione, come nella specie, l'usucapione è comunque possibile, tuttavia, colui che agisce ha l'onere di dimostrare il possesso esclusivo del bene. Nello specifico, secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di merito e di legittimità, in tema di comunione, il comproprietario che, come nel caso in esame, assuma di essere nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso ex art. 1164 c.c.; però, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in un modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui evidenziando in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (cfr., da ultimo, Cass, civ. Ordinanza n. 4639 del 2021, nonché, tra le altre, Cass. civ. Ordinanza n. 24781 del 2017; Cass. civ. n. 12260 del 2002). Il principio merita una precisazione. Di fatto, l'utilizzazione della cosa comune da parte di uno dei partecipanti alla comunione, anche se più intensa o diversa da quella degli altri (comportamento questo che deve presumersi compiuto per mera tolleranza degli altri partecipanti alla comunione, secondo Cass. civ. n. 12231 del 1995), rientra tra i normali poteri del comproprietario, il quale è già compossessore animo proprio ed a titolo di comproprietà. Tale circostanza, tuttavia, non vale di per sé sola ad attrarre la cosa comune o parte di essa nella sfera della disponibilità esclusiva del singolo comunista, il quale, ove intenda espandere il suo possesso in via esclusiva sul bene, pur non dovendo compiere atti di interversione del possesso, dovrebbe compiere atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo sulla cosa, animo domini e per il tempo necessario al compimento dell'usucapione, incompatibile e inconciliabile con il permanere del compossesso altrui (Cass. n. 5127 del 1999). L'esclusività del possesso, così intesa, è un connotato sia del corpus che dell'animus (Cass. civ. n. 6382 del 1999). Logico corollario dei principi richiamati è che, ai fini dell'usucapione da parte del comproprietario, non sono sufficienti il comportamento passivo o l'astensione dall'uso della cosa comune da parte degli altri comproprietari (Cass. n. 9359 del 2021; Cass. n. 1642 del 2019; Cass. n. 9556 del 2018; Cass. n. 7257 del 2015; Cass. n. 12775 del 2008; Cass. n. 9903 del 2006; Cass. n. 5226 del 2002), né il compimento di atti di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass., civ. n. 9100 del 2018; Cass. civ. n. 16841 del 2005; Cass. civ. n. 27287 del 2005). Dunque, già sul piano delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo occorrerebbe accertare la prospettazione di un esercizio del diritto esclusivo escludente il possesso degli altri comproprietari. Sul piano della prova, poi, è necessario fornire la dimostrazione di aver sottratto il bene all'uso comune ed esteso il dominio anche alle quote a lui non appartenenti per il tempo richiesto dalla legge, nonché di aver manifestato all'esterno i comportamenti tipici di chi eserciti un potere di signoria sulla cosa, estromettendo gli altri proprietari dal compossesso del bene. 3.4. Ciò posto, sul piano dell'allegazione non è stato dedotto alcun atto di estromissione degli altri coeredi dal compossesso del bene. A tal fine, infatti, l'uso di alcuni beni ad abitazione rivela solo una più intensa possibilità di godimento. Ed infatti, in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, adeguato a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, essendo necessaria invece la dimostrazione concreta del possesso esclusivo sul bene comune, apertamente antitetico e chiaramente incompatibile con il possesso altrui, e l'onere della prova grava su colui il quale invoca l'avvenuta usucapione del bene comune. La domanda formulata, già in sede di allegazione, risulta anche generica, atteso che parte attrice ha solo dedotto di possedere il bene oggetto di domanda, “pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, da tempo remotissimo e comunque da oltre venti anni”, senza precisare, poi, specifici e ben individuati atti di esercizio del possesso, collocati nel tempo e nello spazio, dai quali dedurre l'avvenuta maturazione della fattispecie acquisitiva. Non risulta chiarito, dunque, quando è iniziato il possesso utile all'usucapione, né, le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto. Sotto tale ultimo aspetto, giova osservare che il rapporto di fatto può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo - non precisata nei termini delle preclusioni assertive - sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo in ordine alla modalità di instaurazione della relazione con la cosa ed anche al dies a quo dal quale computare il tempo utile per l'usucapione. Un possesso tecnicamente inteso, in effetti, importa non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, risulta il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella propria disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una signoria esclusiva in modo inequivoco in forme corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di cui si invoca l'acquisto, non essendo contemplata nel codice alcuna una presunzione di possesso a titolo di proprietà. Quanto, poi, al contesto temporale di riferimento della maturata usucapione, la parte non può limitarsi ad asserire di possedere “da tempo immemorabile” o “da oltre vent'anni”, trattandosi di espressioni generiche che lasciano indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (v. Cass. Civ. n. 21873 del 2018 in motivazione: “L'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (..)”). Risultano, poi, non precisato l'effettivo contenuto dell'attività svolta, in quanto parte attrice ha allegato di aver “realizzato tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria resesi necessarie nel corso degli anni”, senza, tuttavia, indicare le attività oggetto della dedotta manutenzione dell'immobile compiute dal Serra. Quanto all'attività di manutenzione compiuta dall'attore viene, quindi, in rilievo il carattere generico della deduzione;
circostanza che, di fatto, elimina in radice la possibilità di accoglimento di una domanda fondata su un fatto non specificamente allegato. Peraltro, va precisato che l'attività di manutenzione, da sola considerata, non esprime l'esistenza di un possesso utile all'usucapione, non essendo incompatibile con la posizione degli altri contitolari. Ed ancora, non risulta in atti alcuna documentazione riguardo alle dedotte attività svolte sull' immobile de quo, tali da evidenziare una indiscussa, continua e piena signoria per il tempo necessario all'usucapione, né risultano prodotte prove del pagamento delle relative spese. In atti, in effetti, non è presente una produzione fotografica relativa allo stato dei luoghi, anche nel corso del tempo, tale da evidenziare il vero contenuto degli interventi compiuti dal Serra sul bene in esame. Le fotografie depositate nulla rilevano sul punto, limitandosi, peraltro, a fornire una rappresentazione solo esterna del fabbricato. La prova orale raccolta, infine, non ha fornito la dimostrazione del possesso esclusivo esercitato dall'attore escludente il compossesso degli eredi, né tantomeno ha provato l'avvenuta maturazione della fattispecie acquisitiva. Sul punto va ricordato che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (Cass. civ. Ordinanza n. 20997 del 2011). Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (Cass. civ. n. 1824 del 18.2.2000; Cass. civ. n. 22720 del 24.10.2014). In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo Cass. civ. n. 22720 del 2014). Per l'effetto, non assumono specifico rilievo locuzioni quali “ha posseduto”, “si è comportato come proprietario” od anche “ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (Cass. civ. n. 1824 del 2000). Alla luce delle considerazioni sopra espresse si comprende come la domanda, generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto da parte dell'attore continuo ed interrotto con i beni uti dominus, è anche sfornita di adeguata articolazione probatoria, idonea a fondare la decisione di accoglimento (sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, Cass. civ. 1808 del 2015; Cass. civ. 2201 del 2007; sul rilievo officioso Cass. civ. 2231 del 1980). Neanche il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti o per suggerire le opportune integrazioni o modifiche, visto che la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle carenze dell'articolazione probatoria (Cass. civ. 3280 del 2008; Cass. civ. n. 14364 del 2018). Nello specifico, il teste escusso, che ha precisato di abitare nelle vicinanze dell'immobile e di essere fratello dell'attore, in disparte ogni valutazione sull'attendibilità, ha solo confermato il contenuto di capitoli dai quali non è possibile dedurre, nonostante l'avvenuta conferma, la prova del possesso utile all'usucapione, avente i requisiti sopra analizzati, ovvero un possesso qualificato, continuo e non interrotto, corrispondente a quello del proprietario, tale da evidenziare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sui beni opposta all'inerzia del titolare [cfr. memoria dell'08.03.2024 di parte attrice: “
1. Vero è che il suddetto appartamento è stato sempre posseduto, ininterrottamente e pacificamente, da oltre 20 anni, in modo pieno ed esclusivo, e che i convenuti, di contro, si erano sempre disinteressati della suddetta unità abitativa.
2. Vero è che detta unità immobiliare è stata costruita da oltre vent'anni è sempre stata utilizzata come abitazione principale dal sig. Parte_1 abitandovi con la propria famiglia;
3. Vero è che il sig. ha sempre realizzato Parte_1 tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione di cui alla via Alcide de Gasperi.
4. Vero è che il sig. ha da sempre curato sia l'esterno della Parte_1 predetta abitazione che l'interno mediante la sostituzione degli infissi, la tinteggiatura interna ed esterna della propria porzione di fabbricato”]. Sul contenuto dei capitoli, invero, giova osservare che l'attore non ha mai dedotto l'avvenuta costruzione dell'immobile entro i limiti delle preclusioni assertive, nè alcuno dei capitoli di prova è diretto a dimostrare tale circostanza. Neppure dalle scarne allegazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta si evince alcun riferimento alla costruzione dell'immobile. L'uso dell'immobile a fini abitativi, da tempo imprecisato, non esprime univocamente la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus. In ragione delle carenze assertive riscontrate, peraltro, anche l'interrogatorio formale deferito alla convenuta non può essere valorizzato ai fini Parte_10 dell'accoglimento della domanda. D'altronde, l'avvenuto riconoscimento del mero utilizzo del bene era già contenuto nella comparsa di costituzione. Il mezzo di prova richiesto in proposito, ferma l'inidoneità a fornire alcuna prova circa valutazioni di natura giuridica, quale è quello riguardante l'esistenza di un possesso uti dominus, non elide la circostanza che anche l'ammissione del convenuto non è idonea a fondare la pronuncia di usucapione in assenza di elementi oggettivi di riscontro con riferimento sia alle modalità di tale possesso (onde verificare la corrispondenza di un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario), sia soprattutto al protrarsi ininterrotto della relazione possessoria con il bene per il tempo necessario all'usucapione. Anche il comportamento tenuto da parte convenuta, ovvero la manifestata adesione alla domanda attorea di riconoscimento dell'intervenuta usucapione dell'immobile a favore del Serra, dunque, non può operare, come innanzi evidenziato, alcun condizionamento del potere -dovere del giudice di verificare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore. In conclusione, grava sull'attore l'onere di provare un potere di fatto che sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto - di proprietà nel nostro caso - ad immagine del quale il possesso è conformato. Non emerge, in sostanza, dalle risultanze istruttorie, quel contegno dell'attore idoneo, attraverso una pluralità di atti, ad assoggettare la cosa alla propria signoria, con l'esplicazione delle facoltà che rientrano nel contenuto della proprietà in una dimensione temporale di carattere continuo. Per l'effetto non è stato provato il possesso continuo, pacifico, indisturbato, dal quale emergerebbe la indiscussa signoria del Serra sulla res. La domanda va rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore domanda ad essa connessa.
3.4. Alcuno specifico rilievo, poi, può riconoscersi all'atto definito “transazione” depositato in atti. In primo luogo, l'atto non risulta sottoscritto dalle parti, ma dai soli difensori, i quali, come emerge dal contenuto dell'atto depositato, intervengono alla sottoscrizione ai soli fini della rinuncia al vincolo di solidarietà professionale e per “dichiararne ed attestarne la conformità alle norme imperative ed all'ordine pubblico” ex art. 12 D.Lgs. 4 marzo 2010. Trattasi, pertanto, di un atto non sottoscritto dalle parti. Privo di rilievo pratico, poi, è il richiamo alle norme sulla mediazione, atteso che tale accordo sarebbe intervenuto al di fuori della procedura di mediazione. Peraltro, l'art. 12 citato richiede l'intervenuta sottoscrizione dell'accordo ad opera delle parti e degli stessi avvocati e, solo in tal caso, è previsto altresì che “Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico”. Neppure, infine, tale accordo avvalora una ipotesi di cessazione della materia del contendere (non richiesta o dichiarata), atteso che i difensori, nel depositare tale accordo, hanno insistito nella dichiarazione di accertamento dell'avvenuta usucapione. Orbene, deve ricordarsi che le parti sono libere di concludere in sede di mediazione un accordo conciliativo che accerta l'usucapione ex art. 2643 n. 12-bis c.c., con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Tale accordo, anche ove fosse intervenuto tra le parti, non è equiparabile alla pronuncia di usucapione e, dunque, non sostitutivo rispetto ad essa.
4. Le spese di lite La richiesta di compensazione delle spese di lite formulata dai convenuti costituiti nonché dagli intervenuti volontari, già in sede di costituzione in giudizio, deve essere interpretata come rinuncia alla condanna alle spese dell'attore; pertanto, le spese di lite tra le parti in causa devono essere integralmente compensate (Cass. n. 5174 del 1997; Cass. n. 3346 del 1990).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
2. COMPENSA le spese di lite tra le parti;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in data 20.12.2025 all'esito della scadenza per il deposito delle note scritte per l'udienza del 18.12.2025. Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito dell'udienza ex 281 sexies c.p.c. del giorno 18.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 549/2022 R.G., avente ad oggetto “usucapione” e promossa da: nato a [...] l'[...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Scarpello ed elettivamente domiciliato come in atti
- Attore - CONTRO
(C.F.: , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
(C.F.: nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._3
(C.F.: ) nato a [...] il [...]; Parte_3 C.F._4
(C.F.: nato a [...] il [...]; Parte_4 C.F._3
C.F.: ) nato a [...] il [...]; Parte_5 C.F._5
(C.F.: ) nato a [...] l'[...]; Parte_6 C.F._6
(C.F.: ) nata a [...] il [...]; Parte_7 C.F._7
(C.F.: ) nata in [...] il [...]; Parte_8 C.F._8
(C.F.: nata a [...] all' Ionio il 28.11.1973; Parte_9 C.F._9
(C.F.: ) nata a [...] il [...]; Parte_10 C.F._10
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_11 C.F._11 30.04.1944;
(C.F.: ) nata a [...] il [...]; Parte_12 C.F._12
(C.F.: nato a [...] il [...]; Parte_13 C.F._13
(C.F.: ) nata a [...] l'[...]; Parte_14 C.F._14
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_15 C.F._15 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Teresa Serra ed elettivamente domiciliati come in atti.
- Convenuti -
(C.F.: nata il [...] a [...]; Controparte_2 C.F._16
(C.F.: ) nata il [...] a [...]; CP_3 C.F._17
(C.F.: nata il [...] a [...] Parte_16 C.F._18 tutti quali eredi del de cuius (C.F. , deceduto Persona_1 C.F._19 nelle more del presente giudizio nel quale risultava costituito tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Teresa Serra ed elettivamente domiciliati come in atti.
- Interventori volontari - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1 Parte_5 Parte_6
, , , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 , , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
, deducendo:
[...]
- di possedere pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, da tempo remotissimo e, comunque, da oltre venti anni un'unità immobiliare sita nel Comune di Scala Coeli (CS) località Via Alcide De Gasperi snc censito al NCEU di detto Comune al foglio di mappa n. 5 particella n. 378, subalterno n. 1;
- che gli intestatari di tale abitazione, in comunione e pro-diviso, ( , Controparte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, e ) non si erano mai interessati in
[...] Parte_14 Parte_15 alcun modo della citata abitazione né avevano mai contestato il possesso da parte del Serra;
- di aver stabilito la propria residenza e quella del proprio nucleo familiare nella menzionata abitazione posseduta da oltre venti anni;
- di aver posseduto l'immobile in via esclusiva ed “uti dominus” in maniera piena ed esclusiva come si compete al legittimo proprietario;
- di aver realizzato tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria resesi necessarie nel corso degli anni;
- che la predetta abitazione era da considerarsi animo e corpo, cosa propria, da tempo ultraventennale, tant'è che, detta unità immobiliare - oggetto di usucapione - veniva da sempre identificata dagli abitanti della zona col nome e cognome del Serra, unico possessore di fatto di quel luogo ove vive abitualmente;
- di aver maturato legittimamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., in conseguenza di tale indisturbato possesso ultraventennale, il diritto di sentire dichiarare in suo favore ed in danno dei convenuti l'acquisto per usucapione dell'unità immobiliare sita nel Comune di Scala Coeli (CS), Via Alcide De Gasperi snc, censito al NCEU di detto Comune al foglio di mappa n. 5 particella n. 378, subalterno n.1;
- di aver esperito in data 24.02.2022, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) DICHIARARE Parte_1 avvenuto, in favore dell'attore sig. l'acquisto per usucapione dell'unità Parte_1 immobiliare sita nel Comune di Scala Coeli (CS) località Via Alcide De Gasperi snc censito al NCEU di detto Comune al foglio di mappa n. 5 particella n. 378, subalterno n.1 per avere costui mantenuto il possesso di detta abitazione in modo continuato, pacifico e ininterrotto da oltre 20 anni;
b) ORDINARE al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cosenza e a tutti gli altri Uffici competenti di procedere alle necessarie annotazioni, trascrizioni e volture con esonero per gli stessi da ogni responsabilità; c) MUNIRE l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge;
d) COMPENSARE le spese del presente giudizio interamente tra le parti, oppure condannare i convenuti in solido in caso di opposizione”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.05.2022 si sono costituiti in giudizio
, , , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
e , deducendo di essere cointestatari dell'immobile sito Parte_14 Parte_15 nel Comune di Scala Coeli (CS), ubicato al primo piano in località Via Alcide De Gasperi snc censito al NCEU di detto Comune al foglio di mappa n. 5 particella n. 378, subalterno n.1, attualmente in comunione e pro-diviso, confermando in ogni sua parte quanto asserito dal Serra ed aderendo alla istanza di accoglimento della domanda di usucapione, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite. Con atto di intervento volontario del 25.01.2023 si sono costituiti nel presente giudizio , e , quali eredi di , Controparte_2 CP_3 Parte_16 Persona_1 convenuto già costituito e deceduto nelle more del giudizio, aderendo anch'essi alla domanda attorea di usucapione con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite. Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. la causa è stata istruita con l'escussione del teste e con l'assunzione dell'interrogatorio formale della Testimone_1 sola attesa la rinuncia del legale di parte attrice all'interrogatorio Parte_10 chiesto ed ammesso della nonché all'escussione dell'altro teste, Parte_12 [...]
. Tes_2
Successivamente, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissando all'uopo per la discussione l'udienza del 18.12.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c..
2. In rito In via preliminare, attesa la modalità di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, (effettuata nel domicilio eletto dagli odierni convenuti presso il legale munito di procura per il procedimento di mediazione) appaiono opportune alcune considerazioni in materia di notificazioni. È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui ricorre nullità della notificazione ogniqualvolta essa avviene mediante la consegna di copia a persona che, nonostante la violazione delle disposizioni a tal riguardo previste, ha comunque un qualche riferimento con il vero destinatario della notificazione medesima. Viceversa, il vizio di notificazione diviene insanabile, ricorrendo l'ipotesi dell'inesistenza, quando la notifica viene eseguita presso persona che non è in alcun modo e per nessuna via riconducibile al soggetto passivo della notificazione. Appare configurabile nella fattispecie in esame la sussistenza di quel collegamento richiamato dalla giurisprudenza che si ha da quando la conoscenza dell'atto oggetto di notifica è ipotizzatile come potenziale sviluppo dell'attività irritualmente posta in essere dal notificante, e non è, invece, ascrivibile solo a fatti accidentali, operanti come accadimenti esterni ed autonomi, privi di ogni nesso con l'indicata attività (Cass. civ. SS. UU. 3075 del 2003). Ciò detto, nella specificità del caso concreto, la notifica in esame può rientrare in un'ipotesi di nullità sanata dalla costituzione in giudizio dei convenuti citati.
3. Nel merito 3.1. In primo luogo, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093 del 2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”). 3.2. Prima di esaminare la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione, giova rammentare i principi che governano la materia. Va ricordato che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”. Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (ex multis, Cass. n. 8662 del 2010). Perciò, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario (che dismette l'esercizio delle sue facoltà dominicali) e, dall'altro lato, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzo del bene medesimo, occupandolo: occorre, dunque, verificare la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale che si manifesta con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in opposizione all'inerzia del titolare. Sicché, affinché possano ritenersi presenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto a titolo di usucapione è necessaria la sussistenza di un potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico, pubblico e di durata superiore a venti anni. A tale situazione esteriore, deve, inoltre, accompagnarsi l'elemento soggettivo, vale a dire la volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene e, contemporaneamente, di escludere ogni diritto che altri possano vantare sullo stesso. Pertanto, in tema di proprietà, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è onerato della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ex art. 2697 c.c. (Corte Appello Lecce, Sent. n. 589 del 2022). La prova del possesso da parte di chi invoca l'usucapione deve essere, inoltre, rigorosa. Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un peculiare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. civ. n. 20539 del 2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. Per l'effetto, chi agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa della fattispecie, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (Cass. civ. n. 20508 del 2019). Da ciò consegue l'insufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, Sent. n. 3151 del 2018). Infine, va ricordato che “il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio, in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna (Cass. civ. n. 7800 del 1991; Cass. civ. n. 4414 del 1980; Cass. civ. n. 11000 del 2001; Tribunale Benevento, Sent. n.1308 del 2022). 3.3. Alla luce dei principi enunciati la domanda di accertamento della proprietà esclusiva per intervenuta usucapione con riguardo all'unità immobiliare ubicata nel comune di Scala Coeli (CS) alla Via Alcide De Gasperi snc e censita al NCEU di detto Comune al foglio di mappa n. 5 particella n. 378, subalterno n.1, non può essere accolta. Occorre precisare che la domanda attorea è diretta all'accertamento dell'usucapione della quota di comproprietà degli altri comunisti, come agevolmente risulta dalle visure in atti, con la conseguenza che i principi succintamente richiamati in tema di usucapione nel paragrafo 3.2.) vanno precisati ulteriormente. In particolare, laddove la domanda abbia ad oggetto beni in comproprietà indivisa tra chi agisce e chi resiste all'azione, come nella specie, l'usucapione è comunque possibile, tuttavia, colui che agisce ha l'onere di dimostrare il possesso esclusivo del bene. Nello specifico, secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di merito e di legittimità, in tema di comunione, il comproprietario che, come nel caso in esame, assuma di essere nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso ex art. 1164 c.c.; però, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in un modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui evidenziando in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (cfr., da ultimo, Cass, civ. Ordinanza n. 4639 del 2021, nonché, tra le altre, Cass. civ. Ordinanza n. 24781 del 2017; Cass. civ. n. 12260 del 2002). Il principio merita una precisazione. Di fatto, l'utilizzazione della cosa comune da parte di uno dei partecipanti alla comunione, anche se più intensa o diversa da quella degli altri (comportamento questo che deve presumersi compiuto per mera tolleranza degli altri partecipanti alla comunione, secondo Cass. civ. n. 12231 del 1995), rientra tra i normali poteri del comproprietario, il quale è già compossessore animo proprio ed a titolo di comproprietà. Tale circostanza, tuttavia, non vale di per sé sola ad attrarre la cosa comune o parte di essa nella sfera della disponibilità esclusiva del singolo comunista, il quale, ove intenda espandere il suo possesso in via esclusiva sul bene, pur non dovendo compiere atti di interversione del possesso, dovrebbe compiere atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo sulla cosa, animo domini e per il tempo necessario al compimento dell'usucapione, incompatibile e inconciliabile con il permanere del compossesso altrui (Cass. n. 5127 del 1999). L'esclusività del possesso, così intesa, è un connotato sia del corpus che dell'animus (Cass. civ. n. 6382 del 1999). Logico corollario dei principi richiamati è che, ai fini dell'usucapione da parte del comproprietario, non sono sufficienti il comportamento passivo o l'astensione dall'uso della cosa comune da parte degli altri comproprietari (Cass. n. 9359 del 2021; Cass. n. 1642 del 2019; Cass. n. 9556 del 2018; Cass. n. 7257 del 2015; Cass. n. 12775 del 2008; Cass. n. 9903 del 2006; Cass. n. 5226 del 2002), né il compimento di atti di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass., civ. n. 9100 del 2018; Cass. civ. n. 16841 del 2005; Cass. civ. n. 27287 del 2005). Dunque, già sul piano delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo occorrerebbe accertare la prospettazione di un esercizio del diritto esclusivo escludente il possesso degli altri comproprietari. Sul piano della prova, poi, è necessario fornire la dimostrazione di aver sottratto il bene all'uso comune ed esteso il dominio anche alle quote a lui non appartenenti per il tempo richiesto dalla legge, nonché di aver manifestato all'esterno i comportamenti tipici di chi eserciti un potere di signoria sulla cosa, estromettendo gli altri proprietari dal compossesso del bene. 3.4. Ciò posto, sul piano dell'allegazione non è stato dedotto alcun atto di estromissione degli altri coeredi dal compossesso del bene. A tal fine, infatti, l'uso di alcuni beni ad abitazione rivela solo una più intensa possibilità di godimento. Ed infatti, in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, adeguato a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, essendo necessaria invece la dimostrazione concreta del possesso esclusivo sul bene comune, apertamente antitetico e chiaramente incompatibile con il possesso altrui, e l'onere della prova grava su colui il quale invoca l'avvenuta usucapione del bene comune. La domanda formulata, già in sede di allegazione, risulta anche generica, atteso che parte attrice ha solo dedotto di possedere il bene oggetto di domanda, “pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, da tempo remotissimo e comunque da oltre venti anni”, senza precisare, poi, specifici e ben individuati atti di esercizio del possesso, collocati nel tempo e nello spazio, dai quali dedurre l'avvenuta maturazione della fattispecie acquisitiva. Non risulta chiarito, dunque, quando è iniziato il possesso utile all'usucapione, né, le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto. Sotto tale ultimo aspetto, giova osservare che il rapporto di fatto può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo - non precisata nei termini delle preclusioni assertive - sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo in ordine alla modalità di instaurazione della relazione con la cosa ed anche al dies a quo dal quale computare il tempo utile per l'usucapione. Un possesso tecnicamente inteso, in effetti, importa non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, risulta il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella propria disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una signoria esclusiva in modo inequivoco in forme corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di cui si invoca l'acquisto, non essendo contemplata nel codice alcuna una presunzione di possesso a titolo di proprietà. Quanto, poi, al contesto temporale di riferimento della maturata usucapione, la parte non può limitarsi ad asserire di possedere “da tempo immemorabile” o “da oltre vent'anni”, trattandosi di espressioni generiche che lasciano indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (v. Cass. Civ. n. 21873 del 2018 in motivazione: “L'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (..)”). Risultano, poi, non precisato l'effettivo contenuto dell'attività svolta, in quanto parte attrice ha allegato di aver “realizzato tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria resesi necessarie nel corso degli anni”, senza, tuttavia, indicare le attività oggetto della dedotta manutenzione dell'immobile compiute dal Serra. Quanto all'attività di manutenzione compiuta dall'attore viene, quindi, in rilievo il carattere generico della deduzione;
circostanza che, di fatto, elimina in radice la possibilità di accoglimento di una domanda fondata su un fatto non specificamente allegato. Peraltro, va precisato che l'attività di manutenzione, da sola considerata, non esprime l'esistenza di un possesso utile all'usucapione, non essendo incompatibile con la posizione degli altri contitolari. Ed ancora, non risulta in atti alcuna documentazione riguardo alle dedotte attività svolte sull' immobile de quo, tali da evidenziare una indiscussa, continua e piena signoria per il tempo necessario all'usucapione, né risultano prodotte prove del pagamento delle relative spese. In atti, in effetti, non è presente una produzione fotografica relativa allo stato dei luoghi, anche nel corso del tempo, tale da evidenziare il vero contenuto degli interventi compiuti dal Serra sul bene in esame. Le fotografie depositate nulla rilevano sul punto, limitandosi, peraltro, a fornire una rappresentazione solo esterna del fabbricato. La prova orale raccolta, infine, non ha fornito la dimostrazione del possesso esclusivo esercitato dall'attore escludente il compossesso degli eredi, né tantomeno ha provato l'avvenuta maturazione della fattispecie acquisitiva. Sul punto va ricordato che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di una adeguata difesa (Cass. civ. Ordinanza n. 20997 del 2011). Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (Cass. civ. n. 1824 del 18.2.2000; Cass. civ. n. 22720 del 24.10.2014). In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo Cass. civ. n. 22720 del 2014). Per l'effetto, non assumono specifico rilievo locuzioni quali “ha posseduto”, “si è comportato come proprietario” od anche “ha utilizzato” (senza ulteriori precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (Cass. civ. n. 1824 del 2000). Alla luce delle considerazioni sopra espresse si comprende come la domanda, generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto da parte dell'attore continuo ed interrotto con i beni uti dominus, è anche sfornita di adeguata articolazione probatoria, idonea a fondare la decisione di accoglimento (sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, Cass. civ. 1808 del 2015; Cass. civ. 2201 del 2007; sul rilievo officioso Cass. civ. 2231 del 1980). Neanche il giudice potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti o per suggerire le opportune integrazioni o modifiche, visto che la facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle carenze dell'articolazione probatoria (Cass. civ. 3280 del 2008; Cass. civ. n. 14364 del 2018). Nello specifico, il teste escusso, che ha precisato di abitare nelle vicinanze dell'immobile e di essere fratello dell'attore, in disparte ogni valutazione sull'attendibilità, ha solo confermato il contenuto di capitoli dai quali non è possibile dedurre, nonostante l'avvenuta conferma, la prova del possesso utile all'usucapione, avente i requisiti sopra analizzati, ovvero un possesso qualificato, continuo e non interrotto, corrispondente a quello del proprietario, tale da evidenziare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sui beni opposta all'inerzia del titolare [cfr. memoria dell'08.03.2024 di parte attrice: “
1. Vero è che il suddetto appartamento è stato sempre posseduto, ininterrottamente e pacificamente, da oltre 20 anni, in modo pieno ed esclusivo, e che i convenuti, di contro, si erano sempre disinteressati della suddetta unità abitativa.
2. Vero è che detta unità immobiliare è stata costruita da oltre vent'anni è sempre stata utilizzata come abitazione principale dal sig. Parte_1 abitandovi con la propria famiglia;
3. Vero è che il sig. ha sempre realizzato Parte_1 tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione di cui alla via Alcide de Gasperi.
4. Vero è che il sig. ha da sempre curato sia l'esterno della Parte_1 predetta abitazione che l'interno mediante la sostituzione degli infissi, la tinteggiatura interna ed esterna della propria porzione di fabbricato”]. Sul contenuto dei capitoli, invero, giova osservare che l'attore non ha mai dedotto l'avvenuta costruzione dell'immobile entro i limiti delle preclusioni assertive, nè alcuno dei capitoli di prova è diretto a dimostrare tale circostanza. Neppure dalle scarne allegazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta si evince alcun riferimento alla costruzione dell'immobile. L'uso dell'immobile a fini abitativi, da tempo imprecisato, non esprime univocamente la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus. In ragione delle carenze assertive riscontrate, peraltro, anche l'interrogatorio formale deferito alla convenuta non può essere valorizzato ai fini Parte_10 dell'accoglimento della domanda. D'altronde, l'avvenuto riconoscimento del mero utilizzo del bene era già contenuto nella comparsa di costituzione. Il mezzo di prova richiesto in proposito, ferma l'inidoneità a fornire alcuna prova circa valutazioni di natura giuridica, quale è quello riguardante l'esistenza di un possesso uti dominus, non elide la circostanza che anche l'ammissione del convenuto non è idonea a fondare la pronuncia di usucapione in assenza di elementi oggettivi di riscontro con riferimento sia alle modalità di tale possesso (onde verificare la corrispondenza di un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario), sia soprattutto al protrarsi ininterrotto della relazione possessoria con il bene per il tempo necessario all'usucapione. Anche il comportamento tenuto da parte convenuta, ovvero la manifestata adesione alla domanda attorea di riconoscimento dell'intervenuta usucapione dell'immobile a favore del Serra, dunque, non può operare, come innanzi evidenziato, alcun condizionamento del potere -dovere del giudice di verificare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore. In conclusione, grava sull'attore l'onere di provare un potere di fatto che sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto - di proprietà nel nostro caso - ad immagine del quale il possesso è conformato. Non emerge, in sostanza, dalle risultanze istruttorie, quel contegno dell'attore idoneo, attraverso una pluralità di atti, ad assoggettare la cosa alla propria signoria, con l'esplicazione delle facoltà che rientrano nel contenuto della proprietà in una dimensione temporale di carattere continuo. Per l'effetto non è stato provato il possesso continuo, pacifico, indisturbato, dal quale emergerebbe la indiscussa signoria del Serra sulla res. La domanda va rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore domanda ad essa connessa.
3.4. Alcuno specifico rilievo, poi, può riconoscersi all'atto definito “transazione” depositato in atti. In primo luogo, l'atto non risulta sottoscritto dalle parti, ma dai soli difensori, i quali, come emerge dal contenuto dell'atto depositato, intervengono alla sottoscrizione ai soli fini della rinuncia al vincolo di solidarietà professionale e per “dichiararne ed attestarne la conformità alle norme imperative ed all'ordine pubblico” ex art. 12 D.Lgs. 4 marzo 2010. Trattasi, pertanto, di un atto non sottoscritto dalle parti. Privo di rilievo pratico, poi, è il richiamo alle norme sulla mediazione, atteso che tale accordo sarebbe intervenuto al di fuori della procedura di mediazione. Peraltro, l'art. 12 citato richiede l'intervenuta sottoscrizione dell'accordo ad opera delle parti e degli stessi avvocati e, solo in tal caso, è previsto altresì che “Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico”. Neppure, infine, tale accordo avvalora una ipotesi di cessazione della materia del contendere (non richiesta o dichiarata), atteso che i difensori, nel depositare tale accordo, hanno insistito nella dichiarazione di accertamento dell'avvenuta usucapione. Orbene, deve ricordarsi che le parti sono libere di concludere in sede di mediazione un accordo conciliativo che accerta l'usucapione ex art. 2643 n. 12-bis c.c., con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Tale accordo, anche ove fosse intervenuto tra le parti, non è equiparabile alla pronuncia di usucapione e, dunque, non sostitutivo rispetto ad essa.
4. Le spese di lite La richiesta di compensazione delle spese di lite formulata dai convenuti costituiti nonché dagli intervenuti volontari, già in sede di costituzione in giudizio, deve essere interpretata come rinuncia alla condanna alle spese dell'attore; pertanto, le spese di lite tra le parti in causa devono essere integralmente compensate (Cass. n. 5174 del 1997; Cass. n. 3346 del 1990).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
2. COMPENSA le spese di lite tra le parti;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in data 20.12.2025 all'esito della scadenza per il deposito delle note scritte per l'udienza del 18.12.2025. Il Giudice Dott. Eduardo Bucciarelli