Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania, concluso ad Amman il 24 aprile 1952.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia tra l'Italia e la Giordania, concluso ad Amman il 24 aprile 1952.