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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/11/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1767/2023
Il Giudice ES NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti BOSIO GIORGIO MARIA/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
RUPERTO CLAUDIA/ resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che, in relazione alla censura di genericità della richiesta di ripetizione d'indebito, tale genericità non incide sugli oneri probatori incombenti sull'attore il quale agisca – come nel caso di specie – in accertamento negativo della pretesa restitutoria d'indebito avanzata dall' In particolare, la cassazione (n.17378/25) ha specificato che la CP_1
genericità del provvedimento amministrativo di recupero non preclude all' nella sede processuale del giudizio di cognizione, di specificare le CP_1
ragioni dell'indebito, sicché l'onere probatorio gravante sull'attore per accertamento negativo non può variare in ragione del solo contegno dell' assunto in sede stragiudiziale, così da rendere ininfluente CP_1
qualsiasi difesa dell' svolta in giudizio. A ciò si aggiunga che il CP_1
presente giudizio non concerne l'impugnazione del provvedimento di recupero, e quindi il vizio dell'atto amministrativo per mancanza di sufficiente motivazione, ma il rapporto sostanziale, ovvero l'esistenza o meno del diritto alla ripetizione.
Nel merito, va detto che il tema concerne nella sostanza la rilevanza dei redditi di capitali prodotti in Svizzera e soggetti a tassazione separata;
essi, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi, avevano entità complessiva assai rilevante, di gran lunga maggiore del redditi da fabbricato e del reddito da lavoro dipendente;
sono stati dunque essi a determinare al ribasso l'entità del cumulo (tra redditi diretti del beneficiario e pensione di reversibilità), ai sensi dell'art.1, co.1 l. n.335/95.
Tanto premesso, l' ha allegato e provato che i redditi da capitale estero CP_1
furono conosciuti dall' solo nel 2021, quando furono depositate le CP_1
dichiarazioni in rettifica. In effetti, risulta dai modelli prodotti dall' che CP_1
la presentazione all'Agenzia delle Entrate avvenne nel 2021, 2022.
Il ricorrente ha replicato che già le dichiarazioni originarie contenevano i dati dei redditi da capitale, e che ciò che variò fu solo l'aliquota di tassazione. Ha prodotto gli estratti riassuntivi delle dichiarazioni
Pag. 2 di 4 originariamente depositate, ma non le dichiarazioni originarie (eccetto quella per il reddito del 2020, che coincide con quella . CP_1
Ebbene, dai documenti prodotti dall'attore, non si evince che le originarie dichiarazioni includessero il reddito da capitale;
esse infatti non indicano le singole voci di redditi dichiarati, ma solo un reddito complessivo;
anzi, da tali dichiarazioni sembra emergere che non fu inizialmente compilato il quadro RM, ovvero quello relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata, ma solo i quadri RB RC RE RF (si legge: quadri compilati: B, C,
E, F, PL, ma non anche il quadro M).
In conclusione, ai sensi dell'art.13, co.2 l. n.412/91, l' procedette ad CP_1
avviare il recupero entro l'anno successivo a quello in cui ebbe conoscibilità dell'effettivo reddito maturato (Cass.3802/19,
Cass.29689/24), ovvero nel 2022, per una conoscenza che si ebbe solo nel
2021 anche per i redditi degli anni antecedenti. Ai sensi dell'art.13, co.1, ult. periodo, l. n.412/91 nemmeno può esservi legittimo affidamento in capo all'attore, poiché egli omise di comunicare i dati reddituali effettivi sui redditi svizzeri, non altrimenti conoscibili dall'ente.
La domanda attorea va dunque respinta, con accoglimento della riconvenzionale e condanna alle spese di lite secondo soccombenza
P.Q.M.
Rigetta la domanda attorea e condanna l'attore alla restituzione di
€13.530,77; condanna l'attore a rifondere le spese di lite all' liquidate in €2700 per CP_1
compensi, oltre 15% e accessori di legge
Pag. 3 di 4 Il Giudice
ES NI
Pag. 4 di 4
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1767/2023
Il Giudice ES NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti BOSIO GIORGIO MARIA/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
RUPERTO CLAUDIA/ resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che, in relazione alla censura di genericità della richiesta di ripetizione d'indebito, tale genericità non incide sugli oneri probatori incombenti sull'attore il quale agisca – come nel caso di specie – in accertamento negativo della pretesa restitutoria d'indebito avanzata dall' In particolare, la cassazione (n.17378/25) ha specificato che la CP_1
genericità del provvedimento amministrativo di recupero non preclude all' nella sede processuale del giudizio di cognizione, di specificare le CP_1
ragioni dell'indebito, sicché l'onere probatorio gravante sull'attore per accertamento negativo non può variare in ragione del solo contegno dell' assunto in sede stragiudiziale, così da rendere ininfluente CP_1
qualsiasi difesa dell' svolta in giudizio. A ciò si aggiunga che il CP_1
presente giudizio non concerne l'impugnazione del provvedimento di recupero, e quindi il vizio dell'atto amministrativo per mancanza di sufficiente motivazione, ma il rapporto sostanziale, ovvero l'esistenza o meno del diritto alla ripetizione.
Nel merito, va detto che il tema concerne nella sostanza la rilevanza dei redditi di capitali prodotti in Svizzera e soggetti a tassazione separata;
essi, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi, avevano entità complessiva assai rilevante, di gran lunga maggiore del redditi da fabbricato e del reddito da lavoro dipendente;
sono stati dunque essi a determinare al ribasso l'entità del cumulo (tra redditi diretti del beneficiario e pensione di reversibilità), ai sensi dell'art.1, co.1 l. n.335/95.
Tanto premesso, l' ha allegato e provato che i redditi da capitale estero CP_1
furono conosciuti dall' solo nel 2021, quando furono depositate le CP_1
dichiarazioni in rettifica. In effetti, risulta dai modelli prodotti dall' che CP_1
la presentazione all'Agenzia delle Entrate avvenne nel 2021, 2022.
Il ricorrente ha replicato che già le dichiarazioni originarie contenevano i dati dei redditi da capitale, e che ciò che variò fu solo l'aliquota di tassazione. Ha prodotto gli estratti riassuntivi delle dichiarazioni
Pag. 2 di 4 originariamente depositate, ma non le dichiarazioni originarie (eccetto quella per il reddito del 2020, che coincide con quella . CP_1
Ebbene, dai documenti prodotti dall'attore, non si evince che le originarie dichiarazioni includessero il reddito da capitale;
esse infatti non indicano le singole voci di redditi dichiarati, ma solo un reddito complessivo;
anzi, da tali dichiarazioni sembra emergere che non fu inizialmente compilato il quadro RM, ovvero quello relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata, ma solo i quadri RB RC RE RF (si legge: quadri compilati: B, C,
E, F, PL, ma non anche il quadro M).
In conclusione, ai sensi dell'art.13, co.2 l. n.412/91, l' procedette ad CP_1
avviare il recupero entro l'anno successivo a quello in cui ebbe conoscibilità dell'effettivo reddito maturato (Cass.3802/19,
Cass.29689/24), ovvero nel 2022, per una conoscenza che si ebbe solo nel
2021 anche per i redditi degli anni antecedenti. Ai sensi dell'art.13, co.1, ult. periodo, l. n.412/91 nemmeno può esservi legittimo affidamento in capo all'attore, poiché egli omise di comunicare i dati reddituali effettivi sui redditi svizzeri, non altrimenti conoscibili dall'ente.
La domanda attorea va dunque respinta, con accoglimento della riconvenzionale e condanna alle spese di lite secondo soccombenza
P.Q.M.
Rigetta la domanda attorea e condanna l'attore alla restituzione di
€13.530,77; condanna l'attore a rifondere le spese di lite all' liquidate in €2700 per CP_1
compensi, oltre 15% e accessori di legge
Pag. 3 di 4 Il Giudice
ES NI
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