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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 4417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4417 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 5572/2022, tra
(P.IVA: in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. FRANCESCO NAPOLITANO (C.F.: con domicilio digitale eletto presso C.F._1
l'indirizzo PEC indicat
APPELLANTE
e
(CF: ) Controparte_1 C.F._2
(CF: ), Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi – come da procura in atti – dall'avv. ANTONIO BOMBACE (CF:
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._4
APPELLATI nonché
(C.F.: Controparte_3 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 in persona del l.r.p.t. ha proposto appello avverso l dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli e depositata il 30.3.2022, convenendo in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord i sig.ri CP_1
, e per sentire
[...] Controparte_2 Controparte_3
“1) accogliere il presente gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, come appresso provvedere: 2) rigettare la domanda proposta dal sig. e Controparte_2 quella proposta dal sig. per i motivi di appello 3) Controparte_1 accogliere i motivi di app tte le parti della sentenza specificatamente elencate nel corpo del presente atto così come richiesto dalla scrivente;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
5) in subordine, all'esito della rinnovazione delle indagini peritali e/o dei chiarimenti forniti dal ctu, riconoscere ai danneggiati un risarcimento commisurato all'effettivo pregiudizio e/o menomazione subita a cagione del sinistro per cui è causa, riducendo adeguatamente il quantum riconosciuto nell'impugnata sentenza. Il tutto con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge”.
2. L'appellante ha premesso che: - in data 6.3.2014 verso le ore 12:00 circa in Melito di Napoli alla via Giulio Cesare, il ciclomotore modello Piaggio tg.X72KGN di proprietà del sig. , assicurato con polizza RCA presso Intesa San Controparte_1
PA S.p.A. e c , veniva urtato dal ciclomotore Controparte_2
Piaggio Tg. X4G6F7 di proprietà d;
- il sig. Controparte_3 Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi all'Ufficio e di M l' ed il sig. per il risarcimento dei Controparte_4 Controparte_3 nzi al m diziario pendeva altro giudizio promosso dal sig. (quale conducente del motociclo Controparte_2 danneggiato) nei confronti d nte per il risarcimento delle lesioni personali subite in occasione del sinistro;
- i due procedimenti erano riuniti e all'esito dell'escussione dei testi e dell'espletamento degli elaborati peritali (tecnico e medico), il giudizio si concludeva con la sentenza n. 2045/2022.
3. A fondamento del gravame ha dedotto: 1) la nullità del procedimento svolto innanzi al Giudice di prime cure e la nullità della sentenza resa in primo grado per difetto di motivazione;
2) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e delle contestazioni mosse sull' an debeatur eccependo: a) la genericità ed inidoneità delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi;
b) l'inadempimento dell'onere probatorio gravante sui danneggiati;
c) l'eccessiva sinistrosità dei veicoli e dei soggetti coinvolti;
3) l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure sulle censure sollevate dall'odierna appellante in primo grado (in particolare: i) rispetto all'assenza di riscontri clinico strumentali a fondamento della CTU;
ii) l'assenza del nesso eziologico fra le lesioni riportate dal danneggiato e il sinistro alla luce del criterio cronologico;
iii) la circostanza che il perito fosse medico legale privo di specializzazione in ortopedia o odontoiatria); iv) impugnava l'avversa documentazione medica chiedendo la rinnovazione della CTU o, in subordine, la richiesta di chiarimenti;
4) l'errata liquidazione del danno morale in assenza di allegazioni del danneggiato;
5) la mancata pronuncia sulle osservazioni e controdeduzioni alla ctu tecnica sul motociclo;
6) l'erronea quantificazione dei compensi di lite in violazione del D.M. 55/14; 6) istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
4. In data 10.10.2022 si sono costituiti in giudizio i sig.ri e Controparte_1
contestando in fatto e diritto le avverse o Controparte_2 ni:
“In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto non dimostrati i gravi e fondati motivi di insolvenza dell'appellato. Rigettare l'appello perché inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto ed in diritto;
Confermare la sentenza di primo grado;
Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione di spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore antistatario. In via del tutto gradata e se ritenuta di giustizia disporre la rinnovazione dell'istruttoria”.
5. A fondamento delle spiegate conclusioni, hanno eccepito: a) in via preliminare la nullità dell'atto di appello essendo stata indicata nell'intestazione come autorità giudiziaria il Tribunale di Napoli Nord mentre nel “cita” era indicato il Tribunale di Nola;
b) la puntuale motivazione della sentenza gravata;
c) la corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudicante. Sul punto hanno osservato che: - l'appellante aveva inadempiuto al proprio onere probatorio;
- i testi escussi avevano confermato la dinamica superando la presunzione ex art. 2054 comma 2 c.c.; - la dinamica del sinistro trovava riscontro nel modello CAI, nelle dichiarazioni dei testi e nella CTU tecnica cinematica;
d) l'insussistenza dei presupposti per la rinnovazione della CTU essendo stato rispettato il principio del contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali. Rispetto alle contestazioni sui documenti prodotti, hanno eccepito che le lesioni riportate dal sig. erano documentate da Controparte_2 esami strumentali;
e) la corretta liquid morale;
f) la corretta liquidazione delle spese e dei compensi di lite;
g) l'assenza di presupposti per disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
6. Con ordinanza del 28.4.2023, rilevata la nullità dell'atto di appello, il G.I. disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di appello ad entrambi i convenuti nei termini di legge fissando l'udienza del 24.10.2023. In occasione di tale udienza il G.I. rimetteva in termini l'appellante per la rinnovazione della notifica al convenuto (sig. ) rinviando all'udienza del 3.5.2024. In tale occasione, Controparte_3 rileva iso di ricevimento al sig. , era Controparte_3 concesso un ultimo termine per il deposito dello del 20.9.2024, successivamente rinviata al 23.5.2025.
7. Sebbene ritualmente evocato, il sig. non si è Controparte_3 costituito.
8. La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la p.c. all'udienza del 3.10.2025.
9. Negli scritti conclusionali, le parti ribadivano i propri asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
10. L'appello va parzialmente accolto nei limiti e per i motivi appresso indicati.
11. Preliminarmente è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di impugnazione sollevata dagli appellati considerato che: i) con provvedimento del 28.4.2023, rilevata l'eccezione di nullità, il G.I. autorizzava la rimessione in termini dell'appellante disponendo la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo;
ii) l'appellante documentava il perfezionamento dell'attività notificatoria dell'atto di impugnazione nei confronti del sig. . Controparte_3
12. Sempre in via preliminare, è infondato il motivo di gravame avente ad oggetto la nullità della sentenza de qua. Invero non sussistono i presupposti di cui agli artt. 161 comma 2 e 132 comma 2 n.4 c.p.c. poiché: i) nella sentenza de qua è stata fornita un'esaustiva esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto il Giudice di prime cure alla propria statuizione;
ii) sono state esaminate dettagliatamente le eccezioni sollevate dalle parti in pendenza del giudizio;
iii) i fatti di causa sono stati riportati all'interno della motivazione.
13. In secondo luogo, le risultanze istruttorie emerse nel precedente grado di giudizio sono state valutate in modo specifico e, ritenute rilevanti nella formazione del convincimento del Giudice di primo grado, sono state considerate – secondo una valutazione condivisa anche da codesto Giudicante - sufficienti sia a corroborare la fondatezza delle domande proposte dai sig.ri e sia a superare la CP_1 CP_2 presunzione di corresponsabilità di cui all'art. a
14. Al contempo, le eccezioni in primo grado sollevate dalla compagnia assicurativa (inerenti in particolare: la “sinistrosità” degli attori, la rilevanza del CAI, le risultanze della CTU) sono state dettagliatamente scrutinate nella sentenza de qua e ritenute insufficienti a fondare la prova contraria il cui onere, secondo il riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., incombeva sulla compagnia convenuta in giudizio.
15. Nel merito, la fattispecie de qua, rientrando nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, determina - in punto di riparto degli oneri probatori fissati dall'art. 2697 c.c.- l'aggravamento dell'onere in capo ai danneggiati che devono dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c.
16. In particolare, dall'istruttoria condotta nel giudizio di primo grado sono emersi elementi atti a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi (fatto illecito e nesso causale con il danno lamentato) della pretesa azionata in giudizio. Invero la dinamica descritta nell'atto introduttivo è stata corroborata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi dinnanzi al Giudice di prime cure che confermavano in modo univoco le circostanze spazio–temporali in cui si verificò il sinistro.
17. Al contempo le deduzioni articolate dagli odierni appellati hanno trovato puntuale riscontro negli elaborati tecnici redatti dagli ausiliari del giudice.
18. Con riferimento ai danni materiali riportati dal motociclo Piaggio tg.X72KGN di proprietà del sig. , le conclusioni di cui alla CTU tecnica – dalla quale Controparte_1 non si ha motivo lla luce della compiuta valutazione sulla riferibilità causale - ha attestato la coerenza dei danni con la dinamica secondo il “combaciarsi delle quote altimetriche degli urti”.
19. La domanda risarcitoria promossa dal sig. per il Controparte_1 risarcimento dei danni riportati al proprio ciclomotor ) dalle dichiarazioni rese univocamente dai testi in merito alla dinamica del sinistro;
b) dalle conclusioni esposte nella CTU che hanno confermato la riferibilità causale dei danni alla dinamica;
c) dalla circostanza che la compagnia assicurativa non ha addotto prova contraria sull' an debeatur né sul nesso eziologico;
d) dal modulo CAI sottoscritto dal proprietario del ciclomotore danneggiato e dal responsabile del sinistro, al quale deve riconoscersi valore di presunzione semplice con conseguente onere a carico dell'assicuratore di fornire prova contraria;
e) dalla contumacia del responsabile del sinistro.
20. La domanda proposta dal sig. per il risarcimento delle Controparte_2 lesioni personali riportate in occasio data ed adeguatamente provata nell'an debeatur.
21. Invero, la decisione del Giudice di prime cure appare adeguatamente motivata stante: a) l'espresso richiamo alle dichiarazioni rese dai testi i quali riferivano che “il conducente del riportava lesioni personali in particolare al ginocchio sx, CP_5 perdeva sangue occa e dalla fronte…”; b) la perizia redatta dal CTU (dott.
) che, a seguito dell'esame condotto sulla persona del periziando e alla luce Per_1 mentazione medica prodotta, ha dettagliatamente esposto la compatibilità eziologica fra il sinistro e le lesioni sia in riferimento al trauma riportato al ginocchio sinistro sia per quello facciale dell'arcata dentale superiore (in particolare tali lesioni, in contrasto con quanto eccepito dall'odierno appellante – erano già diagnosticate nel certificato medico rilasciato dal PS del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio in Frattamaggiore nell'imminenza del sinistro).
22. Fermo quanto detto, è fondato il motivo di impugnazione con cui l'appellante ha eccepito l'erronea liquidazione del danno morale in favore del sig.
[...]
. CP_2
23. Il Giudice di prime cure, accogliendo la domanda risarcitoria del danno morale, ha liquidato quest'ultimo nel 33,33% dei danni liquidati a titolo di invalidità permanente e temporanea (determinando in tale modo l'importo di euro 1.637,81) riconducendo tale statuizione alla condotta antigiuridica tenuta dal sig. CP_3
.
[...]
24. L'argomentazione addotta dal Giudice di prime cure nel riconoscimento del danno morale in favore del sig. deve ritenersi erronea sul rilievo Controparte_2 che: I) nel precedente grado di gi ate dedotte specifiche circostanze afferenti il danno morale;
II) dall'istruttoria espletata, le dichiarazioni rese dai testi non hanno fatto emergere elementi dimostrativi del turbamento interiore del danneggiato;
III) il danno morale non può ritenersi in re ipsa ma, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova (cfr. ex multis Cass. n. 6444/2023) con l'onere della prova a carico del danneggiato;
IV) il danno morale non può essere parametrato ad una percentuale dell'importo determinato a titolo di danno biologico;
V) dalla documentazione in atti non sono emersi elementi tali da ritenere sussistente la responsabilità penale a carico del sig. per il reato di cui all'art. Controparte_3
590 c.p.
25. Per tali ragioni, in riforma della gravata sentenza, deve riconoscersi in favore del sig. la somma di euro 7.485,19 da riferirsi al solo danno Controparte_2 biologic
26. Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
27. Il calcolo degli interessi e della rivalutazione per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, deve effettuarsi considerando che la somma indicata deve essere devalutata alla data dell'evento, e successivamente rivalutata secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza. Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (in tal senso cfr. ex multis Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
28. Alla luce di quanto esposto e dell'allegazione di parte appellante (con particolare riferimento all'atto di precetto sulle somme dovute al sig.
[...]
e del documentato pagamento in favore di quest'ultimo), vi è l'ob CP_2
e dei maggiori importi pagati in esecuzione della sentenza gravata. 29. Infine. meritevole di accoglimento è il motivo con cui Parte_1
in persona del l.r.p.t. ha contestato l'erronea liqu
[...] avore del procuratore costituito dei sig.ri e . CP_1 CP_2
30. Come dichiarato negli atti del giudizio di primo grado – e riportato nel dispositivo della gravata sentenza – il procuratore costituito nell'interesse dei sig.ri e era “praticante avvocato abilitato al patrocinio”. Controparte_2 Controparte_1
n D.M. 55/2014, determina una diminuzione dei compensi liquidabili pari al 50% rispetto a quelli spettanti ad un avvocato. Per quanto esposto, i compensi liquidati dal giudice di prime cure dovevano essere opportunamente ridotti della metà.
31. Al di là di quanto esposto in precedenza, le restanti statuizioni della pronuncia gravata vanno confermate.
32. Stante l'accoglimento solo parziale del gravame e l'infondatezza in primo grado della domanda risarcitoria avente ad oggetto il riconoscimento del danno morale in favore del sig. , sussistono i motivi per procedere alla Controparte_2 compensazione integrale ppio grado di giudizio.
Va aggiunto che vi è l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. 8.5.2014, n. 9929), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 5572/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di Napoli n. 2045/2022, resa a definizione del procedimento RG n. 8327/2015, pubblicata il 30.3.2022, dichiarata la contumacia del sig. , Controparte_3 ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Marano di Napoli n. 2045/2022, condanna la in persona del l.r.p.t. al Parte_1 pagamento in della somma di euro Controparte_2
7.485,19 a titolo di risarcimento ssi come determinati in parte motiva;
2) COMPENSA integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 15.12.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 5572/2022, tra
(P.IVA: in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. FRANCESCO NAPOLITANO (C.F.: con domicilio digitale eletto presso C.F._1
l'indirizzo PEC indicat
APPELLANTE
e
(CF: ) Controparte_1 C.F._2
(CF: ), Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi – come da procura in atti – dall'avv. ANTONIO BOMBACE (CF:
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._4
APPELLATI nonché
(C.F.: Controparte_3 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 in persona del l.r.p.t. ha proposto appello avverso l dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli e depositata il 30.3.2022, convenendo in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord i sig.ri CP_1
, e per sentire
[...] Controparte_2 Controparte_3
“1) accogliere il presente gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, come appresso provvedere: 2) rigettare la domanda proposta dal sig. e Controparte_2 quella proposta dal sig. per i motivi di appello 3) Controparte_1 accogliere i motivi di app tte le parti della sentenza specificatamente elencate nel corpo del presente atto così come richiesto dalla scrivente;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
5) in subordine, all'esito della rinnovazione delle indagini peritali e/o dei chiarimenti forniti dal ctu, riconoscere ai danneggiati un risarcimento commisurato all'effettivo pregiudizio e/o menomazione subita a cagione del sinistro per cui è causa, riducendo adeguatamente il quantum riconosciuto nell'impugnata sentenza. Il tutto con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge”.
2. L'appellante ha premesso che: - in data 6.3.2014 verso le ore 12:00 circa in Melito di Napoli alla via Giulio Cesare, il ciclomotore modello Piaggio tg.X72KGN di proprietà del sig. , assicurato con polizza RCA presso Intesa San Controparte_1
PA S.p.A. e c , veniva urtato dal ciclomotore Controparte_2
Piaggio Tg. X4G6F7 di proprietà d;
- il sig. Controparte_3 Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi all'Ufficio e di M l' ed il sig. per il risarcimento dei Controparte_4 Controparte_3 nzi al m diziario pendeva altro giudizio promosso dal sig. (quale conducente del motociclo Controparte_2 danneggiato) nei confronti d nte per il risarcimento delle lesioni personali subite in occasione del sinistro;
- i due procedimenti erano riuniti e all'esito dell'escussione dei testi e dell'espletamento degli elaborati peritali (tecnico e medico), il giudizio si concludeva con la sentenza n. 2045/2022.
3. A fondamento del gravame ha dedotto: 1) la nullità del procedimento svolto innanzi al Giudice di prime cure e la nullità della sentenza resa in primo grado per difetto di motivazione;
2) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e delle contestazioni mosse sull' an debeatur eccependo: a) la genericità ed inidoneità delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi;
b) l'inadempimento dell'onere probatorio gravante sui danneggiati;
c) l'eccessiva sinistrosità dei veicoli e dei soggetti coinvolti;
3) l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure sulle censure sollevate dall'odierna appellante in primo grado (in particolare: i) rispetto all'assenza di riscontri clinico strumentali a fondamento della CTU;
ii) l'assenza del nesso eziologico fra le lesioni riportate dal danneggiato e il sinistro alla luce del criterio cronologico;
iii) la circostanza che il perito fosse medico legale privo di specializzazione in ortopedia o odontoiatria); iv) impugnava l'avversa documentazione medica chiedendo la rinnovazione della CTU o, in subordine, la richiesta di chiarimenti;
4) l'errata liquidazione del danno morale in assenza di allegazioni del danneggiato;
5) la mancata pronuncia sulle osservazioni e controdeduzioni alla ctu tecnica sul motociclo;
6) l'erronea quantificazione dei compensi di lite in violazione del D.M. 55/14; 6) istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
4. In data 10.10.2022 si sono costituiti in giudizio i sig.ri e Controparte_1
contestando in fatto e diritto le avverse o Controparte_2 ni:
“In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto non dimostrati i gravi e fondati motivi di insolvenza dell'appellato. Rigettare l'appello perché inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto ed in diritto;
Confermare la sentenza di primo grado;
Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione di spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore antistatario. In via del tutto gradata e se ritenuta di giustizia disporre la rinnovazione dell'istruttoria”.
5. A fondamento delle spiegate conclusioni, hanno eccepito: a) in via preliminare la nullità dell'atto di appello essendo stata indicata nell'intestazione come autorità giudiziaria il Tribunale di Napoli Nord mentre nel “cita” era indicato il Tribunale di Nola;
b) la puntuale motivazione della sentenza gravata;
c) la corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudicante. Sul punto hanno osservato che: - l'appellante aveva inadempiuto al proprio onere probatorio;
- i testi escussi avevano confermato la dinamica superando la presunzione ex art. 2054 comma 2 c.c.; - la dinamica del sinistro trovava riscontro nel modello CAI, nelle dichiarazioni dei testi e nella CTU tecnica cinematica;
d) l'insussistenza dei presupposti per la rinnovazione della CTU essendo stato rispettato il principio del contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali. Rispetto alle contestazioni sui documenti prodotti, hanno eccepito che le lesioni riportate dal sig. erano documentate da Controparte_2 esami strumentali;
e) la corretta liquid morale;
f) la corretta liquidazione delle spese e dei compensi di lite;
g) l'assenza di presupposti per disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
6. Con ordinanza del 28.4.2023, rilevata la nullità dell'atto di appello, il G.I. disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di appello ad entrambi i convenuti nei termini di legge fissando l'udienza del 24.10.2023. In occasione di tale udienza il G.I. rimetteva in termini l'appellante per la rinnovazione della notifica al convenuto (sig. ) rinviando all'udienza del 3.5.2024. In tale occasione, Controparte_3 rileva iso di ricevimento al sig. , era Controparte_3 concesso un ultimo termine per il deposito dello del 20.9.2024, successivamente rinviata al 23.5.2025.
7. Sebbene ritualmente evocato, il sig. non si è Controparte_3 costituito.
8. La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la p.c. all'udienza del 3.10.2025.
9. Negli scritti conclusionali, le parti ribadivano i propri asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
10. L'appello va parzialmente accolto nei limiti e per i motivi appresso indicati.
11. Preliminarmente è infondata l'eccezione di nullità dell'atto di impugnazione sollevata dagli appellati considerato che: i) con provvedimento del 28.4.2023, rilevata l'eccezione di nullità, il G.I. autorizzava la rimessione in termini dell'appellante disponendo la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo;
ii) l'appellante documentava il perfezionamento dell'attività notificatoria dell'atto di impugnazione nei confronti del sig. . Controparte_3
12. Sempre in via preliminare, è infondato il motivo di gravame avente ad oggetto la nullità della sentenza de qua. Invero non sussistono i presupposti di cui agli artt. 161 comma 2 e 132 comma 2 n.4 c.p.c. poiché: i) nella sentenza de qua è stata fornita un'esaustiva esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto il Giudice di prime cure alla propria statuizione;
ii) sono state esaminate dettagliatamente le eccezioni sollevate dalle parti in pendenza del giudizio;
iii) i fatti di causa sono stati riportati all'interno della motivazione.
13. In secondo luogo, le risultanze istruttorie emerse nel precedente grado di giudizio sono state valutate in modo specifico e, ritenute rilevanti nella formazione del convincimento del Giudice di primo grado, sono state considerate – secondo una valutazione condivisa anche da codesto Giudicante - sufficienti sia a corroborare la fondatezza delle domande proposte dai sig.ri e sia a superare la CP_1 CP_2 presunzione di corresponsabilità di cui all'art. a
14. Al contempo, le eccezioni in primo grado sollevate dalla compagnia assicurativa (inerenti in particolare: la “sinistrosità” degli attori, la rilevanza del CAI, le risultanze della CTU) sono state dettagliatamente scrutinate nella sentenza de qua e ritenute insufficienti a fondare la prova contraria il cui onere, secondo il riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., incombeva sulla compagnia convenuta in giudizio.
15. Nel merito, la fattispecie de qua, rientrando nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, determina - in punto di riparto degli oneri probatori fissati dall'art. 2697 c.c.- l'aggravamento dell'onere in capo ai danneggiati che devono dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c.
16. In particolare, dall'istruttoria condotta nel giudizio di primo grado sono emersi elementi atti a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi (fatto illecito e nesso causale con il danno lamentato) della pretesa azionata in giudizio. Invero la dinamica descritta nell'atto introduttivo è stata corroborata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi dinnanzi al Giudice di prime cure che confermavano in modo univoco le circostanze spazio–temporali in cui si verificò il sinistro.
17. Al contempo le deduzioni articolate dagli odierni appellati hanno trovato puntuale riscontro negli elaborati tecnici redatti dagli ausiliari del giudice.
18. Con riferimento ai danni materiali riportati dal motociclo Piaggio tg.X72KGN di proprietà del sig. , le conclusioni di cui alla CTU tecnica – dalla quale Controparte_1 non si ha motivo lla luce della compiuta valutazione sulla riferibilità causale - ha attestato la coerenza dei danni con la dinamica secondo il “combaciarsi delle quote altimetriche degli urti”.
19. La domanda risarcitoria promossa dal sig. per il Controparte_1 risarcimento dei danni riportati al proprio ciclomotor ) dalle dichiarazioni rese univocamente dai testi in merito alla dinamica del sinistro;
b) dalle conclusioni esposte nella CTU che hanno confermato la riferibilità causale dei danni alla dinamica;
c) dalla circostanza che la compagnia assicurativa non ha addotto prova contraria sull' an debeatur né sul nesso eziologico;
d) dal modulo CAI sottoscritto dal proprietario del ciclomotore danneggiato e dal responsabile del sinistro, al quale deve riconoscersi valore di presunzione semplice con conseguente onere a carico dell'assicuratore di fornire prova contraria;
e) dalla contumacia del responsabile del sinistro.
20. La domanda proposta dal sig. per il risarcimento delle Controparte_2 lesioni personali riportate in occasio data ed adeguatamente provata nell'an debeatur.
21. Invero, la decisione del Giudice di prime cure appare adeguatamente motivata stante: a) l'espresso richiamo alle dichiarazioni rese dai testi i quali riferivano che “il conducente del riportava lesioni personali in particolare al ginocchio sx, CP_5 perdeva sangue occa e dalla fronte…”; b) la perizia redatta dal CTU (dott.
) che, a seguito dell'esame condotto sulla persona del periziando e alla luce Per_1 mentazione medica prodotta, ha dettagliatamente esposto la compatibilità eziologica fra il sinistro e le lesioni sia in riferimento al trauma riportato al ginocchio sinistro sia per quello facciale dell'arcata dentale superiore (in particolare tali lesioni, in contrasto con quanto eccepito dall'odierno appellante – erano già diagnosticate nel certificato medico rilasciato dal PS del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio in Frattamaggiore nell'imminenza del sinistro).
22. Fermo quanto detto, è fondato il motivo di impugnazione con cui l'appellante ha eccepito l'erronea liquidazione del danno morale in favore del sig.
[...]
. CP_2
23. Il Giudice di prime cure, accogliendo la domanda risarcitoria del danno morale, ha liquidato quest'ultimo nel 33,33% dei danni liquidati a titolo di invalidità permanente e temporanea (determinando in tale modo l'importo di euro 1.637,81) riconducendo tale statuizione alla condotta antigiuridica tenuta dal sig. CP_3
.
[...]
24. L'argomentazione addotta dal Giudice di prime cure nel riconoscimento del danno morale in favore del sig. deve ritenersi erronea sul rilievo Controparte_2 che: I) nel precedente grado di gi ate dedotte specifiche circostanze afferenti il danno morale;
II) dall'istruttoria espletata, le dichiarazioni rese dai testi non hanno fatto emergere elementi dimostrativi del turbamento interiore del danneggiato;
III) il danno morale non può ritenersi in re ipsa ma, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova (cfr. ex multis Cass. n. 6444/2023) con l'onere della prova a carico del danneggiato;
IV) il danno morale non può essere parametrato ad una percentuale dell'importo determinato a titolo di danno biologico;
V) dalla documentazione in atti non sono emersi elementi tali da ritenere sussistente la responsabilità penale a carico del sig. per il reato di cui all'art. Controparte_3
590 c.p.
25. Per tali ragioni, in riforma della gravata sentenza, deve riconoscersi in favore del sig. la somma di euro 7.485,19 da riferirsi al solo danno Controparte_2 biologic
26. Alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
27. Il calcolo degli interessi e della rivalutazione per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, deve effettuarsi considerando che la somma indicata deve essere devalutata alla data dell'evento, e successivamente rivalutata secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza. Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (in tal senso cfr. ex multis Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
28. Alla luce di quanto esposto e dell'allegazione di parte appellante (con particolare riferimento all'atto di precetto sulle somme dovute al sig.
[...]
e del documentato pagamento in favore di quest'ultimo), vi è l'ob CP_2
e dei maggiori importi pagati in esecuzione della sentenza gravata. 29. Infine. meritevole di accoglimento è il motivo con cui Parte_1
in persona del l.r.p.t. ha contestato l'erronea liqu
[...] avore del procuratore costituito dei sig.ri e . CP_1 CP_2
30. Come dichiarato negli atti del giudizio di primo grado – e riportato nel dispositivo della gravata sentenza – il procuratore costituito nell'interesse dei sig.ri e era “praticante avvocato abilitato al patrocinio”. Controparte_2 Controparte_1
n D.M. 55/2014, determina una diminuzione dei compensi liquidabili pari al 50% rispetto a quelli spettanti ad un avvocato. Per quanto esposto, i compensi liquidati dal giudice di prime cure dovevano essere opportunamente ridotti della metà.
31. Al di là di quanto esposto in precedenza, le restanti statuizioni della pronuncia gravata vanno confermate.
32. Stante l'accoglimento solo parziale del gravame e l'infondatezza in primo grado della domanda risarcitoria avente ad oggetto il riconoscimento del danno morale in favore del sig. , sussistono i motivi per procedere alla Controparte_2 compensazione integrale ppio grado di giudizio.
Va aggiunto che vi è l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. 8.5.2014, n. 9929), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 5572/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di Napoli n. 2045/2022, resa a definizione del procedimento RG n. 8327/2015, pubblicata il 30.3.2022, dichiarata la contumacia del sig. , Controparte_3 ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Marano di Napoli n. 2045/2022, condanna la in persona del l.r.p.t. al Parte_1 pagamento in della somma di euro Controparte_2
7.485,19 a titolo di risarcimento ssi come determinati in parte motiva;
2) COMPENSA integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 15.12.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta