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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 154/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PINGITORE FRANCESCO LUIGI, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PINGITORE FRANCESCO LUIGI
ATTORE/I in opposizione contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASAROTTI MATTIA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE EDMONDO DE AMICIS 28021 BORGOMANERO, presso il difensore avv. CASAROTTI MATTIA
CONVENUTO/I in opposizione
Causa avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su credito derivante da obbligazioni contrattuali
(costituzione di associazione temporanea di imprese ex art. 58 D.lgs 50/2016) – somme portate in fattura (su cui si basava predetta ingiunzione) per rimborso spese anticipate dall'ingiungente.
Opposizione basata su pretesa infondatezza / insussistenza / mancata prova del credito azionato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice in opposizione, le conclusioni sono state precisate / richiamate come da memoria ex art. 173 ter CPC n° 1 datata 13 maggio 2024, non avendo precisato successive conclusioni nei termini assegnati a ritroso dall'udienza di discussione / rimessione in decisione pagina 1 di 6 dell'8 gennaio 2025 ed avendo in detta udienza semplicemente richiamato le conclusioni in atti;
conclusioni – quindi - ivi e così precisate, nonché da intendersi qui integralmente trascritte.
- Per parte convenuta in opposizione, le conclusioni sono state precisate / richiamate in apposito atto, depositato in data 8 novembre 2024 (nel termine stabilito proprio a tal fine), richiamato all'udienza dell'8 gennaio 2025, per l'effetto, ivi precisate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2024 (per il tramite dell'avv. Parte_1
FRANCESCO LUIGI PINGITORE) conveniva in giudizio al fine di proporre CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 917/2023, emesso dal Tribunale di Novara in data 18 dicembre 2023 in favore della predetta CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 18 aprile 2024, la
(con il patrocinio dell'avv. Mattia CASAROTTI) si costituiva in giudizio, chiedendo, previa CP_1 concessione P.E., il rigetto dell'opposizione di cui sopra, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 917/2023.
Svoltasi la prima udienza in data 10 luglio 2024 (e deposito di memorie ex art. 171 ter CPC da parte sia dell'opponente che dell'opposto), con ordinanza dello stesso 10 luglio 2024 e a scioglimento della riserva assunta, lo scrivente giudice accoglieva l'istanza di concessione di provvisoria esecutorietà parziale dichiarando provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 917/2023 nei limiti delle somme non contestate pari ad euro 3.217,50=.
Inoltre, sotto un profilo istruttorio
“… per quanto riguarda parte attrice in opposizione, i capi dedotti in seconda memoria ex art. 171 ter
CPC appaiono formulati in modo eccessivamente generico (sia in riferimento alla ragionevole mancanza di adeguati riferimenti temporali, sia per non essere adeguatamente “circostanziati”, non riguardando specifici fatti), almeno in parte, hanno carattere valutativo e il terzo di essi è pure formulato
“negativamente”; per quanto riguarda i capitoli rassegnati da parte convenuta opposta, i capitoli 1) e 2) risultano prettamente documentali, il capitolo 3) e 5) valutativi (in quanto tendenti a chiedere un “parere” al teste), 4) e 6) generici (in quanto non aventi un adeguato riferimento temporale). …”
Pertanto, sempre nello stesso provvedimento del 10 luglio 2024, lo scrivente fissava udienza al giorno 8 gennaio 2025 concedendo alle parti i termini di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. per il deposito pagina 2 di 6 dei fogli di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
(facoltà di cui si avvaleva la sola società convenuta opposta).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sotto un profilo strettamente fattuale, i rapporti tra le parti non paiono di per sé controversi e comunque essi appaiono documentalmente emersi, riprendendo quanto evidenziato dall'opposta:
“Il 12 ottobre veniva pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale il Bando di gara “P.G. 16-22” Codice Cig: 9408518AA9 – Codice Cup: F31B12000720001, avente come principale settore di attività la realizzazione di infrastrutture stradali (come già ampiamente descritto nella comparsa di costituzione e risposta). Al fine di presentare un'unica offerta congiunta e partecipare alla gara d'appalto e raggiungevano un accordo formalizzato in un impegno CP_1 Pt_1 irrevocabile firmato digitalmente in data 04.11.2022 consistente nel conferimento di un:
“mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'Impresa che CP_1 verrà qualificata quale Capogruppo mandataria del raggruppamento… Il rapporto tra le parti è pertanto regolamentato fin dalla fase prodromica alla partecipazione alla gara dalle regole generali nonché dagli accordi indiscutibilmente vincolanti per entrambe le parti. La sottoscrizione della dichiarazione di impegno irrevocabile ha creato un rapporto di collaborazione vincolante ed irrevocabile tra mandataria e mandante ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.lgs 50/2016. …”.
Se questi sono i rapporti “contrattuali” tra le parti (anche per come emersi in giudizio, ossia alla luce di atti, documenti depositati nei rispettivi fascicoli e per la posizione rispettivamente assunta dalla parti sul punto), appare chiara la debenza da parte di , almeno in astratto e per quanto Pt_1
opportunamente puntualizzato dalla difesa di delle somme eventualmente anticipate da CP_1 quest'ultima (o, meglio, di parte di esse come da ripartizione, come più avanti si vedrà, sempre contrattualmente prevista) per il raggiungimento della condizione necessaria (in particolare, conclusione di polizza fideiussoria) ai fini della partecipazione alla gara di appalto (e ciò a prescindere dall'esito della stessa “gara”).
Ciò posto sarebbe pertoccato all'opponente dimostrare – per assurdo - l'esistenza di fatto impeditivo / modificativo / estintivo di simile obbligazione. In argomento, è appena il caso di richiamare il principio generale secondo il quale il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto (circostanza – di per sé – non contestata) e non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (la cui prova incombe al debitore e ciò anche in base al principio di “prossimità della prova”: vedi in tal senso vedi, Cassazione Civile,
Sezione II, ordinanza 21512 / 2019). Incombe invece sul convenuto ed asserito debitore dimostrare e provare eventuali fatti, appunto, estintivi, modificativi o impeditivi (come, tra il resto, l'illegittimità del contratto, sotto il profilo degli interessi applicati / previsti); infatti, l'articolo 2697 C.C., rubricato pagina 3 di 6 proprio come “onere della prova”, recita: Chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In altre parole, colui che contesta l'esistenza dei fatti evidenziati in giudizio ha l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o di provare eventuali altri fatti che abbiano contribuito a modificare o far venire meno il diritto vantato (i cosiddetti fatti impeditivi, modificativi ed estintivi). Onere probatorio non assolto, sia alla luce della documentazione prodotta, sia anche alla luce del provvedimento istruttorio dello scrivente (ammesso che detti capi potessero in astratto dimostrare ipotesi come quelle sopra individuate e capaci di
“paralizzare” la pretesa dell'odierna opposta).
A ben vedere, non contesta la sussistenza dei rapporti, né sostiene di avere versato la Pt_1
somma ora richiesta da o, comunque e più in generale, non assume la sussistenza di un fatto CP_1
“impeditivo, modificativo o estintivo”, ma pare fondare la propria opposizione più che altro su una asserita INESISTENZA DELLA PROVA DEL CREDITO INGIUNTO E INFONDATEZZA DELLA PRETESA
CREDITORIA PER IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA CP_1
sostenendo che la fattura commerciale prodotta da controparte in sede monitoria non ha alcun valore in termini probatori atteso che trattasi di documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, senza alcun
segno di riconoscimento del debitore;
la stessa, quindi, non indica di per sé la piena prova del credito
riportato, supportando simile assunto sulla scorta di giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare che, "Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del
decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo
documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito
in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione
sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio" (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3090 del 28 maggio
1979, … Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6343 del 25 novembre 1988, Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9685 del 24 luglio 2000, Tribunale di Taranto 9 gennaio 2012, Tribunale di Isernia 27 dicembre 2001, Tribunale di
Cagliari 16 dicembre 1992, Pretura di Palermo 22 luglio 1991).
Tuttavia, innanzitutto, è il caso di richiamare altrettanto noto orientamento di Legittimità, secondo il quale una fattura (sicuramente valida quale presupposto per l'emissione di un d.i.), con annotazione nelle scritture contabili del destinatario della fattura medesima in assenza di valida e tempestiva contestazione stragiudiziale di tale documento, potrebbe avere anche una valenza più ampia
(e, quindi anche in un ipotetico giudizio – come quello de quo - di opposizione), trattandosi di pagina 4 di 6 documento “a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo regolarmente inviato” (in tal senso,
Cassazione 3581 / 2024).
Ma, a prescindere anche da simile osservazione, va evidenziato come parte convenuta opposta abbia pure integrato la documentazione su cui si basava il provvedimento monitorio oggi opposto
(vedasi fascicolo di parte che integra il fascicolo del decreto ingiuntivo con ulteriori CP_1 documenti, sino al n° 8); come dalla stessa osservato, “Oltre alle fatture è stata offerta la prova rispetto
l'avvenuto effettivo pagamento a favore di TA mediante la produzione delle contabili attestanti gli addebiti delle relative somme a carico di (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). …”. CP_1
Sotto il profilo del quantum è anche opportuno evidenziare come parte opposta non abbia
“ribaltato” tutte le spese sostenute alla luce della formazione del gruppo di imprese per la partecipazione alla gara di appalto e, quindi, anche nell'interesse, ma come si sia limitata a farlo nei limiti della ripartizione contrattualmente prevista:
• mandataria nella misura del 53,23% CP_1
• mandante nella misura del 46,47%. Pt_1
Ciò posto, pare inevitabile l'integrale rigetto dell'opposizione proposta.
__________________________________________
Le spese di lite vengono comunque allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti, in considerazione del valore della presente causa;
per individuare lo stesso valore, lo scrivente ritiene che esso debba necessariamente coincidere con il capitale portato nel decreto ingiuntivo opposto (euro 11.940,71=), che si pone nello scaglione tra i tra i
5.201,00= e i 26.001,00= euro, applicando i valori minimi dello stesso scaglione (e ciò sia per la vicinanza del valore della causa più al minimo piuttosto che al massimo dello scaglione e sia alla luce della ridotta attività processuale effettivamente espletata), senza alcuna riduzione, neppure per la fase istruttoria (attività istruttoria comunque svolta, se non altro alla luce del deposito delle memorie ex art. 171 ter CPC); liquidazione, in conclusione, corrispondente ad € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed €
851,00= per la fase decisionale), nulla disponendo in punto esposti (e ciò in considerazione della pagina 5 di 6 posizione processuale di convenuta della parte vittoriosa), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- respinge integralmente l'opposizione proposta da confermando altrettanto Parte_1
integralmente il decreto ingiuntivo n. 917/2023 emesso dal Giudice del Tribunale di Novara in data 18 dicembre 2023 in favore di superata e, quindi, ove occorresse revocata CP_1
la concessione della provvisoria esecutorietà solamente parziale ex art. 648 c.p.c. già concessa, ma tenendo ovviamente conto degli eventuali pagamenti già effettuati dall'opponente in forza di essa).
- Condanna parte attrice in opposizione alla refusione delle spese legali in favore della convenuta in opposizione, liquidando le stesse in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, €
389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara lì 10 feb. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 154/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PINGITORE FRANCESCO LUIGI, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PINGITORE FRANCESCO LUIGI
ATTORE/I in opposizione contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASAROTTI MATTIA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE EDMONDO DE AMICIS 28021 BORGOMANERO, presso il difensore avv. CASAROTTI MATTIA
CONVENUTO/I in opposizione
Causa avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su credito derivante da obbligazioni contrattuali
(costituzione di associazione temporanea di imprese ex art. 58 D.lgs 50/2016) – somme portate in fattura (su cui si basava predetta ingiunzione) per rimborso spese anticipate dall'ingiungente.
Opposizione basata su pretesa infondatezza / insussistenza / mancata prova del credito azionato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice in opposizione, le conclusioni sono state precisate / richiamate come da memoria ex art. 173 ter CPC n° 1 datata 13 maggio 2024, non avendo precisato successive conclusioni nei termini assegnati a ritroso dall'udienza di discussione / rimessione in decisione pagina 1 di 6 dell'8 gennaio 2025 ed avendo in detta udienza semplicemente richiamato le conclusioni in atti;
conclusioni – quindi - ivi e così precisate, nonché da intendersi qui integralmente trascritte.
- Per parte convenuta in opposizione, le conclusioni sono state precisate / richiamate in apposito atto, depositato in data 8 novembre 2024 (nel termine stabilito proprio a tal fine), richiamato all'udienza dell'8 gennaio 2025, per l'effetto, ivi precisate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2024 (per il tramite dell'avv. Parte_1
FRANCESCO LUIGI PINGITORE) conveniva in giudizio al fine di proporre CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 917/2023, emesso dal Tribunale di Novara in data 18 dicembre 2023 in favore della predetta CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 18 aprile 2024, la
(con il patrocinio dell'avv. Mattia CASAROTTI) si costituiva in giudizio, chiedendo, previa CP_1 concessione P.E., il rigetto dell'opposizione di cui sopra, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 917/2023.
Svoltasi la prima udienza in data 10 luglio 2024 (e deposito di memorie ex art. 171 ter CPC da parte sia dell'opponente che dell'opposto), con ordinanza dello stesso 10 luglio 2024 e a scioglimento della riserva assunta, lo scrivente giudice accoglieva l'istanza di concessione di provvisoria esecutorietà parziale dichiarando provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 917/2023 nei limiti delle somme non contestate pari ad euro 3.217,50=.
Inoltre, sotto un profilo istruttorio
“… per quanto riguarda parte attrice in opposizione, i capi dedotti in seconda memoria ex art. 171 ter
CPC appaiono formulati in modo eccessivamente generico (sia in riferimento alla ragionevole mancanza di adeguati riferimenti temporali, sia per non essere adeguatamente “circostanziati”, non riguardando specifici fatti), almeno in parte, hanno carattere valutativo e il terzo di essi è pure formulato
“negativamente”; per quanto riguarda i capitoli rassegnati da parte convenuta opposta, i capitoli 1) e 2) risultano prettamente documentali, il capitolo 3) e 5) valutativi (in quanto tendenti a chiedere un “parere” al teste), 4) e 6) generici (in quanto non aventi un adeguato riferimento temporale). …”
Pertanto, sempre nello stesso provvedimento del 10 luglio 2024, lo scrivente fissava udienza al giorno 8 gennaio 2025 concedendo alle parti i termini di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. per il deposito pagina 2 di 6 dei fogli di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
(facoltà di cui si avvaleva la sola società convenuta opposta).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sotto un profilo strettamente fattuale, i rapporti tra le parti non paiono di per sé controversi e comunque essi appaiono documentalmente emersi, riprendendo quanto evidenziato dall'opposta:
“Il 12 ottobre veniva pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale il Bando di gara “P.G. 16-22” Codice Cig: 9408518AA9 – Codice Cup: F31B12000720001, avente come principale settore di attività la realizzazione di infrastrutture stradali (come già ampiamente descritto nella comparsa di costituzione e risposta). Al fine di presentare un'unica offerta congiunta e partecipare alla gara d'appalto e raggiungevano un accordo formalizzato in un impegno CP_1 Pt_1 irrevocabile firmato digitalmente in data 04.11.2022 consistente nel conferimento di un:
“mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'Impresa che CP_1 verrà qualificata quale Capogruppo mandataria del raggruppamento… Il rapporto tra le parti è pertanto regolamentato fin dalla fase prodromica alla partecipazione alla gara dalle regole generali nonché dagli accordi indiscutibilmente vincolanti per entrambe le parti. La sottoscrizione della dichiarazione di impegno irrevocabile ha creato un rapporto di collaborazione vincolante ed irrevocabile tra mandataria e mandante ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.lgs 50/2016. …”.
Se questi sono i rapporti “contrattuali” tra le parti (anche per come emersi in giudizio, ossia alla luce di atti, documenti depositati nei rispettivi fascicoli e per la posizione rispettivamente assunta dalla parti sul punto), appare chiara la debenza da parte di , almeno in astratto e per quanto Pt_1
opportunamente puntualizzato dalla difesa di delle somme eventualmente anticipate da CP_1 quest'ultima (o, meglio, di parte di esse come da ripartizione, come più avanti si vedrà, sempre contrattualmente prevista) per il raggiungimento della condizione necessaria (in particolare, conclusione di polizza fideiussoria) ai fini della partecipazione alla gara di appalto (e ciò a prescindere dall'esito della stessa “gara”).
Ciò posto sarebbe pertoccato all'opponente dimostrare – per assurdo - l'esistenza di fatto impeditivo / modificativo / estintivo di simile obbligazione. In argomento, è appena il caso di richiamare il principio generale secondo il quale il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto (circostanza – di per sé – non contestata) e non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (la cui prova incombe al debitore e ciò anche in base al principio di “prossimità della prova”: vedi in tal senso vedi, Cassazione Civile,
Sezione II, ordinanza 21512 / 2019). Incombe invece sul convenuto ed asserito debitore dimostrare e provare eventuali fatti, appunto, estintivi, modificativi o impeditivi (come, tra il resto, l'illegittimità del contratto, sotto il profilo degli interessi applicati / previsti); infatti, l'articolo 2697 C.C., rubricato pagina 3 di 6 proprio come “onere della prova”, recita: Chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In altre parole, colui che contesta l'esistenza dei fatti evidenziati in giudizio ha l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o di provare eventuali altri fatti che abbiano contribuito a modificare o far venire meno il diritto vantato (i cosiddetti fatti impeditivi, modificativi ed estintivi). Onere probatorio non assolto, sia alla luce della documentazione prodotta, sia anche alla luce del provvedimento istruttorio dello scrivente (ammesso che detti capi potessero in astratto dimostrare ipotesi come quelle sopra individuate e capaci di
“paralizzare” la pretesa dell'odierna opposta).
A ben vedere, non contesta la sussistenza dei rapporti, né sostiene di avere versato la Pt_1
somma ora richiesta da o, comunque e più in generale, non assume la sussistenza di un fatto CP_1
“impeditivo, modificativo o estintivo”, ma pare fondare la propria opposizione più che altro su una asserita INESISTENZA DELLA PROVA DEL CREDITO INGIUNTO E INFONDATEZZA DELLA PRETESA
CREDITORIA PER IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA CP_1
sostenendo che la fattura commerciale prodotta da controparte in sede monitoria non ha alcun valore in termini probatori atteso che trattasi di documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, senza alcun
segno di riconoscimento del debitore;
la stessa, quindi, non indica di per sé la piena prova del credito
riportato, supportando simile assunto sulla scorta di giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare che, "Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del
decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo
documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito
in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione
sull'"an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio" (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3090 del 28 maggio
1979, … Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6343 del 25 novembre 1988, Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9685 del 24 luglio 2000, Tribunale di Taranto 9 gennaio 2012, Tribunale di Isernia 27 dicembre 2001, Tribunale di
Cagliari 16 dicembre 1992, Pretura di Palermo 22 luglio 1991).
Tuttavia, innanzitutto, è il caso di richiamare altrettanto noto orientamento di Legittimità, secondo il quale una fattura (sicuramente valida quale presupposto per l'emissione di un d.i.), con annotazione nelle scritture contabili del destinatario della fattura medesima in assenza di valida e tempestiva contestazione stragiudiziale di tale documento, potrebbe avere anche una valenza più ampia
(e, quindi anche in un ipotetico giudizio – come quello de quo - di opposizione), trattandosi di pagina 4 di 6 documento “a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo regolarmente inviato” (in tal senso,
Cassazione 3581 / 2024).
Ma, a prescindere anche da simile osservazione, va evidenziato come parte convenuta opposta abbia pure integrato la documentazione su cui si basava il provvedimento monitorio oggi opposto
(vedasi fascicolo di parte che integra il fascicolo del decreto ingiuntivo con ulteriori CP_1 documenti, sino al n° 8); come dalla stessa osservato, “Oltre alle fatture è stata offerta la prova rispetto
l'avvenuto effettivo pagamento a favore di TA mediante la produzione delle contabili attestanti gli addebiti delle relative somme a carico di (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). …”. CP_1
Sotto il profilo del quantum è anche opportuno evidenziare come parte opposta non abbia
“ribaltato” tutte le spese sostenute alla luce della formazione del gruppo di imprese per la partecipazione alla gara di appalto e, quindi, anche nell'interesse, ma come si sia limitata a farlo nei limiti della ripartizione contrattualmente prevista:
• mandataria nella misura del 53,23% CP_1
• mandante nella misura del 46,47%. Pt_1
Ciò posto, pare inevitabile l'integrale rigetto dell'opposizione proposta.
__________________________________________
Le spese di lite vengono comunque allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti, in considerazione del valore della presente causa;
per individuare lo stesso valore, lo scrivente ritiene che esso debba necessariamente coincidere con il capitale portato nel decreto ingiuntivo opposto (euro 11.940,71=), che si pone nello scaglione tra i tra i
5.201,00= e i 26.001,00= euro, applicando i valori minimi dello stesso scaglione (e ciò sia per la vicinanza del valore della causa più al minimo piuttosto che al massimo dello scaglione e sia alla luce della ridotta attività processuale effettivamente espletata), senza alcuna riduzione, neppure per la fase istruttoria (attività istruttoria comunque svolta, se non altro alla luce del deposito delle memorie ex art. 171 ter CPC); liquidazione, in conclusione, corrispondente ad € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed €
851,00= per la fase decisionale), nulla disponendo in punto esposti (e ciò in considerazione della pagina 5 di 6 posizione processuale di convenuta della parte vittoriosa), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- respinge integralmente l'opposizione proposta da confermando altrettanto Parte_1
integralmente il decreto ingiuntivo n. 917/2023 emesso dal Giudice del Tribunale di Novara in data 18 dicembre 2023 in favore di superata e, quindi, ove occorresse revocata CP_1
la concessione della provvisoria esecutorietà solamente parziale ex art. 648 c.p.c. già concessa, ma tenendo ovviamente conto degli eventuali pagamenti già effettuati dall'opponente in forza di essa).
- Condanna parte attrice in opposizione alla refusione delle spese legali in favore della convenuta in opposizione, liquidando le stesse in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, €
389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara lì 10 feb. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 6 di 6