CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1231/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CAVA IU, RE
COZZOLINO IU NC, Giudice
in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2810/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010455276000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120047072421000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140005964763000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140005964763000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140005964763000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140005964763000 IVA-ALTRO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029449384000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140045192264000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140049437617000 IVA-ALTRO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150027204027000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013609531000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160033578752000 IRPEF-ALTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170014147910000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170030040485000 IVA-ALTRO 2014
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170032343754000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012144844000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012144844000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025513489000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200036548735000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200036548735000 IVA-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200010623145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210007330322000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220022074744000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento degli atti impugnati
Resistenti: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, Regione Calabria, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza e Camera di Commercio di Cosenza, l'intimazione di pagamento n. 03420239010455276/000, notificata il 17/1/2024, con esclusivo riferimento alle seguenti cartelle di pagamento: 1) n. 03420120047072421000, asseritamente notificata in data 09.01.2013 e relativa al mancato pagamento di diritto annuale camera di commercio anno 2008, dell'importo di euro 51,22; 2) n.
03420140005964763000, asseritamente notificata in data 12.05.2014 e relativa al mancato pagamento di
IRPEF anno 2010, dell'importo di euro 1.572,62; 3) n. 03420140029449384000, asseritamente notificata in data 26.11.2014 e relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica anno 2010, dell'importo di euro
84,04; 4) n. 03420140045192264000, asseritamente notificata in data 26.03.2015 e relativa al mancato pagamento di diritto annuale camera di commercio anno 2011, dell'importo di euro 163,38; 5) n.
03420140049437617000, asseritamente notificata in data 12.05.2015 e relativa al mancato pagamento di studi di settore adeguamento iva – imposta anno 2011, dell'importo di euro 2.004,01; 6) n.
03420150027204027000, asseritamente notificata in data 14.01.2016 e relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica anno 2012, dell'importo di euro 71,09; 7) n. 03420160013609531000, asseritamente notificata in data 05.12.2016 e relativa al mancato pagamento di diritto annuale camera di commercio anno 2012, dell'importo di euro 151,80; 8) n. 03420160033578752000, asseritamente notificata in data 17.11.2016
e relativa al mancato pagamento di rit. Font. Redd. Anno 2013, dell'importo di euro 83,63; 9) n.
03420170014147391000, asseritamente notificata in data 10.07.2017 e relativa al mancato pagamento di diritto annuale camera di commercio anno 2013, dell'importo di euro 147,44; 10) n. 03420170030040485000, asseritamente notificata in data 28.02.2018 e relativa al mancato pagamento di IVA anno 2014, dell'importo di euro 1.540,27; 11) n. 03420170032343754000, asseritamente notificata in data 7.04.2018 e relativa al mancato pagamento di diritto annuale camera di commercio anno 2014, dell'importo di euro 121,25; 12) n.
03420180012144844000, asseritamente notificata in data 16.07.2018 e relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica anni 2013 – 2014, dell'importo di euro 127,15; 13) n. 03420180025513489000, asseritamente notificata in data 13.05.2019 e relativa al mancato pagamento di diritto annuale camera di commercio anno 2015, dell'importo di euro 92,70; 14) n. 034202000036548735000, asseritamente notificata in data 6.10.2022 e relativa al mancato pagamento di imposta sul valore aggiunto anni 2015 – 2016, dell'importo di euro 2.250,63; 15) n. 034202000010623145000, asseritamente notificata in data 6.10.2022
e relativa al mancato pagamento di diritto annuale camera di commercio anno 2017, dell'importo di euro
74,82; 16) n. 03420210007330322000, asseritamente notificata in data 7.04.2022 e relativa al mancato pagamento di diritto annuale camera di commercio anno 2018, dell'importo di euro 78,67; 17) n.
03420220022074744000, asseritamente notificata in data 4.11.2022 e relativa al mancato pagamento di persone fisiche maggior. 3% studi di settore IVA anno 2017, 3 dell'importo di euro 295,80.
Deduceva l'illegittimità dell'intimazione per intervenuta prescrizione triennale/quinquennale, omessa notifica delle sottese cartelle, difetto di motivazione, omessa notifica degli atti prodromici, mancata indicazione dell'esecutività del ruolo, mancata instaurazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 comma 5 legge n.
212/2000.
Concludeva per l'annullamento dell'intimazione e delle sottese cartelle di pagamento.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza e Camera di Commercio di Cosenza si costituivano in giudizio, rilevando l'infondatezza del ricorso.
Anche Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, rilevando di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento (per come attestato dalla documentazione prodotta in allegato alle controdeduzioni).
Deduceva, inoltre, che erano stati successivamente notificati (come da documentazione prodotta)
l'intimazione di pagamento n. 03420159020819971000, l'intimazione di pagamento n. 03420209002580053000,
l'intimazione di pagamento n. 0342021900100146000, l'intimazione di pagamento n. 03420229001599471000, il preavviso di fermo amministrativo n. 03480201900018765000.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Regione Calabria si costituiva in giudizio evidenziando che il ricorrente aveva già proposto ricorso iscritto al 3884/22 RGR, concludendo per il rigetto dell'impugnativa.
La causa veniva trattata in data 27 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, l'agente della riscossione ha fornito dimostrazione dell'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento nonché dei successivi atti interruttivi della prescrizione analiticamente sopra indicati.
Ne consegue l'infondatezza della censura concernente l'omessa previa notifica delle cartelle di pagamento nonché dell'eccezione di prescrizione.
Va rilevato che la Suprema Corte (Cass n. 20476/2025; Cass. n. 6436/2025) ha di recente precisato che l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (la cui impugnazione non integra una mera facoltà ma un onere del contribuente), con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la preclusione alla contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica.
Nel caso di specie è emerso che, in relazione ai crediti portati dalle prime 13 cartelle di pagamento sopra indicate, l'agente della riscossione ha da ultimo notificato (oltre alle ulteriori precedenti intimazioni)
l'intimazione di pagamento n. 03420229001599471000, non impugnata dalla contribuente.
Dalla notifica dell'intimazione in esame e delle cartelle di pagamento discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alle questioni concernenti la validità della notifica delle cartelle (dovendosi rammentare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, disposizione da riferirsi all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa, non potendo consentirsi che l'interessato sia “rimesso in termini” ai fini dell'impugnazione ad ogni successiva notifica di un atto successivo), la prescrizione, l'omessa notifica degli atti prodromici, la mancata indicazione dell'esecutività del ruolo, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 comma
5 legge n. 212/2000.
Va poi soggiunto che l'eccezione di prescrizione per il periodo successivo è infondata, non essendo decorso il termine triennale/quinquennale tra la notifica della predetta intimazione e quella dell'intimazione oggetto della presente impugnativa.
Va ancora rilevato, con riferimento al contenuto dell'intimazione, che il riferimento alle cartelle di pagamento ed alle date di notifica, unitamente alla puntuale indicazione delle somme dovute, soddisfa pienamente l'obbligo della motivazione in quanto la pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento si esaurisce in una richiesta di pagamento della somma dovuta in forza della cartella ivi indicata.
Ed infatti l'intimazione di pagamento - intervenendo in un momento successivo alla notificazione della cartella nel caso in cui il contribuente, reso edotto del tributo dovuto, non ne abbia eseguito il pagamento nei termini di legge - legittimamente si fonda sul richiamo della cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene l'enunciazione delle ragioni della pretesa tributaria (cfr. Cass. civ., Sez. V, 22/12/2014, n.
27216 in tema di avviso di mora, cui è assimilabile per struttura e funzione l'intimazione).
La Suprema Corte (ordinanza n. 28689/2018 e, di recente, ordinanza n. 10692/2024) ha precisato che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
L'intimazione risulta debitamente motivata anche con riferimento alle sanazioni e agli interessi, i cui importi sono stati analiticamente indicati.
Sempre di recente, la Suprema Corte (nell'ordinanza n. 27504/2024) ha precisato che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, III Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di: Agenzia delle Entrate – Riscossione, liquidate in € 1.200 oltre accessori di legge;
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, liquidate in € 900 oltre accessori di legge;
Camera di Commercio di Cosenza, liquidate in € 400 oltre accessori di legge;
Regione Calabria, liquidate in € 300 oltre accessori di legge.
Cosenza, 27/2/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
YR NE
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CAVA IU, RE
COZZOLINO IU NC, Giudice
in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2810/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010455276000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120047072421000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140005964763000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140005964763000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140005964763000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140005964763000 IVA-ALTRO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029449384000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140045192264000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140049437617000 IVA-ALTRO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150027204027000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013609531000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160033578752000 IRPEF-ALTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170014147910000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170030040485000 IVA-ALTRO 2014
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170032343754000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012144844000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012144844000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025513489000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200036548735000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200036548735000 IVA-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200010623145000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210007330322000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220022074744000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento degli atti impugnati
Resistenti: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, Regione Calabria, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza e Camera di Commercio di Cosenza, l'intimazione di pagamento n. 03420239010455276/000, notificata il 17/1/2024, con esclusivo riferimento alle seguenti cartelle di pagamento: 1) n. 03420120047072421000, asseritamente notificata in data 09.01.2013 e relativa al mancato pagamento di diritto annuale camera di commercio anno 2008, dell'importo di euro 51,22; 2) n.
03420140005964763000, asseritamente notificata in data 12.05.2014 e relativa al mancato pagamento di
IRPEF anno 2010, dell'importo di euro 1.572,62; 3) n. 03420140029449384000, asseritamente notificata in data 26.11.2014 e relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica anno 2010, dell'importo di euro
84,04; 4) n. 03420140045192264000, asseritamente notificata in data 26.03.2015 e relativa al mancato pagamento di diritto annuale camera di commercio anno 2011, dell'importo di euro 163,38; 5) n.
03420140049437617000, asseritamente notificata in data 12.05.2015 e relativa al mancato pagamento di studi di settore adeguamento iva – imposta anno 2011, dell'importo di euro 2.004,01; 6) n.
03420150027204027000, asseritamente notificata in data 14.01.2016 e relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica anno 2012, dell'importo di euro 71,09; 7) n. 03420160013609531000, asseritamente notificata in data 05.12.2016 e relativa al mancato pagamento di diritto annuale camera di commercio anno 2012, dell'importo di euro 151,80; 8) n. 03420160033578752000, asseritamente notificata in data 17.11.2016
e relativa al mancato pagamento di rit. Font. Redd. Anno 2013, dell'importo di euro 83,63; 9) n.
03420170014147391000, asseritamente notificata in data 10.07.2017 e relativa al mancato pagamento di diritto annuale camera di commercio anno 2013, dell'importo di euro 147,44; 10) n. 03420170030040485000, asseritamente notificata in data 28.02.2018 e relativa al mancato pagamento di IVA anno 2014, dell'importo di euro 1.540,27; 11) n. 03420170032343754000, asseritamente notificata in data 7.04.2018 e relativa al mancato pagamento di diritto annuale camera di commercio anno 2014, dell'importo di euro 121,25; 12) n.
03420180012144844000, asseritamente notificata in data 16.07.2018 e relativa al mancato pagamento di tassa automobilistica anni 2013 – 2014, dell'importo di euro 127,15; 13) n. 03420180025513489000, asseritamente notificata in data 13.05.2019 e relativa al mancato pagamento di diritto annuale camera di commercio anno 2015, dell'importo di euro 92,70; 14) n. 034202000036548735000, asseritamente notificata in data 6.10.2022 e relativa al mancato pagamento di imposta sul valore aggiunto anni 2015 – 2016, dell'importo di euro 2.250,63; 15) n. 034202000010623145000, asseritamente notificata in data 6.10.2022
e relativa al mancato pagamento di diritto annuale camera di commercio anno 2017, dell'importo di euro
74,82; 16) n. 03420210007330322000, asseritamente notificata in data 7.04.2022 e relativa al mancato pagamento di diritto annuale camera di commercio anno 2018, dell'importo di euro 78,67; 17) n.
03420220022074744000, asseritamente notificata in data 4.11.2022 e relativa al mancato pagamento di persone fisiche maggior. 3% studi di settore IVA anno 2017, 3 dell'importo di euro 295,80.
Deduceva l'illegittimità dell'intimazione per intervenuta prescrizione triennale/quinquennale, omessa notifica delle sottese cartelle, difetto di motivazione, omessa notifica degli atti prodromici, mancata indicazione dell'esecutività del ruolo, mancata instaurazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 comma 5 legge n.
212/2000.
Concludeva per l'annullamento dell'intimazione e delle sottese cartelle di pagamento.
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza e Camera di Commercio di Cosenza si costituivano in giudizio, rilevando l'infondatezza del ricorso.
Anche Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, rilevando di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento (per come attestato dalla documentazione prodotta in allegato alle controdeduzioni).
Deduceva, inoltre, che erano stati successivamente notificati (come da documentazione prodotta)
l'intimazione di pagamento n. 03420159020819971000, l'intimazione di pagamento n. 03420209002580053000,
l'intimazione di pagamento n. 0342021900100146000, l'intimazione di pagamento n. 03420229001599471000, il preavviso di fermo amministrativo n. 03480201900018765000.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Regione Calabria si costituiva in giudizio evidenziando che il ricorrente aveva già proposto ricorso iscritto al 3884/22 RGR, concludendo per il rigetto dell'impugnativa.
La causa veniva trattata in data 27 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, l'agente della riscossione ha fornito dimostrazione dell'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento nonché dei successivi atti interruttivi della prescrizione analiticamente sopra indicati.
Ne consegue l'infondatezza della censura concernente l'omessa previa notifica delle cartelle di pagamento nonché dell'eccezione di prescrizione.
Va rilevato che la Suprema Corte (Cass n. 20476/2025; Cass. n. 6436/2025) ha di recente precisato che l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (la cui impugnazione non integra una mera facoltà ma un onere del contribuente), con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la preclusione alla contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica.
Nel caso di specie è emerso che, in relazione ai crediti portati dalle prime 13 cartelle di pagamento sopra indicate, l'agente della riscossione ha da ultimo notificato (oltre alle ulteriori precedenti intimazioni)
l'intimazione di pagamento n. 03420229001599471000, non impugnata dalla contribuente.
Dalla notifica dell'intimazione in esame e delle cartelle di pagamento discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alle questioni concernenti la validità della notifica delle cartelle (dovendosi rammentare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, disposizione da riferirsi all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa, non potendo consentirsi che l'interessato sia “rimesso in termini” ai fini dell'impugnazione ad ogni successiva notifica di un atto successivo), la prescrizione, l'omessa notifica degli atti prodromici, la mancata indicazione dell'esecutività del ruolo, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 comma
5 legge n. 212/2000.
Va poi soggiunto che l'eccezione di prescrizione per il periodo successivo è infondata, non essendo decorso il termine triennale/quinquennale tra la notifica della predetta intimazione e quella dell'intimazione oggetto della presente impugnativa.
Va ancora rilevato, con riferimento al contenuto dell'intimazione, che il riferimento alle cartelle di pagamento ed alle date di notifica, unitamente alla puntuale indicazione delle somme dovute, soddisfa pienamente l'obbligo della motivazione in quanto la pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento si esaurisce in una richiesta di pagamento della somma dovuta in forza della cartella ivi indicata.
Ed infatti l'intimazione di pagamento - intervenendo in un momento successivo alla notificazione della cartella nel caso in cui il contribuente, reso edotto del tributo dovuto, non ne abbia eseguito il pagamento nei termini di legge - legittimamente si fonda sul richiamo della cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene l'enunciazione delle ragioni della pretesa tributaria (cfr. Cass. civ., Sez. V, 22/12/2014, n.
27216 in tema di avviso di mora, cui è assimilabile per struttura e funzione l'intimazione).
La Suprema Corte (ordinanza n. 28689/2018 e, di recente, ordinanza n. 10692/2024) ha precisato che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
L'intimazione risulta debitamente motivata anche con riferimento alle sanazioni e agli interessi, i cui importi sono stati analiticamente indicati.
Sempre di recente, la Suprema Corte (nell'ordinanza n. 27504/2024) ha precisato che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, III Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di: Agenzia delle Entrate – Riscossione, liquidate in € 1.200 oltre accessori di legge;
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, liquidate in € 900 oltre accessori di legge;
Camera di Commercio di Cosenza, liquidate in € 400 oltre accessori di legge;
Regione Calabria, liquidate in € 300 oltre accessori di legge.
Cosenza, 27/2/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
YR NE