Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1231
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'intimazione per intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, dato che non è decorso il termine triennale/quinquennale tra la notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio e quella precedente, e l'agente della riscossione ha fornito dimostrazione dell'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto infondata la censura, dato che l'agente della riscossione ha fornito dimostrazione dell'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto l'intimazione debitamente motivata, in quanto il riferimento alle cartelle di pagamento, alle date di notifica e alle somme dovute soddisfa l'obbligo di motivazione, poiché la pretesa si esaurisce nella richiesta di pagamento della somma dovuta in forza della cartella richiamata, che ne costituisce il presupposto e contiene l'enunciazione delle ragioni della pretesa tributaria. È stata altresì considerata la motivazione con riferimento alle sanazioni e agli interessi.

  • Inammissibile
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con riferimento a tale questione, in quanto la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, ma solo con riferimento all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa.

  • Inammissibile
    Mancata indicazione dell'esecutività del ruolo

    La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con riferimento a tale questione, in quanto la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, ma solo con riferimento all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa.

  • Inammissibile
    Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con riferimento a tale questione, in quanto la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, ma solo con riferimento all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1231
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1231
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo