Decreto cautelare 23 settembre 2022
Ordinanza collegiale 13 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 23 novembre 2022
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 23996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23996 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23996/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10669/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10669 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di titolari della responsabilità genitoriale sulla -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra Bettoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS-o, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in-OMISSIS-, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del verbale del consiglio di classe della -OMISSIS- d del -OMISSIS- dell'-OMISSIS- “-OMISSIS- , pubblicato l’-OMISSIS- con il quale l'alunna -OMISSIS- non è stata ammessa alla-OMISSIS- del -OMISSIS-, nonche' di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa NA IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente nell’anno scolastico -OMISSIS- ha frequentato la-OMISSIS- del-OMISSIS- presso l’-OMISSIS- “ -OMISSIS- ” di-OMISSIS-. Con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- la -OMISSIS-ha impugnato il verbale del Consiglio di Classe, reso noto attraverso la pubblicazione l’-OMISSIS- con la quale non è stata ammessa alla-OMISSIS- del-OMISSIS-, in ragione del superamento del -OMISSIS- previste per legge e della conseguente impossibilità per gli insegnanti di valutare il suo rendimento.
2. La ricorrente espone che in qualità di soggetto-OMISSIS- certificato dall’Asl-OMISSIS- 1, sin dall’inizio dell’anno scolastico aveva fatto richiesta di didattica a distanza (“DAD”) - essendosi ancora nel pieno della pandemia da OV 19 - , ma nonostante le plurime richieste inoltrate dalla madre (che allegava l’autorizzazione all’attivazione della didattica a distanza per la medesima, ai sensi dell'Art.-OMISSIS-8 del D. L. 25 maggio 2021 n.73) alla Dirigente scolastica, la DAD non veniva attivata dalla scuola fino al -OMISSIS-; nonostante le molteplici assenze riportate, all’esito delle verifiche poi svolte in corso d’anno la ragazza otteneva insufficienze solo in -OMISSIS- e in -OMISSIS- (in entrambe le materie con la votazione di-OMISSIS-) ma ciò nonostante alla fine dell’anno non è stata ammessa alla classe seconda per il superamento del numero legale delle assenze.
3. L’impugnativa della mancata ammissione è affidata ad un unico motivo di gravame, articolato nella violazione e falsa applicazione del Decreto n. 39 del 26/06/2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’art.58 comma 1 lett. d) del D. L. n. 73 del 25/05/2021, in materia di misure urgenti per la scuola, convertito con la Legge n. 106 del 23/07/2021, degli artt. 1 e 4, del D.P.R del 22 giugno 2009 n. 122, dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 del-OMISSIS-.11.2007, ed infine dell’art. 3 della L. 241 del 1990, oltre all’eccesso di potere per ingiustizia manifesta e carenza assoluta di pubblico interesse.
Le innumerevoli assenze riportate dalla -OMISSIS-sarebbero addebitabili alla scuola, che non ha attivato per tempo la DAD; in ogni caso si verterebbe in una di quelle ipotesi per cui andava applicata la motivata deroga al monte ore delle assenze ammesse di cui all’art. 14, comma 7, del DPR 122/09, anche perché, a parte le insufficienze in -OMISSIS- e -OMISSIS-, gli altri voti erano buoni.
Inoltre la scuola avrebbe omesso di comunicare in tempo utile ai genitori le problematiche dell’alunna, e neppure attivava un piano di recupero personalizzato per la stessa, così come imposto dagli artt. 2,3, 4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 del-OMISSIS-.11.2007.
4. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, ma a seguito di due solleciti disposti con ordinanza collegiale da questa Sezione il -OMISSIS- ha depositato una relazione sui fatti di causa redatta dalla Dirigente scolastica. La scuola ha segnalato che la DAD è stata in realtà attivata -OMISSIS-, ma nonostante ciò la -OMISSIS-ha effettuato assenze per complessive 458 ore, il doppio del limite consentito, tra l’altro per la massima parte ingiustificate: segnatamente, per poter essere valutata, l’alunna avrebbe dovuto frequentare almeno -OMISSIS- (pari a-OMISSIS- del totale di -OMISSIS- ore di frequenza) e non superare le-OMISSIS- di assenza.
Addirittura il -OMISSIS-, nel corso del secondo quadrimestre, la Scuola ha dovuto inviare una segnalazione per l’evasione dell’obbligo scolastico al Comune di-OMISSIS- e all’Ufficio Scolastico Regionale in quanto l’alunna, sebbene iscritta regolarmente, non partecipava alle lezioni (infatti anche dopo l’attivazione della DAD l’alunna non si collegava). Peraltro se anche dal monte ore delle assenze consentite venissero sottratte le ore di assenza antecedenti all’attivazione della DAD, il limite non sarebbe comunque rispettato.
5. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-la Sezione ha respinto l’istanza di sospensiva sulla base delle seguenti motivazioni:
“ Rilevato che dalla documentazione depositata in atti dalla scuola emerge che la non ammissione dell’alunna alla classe superiore è più che adeguatamente motivata in ragione del numero elevatissimo di assenze (tale che la scuola ha provveduto anche ad inviare al Comune -Dipartimento dei Servizi educativi e scolastici- la segnalazione di evasione dell’obbligo scolastico) e dalla conseguente impossibilità per i docenti di valutarne la preparazione;
Rilevato che contrariamente a quanto sostenuto in ricorso la possibilità di frequentare mediante D.A.D. (didattica a distanza) risulta essere stata attivata quantomeno dal-OMISSIS- (annotazione del docente Sabbi e verbale del consiglio di classe n. 2 del-OMISSIS-OMISSIS-1) e che ad ogni modo anche non tenendo conto delle assenze che, secondo quanto asserisce parte ricorrente, sarebbero addebitabili alla mancata attivazione di tale modalità didattica, il numero delle assenze resterebbe oltremodo elevato;
Considerato che la valutazione di sufficienza conseguita in occasione di valutazioni singole da ultimo sostenute dalla -OMISSIS-solo negli ultimi mesi scolastici, non può far venir meno il giudizio di non valutabilità espresso dai docenti con riferimento alla gran parte dei mesi di attività scolastica;
Considerato, pertanto, che il provvedimento di mancata ammissione appare altresì coerente con l’interesse della -OMISSIS- e con le esigenze di formazione ed educazione a tutela del suo pieno sviluppo.”.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 26 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Sebbene la mancata ammissione alla classe successiva della ricorrente risalga al giugno 2022 e nel frattempo la -OMISSIS-avrà sicuramente proseguito il suo percorso scolastico, il Collegio ritiene di prescindere dalla questione della probabile improcedibilità dell’impugnativa preferendo respingere il ricorso nel merito, in applicazione dell’ormai consolidato principio della “ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (su cui cfr. Cons. Stato, Ad. pl., n.-OMISSIS-/15, nonché, Cons. Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339).
8. Il Collegio preliminarmente deve rilevare come, successivamente alla fase cautelare, non siano stati allegati e documentati elementi idonei a modificare le conclusioni già raggiunte dalla Sezione in detta sede, meglio esplicitate nell’ordinanza n. 7847/22, sopra richiamata.
9. L’art. 14, comma 7, del d.P.R. n. 122/2009, dispone che “ ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite, tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo ”.
Già dalla lettera della legge emerge che la deroga al limite legale delle assenze è consentita, da un lato, ove tali assenze siano giustificate, e, dall’altro, sempre che le assenze non impediscano ai docenti di poter valutare l’interessata. Nel caso in esame nessuna delle due condizioni si è evidentemente verificata.
10. In subiecta materia la giurisprudenza ha chiarito che:
- “ Il giudizio di non ammissione alla classe superiore, anche a prescindere dalla formula scarna e sintetica utilizzata dall’amministrazione, presuppone la constatazione che dall’elevato -OMISSIS- è derivata una insufficiente preparazione e una incompleta maturazione personale dell’alunno, venendo, quindi, in rilievo requisiti indispensabili per accedere alla successiva fase di studi .” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18 marzo 2024, n. 2018 ed anche T.A.R. Umbria, 2 ottobre 2024, n. 675);
- “ il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione dell'insufficiente preparazione dello studente e dell'incompleta maturazione personale, entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi. In altre parole, il dato oggettivo del rendimento scolastico e della preparazione dimostrata dallo studente funge da presupposto necessario e sufficiente per la decisione di scrutinio finale: la non ammissione alla classe successiva ha, inoltre, finalità educative e formative, atteso che si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze e abilità proprie della classe di scuola frequentata che consigliano la ripetizione dell'anno scolastico per colmare eventuali lacune di apprendimento. Siffatte valutazioni sono connotate da un'ampia discrezionalità tecnica, che si sostanzia in giudizi analitici formulati in ciascuna materia dai rispettivi docenti, dai quali emerge una globale valutazione del livello di apprendimento e preparazione dell'alunno; tali apprezzamenti sono insindacabili in sede giurisdizionale, con l'ovvia eccezione dell'illogicità e contraddittorietà manifeste. A ciò si aggiunga che è irrilevante la media complessiva dei voti riportati nelle materie, soprattutto se vi siano voti negativi in materie qualificanti il corso di studi ” (cfr. ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 22 maggio 2023, n. 1700);
- le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico (cfr. T.A.R Lombardia, Milano, sez. V, 4 luglio 2025 n. 2537, id. 20 ottobre 2023, n. 2400; T.A.R. Lazio,-OMISSIS-, Sez. III, 13 settembre 2019, n. 10952; T.A.R Puglia, Lecce, 26 giugno 2018, n. 1071).
11. Nel caso de quo , in effetti, la mancata ammissione della ricorrente non è stata determinata dalle due insufficienze riportate in -OMISSIS- e -OMISSIS- (comunque rilevanti perché involgenti materie di indirizzo), bensì dal fatto che il numero delle assenze aveva pregiudicato la possibilità per i docenti di procedere ad una motivata valutazione sulle abilità e competenze della ragazza, oltre che sulla sua maturazione personale. Riguardo a tale aspetto è sicuramente decisivo che il maggior -OMISSIS- (tra l’altro ingiustificate), ovvero-OMISSIS- - già notevolmente superiori al limite consentito per legge - siano state effettuate dalla -OMISSIS-dopo l’attivazione della DAD, e non potevano che addebitarsi (in assenza di giustificazioni per malattia, eventi sportivi od altro) ad una scelta consapevole dell’alunna, il che induce a ritenere a fortiori giustificata la valutazione del corpo docente circa l’insufficiente grado di maturazione personale dell’alunna. Ed infatti nel verbale del consiglio di classe del-OMISSIS-OMISSIS-1 si legge che la ricorrente dall’inizio dell’anno scolastico non aveva mai frequentato le lezioni, e nonostante avesse richiesto l’attivazione della DAD “ non si è mai collegata alle lezioni attivate dai singoli docenti con pubblicazione del link di accesso alle lezioni sul RE”.
Appare inoltre inevitabile che un tale -OMISSIS- abbia effettivamente impedito di valutare adeguatamente la ricorrente in praticamente tutte le materie (tranne alcune sporadiche valutazioni positive, unite però a numerose segnalazioni di “impreparato), con l’eccezione di -OMISSIS- e -OMISSIS- in cui il rendimento era insufficiente.
12. E’ ulteriormente infondata la censura secondo cui i genitori non sarebbero stati portati adeguatamente portati a conoscenza del numero delle assenze della figlia e del rischio di bocciatura, dato che emerge dai verbali del consiglio di classe:
- che il -OMISSIS- l’alunna aveva già raggiunto -OMISSIS-delle assenze e si riteneva necessario convocare i genitori;
- che alla data del-OMISSIS- che l’alunna “ potrebbe rischiare l’anno scolastico ” e per tale ragione i genitori sarebbero stati convocati dalla coordinatrice.
Dal registro elettronico emerge altresì che la famiglia era stata convocata per due colloqui dalla coordinatrice Prof.ssa -OMISSIS- ( -OMISSIS- ma nessuno si era presentato; peraltro al termine del primo quadrimestre il quadro valutativo della ricorrente era lo stesso, tanto è vero che l’alunna veniva valutata solo in -OMISSIS- (con il voto di-OMISSIS-) e in informatica (con il voto d-OMISSIS-) mentre in tutte le altre materie la valutazione era “-OMISSIS-”.
13. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
14. La natura degli interessi coinvolti giustifica nondimeno la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo-OMISSIS-2, commi 1, 2 e-OMISSIS-, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del -OMISSIS-, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in-OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU ZI, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
NA IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA IE | AU ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.