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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/11/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1446/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1446/2022 r.g. vertente tra:
(cod. fisc. e P. Iva ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Pietro Rosano, elettivamente domiciliata in Vibo
Valentia, Viale Giacomo Matteotti n. 55, presso lo studio del predetto difensore appellante contro
(cod. fisc.: , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo
Albanese, elettivamente domiciliato in Serra San Bruno (VV), Via Alfonso Scrivo n.
25, presso lo studio del predetto difensore appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1076/2022 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, depositata in data 05/05/2022. Impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione del 06/11/2020 evocava in giudizio innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Vibo Valentia l' , proponendo Parte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso estratto di ruolo in relazione alla cartella di pagamento n. 13920160005771000 asseritamente notificata in data 21/02/2017per omesso pagamento di sanzioni amministrative C.d.s., anno 2012, per l'importo di €
4.160,94, Ente impositore la . Controparte_2 pagina 1 di 8 A fondamento della domanda eccepiva il difetto di notifica delle cartelle di pagamento e dei prodromici verbali di accertamento delle sanzioni, il difetto di motivazione e l'errato calcolo degli interessi di mora nonché la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale in assenza di validi atti interruttivi;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato nonchè
l'annullamento del ruolo esattoriale relativo alla cartella di pagamento impugnata, per intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_3 preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione svolta avverso l'estratto di ruolo, deducendo, altresì, la carenza di interesse ad agire del contribuente stante la regolare notifica della cartella di pagamento sottesa al ruolo.
Deduceva poi l'inammissibilità dell'opposizione relativa a sanzioni per violazione del
Codice della Strada in quanto non proposta nelle forme e nei termini di cui alla legge
689/81; eccepiva, inoltre, l'inammissibilità e l'infondatezza delle eccezioni del contribuente relative all'aggio e all'applicazione degli interessi di mora;
nello specifico rappresentava che le contestazioni svolte dal contribuente si sarebbero dovute proporre nei modi e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., che, contrariamente a quanto asserito da controparte, la cartella esattoriale era stata ritualmente notificata a parte opponente, così interrompendo efficacemente il decorso del termine prescrizionale;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Con la sentenza n. 1076/2022, depositata in data 05.05.2022, il Giudice di Pace di
Vibo Valentia accoglieva la domanda proposta da e condannava Controparte_1
l' al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Avverso la suddetta Sentenza proponeva appello l' Pt_1 Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Vibo Valentia, quale Giudice d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente appello e, in riforma dell'impugnata sentenza
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta avverso l'estratto di ruolo;
pagina 2 di 8 - accertare e dichiarare la legittimità della cartella di pagamento in relazione all'assolvimento dell'obbligo motivazionale.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
A fondamento dell'appello l' deduceva l'erroneità Parte_1 oltreché l'illegittimità della decisione resa dal giudice di prime cure, che aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
L'appellante precisava che, in ogni caso, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso, atteso che l'opposizione era stata proposta avverso atti (l'estratto di ruolo) privi di forza autoritativa, insuscettibili di incidere nella sfera giuridica del soggetto intestatario delle relative posizioni, non notificati né formalmente comunicati, ma meramente rilasciati dal concessionario su richiesta dell'interessato; che la cartella di pagamento impugnata risultava essere stata emessa nel pieno rispetto dell'obbligo di motivazione e, in particolare, con riferimento all'indicazione degli interessi richiesti;
che, pertanto, il Tribunale adito, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, si sarebbe dovuto pronunciare per la condanna del contribuente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel presente procedimento il sig. eccependo Controparte_1
l'ammissibilità della impugnativa contro l'estratto di ruolo e che, nella fattispecie, la domanda era fondata e meritevole di accoglimento proprio perché parte convenuta non aveva dato alcuna dimostrazione della regolare notifica della cartella di pagamento, né di altri atti interruttivi della prescrizione che, nel caso di specie, in applicazione del disposto di cui agli artt. 209 C.d.S. e 28 Legge 689/81, risultava essere quinquennale. Eccepiva, inoltre, il difetto di difesa in giudizio di da parte CP_4 di avvocati del libero foro, la nullità del mandato per mancata allegazione della procura speciale, la nullità del mandato alle liti per aver l'appellante nominato un avvocato del libero foro come delegato. Parte appellata deduceva, altresì, che le controversie come quella in esame, poiché attengono alla maturata prescrizione del credito anche successiva alla cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario, come avvenuto nella fattispecie. Nel merito chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, la pagina 3 di 8 condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Dopo una serie di rinvii, la causa transitava sul ruolo del sottoscritto giudicante e all'esito dell'udienza del 12/05/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'assunto posto a base dell'eccezione svolta da parte appellata, e cioè che nella specie la procura alle liti fosse inesistente per essere l' appellante rappresentata e difesa da avvocato del libero foro, è privo di Pt_1 fondamento giuridico. Le Sezioni Unite (Sentenza n. 30008 del 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale facoltà di Controparte_5 avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al Tribunale ed al Giudice di
Pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n.
1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità Pt_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o Pt_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U.,
8 giugno 2021, n. 15911).
pagina 4 di 8 Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita della neo istituita , ha delineato Parte_1 un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di Pt_1 farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai
Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all'
[...]
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un Parte_1 meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero Parte_1 degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
Non sussistendo in materia un caso riservato all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e in ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l' si è avvalsa nel proporre l'atto di Controparte_3 appello di un avvocato del libero foro.
Venendo al merito della controversia, risulta assorbente e dirimente su ogni altra questione l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo, così come spiegata in primo grado, che risulta idonea a definire l'odierno giudizio.
Sull'autonoma impugnabilità del ruolo si sono pronunciate le Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n. 19704/2015, affermando il principio che "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata
(validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il pagina 5 di 8 proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione". Ciò precisato quanto all'impugnabilità del ruolo, le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che l'estratto di ruolo è un mero atto interno dell'amministrazione finanziaria, formato dal concessionario su richiesta del debitore, redatto in forma cartacea ovvero su supporto informatico nel quale sono inseriti il nominativo del debitore, la cartella o le cartelle di pagamento con i relativi importi dovuti dal debitore e la data di notifica delle stesse, pertanto si tratta di un elaborato informativo che non contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta. L'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. Ed infatti le
Sezioni Unite sono state chiamate a pronunziarsi non sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, bensì del ruolo, quale atto impositivo proprio dell'ente impositore. In definitiva secondo questo orientamento: se la pretesa del concessionario è esternata precedentemente da una valida notifica della cartella e, quindi, del ruolo, il destinatario di essa non può impugnarla sulla base del mero estratto del ruolo rilasciatogli dall'agente della riscossione. Se, viceversa, la notifica della cartella non vi è mai stata o è viziata, presa cognizione della esistenza del ruolo e della cartella in base all'estratto di ruolo, il destinatario della pretesa è ben legittimato a impugnare tale pretesa, chiedendo l'annullamento della cartella stessa, del ruolo e l'accertamento dell'inesistenza del diritto del concessionario di procedere coattivamente.
Quanto appena detto deve però essere coordinato con la previsione dell'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r.
20.9.19873, n. 602: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che pagina 6 di 8 dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La nuova previsione normativa si pone, dunque, in parziale discontinuità con l'interpretazione giurisprudenziale precedente, ammettendo l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate.
Sulla specifica questione sono intervenute le SS.UU. che con sentenza n. 26283 del
2022 hanno inoltre chiarito che la norma richiamata riguarda anche la riscossione delle entrate pubbliche extratributarie in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 in quanto ai crediti contributivi e previdenziali e giusta gli artt.
27 della l. n. 689/81 e 206 del d.gs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Pertanto, innanzi tutto non è condivisibile l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui la legislazione che ha limitato l'impugnazione tramite ruolo possa essere riferita solo ed esclusivamente alle entrate tributarie, applicandosi, al contrario, anche a quelle extratributarie.
Orbene, applicando i principi richiamati al caso di specie, l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di alcuno degli interessi qualificati indicati dall'attuale normativa dettata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 ed ascrivibili alle fattispecie tassativamente ivi previste per l'opposizione diretta avverso l'estratto di ruolo, con la conseguenza della palese inammissibilità dell'opposizione spiegata anche sotto questo profilo.
Inoltre, oltre a non venire in rilievo alcuna delle fattispecie enucleate dalla novella legislativa, si deve rilevare che con riferimento alla cartella di pagamento summenzionata, sottesa all'estratto di ruolo impugnato da , già nel Controparte_1 giudizio di primo grado, è stata data la prova dell'avvenuta notifica della cartella nei riguardi del contribuente. L'odierno appellante, infatti, ebbe a produrre, nel giudizio esperito dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia, con riferimento alla cartella di pagina 7 di 8 pagamento n. 13920160005771000, l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 789853860997, attestante l'avvenuta consegna al sig.
[...]
, in data 21/02/2017, della cartella anzidetta. Ha errato, dunque, il CP_1
Giudice di prime cure nel non ritenere avvenuta la notifica della cartella di pagamento, con la conseguenza che l'appellato pur avendo avuto conoscenza della cartella esattoriale non ha poi provveduto ad impugnarla entro il prescritto termine di legge.
Per tutti questi motivi, l'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione proposta da parte appellante deve essere accolta, risultando assorbite tutte le altre questioni.
Si impone dunque l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza di primo grado.
Il contrasto in giurisprudenza sopito con il sopravvenire delle S.U. con sentenza n.
26283 del 2022 giustificano la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig. ; Controparte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
.
Vibo Valentia, 29 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1446/2022 r.g. vertente tra:
(cod. fisc. e P. Iva ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Pietro Rosano, elettivamente domiciliata in Vibo
Valentia, Viale Giacomo Matteotti n. 55, presso lo studio del predetto difensore appellante contro
(cod. fisc.: , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo
Albanese, elettivamente domiciliato in Serra San Bruno (VV), Via Alfonso Scrivo n.
25, presso lo studio del predetto difensore appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1076/2022 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia, depositata in data 05/05/2022. Impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione del 06/11/2020 evocava in giudizio innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Vibo Valentia l' , proponendo Parte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso estratto di ruolo in relazione alla cartella di pagamento n. 13920160005771000 asseritamente notificata in data 21/02/2017per omesso pagamento di sanzioni amministrative C.d.s., anno 2012, per l'importo di €
4.160,94, Ente impositore la . Controparte_2 pagina 1 di 8 A fondamento della domanda eccepiva il difetto di notifica delle cartelle di pagamento e dei prodromici verbali di accertamento delle sanzioni, il difetto di motivazione e l'errato calcolo degli interessi di mora nonché la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale in assenza di validi atti interruttivi;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato nonchè
l'annullamento del ruolo esattoriale relativo alla cartella di pagamento impugnata, per intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_3 preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione svolta avverso l'estratto di ruolo, deducendo, altresì, la carenza di interesse ad agire del contribuente stante la regolare notifica della cartella di pagamento sottesa al ruolo.
Deduceva poi l'inammissibilità dell'opposizione relativa a sanzioni per violazione del
Codice della Strada in quanto non proposta nelle forme e nei termini di cui alla legge
689/81; eccepiva, inoltre, l'inammissibilità e l'infondatezza delle eccezioni del contribuente relative all'aggio e all'applicazione degli interessi di mora;
nello specifico rappresentava che le contestazioni svolte dal contribuente si sarebbero dovute proporre nei modi e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., che, contrariamente a quanto asserito da controparte, la cartella esattoriale era stata ritualmente notificata a parte opponente, così interrompendo efficacemente il decorso del termine prescrizionale;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Con la sentenza n. 1076/2022, depositata in data 05.05.2022, il Giudice di Pace di
Vibo Valentia accoglieva la domanda proposta da e condannava Controparte_1
l' al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Avverso la suddetta Sentenza proponeva appello l' Pt_1 Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Vibo Valentia, quale Giudice d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente appello e, in riforma dell'impugnata sentenza
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta avverso l'estratto di ruolo;
pagina 2 di 8 - accertare e dichiarare la legittimità della cartella di pagamento in relazione all'assolvimento dell'obbligo motivazionale.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
A fondamento dell'appello l' deduceva l'erroneità Parte_1 oltreché l'illegittimità della decisione resa dal giudice di prime cure, che aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
L'appellante precisava che, in ogni caso, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso, atteso che l'opposizione era stata proposta avverso atti (l'estratto di ruolo) privi di forza autoritativa, insuscettibili di incidere nella sfera giuridica del soggetto intestatario delle relative posizioni, non notificati né formalmente comunicati, ma meramente rilasciati dal concessionario su richiesta dell'interessato; che la cartella di pagamento impugnata risultava essere stata emessa nel pieno rispetto dell'obbligo di motivazione e, in particolare, con riferimento all'indicazione degli interessi richiesti;
che, pertanto, il Tribunale adito, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, si sarebbe dovuto pronunciare per la condanna del contribuente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel presente procedimento il sig. eccependo Controparte_1
l'ammissibilità della impugnativa contro l'estratto di ruolo e che, nella fattispecie, la domanda era fondata e meritevole di accoglimento proprio perché parte convenuta non aveva dato alcuna dimostrazione della regolare notifica della cartella di pagamento, né di altri atti interruttivi della prescrizione che, nel caso di specie, in applicazione del disposto di cui agli artt. 209 C.d.S. e 28 Legge 689/81, risultava essere quinquennale. Eccepiva, inoltre, il difetto di difesa in giudizio di da parte CP_4 di avvocati del libero foro, la nullità del mandato per mancata allegazione della procura speciale, la nullità del mandato alle liti per aver l'appellante nominato un avvocato del libero foro come delegato. Parte appellata deduceva, altresì, che le controversie come quella in esame, poiché attengono alla maturata prescrizione del credito anche successiva alla cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario, come avvenuto nella fattispecie. Nel merito chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, la pagina 3 di 8 condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Dopo una serie di rinvii, la causa transitava sul ruolo del sottoscritto giudicante e all'esito dell'udienza del 12/05/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'assunto posto a base dell'eccezione svolta da parte appellata, e cioè che nella specie la procura alle liti fosse inesistente per essere l' appellante rappresentata e difesa da avvocato del libero foro, è privo di Pt_1 fondamento giuridico. Le Sezioni Unite (Sentenza n. 30008 del 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale facoltà di Controparte_5 avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al Tribunale ed al Giudice di
Pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n.
1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità Pt_1 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o Pt_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U.,
8 giugno 2021, n. 15911).
pagina 4 di 8 Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita della neo istituita , ha delineato Parte_1 un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di Pt_1 farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai
Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all'
[...]
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un Parte_1 meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero Parte_1 degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
Non sussistendo in materia un caso riservato all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e in ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l' si è avvalsa nel proporre l'atto di Controparte_3 appello di un avvocato del libero foro.
Venendo al merito della controversia, risulta assorbente e dirimente su ogni altra questione l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo, così come spiegata in primo grado, che risulta idonea a definire l'odierno giudizio.
Sull'autonoma impugnabilità del ruolo si sono pronunciate le Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n. 19704/2015, affermando il principio che "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata
(validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il pagina 5 di 8 proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione". Ciò precisato quanto all'impugnabilità del ruolo, le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che l'estratto di ruolo è un mero atto interno dell'amministrazione finanziaria, formato dal concessionario su richiesta del debitore, redatto in forma cartacea ovvero su supporto informatico nel quale sono inseriti il nominativo del debitore, la cartella o le cartelle di pagamento con i relativi importi dovuti dal debitore e la data di notifica delle stesse, pertanto si tratta di un elaborato informativo che non contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta. L'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. Ed infatti le
Sezioni Unite sono state chiamate a pronunziarsi non sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, bensì del ruolo, quale atto impositivo proprio dell'ente impositore. In definitiva secondo questo orientamento: se la pretesa del concessionario è esternata precedentemente da una valida notifica della cartella e, quindi, del ruolo, il destinatario di essa non può impugnarla sulla base del mero estratto del ruolo rilasciatogli dall'agente della riscossione. Se, viceversa, la notifica della cartella non vi è mai stata o è viziata, presa cognizione della esistenza del ruolo e della cartella in base all'estratto di ruolo, il destinatario della pretesa è ben legittimato a impugnare tale pretesa, chiedendo l'annullamento della cartella stessa, del ruolo e l'accertamento dell'inesistenza del diritto del concessionario di procedere coattivamente.
Quanto appena detto deve però essere coordinato con la previsione dell'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r.
20.9.19873, n. 602: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che pagina 6 di 8 dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La nuova previsione normativa si pone, dunque, in parziale discontinuità con l'interpretazione giurisprudenziale precedente, ammettendo l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate.
Sulla specifica questione sono intervenute le SS.UU. che con sentenza n. 26283 del
2022 hanno inoltre chiarito che la norma richiamata riguarda anche la riscossione delle entrate pubbliche extratributarie in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 in quanto ai crediti contributivi e previdenziali e giusta gli artt.
27 della l. n. 689/81 e 206 del d.gs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Pertanto, innanzi tutto non è condivisibile l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui la legislazione che ha limitato l'impugnazione tramite ruolo possa essere riferita solo ed esclusivamente alle entrate tributarie, applicandosi, al contrario, anche a quelle extratributarie.
Orbene, applicando i principi richiamati al caso di specie, l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di alcuno degli interessi qualificati indicati dall'attuale normativa dettata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 ed ascrivibili alle fattispecie tassativamente ivi previste per l'opposizione diretta avverso l'estratto di ruolo, con la conseguenza della palese inammissibilità dell'opposizione spiegata anche sotto questo profilo.
Inoltre, oltre a non venire in rilievo alcuna delle fattispecie enucleate dalla novella legislativa, si deve rilevare che con riferimento alla cartella di pagamento summenzionata, sottesa all'estratto di ruolo impugnato da , già nel Controparte_1 giudizio di primo grado, è stata data la prova dell'avvenuta notifica della cartella nei riguardi del contribuente. L'odierno appellante, infatti, ebbe a produrre, nel giudizio esperito dinanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia, con riferimento alla cartella di pagina 7 di 8 pagamento n. 13920160005771000, l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 789853860997, attestante l'avvenuta consegna al sig.
[...]
, in data 21/02/2017, della cartella anzidetta. Ha errato, dunque, il CP_1
Giudice di prime cure nel non ritenere avvenuta la notifica della cartella di pagamento, con la conseguenza che l'appellato pur avendo avuto conoscenza della cartella esattoriale non ha poi provveduto ad impugnarla entro il prescritto termine di legge.
Per tutti questi motivi, l'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione proposta da parte appellante deve essere accolta, risultando assorbite tutte le altre questioni.
Si impone dunque l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza di primo grado.
Il contrasto in giurisprudenza sopito con il sopravvenire delle S.U. con sentenza n.
26283 del 2022 giustificano la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig. ; Controparte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
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Vibo Valentia, 29 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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