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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/12/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 5652/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen GI, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1. , nato in [...]/SP (BRASILE) in data 24/12/1979 (CPF Controparte_1
) e residente in [...], 49, Terras de São Bento I, Limeira-SP -(BRASILE); C.F._1
2. , nato in [...]/SP (BRASILE) in data 08/01/1982 (CPF Controparte_2
) e residente in [...]da Silva Cortes, 31, Vale do Sol, Araraquara- C.F._2
SP (BRASILE);
3. ,nato in [...]/SP (BRASILE) in data 14/09/2009 (CPF Controparte_3
) e residente in [...], 2472, Isabel Marim, IG (BRASILE), C.F._3 minorenne rappresentato dalla madre nata a [...]/SP (BRASILE) in Persona_1 data 08.05.1977, (CPF ), residente in [...], 2472, Isabel Marim, C.F._4
IG (BRASILE);
4. , nato in [...]/SP (BRASILE) in data 06/03/2000 (CPF Controparte_4
) e residente in [...]Álvaro Andrade, 225, apto 2034, Bairro: Portão, Curitiba-PR C.F._5
(BRASILE);
5. , nato in [...]/SP (BRASILE) in data 12/06/1995 (CPF Controparte_5
) e residente in [...], 641, Casa 06, Vila Formosa, São Paulo-SP (BRASILE); C.F._6
1 6. , nata a [...]/SP - (BRASILE), in data 28.10.2015 -(CPF Controparte_6
) e residente in [...], 49, Terras de São Bento, I, Limeira - SP -(BRASILE), C.F._7 minorenne rappresentata dal padre: , nato in [...]/SP - Controparte_1
(BRASILE), in data 24.12.1979 - (CPF ), e residente in [...], 49, Terras de C.F._1
São Bento, I, Limeira - SP - (BRASILE) e dalla madre: Parte_1
, nata a [...]/SP - (BRASILE), in data 05.02.1978 (CPF ) e
[...] C.F._8 residente in [...], 49, Terras de São Bento, I, Limeira - SP - (BRASILE)
Rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Flavia Helena Meirelles Di Pilla
e dall'Avv. Silvia Pellegrini entrambe del Foro di Siena.
Contro
Il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_7 distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e non costituitosi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29.12.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_7
In data 21.02.2025 veniva fissata udienza per il giorno 03.06.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 25.02.2025 i difensori di parte ricorrente depositavano ricevuta di notifica alla controparte.
In data 27.05.2025 il Ministero richiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla consultazione del fascicolo ma non si costituiva.
In data.30.05.2025 i difensori di parte ricorrente depositavano documentazione integrativa riguardante la minore e, contestualmente, depositavano note in trattazione Controparte_6 scritta per l'udienza dove chiedevano peraltro ulteriore termine per il deposito di certificati concernente la minore.
In data 02.10.2025, il Giudice letta la nota depositata in data 30.05.2025 con la quale si chiedeva di estendere la domanda di cittadinanza ai figli minorenni, sebbene non formalmente inseriti nel processo, ritenuto necessario chiarire la qualificazione giuridica del suddetto atto in corso di causa e
2 rilevata altresì l'assenza di procura dei genitori esercenti la patria potestà, fissava nuova udienza per il giorno 20.10.2025 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 09.10.2025 i difensori di parte ricorrente depositavano note scritte con le quali rappresentavano che , in ottemperanza al provvedimento del giudice, si provvedeva a depositare l'atto adesivo di intervento volontario della predetta minore;
In data 14.10.2025 i difensori di parte ricorrente depositavano intervento volontario di terzo.
In data 15.10.2025 i difensori di parte ricorrente depositavano note di trattazione scritta con chiarimenti e precisazioni delle conclusioni e discussione.
In data 30.10.2025, il Pubblico Ministero apponeva visto nulla dichiarando in merito al ricorso dei ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che il ricorso è stato riassunto in data 29 dicembre 2023, pertanto nel termine di tre mesi assegnato con ordinanza del Tribunale di Venezia del 18 dicembre 2023.
Il ricorso è stato correttamente riassunto presso la sezione specializzata del Tribunale di
Trieste, competente ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21 che prevede che, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
In ordine alla procedibilità e all'interesse ad agire, va evidenziato che, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di prenotare un appuntamento senza riuscire a conseguirlo a causa di un di un elevato numero delle istanze presentate. È d'altronde fatto notorio che, a causa delle innumerevoli richieste, la data della convocazione è incerta e, conseguentemente lo è anche la definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis.
Il Tribunale ritiene che tale incertezza possa essere considerato equivalente ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Si evidenzia comunque che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario. Il Tribunale ordinario, infatti, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge
3 contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio. Il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Sempre in via preliminare, va evidenziato l'intervento, in corso di causa, da parte di
[...]
discendente dell'avo italiano emigrato in Brasile. Controparte_6 Persona_2
Accertata la tempestività dell'intervento, occorre rilevare come la materia della cittadinanza sia stata interessata da una profonda rivisitazione da parte del legislatore con decreto-legge 28 marzo
2025, n. 36, che ha:
- circoscritto il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla condizione di chi possa vantare “un ascendente di primo o di secondo grado” che possegga o possedesse al momento della morte, “esclusivamente la cittadinanza italiana” (cfr. art.
3-bis, co. 1, lett. c, legge n. 91/1992, come modificata dall'art. 1 decreto-legge cit.), stabilendo, quanto ai figli minori dei cittadini per nascita, il riconoscimento della cittadinanza purché, entro un anno dalla nascita del minore, “i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza” (art. 4, co.
1- bis, lett. b, cit.);
- previsto, con norma transitoria di favore, che “Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026” (così art.
1-ter, decreto legge n. 36/2025, convertito con legge
23 maggio 2025, n. 74 ).
Ne consegue che, sino al 31 maggio 2026, tutti i genitori o tutori che, alla data di entrata in vigore del sopra richiamato decreto, abbiano in corso un procedimento amministrativo o giudiziario volto al riconoscimento del loro status di cittadini, hanno la possibilità di rendere, in nome e
4 nell'interesse dei figli minori, la dichiarazione di volontà anche se sia già trascorso un anno dalla loro nascita.
Si dà atto che la legge prevede che la dichiarazione vada effettuata alla P.A. o, in caso di soggetti residenti all'estero, al Consolato territorialmente competente. Occorre pertanto valutare se l'accertamento della cittadinanza italiana della figlia minorenne possa effettuarsi giudizialmente, senza aver prima adito l'Amministrazione presso il Consolato d'Italia territorialmente competente.
Il Giudice ritiene che, trattandosi di accertamento di un diritto o dii uno status soggettivo, non operi la pregiudiziale amministrativa (cfr. Cass S.U. 28873/2008 richiamata da Cass S.U. 4466/2009).
Nel caso in esame, i genitori che sono parte del presente procedimento, instaurato prima del
27.3.2025, hanno reso la dichiarazione di volontà all'acquisto della cittadinanza attraverso l'intervento in sede giudiziale, scelta che appare rispondere a criteri di efficienza dell'azione amministrativa e che, pertanto, non v'è motivo di contrastare, dipendendo il positivo accertamento della cittadinanza in capo ai minori da quello relativo ai genitori.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno fornito prova della cittadinanza italiana dell'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis figlio di e , è cittadino Persona_2 Persona_3 Persona_4
italiano in quanto nato a [...] il giorno 6 settembre 1885, come da estratto dell' atto di nascita rilasciato dal Comune di Annone Veneto (VE).
Inoltre, pur se emigrato in Brasile non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, come da allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo. Né egli si è mai naturalizzato cittadino brasiliano in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana. Infatti, è ormai risolta la questione inerente la problematica della cd “grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui, con decreto n. 58 del 1889 del Governo provvisorio brasiliano, veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in
Brasile al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione”
(risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore
5 rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
In merito alla posizione del ricorrente si osserva che, nel certificato Controparte_2 di matrimonio (All.9), è riportato che egli è un funzionario pubblico comunale. Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge 91/1992: “ Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare
l'impiego, la carica o il servizio militare.
Il Giudice ritiene che, sebbene funzionario pubblico, il predetto non abbia perso la cittadinanza, alla luce delle seguenti argomentazioni.
La perdita della cittadinanza correlata dall'accettazione di un impiego pubblico o per essere entrato al servizio militare di potenza estera” è disciplinata da norme susseguitesi nel tempo e qui di seguito riportate.
- L'art. 11, n. 3, del codice civile del 1965 disponeva la perdita della cittadinanza di “Colui che, senza permissione del governo abbia accettato impiego da governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Risulta evidente come tale norma risentisse di una tradizione giuridica derivante dal codice napoleonico, tradizione ormai superata, come evidenziato nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 24.08.2022 n. 25317
6 in cui si afferma: “La ratio era invero comune alla tradizione nazionale francese (essendo
'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804):una tradizione refrattaria che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso, lo
Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva. Cosa d'altronde esplicitata nei lavori preparatori del testo del progetto del codice civile dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “ conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici. È di solare evidenza come il periodare della norma fosse indicativo della restrizione verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività/quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
si che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” del governo italiano”.
- L'art.35 della legge n. 23 del 1901 (Disposizioni sull'immigrazione) abrogava il paragrafo
3 della prima parte dell'art.11 del Codice Civile.
- La successiva disposizione di cui all'art. 8 comma 3 della L. 555/1912, rimasta in vigore sino al 1992, statuiva: “chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.” Ai sensi dell'art.6 del Regio decreto 2 agosto 1912 n. 949, "la intimazione di cui al n. 3 dell'art. 8 è fatta con decreto del ministro dell'interno, con effetto dal giorno della notificazione all'interessato. "
- Con l'introduzione della citata disposizione, il legislatore teneva conto degli arresti giurisprudenziali in materia di “doppia cittadinanza” che consideravano il fenomeno migratorio come “una conseguenza inevitabile (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907)” e concludevano che la perdita della cittadinanza potesse derivare esclusivamente da un'espressione di volontà dell'interessato.
- Attualmente l'istituto della perdita della cittadinanza correlata all' accettazione di un impiego pubblico o alla prestazione di servizio militare svolto presso uno Stato estero è disciplinato dall'art. 12 della legge 91/1992 che così dispone: “1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
7 2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
- La citata disposizione di cui all'art 12 della legge 91/1992, in applicazione dei principi costituzionali, recepisce il nuovo orientamento basato sul principio di effettività in virtù del quale i fenomeni di doppia cittadinanza sono da considerarsi “armonici con lo sviluppo del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata legge n. 91 del
1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. (Cass. Sez.
U. del 24.08.2022, n. 25317)”.
Giova sottolineare che, con l'ordinanza del 26 gennaio 1988, n. 109, la Corte Costituzionale auspicava “ che l'intera materia costituisce oggetto di un'organica revisione legislativa che tenga conto del tempo trascorso dal momento in cui la vigente disciplina fu emanata, nonchè della evoluzione dei rapporti e degli scambi che ha finito per favorire sempre più la libertà di stabilimento in paesi stranieri, rendendo cosi inattuali disposizioni dettate con riferimento ad un diverso assetto della società e facendo apparire superate, sotto molteplici aspetti, quelle cautele che l'avevano ispirata”.
Nel caso in esame, il ricorrente è un funzionario pubblico comunale e, pertanto, è pacifico che sia sottoposto ad obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo stato straniero di natura stabile e tendenzialmente definitiva. Tuttavia, non risulta agli atti che il Governo abbia fatto alcuna intimazione ad abbandonare l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 12 della legge n. 91/92 né, conseguentemente, che il ricorrente non abbia ottemperato all'intimazione del governo italiano.
Giova inoltre rammentare che per consolidato orientamento " La rinuncia alla cittadinanza deve essere volontaria ed esplicita, non potendo desumersi da una tacita accettazione della cittadinanza straniera (Cass. Sez. U. del 24.08.2022, n. 25317),
Deve inoltre ritenersi che la mera accettazione di un impiego governativo o la prestazione del servizio presso le forze armate estere non può di per sé essere considerata sufficiente per determinare la perdita della cittadinanza italiana in quanto ciò contrasterebbe con i principi di cui agli artt. 3, 4 e
22 della Costituzione italiana, come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza del 24.08.2022 n. 25317 che così recita: “ Il vero è che dagli att. 3, 4, 16 e seg. E 22 cost., dall'art.15 delle Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e
8 imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia”. D'altronde, nella medesima sentenza la Corte di Cassazione espressamente sostiene che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere –
a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali (Cass. Sez. U. del 24.08.2022, n. 25317).
Alla luce di tali considerazioni, ricorrente non ha perso la Controparte_2 cittadinanza italiana per aver accettato un impiego da uno Stato estero.
Va pertanto accolta la domanda di tutti i ricorrenti e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto
[...]
e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, CP_7 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_7 della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis. orrenti sono cittadini italiani.
9 In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 18.12.2025
Il Giudice
Carmen GI
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